CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 969/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1288/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.Entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5022/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 13/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065770138 IRES-RITENUTE ALLA FONTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065770138 IVA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2024 depositato il 16/12/2024
1 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 5022/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320200065770138, notificata il 16.09.2022, con la quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 207.278,33 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello Redditi/2017 per l'anno di imposta 2016 per ires oltre accessori, sulla dichiarazione modello 770/2017 per l'anno di imposta 2016 per ritenute alla fonte oltre accessori e sulle liquidazioni periodiche iva 2017. Il primo motivo di gravame è infondato, poiché nella specie non necessitava la preventiva notificazione dell'avviso bonario in applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22061/2022), dai quali non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quest'ultima condizione non ricorre necessariamente nei casi (come quello in esame) soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante, Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n. 17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093Cass. 24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294). Questa Corte ha, altresì, affermato che in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2," (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463). Nella vicenda in giudizio è incontroverso che la cartella è stata
2 emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità”. Anche il secondo motivo di appello va disatteso, posto che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro riferimento alla causale posta a fondamento della cartella di pagamento opposta emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 e la indicazione specifica delle somme dovute per ires, ritenute alla fonte ed iva dovute sulla base della dichiarazione già presentata e non versate oltre sanzioni e interessi e ciò ha assicurato alla società appellante il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendole consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata della cartella di pagamento notificata e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo devesi notare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3485 del 14.02.2014 ha affermato il principio per cui”la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. n. 27140/2011). Parimenti infondata è le censura relativa alla dedotta mancanza di motivazione sul calcolo degli interessi. Sul punto va fatta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 22281/2022, per cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Ora nel caso in esame trattasi del primo atto con cui è stata fatta richiesta degli interessi, la cui adeguatezza motivazionale è concretata, oltre che dall'importo monetario richiesto a tale titolo, dalla base normativa relativa agli interessi reclamati
3 desumibile per implicito dall'individuazione specifica del tipo di tributo cui accedono (ires, ritenute alla fonte ed iva) e dalla indicazione dell'anno di imposta da cui decorrono gli interessi, senza che - per come sopra detto - sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. Ed, invece, si appalesa fondato il terzo motivo di impugnazione relativo alla eccepita decadenza della potestà di riscossione ex art. 25 DPR n. 602/1973, per cui la cartella di pagamento opposta doveva essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, quindi, nella specie entro il 31.12.2020. Con riferimento poi alla incidenza della disciplina emanata per la emergenza covid devesi ritenere che la normativa inerente alla fattispecie in esame è quella prevista dall'art. 157 comma 3 DL n. 34/2020, come modificato dall'art. 22 bis DL n. 183/2020, per cui ”i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. La normativa suddetta prevale su quella di cui all'art. 68 DL n. 18/2020 invocata invece da Agenzia Entrate Riscossione ed applicata dal primo giudice. Ed, invero, va disatteso il riferimento fatto alla disposizione di cui al comma 1 del citato art. 68 DL n. 18/2020, il quale prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”, posto che nella specie non viene in considerazione un termine di versamento derivante da cartella di pagamento, ma bensì a monte il termine di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento. Ed, invece, la disposizione poi di cui all'art. 68 comma 4 bis lettera B) del DL n. 18/2020 è derogata dalla citata normativa, emanata successivamente, di cui all'art. 157 comma 3 DL n. 34/2020, come modificato dall'art. 22 bis DL n. 183/2020, la quale comunque prevale - per come peraltro chiaramente confermato dalla circolare n. 25/E del 20.08.2020 dell'Agenzia delle Entrate - avendo un carattere di specialità rispetto alla norma di cui all'art. 68 comma 4 bis lettera B) del DL n. 18/2020, in quanto contempla una disciplina specifica in relazione alla fattispecie relativa ai termini di decadenza per la notificazione della cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 rispetto a quella generale di cui al citato art. 68 comma 4 bis lettera B) DL n. 18/2020 inerente genericamente alla proroga dei termini di decadenza relativi a tutti indistintamente i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Ciò premesso, devesi osservare che nella specie è stata eccepita la decadenza della potestà di riscossione rispetto ad una dichiarazione del 2017 e, quindi, non può operare la summenzionata proroga di 14 mesi dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25 DPR n. 602/1973,
4 prevista dal citato art. 157 comma 3 DL n. 34/2020, come modificato dall'art. 22 bis DL n. 183/2020, che attiene alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 e, di conseguenza, alla data del 16.09.2022 di notificazione della cartella di pagamento opposta era già maturata la eccepita decadenza. Pertanto in riforma della sentenza appellata va accolto il ricorso introduttivo ed annullata la cartella di pagamento impugnata. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 207.278,33.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello della società Ricorrente_1 srl ed in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla la cartella di pagamento opposta. Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese giudiziali di I e II grado liquidate in favore dei procuratori distrattari della Difensore_1 Difensore_2società appellante avv. e - per ciascun grado - nella somma di euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso cut.
Catania 12.12.2024
Il presidente estensore
IO NA
5
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente e Relatore FAILLA CARMELO, Giudice ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1288/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.Entrate Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5022/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 15 e pubblicata il 13/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065770138 IRES-RITENUTE ALLA FONTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065770138 IVA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2024 depositato il 16/12/2024
1 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto appello nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione avverso la sentenza n. 5022/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania, con cui era stato rigettato il ricorso introduttivo presentato in ordine alla cartella di pagamento n. 29320200065770138, notificata il 16.09.2022, con la quale era stata richiesta la somma complessiva di euro 207.278,33 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato sulla dichiarazione modello Redditi/2017 per l'anno di imposta 2016 per ires oltre accessori, sulla dichiarazione modello 770/2017 per l'anno di imposta 2016 per ritenute alla fonte oltre accessori e sulle liquidazioni periodiche iva 2017. Il primo motivo di gravame è infondato, poiché nella specie non necessitava la preventiva notificazione dell'avviso bonario in applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 22061/2022), dai quali non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui “secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Quest'ultima condizione non ricorre necessariamente nei casi (come quello in esame) soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso (tra le tante, Cass. 30/06/2021, n. 18405, Cass. 17/12/2019, n. 33344, Cass. 28/06/2019, n. 17479, Cass. 25/05/2018, n. 13093Cass. 24/01/2018 n. 1711, Cass. 25/10/2017, n. 25294). Questa Corte ha, altresì, affermato che in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2," (Cass. 06/06/2018, n. 14577, Cass. 12/04/2017, n. 9463). Nella vicenda in giudizio è incontroverso che la cartella è stata
2 emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità”. Anche il secondo motivo di appello va disatteso, posto che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro riferimento alla causale posta a fondamento della cartella di pagamento opposta emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 e la indicazione specifica delle somme dovute per ires, ritenute alla fonte ed iva dovute sulla base della dichiarazione già presentata e non versate oltre sanzioni e interessi e ciò ha assicurato alla società appellante il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendole consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata della cartella di pagamento notificata e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo devesi notare che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3485 del 14.02.2014 ha affermato il principio per cui”la cartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. n. 27140/2011). Parimenti infondata è le censura relativa alla dedotta mancanza di motivazione sul calcolo degli interessi. Sul punto va fatta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 22281/2022, per cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Ora nel caso in esame trattasi del primo atto con cui è stata fatta richiesta degli interessi, la cui adeguatezza motivazionale è concretata, oltre che dall'importo monetario richiesto a tale titolo, dalla base normativa relativa agli interessi reclamati
3 desumibile per implicito dall'individuazione specifica del tipo di tributo cui accedono (ires, ritenute alla fonte ed iva) e dalla indicazione dell'anno di imposta da cui decorrono gli interessi, senza che - per come sopra detto - sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. Ed, invece, si appalesa fondato il terzo motivo di impugnazione relativo alla eccepita decadenza della potestà di riscossione ex art. 25 DPR n. 602/1973, per cui la cartella di pagamento opposta doveva essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, quindi, nella specie entro il 31.12.2020. Con riferimento poi alla incidenza della disciplina emanata per la emergenza covid devesi ritenere che la normativa inerente alla fattispecie in esame è quella prevista dall'art. 157 comma 3 DL n. 34/2020, come modificato dall'art. 22 bis DL n. 183/2020, per cui ”i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. La normativa suddetta prevale su quella di cui all'art. 68 DL n. 18/2020 invocata invece da Agenzia Entrate Riscossione ed applicata dal primo giudice. Ed, invero, va disatteso il riferimento fatto alla disposizione di cui al comma 1 del citato art. 68 DL n. 18/2020, il quale prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”, posto che nella specie non viene in considerazione un termine di versamento derivante da cartella di pagamento, ma bensì a monte il termine di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento. Ed, invece, la disposizione poi di cui all'art. 68 comma 4 bis lettera B) del DL n. 18/2020 è derogata dalla citata normativa, emanata successivamente, di cui all'art. 157 comma 3 DL n. 34/2020, come modificato dall'art. 22 bis DL n. 183/2020, la quale comunque prevale - per come peraltro chiaramente confermato dalla circolare n. 25/E del 20.08.2020 dell'Agenzia delle Entrate - avendo un carattere di specialità rispetto alla norma di cui all'art. 68 comma 4 bis lettera B) del DL n. 18/2020, in quanto contempla una disciplina specifica in relazione alla fattispecie relativa ai termini di decadenza per la notificazione della cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR n. 633/1972 rispetto a quella generale di cui al citato art. 68 comma 4 bis lettera B) DL n. 18/2020 inerente genericamente alla proroga dei termini di decadenza relativi a tutti indistintamente i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Ciò premesso, devesi osservare che nella specie è stata eccepita la decadenza della potestà di riscossione rispetto ad una dichiarazione del 2017 e, quindi, non può operare la summenzionata proroga di 14 mesi dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25 DPR n. 602/1973,
4 prevista dal citato art. 157 comma 3 DL n. 34/2020, come modificato dall'art. 22 bis DL n. 183/2020, che attiene alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 e, di conseguenza, alla data del 16.09.2022 di notificazione della cartella di pagamento opposta era già maturata la eccepita decadenza. Pertanto in riforma della sentenza appellata va accolto il ricorso introduttivo ed annullata la cartella di pagamento impugnata. Le spese giudiziali di I e II grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa pari alla somma di euro 207.278,33.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello della società Ricorrente_1 srl ed in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla la cartella di pagamento opposta. Condanna Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese giudiziali di I e II grado liquidate in favore dei procuratori distrattari della Difensore_1 Difensore_2società appellante avv. e - per ciascun grado - nella somma di euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge e rimborso cut.
Catania 12.12.2024
Il presidente estensore
IO NA
5