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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1739/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento di figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 473-bis.28 c.p.c. e cioè
Per parte ricorrente “Nel merito
1 Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 450,00 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
[...]
convivente con la madre, assegno rivalutabile annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT.
Porre a carico del signor l'obbligo di rimborsare il 50% delle Controparte_1
spese straordinarie anticipate dalla madre in favore della figlia, da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
EN (espressamente incluse tutte quelle necessarie alla frequentazione dell'Università), a far data dalla domanda. Spese ed onorari interamente rifusi”;
per parte resistente “Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
I - a conferma dei provvedimenti provvisori ed in adesione alla proposta conciliativa in punto contributo, porre a carico del sig. , Controparte_1
l'importo mensile di € 450,00, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne, a far tempo dal provvedimento temporaneo del 9/1/24;
II – porre a carico del sig. , nella misura del 50%, le spese Controparte_1
mediche urgenti ed indifferibili, nonchè i costi per tasse universitarie e testi universitari sostenuti in favore della figlia maggiorenne;
III – porre a carico del sig. nella misura del 50% le ulteriori Controparte_1
spese straordinarie, purchè previamente concertate tra le parti e documentate;
IV – Detrazioni fiscali al 50% tra le parti;
V – Spese di lite rifuse. In via istruttoria:
accogliere le residue istanze istruttorie di cui alla propria comparsa di costituzione del 3/11/2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e
2 privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
La presente controversia ha tratto origine dalla domanda che
[...]
ha proposto nei confronti di genitori di Parte_1 Controparte_1 Per_1
nata il [...] dalla loro relazione. La figlia, inizialmente riconosciuta solo dalla madre, è stata successivamente riconosciuta dal padre nel 2008, a seguito di accertamento giudiziale di paternità mediante esame del DNA. In
tale occasione le parti hanno definito consensualmente le condizioni economiche, prevedendo a carico del padre un assegno mensile di euro 220,00,
rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del
50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, nonché il versamento di euro 10.000,00 a titolo di arretrati. Nel 2009, con provvedimento del Tribunale di EN, l'assetto è stato modificato disponendo, oltre all'assegno di mantenimento, una somma forfettaria di euro 80,00 per spese straordinarie, con obbligo di preventiva concertazione per quelle mediche eccedenti euro 1.000,00.
è divenuta maggiorenne e frequenta la Facoltà di Architettura presso Per_1
il Politecnico di Milano, con obbligo di frequenza e costi connessi alla vita universitaria fuori sede. La madre, insegnante in quiescenza, dedita all'accudimento della figlia, ha lamentato di non poter più far fronte da sola alle accresciute esigenze della giovane, aggravate dal costo della vita e dalle spese universitarie documentate (tasse, materiali, canoni di locazione, utenze,
trasporti). Ha assunto altresì che il padre, impiegato comunale, disponesse di rilevanti risparmi e di una capacità economica accresciuta rispetto al passato,
anche in virtù di giacenze su conti correnti personali e cointestati, nonché di
3 titoli di investimento. Ha chiesto pertanto la revisione delle condizioni stabilite nel 2009, con aumento dell'assegno mensile a euro 450,00, rivalutabile
ISTAT, e con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, incluse quelle universitarie, a decorrere dalla domanda.
Il resistente si è opposto, eccependo l'infondatezza della richiesta e deducendo di non aver migliorato la propria condizione economica, di percepire un reddito mensile di circa euro 1.500,00 e di non avere disponibilità delle somme giacenti sul conto cointestato con la madre, trattandosi di risparmi di quest'ultima. Ha contestato inoltre la scelta dell'ateneo fuori sede, ritenuta non condivisa e produttiva di costi eccessivi, e ha insistito per la conferma dell'attuale contributo, pari a euro 340,00 mensili (rivalutazione dell'originario assegno), con versamento diretto alla figlia, nonché per la limitazione delle spese straordinarie alle sole voci mediche urgenti e indifferibili e alle tasse universitarie, purché previamente concordate.
Nel corso del giudizio è stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., con cui il Tribunale, in via provvisoria, ha disposto a carico del padre un assegno mensile di euro 450,00 e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie,
riservando l'istruttoria sulla capacità economica delle parti. Successivamente,
il Giudice ha formulato proposta conciliativa conforme a tali condizioni,
prevedendo la decorrenza del contributo dalla domanda e il riparto delle spese universitarie dal gennaio 2024; proposta alla quale ha aderito la ricorrente, mentre il resistente ha manifestato dissenso, determinando la prosecuzione del giudizio.
2. Mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non
economicamente autonoma.
Ai sensi dell'art. 473‑bis.29 c.p.c., la revisione dei provvedimenti economici in favore dei figli interviene quando, dopo il provvedimento originario, siano sopravvenute circostanze idonee a modificarne l'assetto, dovendo il giudice
4 adeguare la misura del contributo al principio di proporzionalità sancito dagli artt. 315‑bis, 316‑bis e 337-ter c.c. (concorso di ciascun genitore secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro, professionale e casalingo).
Con il provvedimento del 2009 il contributo era stato parametrato alla situazione di allora: aveva sei anni, viveva stabilmente con la madre e Per_1
le esigenze ordinarie e straordinarie tipiche dell'infanzia erano state contemperate dalla previsione di un assegno mensile di euro 220,00 (poi rivalutato nel tempo) e da una somma forfettaria di euro 80,00 per le spese straordinarie. Da allora il quadro fattuale è radicalmente mutato. è Per_1
divenuta maggiorenne e ha intrapreso un percorso universitario a Milano
presso il Politecnico (Progettazione dell'Architettura), con obbligo di frequenza e connessa necessità di mantenersi fuori sede. Ciò ha comportato spese non solo per tasse accademiche, ma anche per materiali, formazione linguistica (OFA inglese), trasferimenti, alloggio e utenze, tutte voci estranee alla fisiologia del 2009 e oggi proprie di una studentessa universitaria. La
sopravvenuta maggiore età in stato di non autosufficienza e la collocazione fuori sede hanno quindi inciso, per loro natura, sull'ampiezza e sulla qualità
del fabbisogno corrente, che non è più assimilabile a quello considerato al momento della forfetizzazione delle spese straordinarie. Parallelamente, sul piano delle risorse dei genitori, le allegazioni hanno rappresentato per la madre il passaggio alla quiescenza con reddito pensionistico e oneri finanziari ricorrenti;
per il padre, la continuità del rapporto di lavoro dipendente con retribuzione stabile. In questa prospettiva, la domanda di revisione ha trovato fondamento nelle sopravvenienze oggettive della figlia (età, studi universitari fuori sede) e nella necessità di riallineare la misura dell'assegno al criterio legale di proporzionalità tra i mezzi di ciascun genitore e le attuali esigenze della figlia (artt. 315‑bis, 316‑bis, 337-ter c.c.).
L'analisi dei documenti successivamente prodotti in ossequio all'art. 5 473‑bis.22 c.p.c. non ha inciso sulle motivazioni ivi maturate;
al contrario, le ha confermate e corroborate con dati oggettivi, senza alterarne l'impianto. Per ciò
che concerne la ricorrente, la Certificazione Unica 2024 ha attestato un reddito pensionistico lordo annuo riferito al 2023, con ritenute e addizionali regolarmente evidenziate, mentre l'estratto del conto corrente UniCredit ha documentato la stabilità dell'accredito pensionistico, la presenza di una disponibilità liquida al mese di aprile 2024, nonché il sostenimento di oneri continuativi (rata di finanziamento, utenze) e il riversamento dei bonifici mensili provenienti dal resistente in esecuzione dei provvedimenti temporanei, pari a euro 450,00 con decorrenza dalla domanda. Nello stesso estratto si è rilevato l'afflusso una tantum di euro 9.680,00 dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, circostanza che, per la sua occasionalità, non ha modificato il profilo strutturale della capacità reddituale, e si è preso atto della risoluzione del contratto di locazione registrato, comunicata all'Agenzia delle Entrate,
elemento che ha inciso sui proventi locativi precedentemente allegati. I
movimenti delle carte (credito, debito e prepagata) hanno mostrato spese coerenti con l'ordinaria conduzione familiare e con la frequenza universitaria fuori sede della figlia, incluse voci per trasporti (treni, servizi di mobilità),
utenze e acquisti didattici.
Per ciò che attiene al resistente, le buste paga hanno confermato la stabilità del rapporto di pubblico impiego con retribuzione lorda mensile costante e un netto che si è collocato, al netto delle mensilità aggiuntive, nell'ordine di grandezza già rappresentato. La produzione bancaria relativa al conto corrente cointestato con la madre ha evidenziato giacenze pressoché costanti attorno a euro 248.000 nel corso del 2023, con operatività riconducibile a utenze e spese ordinarie intestate al nucleo di provenienza, senza emergenza di trasferimenti a favore personale del resistente né di investimenti attivi,
come del resto confermato dagli estratti dei dossier titoli che hanno mostrato
6 assenza movimentazioni, pur tacendo ancora le effettive consistenze. Rispetto
a queste produzioni documentali, pertanto, rimangono confermate le argomentazioni già spese nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, cioè, in caso di contitolarità, in difetto di prova contraria, opera una presunzione di parità
delle quote di denaro ivi depositato.
Anche la produzione documentale relativa al conto corrente personale del resistente ha confermato importanti accantonamenti superiori ai 200.000,00
euro. Tali risultanze, considerate unitariamente, hanno dunque rafforzato il quadro comparativo già delineato: da un lato, il fabbisogno di ha Per_1
assunto una dimensione universitaria con oneri tracciati (tra cui la prima rata a.a. 2023/24 di € 888,59, la seconda rata a.a. 2022/23 di € 2.040,00, il passaggio di sede di € 60,00 e i costi per OFA/TOEIC), dall'altro, le capacità dei genitori si sono mantenute nei termini narrati dagli atti introduttivi e già valorizzati in sede di provvedimenti temporanei.
Pertanto, va confermata la misura dell'assegno ordinario in euro 450,00
mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT, con versamento entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della madre e con decorrenza dalla domanda. Tale
quantificazione ha dato attuazione al criterio legale di proporzionalità del concorso tra i genitori, in relazione al fabbisogno effettivo della figlia oggi maggiorenne ma non autosufficiente, senza che gli esiti dell'istruttoria documentale abbiano richiesto variazioni della struttura motivazionale già
esposta, la quale è rimasta quindi ferma nella sua ratio e nei suoi presupposti normativi.
2.1. Mantenimento straordinario.
La disciplina delle spese straordinarie, come già evidenziato nel provvedimento provvisorio ex art. 473-bis.22 c.p.c., si fonda sulla loro natura eccezionale e sulla funzione di garantire al figlio prestazioni che, per rilevanza e imprevedibilità, non possono essere ricondotte all'assegno mensile
7 forfettario. Si tratta di esborsi che esulano dal regime ordinario di vita e che,
proprio per la loro variabilità, non sono suscettibili di predeterminazione in misura fissa senza incorrere in una compressione del diritto del figlio a un mantenimento proporzionato e adeguato. La previsione di una somma forfettaria, come quella stabilita nel provvedimento del 2009, si pone in contrasto con tale principio, poiché non consente di modulare il contributo in funzione delle effettive esigenze e delle risorse dei genitori, con il rischio di privare la prole di cure o opportunità indispensabili.
Il Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di EN conferma questa impostazione, individuando le spese straordinarie in quelle mediche,
scolastiche, universitarie, sportive, artistiche e ricreative, nonché in quelle di custodia e altre correlate alle esigenze dei figli, e stabilendo che esse devono essere ripartite tra i genitori nella misura del cinquanta per cento, salvo diverso accordo o provvedimento del giudice. Il Protocollo distingue inoltre le spese che presuppongono un previo accordo da quelle che, per la loro urgenza o per la natura vincolata (es. ticket sanitari, tasse scolastiche pubbliche, libri di testo, materiale di corredo, dotazioni informatiche richieste dalla scuola), non richiedono concertazione preventiva. Tale distinzione, pur rilevante ai fini dell'esecuzione, non incide sul principio di riparto, che resta fissato in misura proporzionale e, nel caso di specie, equamente determinato al cinquanta per cento tra i genitori. Ogni questione relativa alle modalità di richiesta, ai termini di rimborso e alla gestione del consenso, come disciplinata dal
Protocollo, dovrà essere affrontata in sede esecutiva e non forma oggetto della presente decisione.
La ricostruzione economica già svolta nel paragrafo precedente conferma la legittimità di tale riparto: la madre dispone di un reddito pensionistico stabile e di disponibilità liquide, pur gravata da oneri finanziari e dalle spese correnti per la figlia;
il padre percepisce un reddito da lavoro dipendente costante e
8 mantiene giacenze significative su conto cointestato, sebbene non movimentate a suo esclusivo beneficio. In tale contesto, la ripartizione paritaria delle spese straordinarie risponde al criterio di proporzionalità
sancito dagli artt. 315-bis e 316-bis c.c., garantendo che il peso economico non ricada in via esclusiva su uno solo dei genitori e che le esigenze della figlia siano soddisfatte in modo adeguato.
Quanto alla decorrenza, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui gli effetti della decisione di revisione decorrono dalla data della domanda (cfr. ex multis cass. civ. 4224/2021; 10974/2023; 5170/2024). Nel corso del giudizio è
stata tentata la conciliazione, con proposta del giudice volta a modulare la decorrenza delle spese universitarie dal gennaio 2024, in considerazione delle esigenze rappresentate dal resistente, che aveva lamentato di non essere stato coinvolto nelle decisioni relative alle spese straordinarie durante la vigenza del precedente provvedimento. Tuttavia, tale proposta non ha trovato adesione da parte del resistente, sicché, in difetto di accordo, deve essere applicato il principio generale, con decorrenza dalla domanda.
In conclusione, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di EN, dovranno essere rimborsate da ciascun genitore nella misura del cinquanta per cento,
con decorrenza dalla domanda, in attuazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sanciti dalla legge. Ogni diversa questione concernente le modalità di esecuzione del pagamento e l'assunzione delle decisioni in conformità al Protocollo dovrà essere risolta in altra sede.
3. Spese.
In ordine alle spese processuali, occorre considerare che il resistente, pur avendo aderito nelle proprie conclusioni alla misura dell'assegno di mantenimento ordinario già stabilita in corso di causa, è risultato soccombente sulle ulteriori questioni, in particolare in punto di riparto delle spese
9 straordinarie e di decorrenza degli effetti dalla domanda. Tale circostanza giustifica una parziale compensazione, nella misura della metà, tra le parti,
mentre per la restante metà le spese seguono la soccombenza del resistente.
La liquidazione avviene come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, scaglione di complessità bassa, e tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
In modifica del provvedimento del 16 aprile 2009, dispone che CP_1
contribuisca al mantenimento della figlia versando
[...] Persona_1
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di Parte_1
euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
Dispone che ciascun genitore rimborsi nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come individuate nel
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato presso il Tribunale di
EN il 22 febbraio 2018, con decorrenza dalla domanda.
Compensa tra le parti la metà delle spese e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la restante metà, che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, in euro 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00), oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
10 compensa le spese di lite.
Così deciso in EN, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1739/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FERRETTI LAURA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento di figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note ex art. 473-bis.28 c.p.c. e cioè
Per parte ricorrente “Nel merito
1 Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 450,00 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
[...]
convivente con la madre, assegno rivalutabile annualmente in base Per_1
agli indici ISTAT.
Porre a carico del signor l'obbligo di rimborsare il 50% delle Controparte_1
spese straordinarie anticipate dalla madre in favore della figlia, da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
EN (espressamente incluse tutte quelle necessarie alla frequentazione dell'Università), a far data dalla domanda. Spese ed onorari interamente rifusi”;
per parte resistente “Nel merito:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
I - a conferma dei provvedimenti provvisori ed in adesione alla proposta conciliativa in punto contributo, porre a carico del sig. , Controparte_1
l'importo mensile di € 450,00, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne, a far tempo dal provvedimento temporaneo del 9/1/24;
II – porre a carico del sig. , nella misura del 50%, le spese Controparte_1
mediche urgenti ed indifferibili, nonchè i costi per tasse universitarie e testi universitari sostenuti in favore della figlia maggiorenne;
III – porre a carico del sig. nella misura del 50% le ulteriori Controparte_1
spese straordinarie, purchè previamente concertate tra le parti e documentate;
IV – Detrazioni fiscali al 50% tra le parti;
V – Spese di lite rifuse. In via istruttoria:
accogliere le residue istanze istruttorie di cui alla propria comparsa di costituzione del 3/11/2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e
2 privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
La presente controversia ha tratto origine dalla domanda che
[...]
ha proposto nei confronti di genitori di Parte_1 Controparte_1 Per_1
nata il [...] dalla loro relazione. La figlia, inizialmente riconosciuta solo dalla madre, è stata successivamente riconosciuta dal padre nel 2008, a seguito di accertamento giudiziale di paternità mediante esame del DNA. In
tale occasione le parti hanno definito consensualmente le condizioni economiche, prevedendo a carico del padre un assegno mensile di euro 220,00,
rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del
50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive, nonché il versamento di euro 10.000,00 a titolo di arretrati. Nel 2009, con provvedimento del Tribunale di EN, l'assetto è stato modificato disponendo, oltre all'assegno di mantenimento, una somma forfettaria di euro 80,00 per spese straordinarie, con obbligo di preventiva concertazione per quelle mediche eccedenti euro 1.000,00.
è divenuta maggiorenne e frequenta la Facoltà di Architettura presso Per_1
il Politecnico di Milano, con obbligo di frequenza e costi connessi alla vita universitaria fuori sede. La madre, insegnante in quiescenza, dedita all'accudimento della figlia, ha lamentato di non poter più far fronte da sola alle accresciute esigenze della giovane, aggravate dal costo della vita e dalle spese universitarie documentate (tasse, materiali, canoni di locazione, utenze,
trasporti). Ha assunto altresì che il padre, impiegato comunale, disponesse di rilevanti risparmi e di una capacità economica accresciuta rispetto al passato,
anche in virtù di giacenze su conti correnti personali e cointestati, nonché di
3 titoli di investimento. Ha chiesto pertanto la revisione delle condizioni stabilite nel 2009, con aumento dell'assegno mensile a euro 450,00, rivalutabile
ISTAT, e con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, incluse quelle universitarie, a decorrere dalla domanda.
Il resistente si è opposto, eccependo l'infondatezza della richiesta e deducendo di non aver migliorato la propria condizione economica, di percepire un reddito mensile di circa euro 1.500,00 e di non avere disponibilità delle somme giacenti sul conto cointestato con la madre, trattandosi di risparmi di quest'ultima. Ha contestato inoltre la scelta dell'ateneo fuori sede, ritenuta non condivisa e produttiva di costi eccessivi, e ha insistito per la conferma dell'attuale contributo, pari a euro 340,00 mensili (rivalutazione dell'originario assegno), con versamento diretto alla figlia, nonché per la limitazione delle spese straordinarie alle sole voci mediche urgenti e indifferibili e alle tasse universitarie, purché previamente concordate.
Nel corso del giudizio è stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., con cui il Tribunale, in via provvisoria, ha disposto a carico del padre un assegno mensile di euro 450,00 e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie,
riservando l'istruttoria sulla capacità economica delle parti. Successivamente,
il Giudice ha formulato proposta conciliativa conforme a tali condizioni,
prevedendo la decorrenza del contributo dalla domanda e il riparto delle spese universitarie dal gennaio 2024; proposta alla quale ha aderito la ricorrente, mentre il resistente ha manifestato dissenso, determinando la prosecuzione del giudizio.
2. Mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non
economicamente autonoma.
Ai sensi dell'art. 473‑bis.29 c.p.c., la revisione dei provvedimenti economici in favore dei figli interviene quando, dopo il provvedimento originario, siano sopravvenute circostanze idonee a modificarne l'assetto, dovendo il giudice
4 adeguare la misura del contributo al principio di proporzionalità sancito dagli artt. 315‑bis, 316‑bis e 337-ter c.c. (concorso di ciascun genitore secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro, professionale e casalingo).
Con il provvedimento del 2009 il contributo era stato parametrato alla situazione di allora: aveva sei anni, viveva stabilmente con la madre e Per_1
le esigenze ordinarie e straordinarie tipiche dell'infanzia erano state contemperate dalla previsione di un assegno mensile di euro 220,00 (poi rivalutato nel tempo) e da una somma forfettaria di euro 80,00 per le spese straordinarie. Da allora il quadro fattuale è radicalmente mutato. è Per_1
divenuta maggiorenne e ha intrapreso un percorso universitario a Milano
presso il Politecnico (Progettazione dell'Architettura), con obbligo di frequenza e connessa necessità di mantenersi fuori sede. Ciò ha comportato spese non solo per tasse accademiche, ma anche per materiali, formazione linguistica (OFA inglese), trasferimenti, alloggio e utenze, tutte voci estranee alla fisiologia del 2009 e oggi proprie di una studentessa universitaria. La
sopravvenuta maggiore età in stato di non autosufficienza e la collocazione fuori sede hanno quindi inciso, per loro natura, sull'ampiezza e sulla qualità
del fabbisogno corrente, che non è più assimilabile a quello considerato al momento della forfetizzazione delle spese straordinarie. Parallelamente, sul piano delle risorse dei genitori, le allegazioni hanno rappresentato per la madre il passaggio alla quiescenza con reddito pensionistico e oneri finanziari ricorrenti;
per il padre, la continuità del rapporto di lavoro dipendente con retribuzione stabile. In questa prospettiva, la domanda di revisione ha trovato fondamento nelle sopravvenienze oggettive della figlia (età, studi universitari fuori sede) e nella necessità di riallineare la misura dell'assegno al criterio legale di proporzionalità tra i mezzi di ciascun genitore e le attuali esigenze della figlia (artt. 315‑bis, 316‑bis, 337-ter c.c.).
L'analisi dei documenti successivamente prodotti in ossequio all'art. 5 473‑bis.22 c.p.c. non ha inciso sulle motivazioni ivi maturate;
al contrario, le ha confermate e corroborate con dati oggettivi, senza alterarne l'impianto. Per ciò
che concerne la ricorrente, la Certificazione Unica 2024 ha attestato un reddito pensionistico lordo annuo riferito al 2023, con ritenute e addizionali regolarmente evidenziate, mentre l'estratto del conto corrente UniCredit ha documentato la stabilità dell'accredito pensionistico, la presenza di una disponibilità liquida al mese di aprile 2024, nonché il sostenimento di oneri continuativi (rata di finanziamento, utenze) e il riversamento dei bonifici mensili provenienti dal resistente in esecuzione dei provvedimenti temporanei, pari a euro 450,00 con decorrenza dalla domanda. Nello stesso estratto si è rilevato l'afflusso una tantum di euro 9.680,00 dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, circostanza che, per la sua occasionalità, non ha modificato il profilo strutturale della capacità reddituale, e si è preso atto della risoluzione del contratto di locazione registrato, comunicata all'Agenzia delle Entrate,
elemento che ha inciso sui proventi locativi precedentemente allegati. I
movimenti delle carte (credito, debito e prepagata) hanno mostrato spese coerenti con l'ordinaria conduzione familiare e con la frequenza universitaria fuori sede della figlia, incluse voci per trasporti (treni, servizi di mobilità),
utenze e acquisti didattici.
Per ciò che attiene al resistente, le buste paga hanno confermato la stabilità del rapporto di pubblico impiego con retribuzione lorda mensile costante e un netto che si è collocato, al netto delle mensilità aggiuntive, nell'ordine di grandezza già rappresentato. La produzione bancaria relativa al conto corrente cointestato con la madre ha evidenziato giacenze pressoché costanti attorno a euro 248.000 nel corso del 2023, con operatività riconducibile a utenze e spese ordinarie intestate al nucleo di provenienza, senza emergenza di trasferimenti a favore personale del resistente né di investimenti attivi,
come del resto confermato dagli estratti dei dossier titoli che hanno mostrato
6 assenza movimentazioni, pur tacendo ancora le effettive consistenze. Rispetto
a queste produzioni documentali, pertanto, rimangono confermate le argomentazioni già spese nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. e, cioè, in caso di contitolarità, in difetto di prova contraria, opera una presunzione di parità
delle quote di denaro ivi depositato.
Anche la produzione documentale relativa al conto corrente personale del resistente ha confermato importanti accantonamenti superiori ai 200.000,00
euro. Tali risultanze, considerate unitariamente, hanno dunque rafforzato il quadro comparativo già delineato: da un lato, il fabbisogno di ha Per_1
assunto una dimensione universitaria con oneri tracciati (tra cui la prima rata a.a. 2023/24 di € 888,59, la seconda rata a.a. 2022/23 di € 2.040,00, il passaggio di sede di € 60,00 e i costi per OFA/TOEIC), dall'altro, le capacità dei genitori si sono mantenute nei termini narrati dagli atti introduttivi e già valorizzati in sede di provvedimenti temporanei.
Pertanto, va confermata la misura dell'assegno ordinario in euro 450,00
mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT, con versamento entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della madre e con decorrenza dalla domanda. Tale
quantificazione ha dato attuazione al criterio legale di proporzionalità del concorso tra i genitori, in relazione al fabbisogno effettivo della figlia oggi maggiorenne ma non autosufficiente, senza che gli esiti dell'istruttoria documentale abbiano richiesto variazioni della struttura motivazionale già
esposta, la quale è rimasta quindi ferma nella sua ratio e nei suoi presupposti normativi.
2.1. Mantenimento straordinario.
La disciplina delle spese straordinarie, come già evidenziato nel provvedimento provvisorio ex art. 473-bis.22 c.p.c., si fonda sulla loro natura eccezionale e sulla funzione di garantire al figlio prestazioni che, per rilevanza e imprevedibilità, non possono essere ricondotte all'assegno mensile
7 forfettario. Si tratta di esborsi che esulano dal regime ordinario di vita e che,
proprio per la loro variabilità, non sono suscettibili di predeterminazione in misura fissa senza incorrere in una compressione del diritto del figlio a un mantenimento proporzionato e adeguato. La previsione di una somma forfettaria, come quella stabilita nel provvedimento del 2009, si pone in contrasto con tale principio, poiché non consente di modulare il contributo in funzione delle effettive esigenze e delle risorse dei genitori, con il rischio di privare la prole di cure o opportunità indispensabili.
Il Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di EN conferma questa impostazione, individuando le spese straordinarie in quelle mediche,
scolastiche, universitarie, sportive, artistiche e ricreative, nonché in quelle di custodia e altre correlate alle esigenze dei figli, e stabilendo che esse devono essere ripartite tra i genitori nella misura del cinquanta per cento, salvo diverso accordo o provvedimento del giudice. Il Protocollo distingue inoltre le spese che presuppongono un previo accordo da quelle che, per la loro urgenza o per la natura vincolata (es. ticket sanitari, tasse scolastiche pubbliche, libri di testo, materiale di corredo, dotazioni informatiche richieste dalla scuola), non richiedono concertazione preventiva. Tale distinzione, pur rilevante ai fini dell'esecuzione, non incide sul principio di riparto, che resta fissato in misura proporzionale e, nel caso di specie, equamente determinato al cinquanta per cento tra i genitori. Ogni questione relativa alle modalità di richiesta, ai termini di rimborso e alla gestione del consenso, come disciplinata dal
Protocollo, dovrà essere affrontata in sede esecutiva e non forma oggetto della presente decisione.
La ricostruzione economica già svolta nel paragrafo precedente conferma la legittimità di tale riparto: la madre dispone di un reddito pensionistico stabile e di disponibilità liquide, pur gravata da oneri finanziari e dalle spese correnti per la figlia;
il padre percepisce un reddito da lavoro dipendente costante e
8 mantiene giacenze significative su conto cointestato, sebbene non movimentate a suo esclusivo beneficio. In tale contesto, la ripartizione paritaria delle spese straordinarie risponde al criterio di proporzionalità
sancito dagli artt. 315-bis e 316-bis c.c., garantendo che il peso economico non ricada in via esclusiva su uno solo dei genitori e che le esigenze della figlia siano soddisfatte in modo adeguato.
Quanto alla decorrenza, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui gli effetti della decisione di revisione decorrono dalla data della domanda (cfr. ex multis cass. civ. 4224/2021; 10974/2023; 5170/2024). Nel corso del giudizio è
stata tentata la conciliazione, con proposta del giudice volta a modulare la decorrenza delle spese universitarie dal gennaio 2024, in considerazione delle esigenze rappresentate dal resistente, che aveva lamentato di non essere stato coinvolto nelle decisioni relative alle spese straordinarie durante la vigenza del precedente provvedimento. Tuttavia, tale proposta non ha trovato adesione da parte del resistente, sicché, in difetto di accordo, deve essere applicato il principio generale, con decorrenza dalla domanda.
In conclusione, le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di EN, dovranno essere rimborsate da ciascun genitore nella misura del cinquanta per cento,
con decorrenza dalla domanda, in attuazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sanciti dalla legge. Ogni diversa questione concernente le modalità di esecuzione del pagamento e l'assunzione delle decisioni in conformità al Protocollo dovrà essere risolta in altra sede.
3. Spese.
In ordine alle spese processuali, occorre considerare che il resistente, pur avendo aderito nelle proprie conclusioni alla misura dell'assegno di mantenimento ordinario già stabilita in corso di causa, è risultato soccombente sulle ulteriori questioni, in particolare in punto di riparto delle spese
9 straordinarie e di decorrenza degli effetti dalla domanda. Tale circostanza giustifica una parziale compensazione, nella misura della metà, tra le parti,
mentre per la restante metà le spese seguono la soccombenza del resistente.
La liquidazione avviene come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, scaglione di complessità bassa, e tenuto conto dell'attività
effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
In modifica del provvedimento del 16 aprile 2009, dispone che CP_1
contribuisca al mantenimento della figlia versando
[...] Persona_1
alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di Parte_1
euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
Dispone che ciascun genitore rimborsi nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come individuate nel
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato presso il Tribunale di
EN il 22 febbraio 2018, con decorrenza dalla domanda.
Compensa tra le parti la metà delle spese e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente la restante metà, che liquida, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, in euro 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00), oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
10 compensa le spese di lite.
Così deciso in EN, in data 12/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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