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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1501 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. LARA CHIRICONI, presso il cui Studio hanno C.F._2 eletto domicilio e con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03.11.2025, e Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 04.09.2004 a Prato (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno
2004, Parte 2, Serie A, atto n. 203 - hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio è nata la figlia in data 26.11.2005, Per_1 studente, maggiorenne e non ancora economicamente indipendente;
(2) che la comunione
1 spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali;
(3) che il marito è pensionato e la moglie è insegnante;
(4) che hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare concluso con un accordo che intendono omologare in questa sede.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte insistendo nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano: “Accordi patrimoniali tra i coniugi Regolamentazione della proprietà dell'immobile familiare L'immobile adibito a casa familiare, sito in Prato Via Z.Mannelli 45, di cui la sig.ra era comproprietaria pro quota pari a 1/5, resterà in via Parte_2 esclusiva di proprietà del sig. A parziale modifica di quanto indicato nel verbale Parte_1 di mediazione, le parti dichiarano che l'immobile familiare non è più gravato da alcun mutuo
e che fra le parti è già stato definito ogni rapporto economico in merito allo stesso, per cui la sig.ra dichiara di aver già ricevuto dal coniuge la somma Parte_2 Parte_1 corrispondente al valore della propria quota di proprietà, come concordato tra le parti in sede di accordi, e di nulla più avere a pretendere a tale titolo. Che ad aprile 2025 i coniugi sono infatti addivenuti alla vendita della quota di spettanza della moglie a favore del marito che è divenuto interamente proprietario dell'immobile di via Mannelli 45. a signora ha Parte_2 acquistato nuova abitazione in via Della Rondine n.18, attualmente in fase di ristrutturazione, presso cui si trasferirà al termine dei lavori, indicativamente verso gennaio 2026. Fino ad allora la signora continuerà a coabitare con il marito presso la casa di Via Mannelli Parte_2
45. Ripartizione dei beni mobili Le parti hanno concordato di non richiedersi reciprocamente la restituzione di alcun regalo ricevuto durante gli anni di matrimonio. I beni presenti nella casa famigliare resteranno ad uso e a disposizione del signor ad eccezione della Pt_3 asciugatrice e del televisore che rimarranno in uso alla signora Divisione di somme Parte_2
e conti: Le somme depositate sul conto comune presso la sono state già Controparte_1 suddivise ed il conto risulta essere estinto. Il signor e la signora rimarranno Pt_1 Parte_2 intestatari di propri conti personali. Anche in merito alle auto familiari i coniugi hanno già raggiunto un accordo per cui ognuno resterà proprietario dell'auto a lui intestata.
Mantenimento e obblighi economici I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed essendo entrambi titolari di redditi propri, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa per il rispettivo mantenimento. Gestione della figlia maggiorenne La figlia di anni 19 Per_1 frequenta il primo anno di relazioni internazionali all'Unicollege di Firenze e manterrà la dimora principale presso l'abitazione del padre in Via Mannelli 45. -Considerata la maggiore
2 età della figlia, i coniugi lasciano alla stessa la libertà di decidere riguardo ai periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, ai pernottamenti e ai periodi di vacanza che sceglierà di trascorrere con ciascuno dei genitori. A tal riguardo, il genitore presso il quale la figlia soggiornerà si impegna, se richiesto, a fornire ogni eventuale informazione all'altro. -In caso di decesso di uno dei coniugi, il genitore superstite si impegna a non ostacolare e ad incentivare i rapporti della figlia con la famiglia di origine del genitore deceduto. -In presenza di nuove relazioni intraprese dai coniugi, gli stessi concordano che la figlia sarà messa al corrente delle stesse solo qualora la relazione abbia raggiunto una maturità tale da considerarla duratura. Mantenimento economico della figlia Finchè la stessa non Per_1 sarà economicamente autosufficiente, i genitori provvederanno in maniera diretta al suo mantenimento, salvo conguaglio a fine anno. Le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo stabilito dal Tribunale di Prato.
In caso di sopravvenuta autosufficienza della figlia, l'obbligo di mantenimento cesserà automaticamente dalla data della domanda, con irripetibilità delle somme già corrisposte”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione- Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Mantenimento della prole – Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento diretto della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, siano adeguate tenuto Per_1 conto dell'età di e della capacità reddituale dei genitori. Per_1
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...] sposati con matrimonio concordatario a Prato (PO) in data 04.09.2004, Parte_2 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2004, Parte 2, Serie A, atto n. 203;
- OMOLOGA l'accordo raggiunto sulle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. Regolamentazione della proprietà dell'immobile familiare
L'immobile adibito a casa familiare, sito in Prato Via Z.Mannelli 45, di cui la sig.ra era comproprietaria pro quota pari a 1/5, resterà in via esclusiva di Parte_2 proprietà del sig. Parte_1
La signora ha acquistato nuova abitazione in via Della Rondine n.18, Parte_2 attualmente in fase di ristrutturazione, presso cui si trasferirà al termine dei lavori, indicativamente verso gennaio 2026. Fino ad allora la signora continuerà a Parte_2 coabitare con il marito presso la casa di Via Mannelli 45.
2. Gestione della figlia maggiorenne-
La figlia di anni 19 frequenta il primo anno di relazioni internazionali Per_1 all'Unicollege di Firenze e manterrà la dimora principale presso l'abitazione del padre in Via Mannelli 45
-Considerata la maggiore età della figlia, i coniugi lasciano alla stessa la libertà di decidere riguardo ai periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, ai pernottamenti e ai periodi di vacanza che sceglierà di trascorrere con ciascuno dei genitori. A tal riguardo, il genitore presso il quale la figlia soggiornerà si impegna, se richiesto, a fornire ogni eventuale informazione all'altro.
-In caso di decesso di uno dei coniugi, il genitore superstite si impegna a non ostacolare e ad incentivare i rapporti della figlia con la famiglia di origine del genitore deceduto.
-In presenza di nuove relazioni intraprese dai coniugi, gli stessi concordano che la figlia sarà messa al corrente delle stesse solo qualora la relazione abbia raggiunto una maturità tale da considerarla duratura.
3. Mantenimento economico della figlia Per_1
Finché la stessa non sarà economicamente autosufficiente, i genitori provvederanno in maniera diretta al suo mantenimento, salvo conguaglio a fine anno. Le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il
4 protocollo stabilito dal Tribunale di Prato. In caso di sopravvenuta autosufficienza della figlia, l'obbligo di mantenimento cesserà automaticamente dalla data della domanda, con irripetibilità delle somme già corrisposte.
4. Mantenimento e obblighi economici
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti ed essendo entrambi titolari di redditi propri, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa per il rispettivo mantenimento.
- PRENDE ATTO delle seguenti condizioni:
- 1. A parziale modifica di quanto indicato nel verbale di mediazione, le parti dichiarano che l'immobile familiare non è più gravato da alcun mutuo e che fra le parti
è già stato definito ogni rapporto economico in merito allo stesso, per cui la sig.ra dichiara di aver già ricevuto dal coniuge la somma Parte_2 Parte_1 corrispondente al valore della propria quota di proprietà, come concordato tra le parti in sede di accordi, e di nulla più avere a pretendere a tale titolo. Che ad aprile 2025 i coniugi sono infatti addivenuti alla vendita della quota di spettanza della moglie a favore del marito che è divenuto interamente proprietario dell'immobile di via Mannelli 45.
5. Ripartizione dei beni mobili
- Le parti hanno concordato di non richiedersi reciprocamente la restituzione di alcun regalo ricevuto durante gli anni di matrimonio. I beni presenti nella casa famigliare resteranno ad uso e a disposizione del signor ad eccezione della asciugatrice e Pt_3 del televisore che rimarranno in uso alla signora Parte_2
6. Divisione di somme e conti:
-Le somme depositate sul conto comune presso la sono state già Controparte_1 suddivise ed il conto risulta essere estinto. Il signor e la signora Pt_1 Parte_2 rimarranno intestatari di propri conti personali. Anche in merito alle auto familiari i coniugi hanno già raggiunto un accordo per cui ognuno resterà proprietario dell'auto a lui intestata.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice rel.
5 dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni
e integrazioni.
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