Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 969
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza della potestà di riscossione

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di decadenza, poiché la cartella di pagamento, relativa a dichiarazioni presentate nell'anno 2017, doveva essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, quindi entro il 31.12.2020. La proroga di 14 mesi prevista dalla normativa emergenziale (art. 157 comma 3 DL n. 34/2020) non è applicabile in quanto si riferisce a dichiarazioni presentate nell'anno 2018. Pertanto, alla data di notifica della cartella (16.09.2022) era maturata la decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 969
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 969
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo