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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 1.04.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1250/2021, promossa da:
, nata Tortorici il 18.02.1968 cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Castell'Umberto Via Cammara superiore 67 presso lo studio dell'Avv. Adriana
Pruiti Ciarello, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.4.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 34/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Patti sez. Lavoro il 4-6.02.2021 rg. n.
3357/2020 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 1.241,95 quale somma ritenuta indebita per CP_ disoccupazione anno 2013. Parte ricorrente sosteneva di non dovere corrispondere detto importo all' chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
CP_ Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, l' quale creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
CP_ L' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. Dagli atti di causa non è dato desumere la data dell'eventuale pagamento, né vi è prova dell'effettiva erogazione. Così come specificato dalla costante e pacifica giurisprudenza, (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass. 19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 c.c., incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi
(Cass 3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullato il decreto ingiuntivo opposto e con esso ogni atto presupposto e consequenziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il decreto ingiuntivo opposto n. 34/2021 del Tribunale di Patti sez. Lavoro ed ogni atto presupposto e consequenziale e dichiara non dovute dalla sig.ra le somme Parte_1 di cui al decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 550,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Adriana Pruiti Ciarello.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 1.04.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1250/2021, promossa da:
, nata Tortorici il 18.02.1968 cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Castell'Umberto Via Cammara superiore 67 presso lo studio dell'Avv. Adriana
Pruiti Ciarello, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.4.2021 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 34/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Patti sez. Lavoro il 4-6.02.2021 rg. n.
3357/2020 con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 1.241,95 quale somma ritenuta indebita per CP_ disoccupazione anno 2013. Parte ricorrente sosteneva di non dovere corrispondere detto importo all' chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
CP_ Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, l' quale creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
CP_ L' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. Dagli atti di causa non è dato desumere la data dell'eventuale pagamento, né vi è prova dell'effettiva erogazione. Così come specificato dalla costante e pacifica giurisprudenza, (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass. 19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 c.c., incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi
(Cass 3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullato il decreto ingiuntivo opposto e con esso ogni atto presupposto e consequenziale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Annulla il decreto ingiuntivo opposto n. 34/2021 del Tribunale di Patti sez. Lavoro ed ogni atto presupposto e consequenziale e dichiara non dovute dalla sig.ra le somme Parte_1 di cui al decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 550,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Adriana Pruiti Ciarello.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena