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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/08/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797/24 R.g.
[...]
, elett.te dom.ta in Oppido Lucano presso Parte_1 lo studio dell'avv. Antonia Maria Fidanza che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Domenico Laieta che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.03.2024, - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in Oppido Lucano il 21.12.2002 e che, con sentenza n.
1406/23 del 02.11.2023, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti su proposta del Giudice ex art. 185 bis c.p.c.- ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi
è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(03.02.2004).
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, che vi abita unitamente al figlio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che egli vive con il figlio nella casa coniugale;
che versa in condizioni economiche critiche;
che, in particolare, nell'anno
2019 ha prodotto reddito pari a 4.948 euro, quale somma derivante da indennità percepita a seguito di un infortunio sul lavoro che gli ha impedito di prestare attività lavorativa a decorrere dal novembre 2015; che gli è stata riconosciuta una invalidità civile in misura del 12%; che nel 2022 ha percepito reddito di cittadinanza per complessivi 11.535,17 euro e, allo stato, è percettore di reddito di inclusione per 900 euro mensili;
che è proprietario di quote di due immobili e cinque terreni in Oppido Lucano nonché di un auto <Ford Focus>> per l'acquisto della quale residuano a suo carico sei rate di finanziamento di 94,17 euro mensili;
che è onerato del canone di locazione dell'abitazione in cui vive, di 150 euro mensili, oltre alle relative utenze domestiche;
che la ricorrente non ha mai versato il contributo di mantenimento posto a suo carico in sede di separazione;
che la stessa è proprietaria di diverse unità immobiliari acquisite per donazione o per successione e si è del tutto disinteressata del figlio il quale, allo stato, non è economicamente autosufficiente.
Ha chiesto la conferma della collocazione del figlio presso la propria abitazione in Oppido Lucano alla via XXV Aprile n.5; la conferma del contributo di mantenimento per il figlio di 150 euro mensili a carico della ricorrente, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Ha chiesto in via riconvenzionale che i beni mobili e le suppellettili presenti nella casa coniugale siano a lui assegnati.
All'udienza dell'11.07.2024, sentite le parti, il Giudice ha formulato proposta conciliativa e la causa è stata rinviata per la discussione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 23.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso come di seguito: “Col presente atto
l'avv. Fidanza, nell'interesse della SI.ra , si Parte_1 riporta a tutti gli atti e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. La SI.ra , in ottemperanza alla proposta Pt_1 formulata dall'Ill.mo Sig. Presidente all'udienza dell'11.07.2024, conferma di aderire alla stessa nonostante le difficoltà economiche in cui versa poichè priva di reddito ed affetta da patologie di salute. Pertanto, la SI.ra si Pt_1 riporta al ricorso le cui conclusioni abbiansi per ripetute e trascritte chiedendone l'integrale accoglimento e chiede che la causa sia riservata a sentenza con riserva di deposito di istanza di liquidazione del Gratuito Patrocinio come per legge”.
Il resistente ha così concluso: “L'avv. Laieta si riporta al ricorso introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate e, sottolineando che la ricorrente continua a non versare la somma stabilita a titolo di mantenimento in favore del figlio, denotando un atteggiamento di totale disinteresse, per lo stesso, che merita di essere stigmatizzato, chiede che codesto onorevole Giudicante trattenga la causa in decisione.
Ci si riserva di presentare istanza di liquidazione per il patrocinio a spese dello stato”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di prima comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale, n. 1406/23 del 02.11.2023 munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oppido
Lucano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, in via preliminare il
Tribunale osserva che la maggiore età del figlio Per_1
(03.02.2004) esclude l'adozione di qualsivoglia provvedimento in ordine al suo affidamento, alla sua prevalente collocazione abitativa, alla regolazione della frequentazione con il genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento del giovane, che ha 21 anni, la ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice, così confermando la spettanza del mantenimento in favore del figlio, mentre il resistente ha chiesto la conferma del contributo già posto a carico della madre in sede di separazione. Entrambe le parti hanno allegato che il figlio sta svolgendo servizio civile (v. dichiarazioni rese dalle parti all'udienza dell'11.07.2024) con retribuzione giornaliera di 19 euro al giorno.
L'età del giovane e l'eSIuità dell'importo percepito quale rimborso spese per il servizio civile reso presso il Comune di
Oppido Lucano inducono a ritenere non ancora raggiunta l'indipendenza economica da parte dello stesso, ove si consideri, peraltro, che il servizio civile non può essere equiparato ad un rapporto di lavoro, sia pure a tempo determinato. L'impegno del figlio nello svolgimento di attività finalizzata
(quale quella del servizio civile) al successivo, futuro, ingresso nel mondo del lavoro è indice della responsabilità avvertita dal giovane di conseguire strumenti utili al successivo inserimento lavorativo.
Va pertanto confermato a carico dei genitori l'onere di mantenimento per il figlio . Per_1
Sul quantum, è noto che entrambi i genitori debbono provvedervi proporzionalmente alle rispettive capacità economico- patrimoniali.
Sulla propria capacità economica, la ricorrente ha prodotto:
- ISEE con indicatore della situazione economica equivalente al 01.02.2024 pari a 151,80 euro;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui allega:
• di essere disoccupata;
• di non produrre alcun reddito;
• di non essere titolare di beni mobili registrati;
• di non svolgere attività di collaboratrice domestica;
• di essere comproprietaria dei seguenti beni:
a) Nuda proprietà per 2/9 di alcuni fondi agricoli in Oppido
Lucano;
b) 2/18 di alcuni fondi agricoli in Oppido Lucano.
Il resistente, dal canto suo, ha dedotto di non lavorare dal 2015
a seguito di infortunio e di essere attualmente percettore di reddito di inclusione e ha prodotto:
- Attestato dell'Agenzia delle Entrate gli anni di imposta
2020,2021,2022 e 2023 in cui emerge che Controparte_1 non ha dichiarato alcun reddito negli anni 2020 e 2021 e redditi pari a 11.535,17 per l'anno 2022.
- Attestato dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta
2019, 2020 e 2021 in cui emerge che non Controparte_1 ha dichiarato alcun reddito nel 2020 e 2021, nel 2019 pari a 4.948 euro
- c/2 storico in cui risulta che il ha lavorato nei CP_1 seguenti periodi: 20.09.2000-05.05.2001; 25.02.2002-
24.06.2004; 05.09.2005- 30.11.2005; 17.07.2006-
16.01.2007; 17.07.2007 -28.02.2014; 01.03.2014-
16.11.2015 (licenziamento per giusta causa);
- sentenza di riconoscimento nella misura del 12% di danno biologico per infortunio sul lavoro occorso nel 31.05.2013;
- visura per soggetto in cui risulta che egli:
a) è titolare per 2/30 di un immobile in oppido Lucano alla via santa Sofia n. SN
b) è titolare per 4/45 di altro immobile in Oppido Lucano in via Castello,
c) terreni in comproprietà ubicati in Oppido Lucano;
- carta di circolazione della automobile “Ford Focus”;
- estratto conto bancario con saldo al Controparte_2
31.07.2022 di 7,92 euro;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale ha riassunto la propria situazione economico patrimoniale come da atti appena richiamati;
- Contratto di locazione dell'immobile in cui vive unitamente al figlio con canone mensile di 150 euro.
Sulla situazione patrimoniale della ricorrente, il ha CP_1 prodotto:
- Visura castale per soggetto da cui emerge che la ricorrente
è titolare di nuda proprietà, per quota di 2/9, di 8 terreni in Oppido Lucano;
della proprietà, per quota di 2/18, di 6 terreni in Oppido Lucano e due terreni in Tolve.
Avuto riguardo alla suddetta documentazione, alla capacità lavorativa delle parti, all'età e alle correlate presumibili eSIenze del figlio, il contributo di mantenimento per il giovane a carico della madre deve essere stabilito in 150,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat-Foi e da versare al padre entro il giorno 5 del mese, oltre al 40% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dalle Linee Guida del C.N.F.
La casa coniugale resta assegnata al resistente, che in essa convive con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
La domanda riconvenzionale di assegnazione al resistente dei beni immobili e arredi della casa coniugale è inammissibile.
E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno (ad eccezione di quello c.d. endofamiliare), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass.
10356/2005; Cass. 6424/2017).
La pronuncia sullo status e il sostanziale accordo delle parti sulla spettanza del mantenimento per il figlio e sulla casa coniugale giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con ricorso del 04.03.2024 e sulla domanda riconvenzionale del resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Oppido Parte_1 Controparte_1
Lucano il 21.12.2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Oppido Lucano l'anno 2002, Parte
II, Serie A, n. 28;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) pone a carico della ricorrente il contributo di mantenimento per il figlio di complessivi 150,00 euro mensili, da Per_1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare al resistente entro il giorno 5 del mese, oltre al 40% delle spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate in motivazione;
d) assegna al resistente la casa familiare di Oppido Lucano via
XXV Aprile;
e) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di assegnazione dei mobili e arredi della casa coniugale.
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di conSIlio del 17.07.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797/24 R.g.
[...]
, elett.te dom.ta in Oppido Lucano presso Parte_1 lo studio dell'avv. Antonia Maria Fidanza che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Domenico Laieta che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.03.2024, - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 in Oppido Lucano il 21.12.2002 e che, con sentenza n.
1406/23 del 02.11.2023, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti su proposta del Giudice ex art. 185 bis c.p.c.- ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi
è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il figlio Per_1
(03.02.2004).
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'assegnazione della casa coniugale al resistente, che vi abita unitamente al figlio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che egli vive con il figlio nella casa coniugale;
che versa in condizioni economiche critiche;
che, in particolare, nell'anno
2019 ha prodotto reddito pari a 4.948 euro, quale somma derivante da indennità percepita a seguito di un infortunio sul lavoro che gli ha impedito di prestare attività lavorativa a decorrere dal novembre 2015; che gli è stata riconosciuta una invalidità civile in misura del 12%; che nel 2022 ha percepito reddito di cittadinanza per complessivi 11.535,17 euro e, allo stato, è percettore di reddito di inclusione per 900 euro mensili;
che è proprietario di quote di due immobili e cinque terreni in Oppido Lucano nonché di un auto <Ford Focus>> per l'acquisto della quale residuano a suo carico sei rate di finanziamento di 94,17 euro mensili;
che è onerato del canone di locazione dell'abitazione in cui vive, di 150 euro mensili, oltre alle relative utenze domestiche;
che la ricorrente non ha mai versato il contributo di mantenimento posto a suo carico in sede di separazione;
che la stessa è proprietaria di diverse unità immobiliari acquisite per donazione o per successione e si è del tutto disinteressata del figlio il quale, allo stato, non è economicamente autosufficiente.
Ha chiesto la conferma della collocazione del figlio presso la propria abitazione in Oppido Lucano alla via XXV Aprile n.5; la conferma del contributo di mantenimento per il figlio di 150 euro mensili a carico della ricorrente, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Ha chiesto in via riconvenzionale che i beni mobili e le suppellettili presenti nella casa coniugale siano a lui assegnati.
All'udienza dell'11.07.2024, sentite le parti, il Giudice ha formulato proposta conciliativa e la causa è stata rinviata per la discussione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 23.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso come di seguito: “Col presente atto
l'avv. Fidanza, nell'interesse della SI.ra , si Parte_1 riporta a tutti gli atti e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. La SI.ra , in ottemperanza alla proposta Pt_1 formulata dall'Ill.mo Sig. Presidente all'udienza dell'11.07.2024, conferma di aderire alla stessa nonostante le difficoltà economiche in cui versa poichè priva di reddito ed affetta da patologie di salute. Pertanto, la SI.ra si Pt_1 riporta al ricorso le cui conclusioni abbiansi per ripetute e trascritte chiedendone l'integrale accoglimento e chiede che la causa sia riservata a sentenza con riserva di deposito di istanza di liquidazione del Gratuito Patrocinio come per legge”.
Il resistente ha così concluso: “L'avv. Laieta si riporta al ricorso introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate e, sottolineando che la ricorrente continua a non versare la somma stabilita a titolo di mantenimento in favore del figlio, denotando un atteggiamento di totale disinteresse, per lo stesso, che merita di essere stigmatizzato, chiede che codesto onorevole Giudicante trattenga la causa in decisione.
Ci si riserva di presentare istanza di liquidazione per il patrocinio a spese dello stato”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di prima comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale, n. 1406/23 del 02.11.2023 munita dell'attestazione del passaggio in giudicato, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oppido
Lucano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, in via preliminare il
Tribunale osserva che la maggiore età del figlio Per_1
(03.02.2004) esclude l'adozione di qualsivoglia provvedimento in ordine al suo affidamento, alla sua prevalente collocazione abitativa, alla regolazione della frequentazione con il genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento del giovane, che ha 21 anni, la ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice, così confermando la spettanza del mantenimento in favore del figlio, mentre il resistente ha chiesto la conferma del contributo già posto a carico della madre in sede di separazione. Entrambe le parti hanno allegato che il figlio sta svolgendo servizio civile (v. dichiarazioni rese dalle parti all'udienza dell'11.07.2024) con retribuzione giornaliera di 19 euro al giorno.
L'età del giovane e l'eSIuità dell'importo percepito quale rimborso spese per il servizio civile reso presso il Comune di
Oppido Lucano inducono a ritenere non ancora raggiunta l'indipendenza economica da parte dello stesso, ove si consideri, peraltro, che il servizio civile non può essere equiparato ad un rapporto di lavoro, sia pure a tempo determinato. L'impegno del figlio nello svolgimento di attività finalizzata
(quale quella del servizio civile) al successivo, futuro, ingresso nel mondo del lavoro è indice della responsabilità avvertita dal giovane di conseguire strumenti utili al successivo inserimento lavorativo.
Va pertanto confermato a carico dei genitori l'onere di mantenimento per il figlio . Per_1
Sul quantum, è noto che entrambi i genitori debbono provvedervi proporzionalmente alle rispettive capacità economico- patrimoniali.
Sulla propria capacità economica, la ricorrente ha prodotto:
- ISEE con indicatore della situazione economica equivalente al 01.02.2024 pari a 151,80 euro;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui allega:
• di essere disoccupata;
• di non produrre alcun reddito;
• di non essere titolare di beni mobili registrati;
• di non svolgere attività di collaboratrice domestica;
• di essere comproprietaria dei seguenti beni:
a) Nuda proprietà per 2/9 di alcuni fondi agricoli in Oppido
Lucano;
b) 2/18 di alcuni fondi agricoli in Oppido Lucano.
Il resistente, dal canto suo, ha dedotto di non lavorare dal 2015
a seguito di infortunio e di essere attualmente percettore di reddito di inclusione e ha prodotto:
- Attestato dell'Agenzia delle Entrate gli anni di imposta
2020,2021,2022 e 2023 in cui emerge che Controparte_1 non ha dichiarato alcun reddito negli anni 2020 e 2021 e redditi pari a 11.535,17 per l'anno 2022.
- Attestato dell'Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta
2019, 2020 e 2021 in cui emerge che non Controparte_1 ha dichiarato alcun reddito nel 2020 e 2021, nel 2019 pari a 4.948 euro
- c/2 storico in cui risulta che il ha lavorato nei CP_1 seguenti periodi: 20.09.2000-05.05.2001; 25.02.2002-
24.06.2004; 05.09.2005- 30.11.2005; 17.07.2006-
16.01.2007; 17.07.2007 -28.02.2014; 01.03.2014-
16.11.2015 (licenziamento per giusta causa);
- sentenza di riconoscimento nella misura del 12% di danno biologico per infortunio sul lavoro occorso nel 31.05.2013;
- visura per soggetto in cui risulta che egli:
a) è titolare per 2/30 di un immobile in oppido Lucano alla via santa Sofia n. SN
b) è titolare per 4/45 di altro immobile in Oppido Lucano in via Castello,
c) terreni in comproprietà ubicati in Oppido Lucano;
- carta di circolazione della automobile “Ford Focus”;
- estratto conto bancario con saldo al Controparte_2
31.07.2022 di 7,92 euro;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale ha riassunto la propria situazione economico patrimoniale come da atti appena richiamati;
- Contratto di locazione dell'immobile in cui vive unitamente al figlio con canone mensile di 150 euro.
Sulla situazione patrimoniale della ricorrente, il ha CP_1 prodotto:
- Visura castale per soggetto da cui emerge che la ricorrente
è titolare di nuda proprietà, per quota di 2/9, di 8 terreni in Oppido Lucano;
della proprietà, per quota di 2/18, di 6 terreni in Oppido Lucano e due terreni in Tolve.
Avuto riguardo alla suddetta documentazione, alla capacità lavorativa delle parti, all'età e alle correlate presumibili eSIenze del figlio, il contributo di mantenimento per il giovane a carico della madre deve essere stabilito in 150,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat-Foi e da versare al padre entro il giorno 5 del mese, oltre al 40% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dalle Linee Guida del C.N.F.
La casa coniugale resta assegnata al resistente, che in essa convive con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
La domanda riconvenzionale di assegnazione al resistente dei beni immobili e arredi della casa coniugale è inammissibile.
E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno (ad eccezione di quello c.d. endofamiliare), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. Cass.
10356/2005; Cass. 6424/2017).
La pronuncia sullo status e il sostanziale accordo delle parti sulla spettanza del mantenimento per il figlio e sulla casa coniugale giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con ricorso del 04.03.2024 e sulla domanda riconvenzionale del resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Oppido Parte_1 Controparte_1
Lucano il 21.12.2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Oppido Lucano l'anno 2002, Parte
II, Serie A, n. 28;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) pone a carico della ricorrente il contributo di mantenimento per il figlio di complessivi 150,00 euro mensili, da Per_1 rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare al resistente entro il giorno 5 del mese, oltre al 40% delle spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate in motivazione;
d) assegna al resistente la casa familiare di Oppido Lucano via
XXV Aprile;
e) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di assegnazione dei mobili e arredi della casa coniugale.
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di conSIlio del 17.07.2025
La Presidente est.