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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 566/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ROMA Parte_1
GUIDO
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. PIERGENTILI RAFFAELLA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 9801/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
22.11.2022
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, dichiara non dovute dall'appellante le somme di cui all'avviso RDC 2020 2531901notificato il 17.11.2021. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 2.500 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e
Iva per il presente grado,
Roma, lì 25/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso di Parte_1
CP_
la quale, premesso che in data 17.11.2021 l' le aveva comunicato la revoca del reddito di
[...]
inclusione percepito da giugno 2020 al luglio 2021, poiché essa ricorrente attuale appellante sarebbe stata residente in Italia solo dal 2011, aveva dedotto di trovarsi, in realtà, sul territorio italiano fin dal
2009 e aveva pertanto chiesto di riformare l'atto previdenziale impugnato, con vittoria di spese.
Per quel che rileva nel presente grado, la prima giudice, ricostruito il quadro normativo rilevante in materia e rilevato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a n. 2 del d.l. 4/2019, convertito in legge dalla legge n. 26/2019, il reddito di inclusione spetta anche ai cittadini extracomunitari titolari di valido titolo di soggiorno di lunga durata, purché residenti in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due continuativi, ha accertato che la aveva prodotto Pt_1
certificato di residenza del 19.5.2011 e che, la diversa documentazione versata in atti, peraltro tardivamente, consistente in estratti contributivi e attestazioni di versamenti di contributi, non era rilevante. Pertanto, a giugno 2020, mancava la prova del requisito della permanenza stabile sul territorio italiano almeno da dieci anni.
Il Tribunale ha dichiarato irripetibili le spese del grado ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Ha proposto appello lamentando, con unica articolata censura, Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a n. 2 del d.l. 4/2019, convertito in legge dalla legge n. 26/2019 e producendo, al riguardo, attestazione della dei titoli di Controparte_2
soggiorno posseduti continuativamente dalla medesima appellante dal 28.12.2009 al 3.2.2023.
Con l'atto di appello si conclude, nel merito, domandando riformare la sentenza impugnata, dichiarare per l'effetto la radicale revoca dell'atto amministrativo che dispone la restituzione delle somme come ingiustamente percepite e condannare in ogni caso l' a riconoscere alla ricorrente il beneficio del CP_1 reddito di inclusione una volta disposto l'annullamento dell'atto amministrativo RDC20202531901.
L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità della produzione documentale avversa in appello CP_1
perché tardiva e irrilevante e, nel merito, domandando respingersi il gravame.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è fondato. Preliminarmente deve ammettersi la produzione, da parte dell'appellante, come allegato 1 all'atto di appello, dell'attestazione della dei titoli di soggiorno posseduti continuativamente Controparte_2
dalla medesima appellante dal 28.12.2009 al 3.2.2023.
In proposito, ritiene questa Corte territoriale che non vi siano valide ragioni per scostarsi dall'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza 33393/2019, tra le altre), secondo cui nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
Nel caso di specie, l'attestazione della Prefettura di dei titoli di soggiorno posseduti CP_2
continuativamente dalla medesima appellante dal 28.12.2009 al 3.2.2023 integra la pista probatoria introdotta dall'attuale appellante in primo grado mediante produzione del certificato di residenza e dei documenti attestanti la posizione contributiva della ed è decisiva poiché, in difetto, la Pt_1
causa resterebbe decisa, come ha fatto il Tribunale, sulla base delle regole in tema di onere della prova.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti dalla emerge, quindi, che ella sia stata titolare Pt_1
di permesso di soggiorno di lunga durata dal 28.12.2009 e che le siano stati accreditati contributi da dicembre 2009 a tutto il 2011 per un rapporto di lavoro subordinato quale collaboratrice domestica.
Appare, al riguardo, evidente come, se un datore di lavoro ha pagato i contributi per un rapporto lavorativo domestico, l'appellante debba per forza essere stata in Italia sin da dicembre 2009, continuativamente, non potendosi spiegare diversamente l'accreditamento dei contributi senza soluzione di continuità.
Anche se, quindi, la formale residenza presso risale solo al 2011, come dedotto con CP_3
l'atto di appello è stata fornita la prova documentale, attraverso il quadro indiziario costituito da pagamento dei contributi, attestazione si possesso di titoli di soggiorno e accreditamento della contribuzione, della presenza della in Italia da dicembre 2009, ossia da più di dieci anni Pt_1 antecedenti il periodo per il quale l' ha comunicato l'intenzione di procedere al recupero CP_1 dell'assegno di inclusione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto. E' inammissibile, però, perché nuova e formulata per la prima volta solo nel presente grado, la domanda di condanna dell' a riconoscere all'appellante il beneficio del reddito di inclusione una CP_1 volta disposto l'annullamento dell'atto amministrativo RDC20202531901.
Oltretutto, la domanda è inammissibile anche sotto l'ulteriore profilo che, se accolta, integrerebbe una condanna in futuro, potendo essere oggetto del presente giudizio solo l'accertamento delle
(mutevoli) condizioni per la fruizione del reddito di inclusione alla data della domanda.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, dichiara non dovute dall'appellante le somme di cui all'avviso RDC 2020 2531901notificato il 17.11.2021. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 2.500 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e Iva per il presente grado,
Roma, lì 25/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 566/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ROMA Parte_1
GUIDO
APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. PIERGENTILI RAFFAELLA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 9801/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il
22.11.2022
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, dichiara non dovute dall'appellante le somme di cui all'avviso RDC 2020 2531901notificato il 17.11.2021. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 2.500 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e
Iva per il presente grado,
Roma, lì 25/02/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso di Parte_1
CP_
la quale, premesso che in data 17.11.2021 l' le aveva comunicato la revoca del reddito di
[...]
inclusione percepito da giugno 2020 al luglio 2021, poiché essa ricorrente attuale appellante sarebbe stata residente in Italia solo dal 2011, aveva dedotto di trovarsi, in realtà, sul territorio italiano fin dal
2009 e aveva pertanto chiesto di riformare l'atto previdenziale impugnato, con vittoria di spese.
Per quel che rileva nel presente grado, la prima giudice, ricostruito il quadro normativo rilevante in materia e rilevato, in particolare, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a n. 2 del d.l. 4/2019, convertito in legge dalla legge n. 26/2019, il reddito di inclusione spetta anche ai cittadini extracomunitari titolari di valido titolo di soggiorno di lunga durata, purché residenti in Italia da almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due continuativi, ha accertato che la aveva prodotto Pt_1
certificato di residenza del 19.5.2011 e che, la diversa documentazione versata in atti, peraltro tardivamente, consistente in estratti contributivi e attestazioni di versamenti di contributi, non era rilevante. Pertanto, a giugno 2020, mancava la prova del requisito della permanenza stabile sul territorio italiano almeno da dieci anni.
Il Tribunale ha dichiarato irripetibili le spese del grado ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Ha proposto appello lamentando, con unica articolata censura, Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. a n. 2 del d.l. 4/2019, convertito in legge dalla legge n. 26/2019 e producendo, al riguardo, attestazione della dei titoli di Controparte_2
soggiorno posseduti continuativamente dalla medesima appellante dal 28.12.2009 al 3.2.2023.
Con l'atto di appello si conclude, nel merito, domandando riformare la sentenza impugnata, dichiarare per l'effetto la radicale revoca dell'atto amministrativo che dispone la restituzione delle somme come ingiustamente percepite e condannare in ogni caso l' a riconoscere alla ricorrente il beneficio del CP_1 reddito di inclusione una volta disposto l'annullamento dell'atto amministrativo RDC20202531901.
L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità della produzione documentale avversa in appello CP_1
perché tardiva e irrilevante e, nel merito, domandando respingersi il gravame.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.
L'appello è fondato. Preliminarmente deve ammettersi la produzione, da parte dell'appellante, come allegato 1 all'atto di appello, dell'attestazione della dei titoli di soggiorno posseduti continuativamente Controparte_2
dalla medesima appellante dal 28.12.2009 al 3.2.2023.
In proposito, ritiene questa Corte territoriale che non vi siano valide ragioni per scostarsi dall'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza 33393/2019, tra le altre), secondo cui nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova.
Nel caso di specie, l'attestazione della Prefettura di dei titoli di soggiorno posseduti CP_2
continuativamente dalla medesima appellante dal 28.12.2009 al 3.2.2023 integra la pista probatoria introdotta dall'attuale appellante in primo grado mediante produzione del certificato di residenza e dei documenti attestanti la posizione contributiva della ed è decisiva poiché, in difetto, la Pt_1
causa resterebbe decisa, come ha fatto il Tribunale, sulla base delle regole in tema di onere della prova.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti dalla emerge, quindi, che ella sia stata titolare Pt_1
di permesso di soggiorno di lunga durata dal 28.12.2009 e che le siano stati accreditati contributi da dicembre 2009 a tutto il 2011 per un rapporto di lavoro subordinato quale collaboratrice domestica.
Appare, al riguardo, evidente come, se un datore di lavoro ha pagato i contributi per un rapporto lavorativo domestico, l'appellante debba per forza essere stata in Italia sin da dicembre 2009, continuativamente, non potendosi spiegare diversamente l'accreditamento dei contributi senza soluzione di continuità.
Anche se, quindi, la formale residenza presso risale solo al 2011, come dedotto con CP_3
l'atto di appello è stata fornita la prova documentale, attraverso il quadro indiziario costituito da pagamento dei contributi, attestazione si possesso di titoli di soggiorno e accreditamento della contribuzione, della presenza della in Italia da dicembre 2009, ossia da più di dieci anni Pt_1 antecedenti il periodo per il quale l' ha comunicato l'intenzione di procedere al recupero CP_1 dell'assegno di inclusione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto. E' inammissibile, però, perché nuova e formulata per la prima volta solo nel presente grado, la domanda di condanna dell' a riconoscere all'appellante il beneficio del reddito di inclusione una CP_1 volta disposto l'annullamento dell'atto amministrativo RDC20202531901.
Oltretutto, la domanda è inammissibile anche sotto l'ulteriore profilo che, se accolta, integrerebbe una condanna in futuro, potendo essere oggetto del presente giudizio solo l'accertamento delle
(mutevoli) condizioni per la fruizione del reddito di inclusione alla data della domanda.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, dichiara non dovute dall'appellante le somme di cui all'avviso RDC 2020 2531901notificato il 17.11.2021. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 2.500 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 2.800 oltre Cpa e Iva per il presente grado,
Roma, lì 25/02/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi