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28 luglio 2000
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23 agosto 2013
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31 ottobre 2013
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Art. 3. (( 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. )) 2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.
Commentari • 8
- 1. Risoluzione del 30/11/2015 n. 102 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai ContribuentiAgenzia delle Entrate · 30 novembre 2015 · 8.651245
[…] Il successivo decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2014, n. 148, di concerto con il Ministro dell\'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel disciplinare la misura agevolativa prevista dall\'articolo 3 della citata legge n. 193/2000, ha stabilito, tra l\'altro, che il credito d\'imposta in argomento \è utilizzabile in compensazione ai sensi dell\'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 08/01/2014, n. 45Provvedimento: […] Per ciò che riguarda le “agevolazioni fiscali, l'art. 3 della legge n. 193 de! 2000 (come modificato ed integrato dall'art. 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, […] Infatti, nel caso di lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro interno od esterno, lo sgravio mensile per ogni lavoratore assunto, è fissato – conformemente al comma 1 dell'art. 3 legge n. 193 del 2000 – in euro 700 per il 2013 e, a decorrere dal 20l4 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, in euro 520. […] In attuazione della disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 193 del 2000, il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione, cui si estende l'agevolazione fiscale, […]Leggi di più...