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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3940/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Leonardo Miccichè
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, quale erede di , con ricorso depositato il 22.04.2025 ha esposto: di aver Persona_1
CP_ ricevuto dall' in data 16.03.2024, provvedimento di Accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n. 04010116, intestata alla madre . Con detto Persona_1 provvedimento l'istituto ha comunicato di aver corrisposto nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, sulla predetta pensione, la somma di euro 6.578,26 non dovuta a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge e ne ha chiesto la restituzione. Ha preciso di aver proposto avverso il suddetto provvedimento, ricorso amministrativo rigettato dal Comitato
Provinciale con delibera n. 2415666 del 15.05.2024. Ritiene infondato il provvedimento di ripetizione di indebito. Ha eccepito la carenza di motivazione del provvedimento di recupero. Ha, inoltre, eccepito, l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 13 comma 1 Legge 412/91, stante l'assenza di un comportamento doloso del percipiente. Ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale che escludono la ripetizione, quando vi sia situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ha, quindi escluso la ripetibilità delle somme stante la buona fede ed illegittimo affidamento riposto sulla legittima erogazione delle somme alla dante causa. Ha concluso chiedendo:
In via cautelare ed inaudita altera parte: Sospendere la Delibera del Comitato Provinciale INPS di
Catania, sede di Paternò, n. 2415666 del 15.05.2024, notificata il 17.06.2024 nonché ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale. Nel merito, in via principale, annullare e/o dichiarare inefficace, la Delibera del Comitato Provinciale INPS di Catania, sede di Paternò, n.
2415666 del 15.05.2024, notificata il 17.06.2024. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 25.09.2025, l'INPS il quale, ha contestato l'eccezione di difetto di motivazione ed ha precisato che l'indebito oggetto del ricorso deriva da una ricostituzione del 24/10/2017 e scaturisce dall'omessa comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2014 che ha comportato la revoca della prestazione. Ha precisato che poichè, nel sistema delle ricostituzioni, i redditi dell'anno precedente, producono effetti sull'anno successivo, la mancata comunicazione dei redditi del 2014 ha determinato l'azzeramento della pensione per l'anno 2015 e il debito, oggetto di contestazione. Ha eccepito che nella specie a nulla rileva la buona fede costituendo la comunicazione dei dati reddituali un onere gravante sul titolare di pensione. Ha infine eccepito che grava sul ricorrente provare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per godere del beneficio. Ha concluso chiedendo: rigettare la istanza di sospensiva del provvedimento di indebito, che non avendo natura esecutiva non è suscettibile di sospensione. Nel merito dichiarare la legittimità e la ripetibilità dell'indebito contestato e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 09.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente, ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2.Parte ricorrente tra i motivi di ricorso ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1 stante la buona e l'affidamento legittimo.
Occorre premettere che nella specie si controverte di indebito assistenziale per motivi reddituali.
Nella specie la prestazione erogata dall' è l'assegno sociale il quale ha natura Controparte_2 assistenziale. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Tra le altre, Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 " (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo
20 maggio 2021).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all'INPS i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all'INPS informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
La Suprema corte ha, inoltre, ritenuto che il dolo non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019).
Nel caso in esame l'indebito, scaturisce dalla revoca ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010 della prestazione, non avendo provveduto la ricorrente a trasmettere all'Istituto la sua dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014, quindi in assenza di accertamento del superamento del limite reddituale.
Ciò viene, peraltro espressamente precisato dall' nella memoria di costituzione e risulta dallo CP_1 stesso provvedimento di revoca prodotto dall' . CP_1
L'art. 13 co. 6 lettera c) l. n. 122/10 prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell' e, CP_1 dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela.
Nella specie non risulta prodotta in atti da parte dell' alcuna richiesta, di comunicazione dei CP_1 redditi percepiti nell'anno 2014. Quanto al provvedimento di revoca definitivo del 23.10.2017 CP_ (doc.Te08 Scalisi fasc. nulla ha prodotto l'istituto per documentarne la notifica. Ed invero nessun avviso di ricevimento attestante l'avvenuto recapito della sopracitata comunicazioni risulta prodotto. Da quanto sopra consegue che non vi è alcuna prova che le richieste avanzate, dall'Istituto, alla ricorrente di fornire i redditi percepiti nell'anno 2014 e la comunicazione di revoca del
23.10.2017 siano pervenute al destinatario. Nulla risulta documentato, dall' , in merito alla loro CP_1 ricezione. La ricorrente non avendo contezza né della richiesta dei dati reddituali né della conseguente revoca non è stata posta nella condizione di sanare la propria posizione evitando così la revoca della prestazione.
Non risulta che la signora abbia omesso di provvedere per gli anni precedenti o per quelli Per_1 successivi al 2014 a comunicare i propri redditi
Infine, va rilevato che l'Ente dal provvedimento di revoca del 23.10.2017, per il quale, come detto, non vi è prova della notifica, per circa 7 anni non si è attivato per il recupero delle somme. Ed invero nulla risultato documentato dall' in merito fino alla notifica del provvedimento di CP_1 accertamento del 13.02.2024. Ciò ha determinato un legittimo affidamento nel percettore della prestazione
Per quanto sopra deve concludersi che la condotta dell‟accipiens è stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito. Nella specie l'unico atto di accertamento di indebito che risulta essere stato notificato è il provvedimento di recupero comunicato con nota del 16.03.2024, oggetto di impugnazione ne consegue che, afferendo l'indebito al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2015, il provvedimento di recupero dell'indebito, è illegittimo riguardando il periodo anteriore all'accertamento del venir meno delle condizioni di legge. Resta assorbita ogni altra questione. Il ricorso va accolto
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato, Leonardo Miccichè.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3940/2025 R.G. così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito comunicato con provvedimento del
13.02.2024, notificato il 16.03.2024, dell'importo di 6.578,26 ed inefficace la delibera del comitato provinciale n. 2415666 del 15.05.2024, notificata il 17.06.2024; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 18 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 17 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3940/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Leonardo Miccichè
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, quale erede di , con ricorso depositato il 22.04.2025 ha esposto: di aver Persona_1
CP_ ricevuto dall' in data 16.03.2024, provvedimento di Accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. AS n. 04010116, intestata alla madre . Con detto Persona_1 provvedimento l'istituto ha comunicato di aver corrisposto nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, sulla predetta pensione, la somma di euro 6.578,26 non dovuta a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge e ne ha chiesto la restituzione. Ha preciso di aver proposto avverso il suddetto provvedimento, ricorso amministrativo rigettato dal Comitato
Provinciale con delibera n. 2415666 del 15.05.2024. Ritiene infondato il provvedimento di ripetizione di indebito. Ha eccepito la carenza di motivazione del provvedimento di recupero. Ha, inoltre, eccepito, l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 13 comma 1 Legge 412/91, stante l'assenza di un comportamento doloso del percipiente. Ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale che escludono la ripetizione, quando vi sia situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ha, quindi escluso la ripetibilità delle somme stante la buona fede ed illegittimo affidamento riposto sulla legittima erogazione delle somme alla dante causa. Ha concluso chiedendo:
In via cautelare ed inaudita altera parte: Sospendere la Delibera del Comitato Provinciale INPS di
Catania, sede di Paternò, n. 2415666 del 15.05.2024, notificata il 17.06.2024 nonché ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale. Nel merito, in via principale, annullare e/o dichiarare inefficace, la Delibera del Comitato Provinciale INPS di Catania, sede di Paternò, n.
2415666 del 15.05.2024, notificata il 17.06.2024. Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 25.09.2025, l'INPS il quale, ha contestato l'eccezione di difetto di motivazione ed ha precisato che l'indebito oggetto del ricorso deriva da una ricostituzione del 24/10/2017 e scaturisce dall'omessa comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2014 che ha comportato la revoca della prestazione. Ha precisato che poichè, nel sistema delle ricostituzioni, i redditi dell'anno precedente, producono effetti sull'anno successivo, la mancata comunicazione dei redditi del 2014 ha determinato l'azzeramento della pensione per l'anno 2015 e il debito, oggetto di contestazione. Ha eccepito che nella specie a nulla rileva la buona fede costituendo la comunicazione dei dati reddituali un onere gravante sul titolare di pensione. Ha infine eccepito che grava sul ricorrente provare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per godere del beneficio. Ha concluso chiedendo: rigettare la istanza di sospensiva del provvedimento di indebito, che non avendo natura esecutiva non è suscettibile di sospensione. Nel merito dichiarare la legittimità e la ripetibilità dell'indebito contestato e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 09.10.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.11.2025 e delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente, ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2.Parte ricorrente tra i motivi di ricorso ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste dall' CP_1 stante la buona e l'affidamento legittimo.
Occorre premettere che nella specie si controverte di indebito assistenziale per motivi reddituali.
Nella specie la prestazione erogata dall' è l'assegno sociale il quale ha natura Controparte_2 assistenziale. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso in oggetto di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Gli stessi
Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Tra le altre, Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 " (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo
20 maggio 2021).
Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore. Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall'istituto, l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all'INPS i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all'INPS informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'istituto (Cass. 25 giugno 2020 n. 12608).
La Suprema corte ha, inoltre, ritenuto che il dolo non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019).
Nel caso in esame l'indebito, scaturisce dalla revoca ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010 della prestazione, non avendo provveduto la ricorrente a trasmettere all'Istituto la sua dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014, quindi in assenza di accertamento del superamento del limite reddituale.
Ciò viene, peraltro espressamente precisato dall' nella memoria di costituzione e risulta dallo CP_1 stesso provvedimento di revoca prodotto dall' . CP_1
L'art. 13 co. 6 lettera c) l. n. 122/10 prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell' e, CP_1 dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela.
Nella specie non risulta prodotta in atti da parte dell' alcuna richiesta, di comunicazione dei CP_1 redditi percepiti nell'anno 2014. Quanto al provvedimento di revoca definitivo del 23.10.2017 CP_ (doc.Te08 Scalisi fasc. nulla ha prodotto l'istituto per documentarne la notifica. Ed invero nessun avviso di ricevimento attestante l'avvenuto recapito della sopracitata comunicazioni risulta prodotto. Da quanto sopra consegue che non vi è alcuna prova che le richieste avanzate, dall'Istituto, alla ricorrente di fornire i redditi percepiti nell'anno 2014 e la comunicazione di revoca del
23.10.2017 siano pervenute al destinatario. Nulla risulta documentato, dall' , in merito alla loro CP_1 ricezione. La ricorrente non avendo contezza né della richiesta dei dati reddituali né della conseguente revoca non è stata posta nella condizione di sanare la propria posizione evitando così la revoca della prestazione.
Non risulta che la signora abbia omesso di provvedere per gli anni precedenti o per quelli Per_1 successivi al 2014 a comunicare i propri redditi
Infine, va rilevato che l'Ente dal provvedimento di revoca del 23.10.2017, per il quale, come detto, non vi è prova della notifica, per circa 7 anni non si è attivato per il recupero delle somme. Ed invero nulla risultato documentato dall' in merito fino alla notifica del provvedimento di CP_1 accertamento del 13.02.2024. Ciò ha determinato un legittimo affidamento nel percettore della prestazione
Per quanto sopra deve concludersi che la condotta dell‟accipiens è stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito. Nella specie l'unico atto di accertamento di indebito che risulta essere stato notificato è il provvedimento di recupero comunicato con nota del 16.03.2024, oggetto di impugnazione ne consegue che, afferendo l'indebito al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2015, il provvedimento di recupero dell'indebito, è illegittimo riguardando il periodo anteriore all'accertamento del venir meno delle condizioni di legge. Resta assorbita ogni altra questione. Il ricorso va accolto
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato, Leonardo Miccichè.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3940/2025 R.G. così statuisce: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile l'indebito comunicato con provvedimento del
13.02.2024, notificato il 16.03.2024, dell'importo di 6.578,26 ed inefficace la delibera del comitato provinciale n. 2415666 del 15.05.2024, notificata il 17.06.2024; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 18 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi