Articolo 3 della Legge 22 giugno 2000, n. 193
Articolo 2Articolo 4
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23 agosto 2013
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31 ottobre 2013
Art. 3. (( 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. )) 2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2013
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