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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21504/2024 promossa da:
, (in atti , ) (C.F. ) elettivamente Parte_1 Parte_1 Pt_2 C.F._1 domiciliato in VIA LUNGO PIAZZA D'ARMI 7 CHIVASSO (TO) presso lo studio dell'avv.
GRONCHI SIMONETTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Come da memoria del 13/3/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO: - pronunciare la separazione dei coniugi sigg.i e , autorizzandoli a vivere separatamente, con ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla relativa annotazione;
disporre la regolamentazione dei rapporti dei minori e con ciascun genitore, allo stato Persona_1 Persona_2
e in virtù anche di quelle che saranno le risultanze del presente procedimento, come segue: 1) AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL PADRE - I minori, allo stato, devono essere affidati in modo esclusivo al padre in attesa che la madre sia nella condizione fisica di potersene occupare ed incontrare. - La madre potrà incontrare i minori soltanto alla presenza del padre ovvero, quando sarà possibile, alla presenza dei Servizi Sociali. - Il padre manterrà, per quanto gli sarà concesso e reso possibile dalla sig.a
, una comunicazione regolare con la stessa nell'interesse esclusivo dei minori e sarà CP_1 collaborativo affinchè i figli possano, quando sarà stabilito da codesto Tribunale, incontrare la mamma sia alla presenza dello stesso ovvero nei luoghi neutri. - Il padre, anche quale genitore collocatario, si
pagina 1 di 5 impegna a condividere, sempre ove gli sarà reso possibile dalla madre, e con la madre dei minori tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, attività, salute), a sostenere e ad agevolare la relazione tra i due, non solo in presenza ma anche telefonicamente (chiamate e/o videochiamate) in orari che dovranno essere concordati tra le parti e che dovranno essere compatibili con gli orari di lavoro dei genitori e con gli impegni scolastici e sportivi dei minori. A tal fine, ciascun genitore dovrà rendersi reperibile, comunicando all'altro il proprio recapito telefonico ed email che dovrà essere sempre aggiornato, funzionante e raggiungibile, salvo caso di forza maggiore e/o malfunzionamento della rete
o altro fatto a lui non imputabile. - Ciascun genitore si impegna a non squalificare, né denigrare l'altro genitore in presenza dei figli né a permettere che ciò avvenga ad opera dei propri familiari. 2)
MANTENIMENTO - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DEI MINORI E ASSEGNO UNICO - Data la situazione, si chiede che la sig.a contribuisca al mantenimento dei minori con un importo CP_1 minimo di Euro 250,00 a figlio ovvero in somma che il Giudice vorrà stabilire, statuire ed ordinare all'Inps di competenza il versamento in favore del sig. degli gli assegni unici in favore dei Parte_1 minori con pagamento di ogni arretrato ancora dovuto alla sig.a a far data dal giugno del CP_1 corrente anno 2024. - ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, tra le quali a titolo meramente esemplificativo, le spese scolastiche (tasse, mensa, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, gite, corsi organizzati dalla scuola), le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle sportive e ricreative, nonché ogni altra spesa straordinaria per i figli, secondo i criteri
e le modalità di individuazione, concertazione e documentazione di cui al Protocollo di Intesa del
Tribunale di Torino del 15.03.2016. Con vittoria sulle spese di lite.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori (in atti ) e Parte_1 Parte_1 Pt_2 Controparte_1 contraevano matrimonio in TORINO il 17/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 327 parte 1 serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 6/3/2013 e il 10/1/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28/11/2024 ha chiesto a questo Tribunale, in via preliminare, Parte_1 l'emanazione di provvedimenti ai sensi dell'art. 473.bis 15 cpc. Nel merito, ha domandato di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la convivenza è cessata già dall'anno 2023, poiché divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi di disporsi l'affidamento esclusivo dei minori presso di sé, di disporsi gli incontri minori-madre alla presenza del padre o dei
Servizi sociali e di porsi a carico della sig.ra un assegno per contribuire ai figli nella misura CP_1 di € 250,00 mensili per ciascuno o altra somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'A.U.
Il giudice relatore rigettava la richiesta di provvedimenti ex art 473 bis .15 cpc: “Rigetta l'istanza ex art. 473 bis 15 cpc in difetto di irreparabilità del pregiudizio stante anche il contenuto del doc. 5 relativo alla residenza dei minori, ed essendo comunque necessario, prima dei provvedimenti bis 22 cpc, acquisire informazioni aggiornate tramite i Servizi di zona”; pertanto, richiedeva relazione ai Servizi Sociali e alla NPI competente e fissava udienza di comparizione.
Nelle more del procedimento pervenivano le relazioni dei servizi sociali
, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
pagina 2 di 5 All'udienza del 12/3/2025 compariva parte ricorrente con il rispettivo difensore;
all'esito il giudice relatore assegnava un breve termine per il deposito di note difensive attinenti alla questione di competenza territoriale, riservandosi di riferire al collegio per la decisione.
Con memoria del 13/3/2025 parte ricorrente depositava note difensive, insistendo nelle sue richieste.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla competenza territoriale.
Al momento del deposito del ricorso (3.12.2024) i minori erano ancora residenti a [...]presso la madre.
Essendosi stabiliti di fatto dal padre appena nel precedente mese di luglio (cfr. relazione sociale), non può invero affermarsi che si fosse già dunque compiutamente radicato in Torrazza Piemonte (ricadente nel Circondario del Tribunale di Ivrea), ove vive il padre, il loro domicilio, inteso, ai fini della competenza, come luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore ed in cui trova dunque espressione e tutela l'interesse del minore ad una crescita equilibrata.
Correttamente è stato dunque adito il Tribunale di Torino.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo. Attualmente, Il sig. convive con Pt_1
i minori, con la compagna e la di lei figlia in Torrazza Piemonte.
Dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile
I minori e affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento. Per_1 Per_2
Vanno nella sostanza accolte le richieste del ricorrente sottolineandosi come la madre, affetta da gravi problematiche personali, abbia di fatto interrotto ogni tipo di rapporto talché l'esclusività, da estendere alle decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, alla salute, alla collocazione ed al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, appare inevitabile.
Del resto in occasione di un incontro presso i Servizi la madre riportava “… di non essere in grado di svolgere il ruolo materno rendendosi conto del suo stato di salute molto precario (è visibilmente dimagrita oltre che non curata sotto il profilo igienico), e poiché senza abitazione né occupazione. È presente nella donna una chiara delega al signor per quanto concerne la cura dei figli”. Pt_1
Quanto alla collocazione dei minori, l'esame della relazione sociale, che rappresenta la oramai prolungata interruzione della relazione della anche con i Servizi, non attesta fattori di pregiudizio rispetto CP_1 ai bambini, essendo tuttavia opportuno, tenuto conto delle indicazioni dei Servizi stessi:
a) Autorizzare il cambio della residenza dei minori presso il comune di Torrazza Piemonte, presso il padre;
b) L'attivazione di un percorso di supporto per entrambi i minori presso il servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva competente per la residenza del territorio di Torrazza Piemonte;
pagina 3 di 5 c) L'attivazione di un percorso di valutazione del ricorrente rispetto all'uso/non uso di sostanze presso il Ser.D. competente di zona.
A tal proposito lo stesso Servizio segnala come “…il signor si è dichiarato da tempo astinente e Pt_1 si è reso disponibile ad effettuare controlli al Ser.D. che possano provare le sue dichiarazioni”; che il supporto del nucleo appare necessario considerate le difficoltà dei minori dal distacco dalla figura materna di cui danno atto gli stessi Servizi;
e per una verifica delle condizioni per una ripresa degli incontri con la madre che, almeno in una prima fase, avverranno prudenzialmente in luogo neutro previa assenza di pregiudizio e con facoltà di avviare ad un percorso di progressiva liberalizzazione.
Il contributo al mantenimento a carico della madre considerata l'assenza di indicazioni precise e la presumibile situazione di disagio in cui vive la donna, riconosciuta dallo stesso ricorrente, può essere contenuto in € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
A favore del l'intero importo dell'assegno unico come conseguenza della esclusività. Pt_1
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria
Valori minimi per le tre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. ss c.p.c. accertata la competenza del Tribunale adito, PRONUNCIA la separazione personale tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli nata il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
10/1/2019.al padre al quale attribuisce il potere di adottare in via esclusiva tutte le Parte_1 decisioni riguardanti i figli relative all'istruzione, alla salute, alla collocazione ed al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio.
Dispone che i figli sia collocati presso il padre autorizzando il cambio di residenza in Torrazza Piemonte via Mazzini 4/a.
Dispone la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale territoriale e dalla NPI / psicologia competenti in baso al luogo di nuova residenza, con finzioni di monitoraggio e sostegno alla genitorialità
e con attivazione di luoghi neutri quanto agli incontri madre – figli previa richiesta materna e previa verifica della assenza di pregiudizio e con facoltà di avviare ad un percorso di progressiva liberalizzazione.
Preso atto della disponibilità manifestata, dispone la presa in carico del ricorrente da parte Parte_1 Con del D competente per territorio con funzione di monitoraggio.
pagina 4 di 5 Pone a carico della madre a favore del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 100,00 mensili, rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 1.698,50 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi Sociali e alla NPI/psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21504/2024 promossa da:
, (in atti , ) (C.F. ) elettivamente Parte_1 Parte_1 Pt_2 C.F._1 domiciliato in VIA LUNGO PIAZZA D'ARMI 7 CHIVASSO (TO) presso lo studio dell'avv.
GRONCHI SIMONETTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Come da memoria del 13/3/2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, NEL MERITO: - pronunciare la separazione dei coniugi sigg.i e , autorizzandoli a vivere separatamente, con ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla relativa annotazione;
disporre la regolamentazione dei rapporti dei minori e con ciascun genitore, allo stato Persona_1 Persona_2
e in virtù anche di quelle che saranno le risultanze del presente procedimento, come segue: 1) AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL PADRE - I minori, allo stato, devono essere affidati in modo esclusivo al padre in attesa che la madre sia nella condizione fisica di potersene occupare ed incontrare. - La madre potrà incontrare i minori soltanto alla presenza del padre ovvero, quando sarà possibile, alla presenza dei Servizi Sociali. - Il padre manterrà, per quanto gli sarà concesso e reso possibile dalla sig.a
, una comunicazione regolare con la stessa nell'interesse esclusivo dei minori e sarà CP_1 collaborativo affinchè i figli possano, quando sarà stabilito da codesto Tribunale, incontrare la mamma sia alla presenza dello stesso ovvero nei luoghi neutri. - Il padre, anche quale genitore collocatario, si
pagina 1 di 5 impegna a condividere, sempre ove gli sarà reso possibile dalla madre, e con la madre dei minori tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, attività, salute), a sostenere e ad agevolare la relazione tra i due, non solo in presenza ma anche telefonicamente (chiamate e/o videochiamate) in orari che dovranno essere concordati tra le parti e che dovranno essere compatibili con gli orari di lavoro dei genitori e con gli impegni scolastici e sportivi dei minori. A tal fine, ciascun genitore dovrà rendersi reperibile, comunicando all'altro il proprio recapito telefonico ed email che dovrà essere sempre aggiornato, funzionante e raggiungibile, salvo caso di forza maggiore e/o malfunzionamento della rete
o altro fatto a lui non imputabile. - Ciascun genitore si impegna a non squalificare, né denigrare l'altro genitore in presenza dei figli né a permettere che ciò avvenga ad opera dei propri familiari. 2)
MANTENIMENTO - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DEI MINORI E ASSEGNO UNICO - Data la situazione, si chiede che la sig.a contribuisca al mantenimento dei minori con un importo CP_1 minimo di Euro 250,00 a figlio ovvero in somma che il Giudice vorrà stabilire, statuire ed ordinare all'Inps di competenza il versamento in favore del sig. degli gli assegni unici in favore dei Parte_1 minori con pagamento di ogni arretrato ancora dovuto alla sig.a a far data dal giugno del CP_1 corrente anno 2024. - ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, tra le quali a titolo meramente esemplificativo, le spese scolastiche (tasse, mensa, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, gite, corsi organizzati dalla scuola), le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle sportive e ricreative, nonché ogni altra spesa straordinaria per i figli, secondo i criteri
e le modalità di individuazione, concertazione e documentazione di cui al Protocollo di Intesa del
Tribunale di Torino del 15.03.2016. Con vittoria sulle spese di lite.”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori (in atti ) e Parte_1 Parte_1 Pt_2 Controparte_1 contraevano matrimonio in TORINO il 17/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 327 parte 1 serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 6/3/2013 e il 10/1/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28/11/2024 ha chiesto a questo Tribunale, in via preliminare, Parte_1 l'emanazione di provvedimenti ai sensi dell'art. 473.bis 15 cpc. Nel merito, ha domandato di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la convivenza è cessata già dall'anno 2023, poiché divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi di disporsi l'affidamento esclusivo dei minori presso di sé, di disporsi gli incontri minori-madre alla presenza del padre o dei
Servizi sociali e di porsi a carico della sig.ra un assegno per contribuire ai figli nella misura CP_1 di € 250,00 mensili per ciascuno o altra somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'A.U.
Il giudice relatore rigettava la richiesta di provvedimenti ex art 473 bis .15 cpc: “Rigetta l'istanza ex art. 473 bis 15 cpc in difetto di irreparabilità del pregiudizio stante anche il contenuto del doc. 5 relativo alla residenza dei minori, ed essendo comunque necessario, prima dei provvedimenti bis 22 cpc, acquisire informazioni aggiornate tramite i Servizi di zona”; pertanto, richiedeva relazione ai Servizi Sociali e alla NPI competente e fissava udienza di comparizione.
Nelle more del procedimento pervenivano le relazioni dei servizi sociali
, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
pagina 2 di 5 All'udienza del 12/3/2025 compariva parte ricorrente con il rispettivo difensore;
all'esito il giudice relatore assegnava un breve termine per il deposito di note difensive attinenti alla questione di competenza territoriale, riservandosi di riferire al collegio per la decisione.
Con memoria del 13/3/2025 parte ricorrente depositava note difensive, insistendo nelle sue richieste.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla competenza territoriale.
Al momento del deposito del ricorso (3.12.2024) i minori erano ancora residenti a [...]presso la madre.
Essendosi stabiliti di fatto dal padre appena nel precedente mese di luglio (cfr. relazione sociale), non può invero affermarsi che si fosse già dunque compiutamente radicato in Torrazza Piemonte (ricadente nel Circondario del Tribunale di Ivrea), ove vive il padre, il loro domicilio, inteso, ai fini della competenza, come luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore ed in cui trova dunque espressione e tutela l'interesse del minore ad una crescita equilibrata.
Correttamente è stato dunque adito il Tribunale di Torino.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo. Attualmente, Il sig. convive con Pt_1
i minori, con la compagna e la di lei figlia in Torrazza Piemonte.
Dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile
I minori e affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento. Per_1 Per_2
Vanno nella sostanza accolte le richieste del ricorrente sottolineandosi come la madre, affetta da gravi problematiche personali, abbia di fatto interrotto ogni tipo di rapporto talché l'esclusività, da estendere alle decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, alla salute, alla collocazione ed al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, appare inevitabile.
Del resto in occasione di un incontro presso i Servizi la madre riportava “… di non essere in grado di svolgere il ruolo materno rendendosi conto del suo stato di salute molto precario (è visibilmente dimagrita oltre che non curata sotto il profilo igienico), e poiché senza abitazione né occupazione. È presente nella donna una chiara delega al signor per quanto concerne la cura dei figli”. Pt_1
Quanto alla collocazione dei minori, l'esame della relazione sociale, che rappresenta la oramai prolungata interruzione della relazione della anche con i Servizi, non attesta fattori di pregiudizio rispetto CP_1 ai bambini, essendo tuttavia opportuno, tenuto conto delle indicazioni dei Servizi stessi:
a) Autorizzare il cambio della residenza dei minori presso il comune di Torrazza Piemonte, presso il padre;
b) L'attivazione di un percorso di supporto per entrambi i minori presso il servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva competente per la residenza del territorio di Torrazza Piemonte;
pagina 3 di 5 c) L'attivazione di un percorso di valutazione del ricorrente rispetto all'uso/non uso di sostanze presso il Ser.D. competente di zona.
A tal proposito lo stesso Servizio segnala come “…il signor si è dichiarato da tempo astinente e Pt_1 si è reso disponibile ad effettuare controlli al Ser.D. che possano provare le sue dichiarazioni”; che il supporto del nucleo appare necessario considerate le difficoltà dei minori dal distacco dalla figura materna di cui danno atto gli stessi Servizi;
e per una verifica delle condizioni per una ripresa degli incontri con la madre che, almeno in una prima fase, avverranno prudenzialmente in luogo neutro previa assenza di pregiudizio e con facoltà di avviare ad un percorso di progressiva liberalizzazione.
Il contributo al mantenimento a carico della madre considerata l'assenza di indicazioni precise e la presumibile situazione di disagio in cui vive la donna, riconosciuta dallo stesso ricorrente, può essere contenuto in € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
A favore del l'intero importo dell'assegno unico come conseguenza della esclusività. Pt_1
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda e della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria
Valori minimi per le tre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. ss c.p.c. accertata la competenza del Tribunale adito, PRONUNCIA la separazione personale tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Dispone l'affidamento esclusivo dei figli nata il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
10/1/2019.al padre al quale attribuisce il potere di adottare in via esclusiva tutte le Parte_1 decisioni riguardanti i figli relative all'istruzione, alla salute, alla collocazione ed al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio.
Dispone che i figli sia collocati presso il padre autorizzando il cambio di residenza in Torrazza Piemonte via Mazzini 4/a.
Dispone la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale territoriale e dalla NPI / psicologia competenti in baso al luogo di nuova residenza, con finzioni di monitoraggio e sostegno alla genitorialità
e con attivazione di luoghi neutri quanto agli incontri madre – figli previa richiesta materna e previa verifica della assenza di pregiudizio e con facoltà di avviare ad un percorso di progressiva liberalizzazione.
Preso atto della disponibilità manifestata, dispone la presa in carico del ricorrente da parte Parte_1 Con del D competente per territorio con funzione di monitoraggio.
pagina 4 di 5 Pone a carico della madre a favore del padre un contributo al mantenimento dei figli di € 100,00 mensili, rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale.
Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in complessivi € 1.698,50 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi ai Servizi Sociali e alla NPI/psicologia tramite Assistenti sociali in sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 09/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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