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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU VA
AN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2077 /2021 R.G.L. promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGERI VALENTINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IA EP, per procura in atti, resistente,
e nei confronti di
, C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti P.IVA_1
Oggetto: retribuzione e contribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 27/11/2021 a adito Parte_1 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di essere stato contattato nel maggio 2020 da , titolare della ditta Beach Service, per instaurare un Controparte_1 rapporto di lavoro presso il Lido Sayonara Beach Club di Milazzo. Egli avrebbe iniziato a svolgere le mansioni di caposala dal 27 maggio 2020, occupandosi della selezione e gestione del personale, degli acquisti e dell'organizzazione dell'attività propedeutica all'apertura del locale, attenendosi alle direttive della datrice di lavoro. Nonostante le ripetute richieste di formalizzazione del contratto, la stipula sarebbe stata ritardata sino al 20 giugno 2020, data in cui veniva registrato un contratto a tempo determinato, mai sottoscritto dal ricorrente, che prevedeva un inquadramento al quinto livello del CCNL Pubblici Esercizi, difforme dagli accordi verbali iniziali. Il ricorrente ha lamentato di non aver percepito alcuna retribuzione per l'attività svolta, né le indennità accessorie
(tredicesima, quattordicesima, ferie, TFR), né di aver avuto la posizione previdenziale regolarizzata, quantificando il proprio credito in euro 1.131,21.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 27 maggio al 20 giugno 2020, con inquadramento al terzo livello del
CCNL di categoria, la condanna della resistente al pagamento delle spettanze retributive e alla regolarizzazione contributiva presso l' . CP_2
La resistente si è costituita contestando integralmente il ricorso, Controparte_1 sostenendo l'inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro nel periodo indicato e l'infondatezza delle pretese avverse. Ha rilevato che la documentazione prodotta dal ricorrente (fotografie, locandine, menù) non ha valore probatorio e che il contratto allegato, privo di sottoscrizione, conferma l'assenza di vincolo contrattuale. Ha eccepito l'inammissibilità della domanda e la pretestuosità delle richieste istruttorie, osservando che l'eventuale CTU contabile potrebbe determinare il quantum ma non provare l'an del rapporto. Ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il suo rigetto, con condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito, altresì, l' , quale litisconsorte necessario, precisando che, in caso di CP_2 accoglimento delle domande del ricorrente, il datore di lavoro dovrà essere condannato al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per il periodo accertato, oltre alle sanzioni civili di legge. Ha chiesto, pertanto, che, ove venga riconosciuto il rapporto di lavoro, sia dichiarato l'obbligo della resistente di provvedere alla regolarizzazione contributiva in favore dell'Istituto.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale della resistente e con la prova per testi di parte ricorrente.
Alla udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento è definito come segue.
2- Ai sensi dell'art. 2094 c.c., il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza per l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. Elementi sintomatici sono la predeterminazione dell'orario, la continuità della prestazione, la corresponsione di una retribuzione e la presenza di vincoli gerarchici. La prova del fatto costitutivo incombe sul ricorrente ex art. 2697 c.c.
3- Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, non essendo stata raggiunta la prova rigorosa della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nei termini dedotti dal ricorrente nell'atto introduttivo.
4- Il teste, , ha riferito di svolgere attività di agente di commercio e di Testimone_1 essere stato contattato dal ricorrente a Milazzo. Ha precisato di aver incontrato le parti una sola volta, circostanza nella quale si limitò a mostrare i cataloghi della merce che rappresentava, senza tuttavia finalizzare alcun ordine. Ha escluso di poter confermare le circostanze relative alla selezione del personale o alla gestione dell'attività, dichiarando di non avere conoscenza diretta di tali fatti.
La deposizione del teste si rivela marginale, in quanto non fornisce elementi utili a comprovare l'effettivo svolgimento di mansioni da parte del ricorrente presso il Lido
Sayonara Beach Club.
La teste ha dichiarato di essere amica del ricorrente e di aver Testimone_2 partecipato a un colloquio con lui e con la resistente, precisando di non aver accettato la proposta di lavoro.
Ha ricordato che il colloquio si svolse nel periodo estivo, verosimilmente nel mese di giugno di tre anni addietro ( testimonianza resa nel 2024), e che il ruolo prospettato era di responsabilità.
Tuttavia, la teste ha affermato di non aver mai visto il ricorrente lavorare presso il lido, limitandosi a confermare il contatto iniziale e la natura dell'incarico proposto.
Tale dichiarazione, sebbene confermi l'esistenza di un'interlocuzione tra le parti e l'intenzione di avviare un rapporto di lavoro, non consente di accertare in modo diretto la prestazione lavorativa dedotta in ricorso.
La resistente , in sede di interrogatorio formale, ha negato le circostanze Controparte_1 dedotte dal ricorrente. Ha affermato che l'incontro con avvenne casualmente Parte_1
e che fu quest'ultimo a proporsi per collaborare nella stagione estiva, aggiungendo che,
a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, non vi era certezza sull'apertura del lido e che l'attività di ristorazione era chiusa nel periodo indicato.
Ha altresì negato che il ricorrente abbia mai svolto attività lavorativa alle sue dipendenze, sostenendo che non vi fu alcuna esecuzione di mansioni e che il contratto predisposto non venne sottoscritto dal lavoratore. Ha dichiarato che il ricorrente non accettò di firmare il contratto, ma ha escluso ogni altra circostanza relativa alla gestione del personale, agli acquisti e all'organizzazione dell'attività 5- Dalla complessiva istruttoria non emergono elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente nel periodo indicato.
Le prove testimoniali assunte in giudizio si sono rivelate prive di efficacia dimostrativa in ordine all'effettivo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della convenuta.
In particolare, il teste ha confermato esclusivamente la partecipazione Testimone_2
a un colloquio preliminare, senza aver mai assistito all'esecuzione di prestazioni da parte del ricorrente, mentre il teste ha riferito di un incontro occasionale Testimone_1 per finalità commerciali, estraneo alla gestione del personale o all'organizzazione del servizio.
Le produzioni documentali costituite da locandine pubblicitarie, fotografie di piatti e menù del Lido Sayonara Beach Club non assumono rilevanza ai fini della prova del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso.
Tali elementi, infatti, si limitano a rappresentare aspetti organizzativi e promozionali dell'attività commerciale, senza fornire alcun riscontro circa la concreta esecuzione di prestazioni lavorative da parte del ricorrente, né circa l'assoggettamento dello stesso al potere direttivo e disciplinare della datrice di lavoro, che costituisce il tratto distintivo della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c.
Nel caso di specie, le locandine e le immagini prodotte non attestano né la presenza del ricorrente sul luogo di lavoro, né lo svolgimento di mansioni, sicché devono ritenersi irrilevanti ai fini del decidere.
Nei messaggi prodotti, invero, ci sono elementi che mostrano un coinvolgimento del ricorrente nelle fasi organizzative e preparatorie dell'attività del Lido Sayonara Beach
Club, ma non costituiscono prova certa di un rapporto di lavoro subordinato.
Dalla chat emergono conversazioni in cui la resistente propone di incontrarsi per
“chiudere un accordo” e afferma che, qualora il ricorrente dovesse lavorare con lei, dovrebbe essere presente ai colloqui con altri ragazzi interessati. Seguono scambi su aspetti operativi, come la scelta delle magliette, la predisposizione dei menù, l'acquisto di materiali e la gestione di fornitori. Vi sono anche riferimenti a riunioni al lido e alla creazione di un gruppo WhatsApp denominato “Lido Sayonara”, nel quale il ricorrente partecipa alle discussioni organizzative e agli ordini di prodotti.
Tuttavia, tali messaggi, pur evidenziando un rapporto di collaborazione e una certa ingerenza del ricorrente nelle attività preparatorie, non appaiono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un vincolo di subordinazione, né l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare della datrice di lavoro, elementi essenziali per qualificare il rapporto ai sensi dell'art. 2094 c.c. Si tratta, infatti, di comunicazioni che possono essere compatibili anche con una collaborazione informale, senza che vi sia prova di un contratto, di un orario di lavoro prestabilito o di una retribuzione concordata.
Dalla complessiva istruttoria, quindi, non emergono elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un rapporto di subordinazione.
In difetto di prova rigorosa sull'“an” del rapporto, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato in quanto gli elementi acquisiti non superano la soglia probatoria richiesta dalla giurisprudenza, necessaria a dimostrare l'assoggettamento del ricorrente al potere organizzativo e disciplinare della resistente, tratto distintivo della subordinazione.
6- Le spese di lite, in ragione della peculiarità dei rapporti emersi in esito alla svolta istruttoria, meritando di essere compensate tra le parti. Ciò posto, non vi sono margini per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. (non essendo peraltro emersa una condotta del ricorrente connotata da mala fede o colpa grave, né risultando la domanda palesemente infondata o strumentale).
Spese compensate con in ragione della sua qualità di parte necessaria del giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2077/2021 R.G., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite compensate tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15.12.2025.
Il Giudice
AU VA AN