Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°9845/2022 R.G.L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12
rappresentati e difesi dall'avv.to AMORELLO Parte_13
ANTONINO EDUARDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Palermo Via Simone Cuccia n. 11.
- ricorrente -
C O N T R O
- Controparte_1 Controparte_2
e
[...] [...]
, in persona dei Controparte_3
rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via M. Stabile 182, domiciliano ex lege.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1
e l'
[...] Controparte_3
e, avendo premesso di essere dipendenti in
[...]
quiescenza della , chiesero accogliersi le seguenti conclusioni : - Controparte_1
“ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, derivante dal mancato adempimento da parte della dell' obbligo di esperire la CP_1
contrattazione collettiva, sancito dagli art. 13, comma 1 e 22, comma 2, della L. R n.
10/2000, determinato in via equitativa in euro 12.000.00 per ciascuno dei concorrenti o nella maggiore o minore somma che ST Ecc.mo Tribunale riterrà giusta;
- condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di quanto sopra richiesto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del riconoscimento sino al soddisfo;
- in subordine, ritenere e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a percepire un incremento del trattamento retributivo in essere , a partire dal 2006, in misura non inferiore a quella riconosciuta al personale del comparto per il CP_4
periodo 2005/2010 (11% ), o in subordine alla media degli incrementi riconosciuti al personale;
in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a percepire un incremento del trattamento retributivo in essere , a partire dal 2006, in misura non inferiore a quella riconosciuta al personale del comparto per il CP_4
periodo 2005/2010 (11% ); - in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, derivante dal mancato adempimento da parte della dell'obbligo di esperire la contrattazione collettiva, sancito dagli art.13, CP_1
comma 1 e 22, comma 2 ,della L.R. n.10/2000, in misura pari ad una percentuale dell'incremento retributivo riconosciuto ai dipendenti dei comparti statali;
- condannare per l'effetto le amministrazioni resistenti , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di quanto sopra richiesto ,maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in ulteriore subordine, ritenere e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a percepire le maggiorazioni retributive, previste dall'art. 6 c. 9 della L.R. 26 del 2012, nel testo antecedente alla modifica introdotta dall'art.49, c. 24 della L.R. 9 del 2015; - in subordine , nella denegata ipotesi in cui
ST SI EC dovesse ritenere che la , Controparte_1
2 relativamente al periodo compreso tra agosto 2015 e la data di sottoscrizione dei rispettivi CCRL , abbia agito nel legittimo svolgimento della propria attività, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti a conseguire un indennizzo, da parte del resistente, a titolo di bilanciamento per i sacrifici che gli stessi hanno dovuto, continuare, ulteriormente a sopportare a causa del tardivo inizio dei propri stipendi e per l'effetto, in riferimento a tale periodo, condannare la Presidenza della Regione Siciliana, la
Giunta Regionale, l' e della Controparte_5 CP_3
alla corresponsione ,nei confronti dei ricorrenti , di un indennizzo pari ad
[...]
euro 100 al mese o, comunque , al pagamento di una somma maggiore o minore che
ST SI EC riterrà , in questo, caso, più equa;
- condannare , per l'effetto, la Presidenza della , la Giunta Regionale , l Controparte_1 [...]
e l' al Controparte_6 CP_7
pagamento di quanto sopra richiesto, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese , competenze ed onorari;
- Rimettere alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art .
6, c. 9 della L.R. 26 del 2012, nell' art.19, c.1 della L.R. 9 del 2013, e nell' art. 49, c. 24 della L.R.9 del 2015, nei termini di cui ai sopra esposti”.
Si costituì in giudizio l'amministrazione regionale, contestando: “la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto perché infondato;
- il difetto assoluto di giurisdizione;
-
l'assenza di legittimazione attiva;
- in subordine, il difetto di legittimazione passiva della e della Giunta della;
- la prescrizione delle Controparte_1 Controparte_1
pretese; rigettare le domande in quanto infondate”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va rigettato, per le ragioni che seguono.
Vanno, infatti, condivise le argomentazioni con cui la Corte di Appello di
Palermo, con sentenza del 27/05/2021, ha confermato le pronunce emesse da questo
Tribunale su vicende analoghe.
Pertanto, si riporta quanto dedotto in diritto dalla Corte d'Appello di Palermo ai sensi dall'art 118 disp. Att. cpc: “La questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata dal primo giudice con statuizione censurata dagli appellanti, va ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza nel presente giudizio. Oggetto di
3 specifica censura, per asserito contrasto con i parametri costituzionali evidenziati al punto 2 dell'indicazione dei motivi di appello, sono le seguenti disposizioni: la L.R. n.
9/2012, e specificamente le seguenti norme che prevedevano: l'art. 1 comma 6: “per il triennio 2012-2014 il costo del trattamento economico complessivo fondamentale dei dipendenti della Regione, anche di qualifica dirigenziale, non può superare, in ogni caso, il costo corrispondente sostenuto nell'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da contratti collettivi regionali di lavoro non soggetti al blocco e i relativi arretrati”;
l'art. 1 co. 7: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo spettante al titolare di incarico dirigenziale, anche di livello generale, non può essere stabilito in misura superiore a quello previsto nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Sono fatti salvi gli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi scaduti per i bienni 2006-2007 e 2008-2009”;
l'art.1, co. 8: “a decorrere dall'1 gennaio 2012, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente destinato nell'anno 2011 (…)”;
l'art.1, co. 10: “i rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al
2014 e non si dà luogo al recupero per il quadriennio precedente”; L'art. 6 co. 9 della successiva L.R. n. 26/2012, secondo cui: “i rinnovi contrattuali del personale dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della e Controparte_1
degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori all' 1,5 per cento, per il biennio 2006/2007, ed all'1 per cento, per il biennio 2008/2009” e “i rinnovi contrattuali per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, della e degli enti che ne applicano i contratti non possono, in ogni caso, Controparte_1 determinare aumenti retributivi superiori al 2 per cento”.
Sono state oggetto di censura, inoltre, le norme di rinvio degli aumenti retributivi disposti dalla L. R. 26/2012, la cui corresponsione è stata dapprima prorogata a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 (art. 19 comma 1 L.R. n. 9/2013), poi posticipata all'esercizio successivo dall'art. 11 L.R. n. 5/2014; ed, infine, la L.R. n. 9
4 del 2015, con cui il legislatore ha abrogato l'art. 19 co. 1 L.R. n. 9/2013 sostituendo l'art. 6 co. 9 L.R. n. 26/2012 e stabilendo che i rinnovi contrattuali di cui alla predetta norma non avrebbero potuto determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta.
Tanto premesso, gli stessi appellanti convengono sul fatto che la normativa regionale in esame appaia sostanzialmente sovrapponibile a quella nazionale che aveva imposto il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego per il periodo dal 2010 al 2015; né, invero, poteva essere altrimenti, atteso che il regime di sospensione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, disposta dal D.L.
n.78/2011 e dal D.lgs. n.98/2011 (pienamente in vigore sino alla riferita pronuncia di illegittimità costituzionale), rientrava tra quelle leggi di riforma economico sociale della Repubblica nel cui ambito e nel rispetto delle quali deve collocarsi la legislazione regionale;
tale compendio normativo, come noto, è già stato fatto più volte oggetto di esame dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 178/2015 della Corte
Costituzionale. A questa stregua, tutti gli argomenti enunciati dalla Consulta nello scrutinio di costituzionalità della normativa statale citata appaiono interamente qui utilizzabili ai fini della valutazione di legittimità costituzionale della correlata legislazione regionale, ed inducono, in modo convergente, a ritenere irrilevante la sollevata questione di illegittimità costituzionale, per le seguenti considerazioni: a) La disciplina scrutinata regge il vaglio di costituzionalità quanto al parametro di cui all'art. 36 Cost. Sul punto la Corte costituzionale è stata assolutamente chiara nell'affermare che “L'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del “blocco” delle retribuzioni, in quanto si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione. Tuttavia, il giudizio sulla conformità all'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti né limitatamente a periodi brevi, in quanto si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività. Le disposizioni
5 censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015. La legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l'efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al 31 dicembre 2015 del “blocco” della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (comma 255). Emerge, dunque, con chiarezza l'orizzonte delimitato entro cui si allocano le misure restrittive in esame. Tra i fattori rilevanti, da valutare in un arco temporale più ampio, si deve annoverare, in secondo luogo, la pregressa dinamica delle retribuzioni nel lavoro pubblico, che, attestandosi su valori più elevati di quelli riscontrati in altri settori, ha poi richiesto misure di contenimento della spesa pubblica. Alla stregua della valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi addotti a fondamento delle censure, non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione da parte di una normativa destinata ad applicarsi, nella sua valenza generale ed astratta, ad una vasta platea di dipendenti del settore pubblico.” La Consulta ha altresì ribadito, in ogni caso la “legittimità delle misure ricordate”, ossia dei provvedimenti (già scrutinati in occasioni di precedenti sentenze - nn. 219 del 2014, n. 310 del 2013, n.
186 del 2013 e n. 310 del 2010) di restrizione degli incrementi retributivi nel pubblico impiego adottati sin dal D.L. 78/2010 (e reiterati con il d.l.. n. 98/2011, che li aveva prorogati sino al 2014), dei quali era stata già sottolineata la corretta prospettiva programmatica pluriennale sia la ragionevolezza che ne ispirava le linee direttrici, affermando: “Si tratta, invero, di provvedimenti che, pur diversamente modulati, si applicano all'intero comparto pubblico e impongono limiti e restrizioni generali, in una dimensione che questa Corte ha connotato in senso solidaristico (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto, già citato). La ragionevolezza delle misure varate discende anche dalla particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo.”Considerazioni, queste, come detto, tutte validamente enunciabili quanto alla legislazione regionale censurata dagli appellanti, che consentono di affermarne la conformità costituzionale, almeno sotto il parametro appena valutato.
Ne consegue che, come pure segnalato dalla Consulta, “L'infondatezza delle censure incentrate sull'art. 36, primo comma, Cost. ha come corollario l'infondatezza
6 di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie”. In disparte tali troncanti argomenti, già di per sé sufficienti a ritenere destituita di fondamento ogni pretesa risarcitoria e/o indennitaria avanzata dagli appellanti quanto al periodo pregresso, ossia anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015, giova comunque osservare che ogni pretesa risarcitoria o indennitaria rivendicata sulla scorta del mero blocco della contrattazione e della sua contrarietà alla Costituzione è destinata comunque a soccombere rispetto alla considerazione che da una pronuncia di incostituzionalità di una legge statale non può, in conformità ad evidenti canoni di logicità interpretativa, derivare alcun diritto dei dipendenti regionali al conseguimento di immediate maggiorazioni retributive;
tale diritto, infatti, è subordinato ad una complessa procedura caratterizzata da una serie di verifiche preliminari e adempimenti formali ed, in definitiva, rimesso agli esiti della negoziazione tra le parti sociali, potendo tutt'al più affermarsi la sussistenza di una mera aspettativa dei singoli dipendenti regionali all'ottenimento di un incremento degli istituti economici, il cui conseguimento, tuttavia, non è certo né nell'an né nel quantum. Di qui un primo motivo di inammissibilità della sollevata questione: infatti, appare evidente che l'eventuale espunzione delle norme censurate dall'ordinamento giuridico sarebbe comunque inidonea a consentire la produzione di immediati effetti giuridici e/o economici favorevoli agli appellanti. b)
Nessun vantaggio economico patrimoniale potrebbe conseguire agli appellanti neppure dall'illegittimità sopravvenuta della normativa censurata, con riferimento al parametro di cui all'art 39 Cost. L'illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante dalle norme scrutinate dalla Consulta [art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
7 pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)] è stata dichiarata solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed esclusivamente con riferimento al parametro di cui all'art. 39 Cost., essendosi in esse ravvisata una violazione della libertà sindacale, secondo i seguenti argomenti: “Le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica. Tale scansione temporale preclude, in relazione all'art. 39, primo comma, Cost., ogni considerazione atomistica del “blocco” della contrattazione economica per il periodo 2013-2014, avulso dalla successiva proroga. Il “blocco”, così come emerge dalle disposizioni che, nel loro stesso concatenarsi, ne definiscono la durata complessiva, non può che essere colto in una prospettiva unitaria. Ciò risulta anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014, che estende fino al 2015 il “blocco” ed è quindi destinato a incidere sui giudizi in corso. 15.2.– La disamina unitaria delle misure di “blocco” della contrattazione collettiva le colloca in un orizzonte meno angusto e contingente, per porne in luce l'incidenza, tutt'altro che episodica, sui valori costituzionali coinvolti. ( …) Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell'autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la parte normativa (art. 1, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 122 del 2013).
La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici. Non appaiono decisivi, per escludere il contrasto con l'art. 39, primo comma, Cost., i molteplici contratti enumerati dalla difesa dello Stato, che non attestano alcun superamento della sospensione delle procedure negoziali per la parte squisitamente economica del rapporto di lavoro e per gli aspetti più caratteristici di tale àmbito. L'estensione fino al
2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-
2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del
“blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost. 16.– La libertà
8 sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale
(ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del
1985, punto 4. del Considerato in diritto). Numerose fonti internazionali soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale. Pertanto, l'interpretazione della fonte costituzionale nazionale si collega sincronicamente con l'evoluzione delle fonti sovranazionali e da queste trae ulteriore coerenza.
Tra tali fonti spiccano la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 87, firmata a San Francisco il 17 giugno 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, la Convenzione OIL n. 98, firmata a
Ginevra l'8 giugno 1949, concernente l'applicazione dei Principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, entrambe ratificate e rese esecutive con legge 23 marzo 1958, n. 367, e, con specifico riguardo al lavoro pubblico, la
Convenzione OIL n. 151, relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata a Ginevra il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione della Conferenza generale, ratificata e resa esecutiva con legge 19 novembre 1984, n. 862. Un rapporto di mutua implicazione tra libertà sindacale e contrattazione collettiva traspare dall'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla libertà sindacale, che interpreta estensivamente l'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848
(Grande Camera, sentenza 12 novembre 2008, e contro , Per_1 Per_2 CP_8
riguardante il diritto di stipulare contratti collettivi nel lavoro pubblico). Si deve inoltre citare l'art. 6 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il
3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, che affianca all'esercizio collettivo del diritto di contrattazione la procedura dei reclami collettivi, disciplinata dal Protocollo addizionale alla Carta del 1995. Il «diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi» è riconosciuto anche dall'art. 28 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che ha ora «lo stesso valore
9 giuridico dei trattati», in forza dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea
(TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre
2009. Infine, in un quadro inteso a riconoscere e a promuovere il ruolo delle parti sociali, a favorire il dialogo tra le stesse, nel rispetto della loro autonomia, si deve ricordare l'art. 152, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), norma introdotta con il Trattato di Lisbona. 17.– Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale (sentenza n. 309 del
1997, punti 2.2.2., 2.2.3. e 2.2.4. del Considerato in diritto). Nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis del d.lgs.
n. 165 del 2001), il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001), nelle sue componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), e «i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali» (art. 40, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001). In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). Il contratto collettivo che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si ispira, proprio per queste peculiari caratteristiche che ne garantiscono l'efficacia soggettiva generalizzata, ai doveri di solidarietà fondati sull'art. 2 Cost. Tali elementi danno conto sia delle molteplici funzioni che, nel lavoro pubblico, la contrattazione collettiva riveste, coinvolgendo una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3,
36, 39 e 97 Cost.), in un quadro di tutele che si è visto essere presidiato anche da numerose fonti sovranazionali, sia delle disarmonie e delle criticità, che una protratta sospensione della dinamica negoziale rischia di produrre. Se i periodi di sospensione
10 delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum…(…) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile. Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza. 18.– Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato. Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata.” periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata.” È, dunque, nel rilevato carattere strutturale delle proroghe al blocco della contrattazione che la Corte ha ravvisato l'integrazione di una non più tollerabile violazione della libertà sindacale, invece ritenuta consentita in occasione dello scrutinio degli interventi legislativi che l'avevano inizialmente introdotta, la cui legittimità era stata valutata in relazione alla particolare eccezionalità della situazione di crisi finanziaria che ne aveva giustificato il temporaneo sacrificio. Esclusa, dunque, per un verso, alla luce delle sopra richiamate considerazioni, l'illegittimità del corpus normativo in vigore sino al 30.7.2015, deve pure osservarsi, quanto al periodo successivo, che mediante l'avvio delle procedure di concertazione disposto con le delibere adottate nel 2016 dalla Giunta Regionale, a
11 seguito delle quali è pervenuta alla sottoscrizione di un'ipotesi di accordo Parte_14
concernente anche il periodo pregresso (a mente del quale sono state stanziate risorse per il triennio 2016/18), l'ordinamento regionale si è definitivamente adeguato al parametro di legittimità costituzionale indicato dalla Consulta, riattivando l'ordinaria dinamica contrattuale e restituendo alle organizzazioni sindacali le loro prerogative.
Ne consegue, anche per questa via, l'inammissibilità della questione, in quanto, per il periodo pregresso, già ritenuta infondata dalla Corte delle leggi e, per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n. 178/2015, superata dall'adeguamento dell'ordinamento regionale ai parametri costituzionali sopra indicati. Necessario corollario di quanto s'è detto è l'infondatezza delle domande risarcitorie azionate dagli appellanti. A questo proposito deve, anzitutto, osservarsi che, a dispetto di quanto da essi dedotto circa la non riconducibilità della causa petendi di tale domanda alla violazione dell'art. 36 Cost. (esclusa dalla Consulta, ai cui argomenti essi aderiscono), le stesse allegazioni contenute in ricorso parrebbero, invece, condurre proprio a considerazioni che rimandano a tale parametro costituzionale;
il danno ingiusto da essi lamentato sarebbe, infatti, consistito “nel mancato rinnovo/adeguamento sia della parte economica che di quella giuridica dei contratti collettivi. Tale incontestabile danno dovrà essere oggetto di risarcimento, da commisurarsi quantomeno al mancato adeguamento al costo della vita della parte economica dei contratti collettivi di riferimento, ed in particolare all'indice IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato), espressamente individuato quale parametro di riferimento per il calcolo delle risorse da destinare agli aumenti stipendiali dei dipendenti pubblici dall'Accordo
Quadro del 22 gennaio 2009 stipulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e le parti sociali” (v. pag. 37 del ricorso di primo grado ed analoghe deduzioni contenute nell'atto di appello); il mancato adeguamento delle retribuzioni all'indice IPCA – e dunque al potere di acquisto dei salari -, conseguito al mancato rinnovo dei contratti, infatti, altro non determinerebbe che il venir meno di uno dei due parametri di cui all'art. 36 Cost, segnatamente quello della “sufficienza” della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Tuttavia, una pretesa risarcitoria di tal fatta, non può trovare accoglimento per diversi ordini di ragioni, oltre a quelle già evidenziate nella sentenza n. 178/2015: in primo luogo, aderendo alle considerazioni della Consulta, è da escludersi che il temporaneo blocco
12 della contrattazione abbia assunto carattere di illiceità, venendo, dunque a mancare uno dei necessari presupposti costitutivi del danno ingiusto, ossia l'antigiuridicità della condotta;
viene, inoltre, in considerazione il criterio della onnicomprensività della retribuzione, sicché non può ritenersi violato il parametro della sua proporzionalità laddove si riscontri la compressione di uno solo dei suoi aspetti;
va, infine, osservato, che i singoli lavoratori sono titolari di una mera aspettativa al conseguimento di un determinato trattamento economico (nella specie, si lamenta il mancato adeguamento retributivo all'indice INCA) la cui determinazione in concreto è comunque rimessa agli esiti della negoziazione tra le parti sociali, che potrebbe anche escluderli, ed il cui conseguimento, dunque, è tutt'altro che certo. Né un danno economicamente apprezzabile per i singoli lavoratori può farsi discendere dal blocco del rinnovo delle parti normative dei contratti collettivi: viene qui in rilievo, come già accennato, non solo la limitatezza numerica e sporadicità delle disposizioni che hanno disposto il blocco di tali disposizioni, ma anche il difetto di specifiche allegazioni circa i danni che, in concreto, sarebbero derivati alla platea dei dipendenti regionali da tale temporaneo mancato rinnovo delle disposizioni normative dei contratti de quibus, non essendo stato allegato in che cosa sarebbe consistita la perdita di chances, solo genericamente allegata. Nessun danno specifico risulta, infine, configurabile per il periodo successivo al 30.7.2015, nel quale, come s'è detto, il blocco contrattuale denunciato dagli appellanti è stato definitivamente rimosso, mediante mandato, già conferito dalla Giunta regionale agli organi competenti, di avviare le procedure di rinnovo dei contratti collettivi, sicché ogni successivo eventuale ritardo nella conclusione delle trattative è ormai intuitivamente sottratto alla disponibilità degli organi politici della Regione. Deve pure disattendersi la domanda indennitaria, formulata dagli appellanti sul presupposto che anche un agere lecito della pubblica amministrazione, posto in essere nel perseguimento di interessi di carattere generale, la obbligherebbe ad indennizzare i soggetti comunque danneggiati, in virtù di un principio di ordine generale di “giustizia distributiva”, immanente nell'ordinamento giuridico, ed operante al di là delle tipiche ipotesi delineate da specifiche norme di legge. Contrariamente a quanto allegato dagli appellanti, infatti, deve ritenersi che non sussista, nel nostro ordinamento, un tale principio generale di immediata precettività, essendo piuttosto riconosciuta la possibilità di riconoscere un indennizzo, anche a
13 fronte di un agere lecito della pubblica amministrazione, soltanto a fronte di specifiche e tassative previsioni normative (ad es. quello previsto per il caso di provvedimenti ablativi di beni patrimoniali, ovvero per i danni derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche, o come conseguenza di provvedimenti adottati in autotutela;
si pensi, ancora, alla riparazione dei danni da vaccinazioni obbligatorie o per ingiusta detenzione, ecc.), essendo del tutto isolati i casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto possibile riconoscere la cogenza di tale principio, talora sollevando questione di legittimità costituzionale di norme specifiche che consentono l'imposizione del sacrificio senza prevedere una garanzia riparatoria ovvero, secondo altre pronunce, procedendo ad un'interpretazione estensiva o analogica di fattispecie riconducibili a precise ipotesi normativamente disciplinate, onde consentire l'applicazione del principio indennitario ad esse sotteso anche a casi ove lo stesso non è espressamente contemplato. In tale ultimo solco si pone la giurisprudenza di legittimità citata dagli appellanti, secondo cui “l'espressione "ordinamento giuridico" che accompagna, nell'art. 1173 c.c., il riferimento alla terza specie di fonti delle obbligazioni, quelle che derivano "da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico", non si risolve -contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente -in una mera indicazione riassuntiva di un elenco chiuso costituito da tutte le altre fonti
(diverse dal contratto o dal fatto illecito) nominate, ossia espressamente disciplinate dal legislatore, ma consente un'apertura all'analogia, e quindi alla possibilità che taluni accadimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti nominativamente dalla legge, siano ritenuti idonei alla produzione di obbligazioni alla luce dei principi e dei criteri desumibili dall'ordinamento, considerato nella sua interezza e complessità e nella sua evoluzione.” (cfr. Cass. Civ., sent. n.25292/2015); orientamento che, pur aprendosi alla possibilità di riconoscere l'operatività di un principio indennitario operante anche al di fuori di ipotesi tassative, a queste tuttavia afferma la necessità di fare pur sempre riferimento come parametro cui ancorare eventuali interpretazioni estensive o analogiche che consentano l'applicazione del principio, normato per una determinata fattispecie, ad ipotesi ad essa assimilabili. Tale procedimento logico, quand'anche astrattamente condivisibile, appare, tuttavia, del tutto impraticabile nella fattispecie all'attenzione di questa Corte, non essendo stata individuata né allegata dagli appellanti alcuna fattispecie simile cui possa ancorarsi, mediante interpretazione
14 analogica, la pretesa indennitaria invocata in ricorso. Né tale principio generale, nei termini di cui se ne chiede l'applicazione, può trovare fondamento, al di là dei precisi contorni disegnati dalla norma, nell'art. 2041 cod. civ., il quale, sebbene formulato come una clausola generale, si attaglia tuttavia ad ipotesi in cui si verifichino degli spostamenti patrimoniali non giustificati, che si risolvono cioè in un ingiustificato arricchimento di un soggetto a danno di un altro;
circostanza, all'evidenza, non verificatasi nella fattispecie in esame, nella quale non si è prodotto alcuno spostamento patrimoniale né alcuna compressione di un diritto già consolidato in capo ai singoli ricorrenti, come detto destinatari di una mera aspettativa di adeguamento delle proprie retribuzioni all'indice dei prezzi al consumo;
né, d'altro lato, può dirsi integrato, per effetto del blocco della contrattazione collettiva, un ingiustificato arricchimento dell'ente pubblico, atteso che il contenimento della spesa pubblica realizzato da tale blocco è stato anzi ritenuto necessario e legittimo dalla stessa Consulta, in virtù dei valori costituzionali che esso è diretto a perseguire. Se, alla stregua delle superiori considerazioni, va esclusa la fondatezza delle domande di natura retributiva o comunque economico-patrimoniale, laddove ricondotte alla pretesa violazione dei criteri di sufficienza e proporzionalità di cui all'art. 36 Cost, allo stesso esito, seppur per motivi diversi, conduce l'esame della diversa causa petendi, fondata sull'asserita violazione degli altri parametri costituzionali, diretti ed interposti, evidenziati dagli appellanti (artt. 39, 117, 11 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 11 comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo -libertà di associazione anche sindacale -, dell'art. 152 co. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - riconoscimento del ruolo delle parti sociali, dell'art. 28 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea - diritto di negoziazione ed azioni collettive nel lavoro). I diritti, sanciti dalla carta costituzionale e dai trattati internazionali menzionati, che si dichiarano violati, fanno infatti capo esclusivamente alle associazioni o formazioni sociali rappresentative degli interessi delle categorie dei lavoratori, autonomo centro di imputazione di interessi super individuali, non riducibili né traducibili in posizioni giuridiche soggettive direttamente rivendicabili dai singoli lavoratori della categoria rappresentata, quand'anche portatori di interessi giuridici
“riflessi” che ricevono tutela mediante l'effettivo esercizio delle suddette libertà; soltanto il , anch'esso costituitosi in giudizio, in quanto soggetto Controparte_9
15 titolare di tali diritti, poteva dunque validamente agire per ottenerne tutela;
va da sé, poi, che l'azionabilità dei menzionati diritti non si esaurisce nella mera domanda diretta ad affermare l'obbligo delle amministrazioni al rinnovo dei contratti, ma può ben estendersi, a monte, alla domanda di adozione, da parte degli organi politici a ciò deputati, dei preliminari atti di impulso nei confronti dei soggetti competenti ad avviare le trattative contrattuali;
anche a tale domanda sono dunque legittimate pur sempre unicamente le organizzazioni sindacali che saranno chiamate a partecipare a dette trattative. Ciò posto, in ogni caso, alla luce del tempestivo adeguamento, da parte della
Presidenza della Regione Siciliana, alle indicazioni di cui alla sentenza n. 178/2015, deve ritenersi insussistente qualsivoglia ragione di danno ipoteticamente riferibile al sindacato, essendo state le sue istanze (della cui proposizione all'amministrazione convenuta gli appellanti non hanno dato peraltro alcuna prova) accolte in un tempo ragionevole e non avendo tale associazione allegato e provato alcuno specifico pregiudizio da essa direttamente subito in relazione alla vicenda de qua”
Orbene per le ragioni sopra riportane il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna le parti ricorrenti solidalmente a rimborsare alle resistenti le spese di lite che ammontano alla somma di € 3.099,25, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Palermo il 2/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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