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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15.11.2022 al n. 2067 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Leasing promossa da:
corrente in Parte_1
Palma Campania (NA), e quale socio Parte_2 accomandatario di Parte_3
elettivamente domiciliati in Nocera
[...]
Superiore (SA), presso e nello studio dell'avv. Vittorio
Sabbatino, che li rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Daniele Cantini, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Enrico de Crescenzo del Foro di Milano e all'avv. Francesco de Crescenzo del Foro di Roma, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
, Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 All'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per e Parte_1 Pt_2
[...]
“[OMISSIS]
B) Nel merito, in accoglimento dello spiegato appello, riformare in toto la sentenza n.2680/2022 (R.G.
15939/2015) emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze, in persona del G.U. Dott.ssa Sabrina Luperini, il
27.09.2022, pubblicata in pari data, notificata in data
10/10/2022;
C) per l'effetto, accogliere le domande tutte spiegate nel giudizio di primo grado e così provvedere e disporre:
1. In via preliminare e pregiudiziale, per quanto sopra esposto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda proposta nei confronti della società atteso che, in data Parte_3
11.10.2014, la citata società è stata cancellata volontariamente dalla camera di commercio, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alla richiesta di consegna dei beni, oggetto di contratto di locazione finanziaria, attesa la dichiarata immediata disponibilità, della Parte_1
, alla consegna;
[...]
3. Dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di pagamento oggetto di ingiunzione ed in ogni caso che null'altro è dovuto dagli opponenti alla banca opposta, avendo quest'ultima, mediante intimazione ex art. 2784 c.c. e 502 c.p.c., escusso le
2 polizze assicurative, contratte dai sigg.ri Parte_4
e su cui aveva costituito pegno legale Parte_5 ex art. 2784 c.c., ottenendo ad aprile dell'anno 2017, dalla la liquidazione della somma Controparte_3 pari ad euro 61.358,27
(sessantunomilatrecentocinquantotto/27) pertanto, un importo superiore a quello ingiunto, comprensivo di spese e competenze liquidate;
4. Nel merito, revocare, per quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto, invalido, nullo ed inammissibile, oltre che errato e privo di prova scritta e dei requisiti previsti ex art. 633 c.p.c.;
5. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di cui al precedente punto 4., ridurre l'importo richiesto a titolo di penale, secondo il criterio ritenuto di giustizia;
6. Condannare, per quanto sopra esposto, la banca
(già in persona Controparte_1 Controparte_4 del legale rapp.te p.t., alla restituzione e/o ripetizione in favore delle parti opponenti, della somma pari ad euro 14.173,87 e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidare anche in via equitativa”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e ferma la mancata accettazione del contraddittorio con le eventuali domande nuove proposte da controparte solo con l'appello
(ivi comprese quelle rinunziate in primo grado):
- Nel merito: rigettare integralmente il proposto appello in quanto contenente motivi generici, in massima parte
3 inammissibili e comunque a qualsiasi titolo infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2067/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2680 del
27.9.2022; parti: e Parte_1
quale socio accomandatario di Parte_2 [...]
c. Parte_3 [...]
quest'ultima non costituitasi), Controparte_5 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26-
28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO La ora e già Controparte_6 CP_1 [...] (come da contratti di fusione per incorporazione CP_7 nel fascicolo di causa telematico), ha agito in via monitoria in forza del contratto di leasing finanziario n. SI 337239 concluso tra e l'allora con Parte_1 Controparte_7 riferimento al quale avevano prestato garanzia la sig.ra e la società ottenendo Pt_2 Controparte_8 dall'intestato Tribunale di Firenze, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di pagamento e riconsegna n. 4141/2015, per effetto del quale la società utilizzatrice era ingiunta dell'immediata Parte_1 consegna dei macchinari oggetto di leasing, nonché del pagamento, in solido ai garanti, della somma di euro 50.412,70, pari alla somma del saldo contabile alla data di risoluzione (per euro 17.350,06, di cui euro 3.746,64 per interessi moratori calcolati sul saldo contabile alla data di elaborazione del conteggio), alla penale convenzionale per euro 34.794,00, alle spese di gestione convenzionalmente pattuite per euro 720,00, il tutto detratte alcune note di
4 credito, nonché interessi sulle somme di cui sopra, maturati successivamente all'elaborazione effettuata ed al medesimo tasso di mora previsto ex contractu fino al soddisfo”, oltre ulteriori interessi e spese legali. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la società Parte_1 unitamente ai relativi garanti i sigg.ri (socio Parte_2 accomandatario della cessata Diesse Group sas di LO CA & C.) e ritenendo ingiusto il Controparte_2 suddetto decreto, ha proposto opposizione, confidando di ottenere in primis la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc dell'ingiunzione. L'opponente Parte_2 in via preliminare hanno altresì eccepito l'improponibilità – inammissibilità dell'ingiunzione nei riguardi della società della quale era socio accomandatario, per Parte_3 l'intervenuta cancellazione della medesima a far data dall'anno 2014. Gli opponenti, per l'esternata disponibilità dell'utilizzatrice opponente alla restituzione dei beni oggetto di leasing, hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo all'ingiunzione di consegna, mentre hanno contestato l'importo ingiunto come non dovuto, in quanto scaturente da contratto nullo per indeterminatezza ed usurario, oltre che invalido nella pattuizione della clausola penale prevista all'art. 15 del contratto di leasing per violazione dell'art. 1526 c.c.; hanno pertanto chiesto la revoca del decreto, invocando, nella denegata ipotesi, la riconduzione ad equità della penale applicata. La banca opposta si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza dell'opposizione ed ottenere la conferma dell'opposto decreto: ha chiesto pertanto la conferma della provvisoria esecuzione, ha eccepito la carenza di legittimazione dei garanti in quanti sottoscrittori dell'obbligo con la formula “solve ed repete” alla presente opposizione, ha infine rivendicato la correttezza e legittimità dell'ingiunzione diretta al legale rappresentante della società garante. Alla prima udienza, il GI precedentemente assegnatario del presente giudizio, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto e disposto in ordine all'esperimento della mediazione ex art. 5 D.L.vo 28/10, per l'assolvimento della condizione di procedibilità. Nelle more l'opposta riceveva soddisfazione della pretesa monetaria fatta oggetto di ingiunzione, mediante escussione di una polizza assicurativa rilasciata a garanzia del puntuale adempimento degli impegni assunti dall'obbligata principale con incasso della somma di euro 61.358,27 Parte_1 nell'aprile 2017. Con la prima memoria ex art. 183 cpc, la parte opponente, dando conto dell'anzidetta circostanza, ha modificato la propria domanda e chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere anche con riferimento alla somma ingiunta, pur contestando di aver diritto alla restituzione della somma in esubero ovvero indebitamente percepita dalla banca opposta,
5 della quale chiedeva la condanna dell'opposta alla relativa restituzione. La causa è stata istruita dalle parti mediante atti e documenti e mediante duplice consulenza, l'una di carattere contabile, l'altra di carattere estimativo. La causa viene ora per la decisione in seguito a discussione orale sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Motivi della decisione L'opposizione si è rivelata infondata e come tale da disattendere. Il titolo posto a base della pretesa monitoria azionata in via monitoria dall'opposta è risultato immune dalle censure di nullità sollevate al riguardo dalla parte opponente. L'importo ingiunto è stato poi soddisfatto nelle more del giudizio, tanto che la parte opposta ha ritenuto di precisare le proprie conclusioni dirette al rigetto dell'opposizione e domande avversarie con conferma del decreto, in relazione al quale va portato in detrazione l'importo di euro 61.358,27 percepito dalla banca nell'aprile 2017 mediante escussione della polizza rilasciata a garanzia. Gli opponenti del resto non hanno colto nel segno nel sostenere di aver diritto alla restituzione da parte della banca opposta di quanto asseritamente percepito in eccesso e determinate un ingiustificato arricchimento dell'opposta, né di censurare come illegittime le somme reclamate con l'opposta ingiunzione. Difatti, l'escussione della polizza non ha realizzato alcun indebito arricchimento da parte dell'opposta, come ben argomentato nelle note conclusive dalla stessa depositate. Al riguardo basti osservare in questa sede decisoria, il risultato esposto nella Ctu estimativa del valore dei beni oggetto di leasing e di inadempiuto obbligo di riconsegna da parte della società utilizzatrice-opponente. Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio diretta alla stima dei beni oggetto di leasing ha consentito di accertare che alla data dell'aprile 2021, i beni del quale l'utilizzatrice mantiene tuttora il godimento, hanno un valore di euro 6.300,00 e plausibilmente oggi ancor meno. Del resto non vi è alcun motivo di discostarsi dai risultati esposti in detta consulenza d'ufficio, come pure da quelli esposti nella consulenza contabile espletata, giacchè frutto di esaurienti e scrupolosi percorsi argomentativi esenti da vizi di carattere sia logico che giuridico;
tanto osservato, è pertanto indubbio che la banca convenuta non è incorsa in alcun indebito arricchimento, considerato che a fronte di un capitale finanziato nel maggio 2008 di euro 174.000,00 per l'acquisto dei macchinari da concedere in leasing alla ha incassato euro 136.282,50 prima Parte_1 del 23/9/11 ed euro 61.358,27 ad aprile 2017, mentre la continua ad avvantaggiarsi ancor oggi del godimento Pt_1 dei beni locati, senza fattivamente provvedere alla relativa restituzione alla società concedente-opposta. Inoltre non ultimo, l'importo richiesto dall'opposta in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto è risultato
6 come dovuto, in quanto frutto di valida pattuizione e determinazione. Difatti, la censura di nullità sollevata con riferimento alla clausola penale contenuta all'art. 15 del contratto di locazione de quo per violazione del disposto di cui all'art. 1526 c.c., è risultata infondatamente posta;
anche con recente ordinanza, la Corte Suprema di Cassazione, ha ribadito la liceità della clausola penale quale quella che ricorre nel caso di specie. Nell'ordinanza n. 5754/2022 la Corte ha affermato che siffatta clausola contenuta in un contratto di leasing traslativo, che preveda l'acquisizione dei canoni di riscossi, così come anche di quelli insoluti e/o maturati al momento della risoluzione e con detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, è lecita in quanto coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, comma II, c.c. (conf: C. Cass. ordinanza n. 27709 del 3 dicembre 2020; ordinanza n. 1502 del 12 giugno 2018); già del resto le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 2601/2021, nello statuire in ordine all'inapplicabilità della L. 124/17 di tipizzazione della figura del Leasing, ai contratti risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, aveva confermato la equità a termini dell'art. 1526 cc di quelle clausole penali – come quella del nostro leasing – che prevedono la decurtazione dal credito del valore di vendita. Tanto più, nella fattispecie, dove i beni oggetto del contratto di leasing permangono ancora nella disponibilità della concedente, l'equità e legittimità della clausola di cui all'art. 15 scaturisce proprio dalla relativa conformità rispetto alla ratio della norma di cui all'art. 1526 c.c. e non pare discutibile che sia onere della provvedere Pt_1 alla restituzione del bene secondo quanto previsto al già discusso art. 15, comma 1) delle condizioni generali di locazione, per cui “Nel caso di risoluzione, la Conduttrice dovrà restituire alla Locatrice il macchinario locato consegnandolo presso la sede legale di quest'ultima, o nel diverso luogo che le verrà indicato dalla Locatrice”. Anche le contestazioni mosse in ordine all'indeterminatezza ed usurarietà del rapporto, non hanno trovato conferma nella consulenza contabile del Ctu, dott.
[...]
, depositata in telematico in data 21.11.2018 (pag Per_1 32 e sgg.). Il perito d'ufficio ha rilevato che il contratto per cui è causa esplicita in contratto il Tasso di Leasing nella misura pari al 7,7387% sebbene sia risultato applicato in maniera difforme e superiore, essendo risultato il Tasso di Interesse Corrispettivo pari all' 8,9190%. Il tasso di mora iniziale, come quello applicato, sono risultati superiori al tasso di soglia usura fissato per la categoria di riferimento e tuttavia inferiori, pertanto legittimi, con riferimento al tasso soglia di usura maggiorato del 2,1%, ovvero per effetto della clausola di salvaguardia contrattualmente pattuita. Per carenza documentale, il Ctu non è stato nella possibilità di verificare il Tasso di Leasing applicato nel
7 corso del rapporto mentre ha accertato che Il tasso di mora è stato applicato sull'intero canone di leasing e quindi anche sulla quota degli interessi corrispettivi e che Gli interessi corrispettivi sono stati capitalizzati e hanno prodotto ulteriori interessi a seguito dell'applicazione del tasso di mora, per ritardato pagamento. L'accertata difformità tra il tasso di leasing indicato e quello effettivamente praticato, dalla quale la parte opponente pretenderebbe far derivare la nullità del rapporto e la non debenza dell'importo ingiunto, non conduce tuttavia ad alcuna censura di nullità. Difatti, nel caso in esame si è di fronte ad un contratto concluso tra imprese, in relazione al quale le regole dettate in materia di trasparenza a carico dell'istituto sono da ritenere assolte mediante indicazione del Tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, mentre non hanno alcun impatto in termini di nullità del contratto di leasing, la difformità tra tasso leasing pattuito in contratto, quando, come nel nostro caso, il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici (cfr. Cass., 30/03/2018, n. 8028), come ribadito con recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 12889 del 12 maggio 2021. Non erra dunque la banca opposta a rilevare l'inapplicabilità alla fattispecie dell'invocata rideterminazione del piano di ammortamento ex art. 117, comma VII, TUB, nonché a rilevare che se del caso, unica conseguenza dell'accertata discrasia tra tasso indicato e tasso applicato, sarebbe l'insorgere in capo all'utilizzatrice del diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccedenza, che non costituisce però specifico oggetto della domanda attorea. Il decreto ingiuntivo merita pertanto conferma e declaratoria di definitiva esecutività seppur nell'importo ridotto nella misura di quanto riscosso dall'opposto in seguito all'escussione della polizza. Stante la soccombenza della parte opponente, la medesima è tenuta a rifondere l'opposta delle spese del presente giudizio e della mediazione. Anche le spese delle due ctu, seguono il principio della soccombenza e sono pertanto da porre a carico della parte convenuta in solido.
PQM
Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta e/o assorbita , definitivamente pronunciando nel causa promossa dalla società unitamente ai Parte_1 relativi garanti, e quale Controparte_2 Parte_2 legale rappresentante della disciolta nei Parte_6 confronti di (ora , con Controparte_9 CP_1 l'intervento della cessionaria così provvede: CP_10
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo, dando atto dell'intervenuta riscossione di parte dell'importo ingiunto come da parte motiva;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di causa ivi comprese quella della
8 procedura di mediazione che sono liquidate in favore della banca convenuta, nell'importo di €. 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese, Iva e Cap, come in parte motiva;
- pone le spese di ctu, già oggetto di liquidazione, definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 quale socio accomandatario di
[...]
chiedendo, in accoglimento Parte_3 della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“1. In via preliminare e pregiudiziale, per quanto sopra esposto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda proposta nei confronti della società atteso che, in data Parte_3
11.10.2014, la citata società è stata cancellata volontariamente dalla camera di commercio, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alla richiesta di consegna dei beni, oggetto di contratto di locazione finanziaria, attesa la dichiarata immediata disponibilità, della Parte_1
, alla consegna;
[...]
3. Dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di pagamento oggetto di ingiunzione ed in ogni caso che null'altro è dovuto dagli opponenti alla banca opposta, avendo quest'ultima, mediante intimazione ex art. 2784 c.c. e 502 c.p.c., escusso le polizze assicurative, contratte dai sigg.ri Parte_4
e su cui aveva costituito pegno legale Parte_5 ex art. 2784 c.c., ottenendo ad aprile dell'anno 2017, dalla la liquidazione della somma Controparte_3 pari ad euro 61.358,27
(sessantunomilatrecentocinquantotto/27) pertanto, un
9 importo superiore a quello ingiunto, comprensivo di spese e competenze liquidate;
4. Nel merito, revocare, per quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto, invalido, nullo ed inammissibile, oltre che errato e privo di prova scritta e dei requisiti previsti ex art. 633 c.p.c.;
5. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di cui al precedente punto 4., ridurre l'importo richiesto a titolo di penale, secondo il criterio ritenuto di giustizia;
6. Condannare, per quanto sopra esposto, la banca
(già in persona Controparte_1 Controparte_4 del legale rapp.te p.t., alla restituzione e/o ripetizione in favore delle parti opponenti, della somma pari ad euro 14.173,87 e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidare anche in via equitativa”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta concludendo per sentir Controparte_1 rigettare detta impugnazione, col favore delle spese.
Nessuno si è costituito per Controparte_2 nonostante la rituale notifica dell'appello, e la stessa deve essere pertanto dichiarata contumace.
Con ordinanza del 28.3.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello – con cui in sintesi si deduce l'omessa pronuncia in relazione all'avvenuta ed eccepita estinzione della garante s.a.s.
[...]
– è infondato. Parte_3
10 Dalla prodotta documentazione camerale (vd. doc. 1 del fascicolo di primo grado delle parti opponenti) emerge soltanto che è avvenuta la cancellazione della mera posizione di detta società presso la Camera di
Commercio di Napoli, per avvenuto trasferimento della stessa in Domicella (AV), con conseguente trasferimento ed apertura di nuova posizione presso la Camera di
Commercio di Avellino, ma non che vi sia stata alcuna cancellazione in senso assoluto e definitivo, nulla essendo peraltro documentato circa detta ultima nuova posizione.
E' infondato altresì il secondo motivo, con cui in sintesi, si rappresenta la differenza in moneta fra l'importo oggetto dell'ingiunzione (Euro 50.412,70, oltre interessi e spese) e quello per il quale è avvenuta l'escussione della polizza assicurativa offerta in garanzia (Euro 61.358,27), essendo infatti pacifico che già l'importo precettato in data 15.9.2015 ammontava ad
Euro 52.099,00 e non essendo comprovato che alla data in cui è avvenuta l'escussione della polizza (aprile 2017)
l'aggiunta di interessi e spese (soprattutto di escussione) successive avessero ammontare di gran lunga inferiore alla differenza fra i suddetti due importi.
Peraltro il conteggio, successivo all'avvenuta escussione della polizza, inviato in data 5.5.2017 dall'allora legale di (dove si evidenzia una CP_1 CP_1 posizione creditoria complessiva di Euro 25.035,00: vd. doc. 8 opponenti), è al netto della pattuita penale contrattuale, che pacificamente a sua volta ammonta, quanto a solo capitale, ad Euro 34.794,00, con ciò portando la posizione complessiva, esclusi interessi sulla penale contrattuale, ad Euro 59.829,00, importo coerente con quello ricavato dall'avvenuta escussione.
11 Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha quantificato le penale contrattuale nell'importo di Euro
34.794,00, ritenuto dagli appellanti eccessivo rispetto al saldo contabile al momento della risoluzione di Euro
17.350,06.
Il motivo è infondato, atteso che il suddetto saldo contabile attiene ai canoni scaduti e non pagati e relativi accessori (vd. estratto conto allegato alla lettera di risoluzione del 23.9.2011: doc. 8 fascicolo monitorio), mentre la penale contrattuale è stata calcolata sui 3/5, come da accordi, dei canoni a scadere come risultanti dal confronto fra l'estratto conto inviato e il contratto di leasing di cui al doc. 1 allegato al fascicolo monitorio.
Con il quarto motivo viene mossa contestazione all'impugnata sentenza nella parte riguardante la ivi affermata legittimità del tasso di interesse in concreto applicato.
Deve da un lato osservarsi come gli appellanti non hanno mosso censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha rilevato come nessuna doglianza sia stata sollevata nel giudizio di primo grado, ad evidenti fini restitutori o quanto meno di riequilibrio monetario, in punto di discrasia fra tasso di interesse pattuito e tasso in concreto praticato.
Quanto alla lamentata usura deve osservarsi come l'affermazione degli appellanti, secondo cui il tasso di mora dell'11,736% risultava maggiore del tasso soglia di usura e inferiore al tasso soglia di usura con la maggiorazione del 2,10%, come da indagine di Banca
d'Italia, non implica alcun profilo di illegittimità, in ragione di quanto affermato dalla nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n.
12 19597, a mente della quale la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, in considerazione altresì del fatto che all'epoca era già vigente la previsione dell'incremento ex mora medio del 2,1%.
L'ulteriore doglianza relativa all'avvenuto calcolo degli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi tempo per tempo maturati (ed all'evidenza contestualmente cristallizzati) è infondata alla luce dell'art. 3 della Deliberazione CICR del 9 febbraio 2000,
a mente del quale (comma 1) nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito (come avvenuto nel caso in esame: vd. clausola
4 delle condizioni generali di contratto), produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento e su questi soli interessi non è consentita la capitalizzazione periodica (come non avvenuto nel caso in esame) e (comma 2) quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito (come avvenuto nel caso in esame: vd. clausola 4 delle
13 condizioni generali di contratto), produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione e su questi soli interessi non è consentita la capitalizzazione periodica (come non avvenuto nel caso in esame).
Il motivo è pertanto infondato.
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in relazione all'importo oggetto di controversia, come da dispositivo, ad aliquote medie ed esclusa la fase istruttoria.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti degli appellanti Parte_1
e quale socio accomandatario
[...] Parte_2 di Parte_3
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 quale socio accomandatario di
[...]
avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Firenze n. 2680 del 27.9.2022,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti e condanna Parte_1
e quale socio accomandatario
[...] Parte_2 di Parte_3 alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
14 3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti degli appellanti
[...]
e quale socio Parte_1 Parte_2 accomandatario di Parte_3 Parte_3
[...]
Così deciso in Firenze il 7 luglio 2025.
Il Presidente rel.est.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15.11.2022 al n. 2067 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Leasing promossa da:
corrente in Parte_1
Palma Campania (NA), e quale socio Parte_2 accomandatario di Parte_3
elettivamente domiciliati in Nocera
[...]
Superiore (SA), presso e nello studio dell'avv. Vittorio
Sabbatino, che li rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Daniele Cantini, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Enrico de Crescenzo del Foro di Milano e all'avv. Francesco de Crescenzo del Foro di Roma, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
, Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
1 All'udienza del 26-28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per e Parte_1 Pt_2
[...]
“[OMISSIS]
B) Nel merito, in accoglimento dello spiegato appello, riformare in toto la sentenza n.2680/2022 (R.G.
15939/2015) emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze, in persona del G.U. Dott.ssa Sabrina Luperini, il
27.09.2022, pubblicata in pari data, notificata in data
10/10/2022;
C) per l'effetto, accogliere le domande tutte spiegate nel giudizio di primo grado e così provvedere e disporre:
1. In via preliminare e pregiudiziale, per quanto sopra esposto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda proposta nei confronti della società atteso che, in data Parte_3
11.10.2014, la citata società è stata cancellata volontariamente dalla camera di commercio, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alla richiesta di consegna dei beni, oggetto di contratto di locazione finanziaria, attesa la dichiarata immediata disponibilità, della Parte_1
, alla consegna;
[...]
3. Dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di pagamento oggetto di ingiunzione ed in ogni caso che null'altro è dovuto dagli opponenti alla banca opposta, avendo quest'ultima, mediante intimazione ex art. 2784 c.c. e 502 c.p.c., escusso le
2 polizze assicurative, contratte dai sigg.ri Parte_4
e su cui aveva costituito pegno legale Parte_5 ex art. 2784 c.c., ottenendo ad aprile dell'anno 2017, dalla la liquidazione della somma Controparte_3 pari ad euro 61.358,27
(sessantunomilatrecentocinquantotto/27) pertanto, un importo superiore a quello ingiunto, comprensivo di spese e competenze liquidate;
4. Nel merito, revocare, per quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto, invalido, nullo ed inammissibile, oltre che errato e privo di prova scritta e dei requisiti previsti ex art. 633 c.p.c.;
5. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di cui al precedente punto 4., ridurre l'importo richiesto a titolo di penale, secondo il criterio ritenuto di giustizia;
6. Condannare, per quanto sopra esposto, la banca
(già in persona Controparte_1 Controparte_4 del legale rapp.te p.t., alla restituzione e/o ripetizione in favore delle parti opponenti, della somma pari ad euro 14.173,87 e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidare anche in via equitativa”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e ferma la mancata accettazione del contraddittorio con le eventuali domande nuove proposte da controparte solo con l'appello
(ivi comprese quelle rinunziate in primo grado):
- Nel merito: rigettare integralmente il proposto appello in quanto contenente motivi generici, in massima parte
3 inammissibili e comunque a qualsiasi titolo infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2067/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2680 del
27.9.2022; parti: e Parte_1
quale socio accomandatario di Parte_2 [...]
c. Parte_3 [...]
quest'ultima non costituitasi), Controparte_5 esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26-
28.11.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO La ora e già Controparte_6 CP_1 [...] (come da contratti di fusione per incorporazione CP_7 nel fascicolo di causa telematico), ha agito in via monitoria in forza del contratto di leasing finanziario n. SI 337239 concluso tra e l'allora con Parte_1 Controparte_7 riferimento al quale avevano prestato garanzia la sig.ra e la società ottenendo Pt_2 Controparte_8 dall'intestato Tribunale di Firenze, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di pagamento e riconsegna n. 4141/2015, per effetto del quale la società utilizzatrice era ingiunta dell'immediata Parte_1 consegna dei macchinari oggetto di leasing, nonché del pagamento, in solido ai garanti, della somma di euro 50.412,70, pari alla somma del saldo contabile alla data di risoluzione (per euro 17.350,06, di cui euro 3.746,64 per interessi moratori calcolati sul saldo contabile alla data di elaborazione del conteggio), alla penale convenzionale per euro 34.794,00, alle spese di gestione convenzionalmente pattuite per euro 720,00, il tutto detratte alcune note di
4 credito, nonché interessi sulle somme di cui sopra, maturati successivamente all'elaborazione effettuata ed al medesimo tasso di mora previsto ex contractu fino al soddisfo”, oltre ulteriori interessi e spese legali. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la società Parte_1 unitamente ai relativi garanti i sigg.ri (socio Parte_2 accomandatario della cessata Diesse Group sas di LO CA & C.) e ritenendo ingiusto il Controparte_2 suddetto decreto, ha proposto opposizione, confidando di ottenere in primis la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc dell'ingiunzione. L'opponente Parte_2 in via preliminare hanno altresì eccepito l'improponibilità – inammissibilità dell'ingiunzione nei riguardi della società della quale era socio accomandatario, per Parte_3 l'intervenuta cancellazione della medesima a far data dall'anno 2014. Gli opponenti, per l'esternata disponibilità dell'utilizzatrice opponente alla restituzione dei beni oggetto di leasing, hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo all'ingiunzione di consegna, mentre hanno contestato l'importo ingiunto come non dovuto, in quanto scaturente da contratto nullo per indeterminatezza ed usurario, oltre che invalido nella pattuizione della clausola penale prevista all'art. 15 del contratto di leasing per violazione dell'art. 1526 c.c.; hanno pertanto chiesto la revoca del decreto, invocando, nella denegata ipotesi, la riconduzione ad equità della penale applicata. La banca opposta si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza dell'opposizione ed ottenere la conferma dell'opposto decreto: ha chiesto pertanto la conferma della provvisoria esecuzione, ha eccepito la carenza di legittimazione dei garanti in quanti sottoscrittori dell'obbligo con la formula “solve ed repete” alla presente opposizione, ha infine rivendicato la correttezza e legittimità dell'ingiunzione diretta al legale rappresentante della società garante. Alla prima udienza, il GI precedentemente assegnatario del presente giudizio, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto e disposto in ordine all'esperimento della mediazione ex art. 5 D.L.vo 28/10, per l'assolvimento della condizione di procedibilità. Nelle more l'opposta riceveva soddisfazione della pretesa monetaria fatta oggetto di ingiunzione, mediante escussione di una polizza assicurativa rilasciata a garanzia del puntuale adempimento degli impegni assunti dall'obbligata principale con incasso della somma di euro 61.358,27 Parte_1 nell'aprile 2017. Con la prima memoria ex art. 183 cpc, la parte opponente, dando conto dell'anzidetta circostanza, ha modificato la propria domanda e chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere anche con riferimento alla somma ingiunta, pur contestando di aver diritto alla restituzione della somma in esubero ovvero indebitamente percepita dalla banca opposta,
5 della quale chiedeva la condanna dell'opposta alla relativa restituzione. La causa è stata istruita dalle parti mediante atti e documenti e mediante duplice consulenza, l'una di carattere contabile, l'altra di carattere estimativo. La causa viene ora per la decisione in seguito a discussione orale sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Motivi della decisione L'opposizione si è rivelata infondata e come tale da disattendere. Il titolo posto a base della pretesa monitoria azionata in via monitoria dall'opposta è risultato immune dalle censure di nullità sollevate al riguardo dalla parte opponente. L'importo ingiunto è stato poi soddisfatto nelle more del giudizio, tanto che la parte opposta ha ritenuto di precisare le proprie conclusioni dirette al rigetto dell'opposizione e domande avversarie con conferma del decreto, in relazione al quale va portato in detrazione l'importo di euro 61.358,27 percepito dalla banca nell'aprile 2017 mediante escussione della polizza rilasciata a garanzia. Gli opponenti del resto non hanno colto nel segno nel sostenere di aver diritto alla restituzione da parte della banca opposta di quanto asseritamente percepito in eccesso e determinate un ingiustificato arricchimento dell'opposta, né di censurare come illegittime le somme reclamate con l'opposta ingiunzione. Difatti, l'escussione della polizza non ha realizzato alcun indebito arricchimento da parte dell'opposta, come ben argomentato nelle note conclusive dalla stessa depositate. Al riguardo basti osservare in questa sede decisoria, il risultato esposto nella Ctu estimativa del valore dei beni oggetto di leasing e di inadempiuto obbligo di riconsegna da parte della società utilizzatrice-opponente. Ebbene, la consulenza tecnica d'ufficio diretta alla stima dei beni oggetto di leasing ha consentito di accertare che alla data dell'aprile 2021, i beni del quale l'utilizzatrice mantiene tuttora il godimento, hanno un valore di euro 6.300,00 e plausibilmente oggi ancor meno. Del resto non vi è alcun motivo di discostarsi dai risultati esposti in detta consulenza d'ufficio, come pure da quelli esposti nella consulenza contabile espletata, giacchè frutto di esaurienti e scrupolosi percorsi argomentativi esenti da vizi di carattere sia logico che giuridico;
tanto osservato, è pertanto indubbio che la banca convenuta non è incorsa in alcun indebito arricchimento, considerato che a fronte di un capitale finanziato nel maggio 2008 di euro 174.000,00 per l'acquisto dei macchinari da concedere in leasing alla ha incassato euro 136.282,50 prima Parte_1 del 23/9/11 ed euro 61.358,27 ad aprile 2017, mentre la continua ad avvantaggiarsi ancor oggi del godimento Pt_1 dei beni locati, senza fattivamente provvedere alla relativa restituzione alla società concedente-opposta. Inoltre non ultimo, l'importo richiesto dall'opposta in ragione dell'intervenuta risoluzione del contratto è risultato
6 come dovuto, in quanto frutto di valida pattuizione e determinazione. Difatti, la censura di nullità sollevata con riferimento alla clausola penale contenuta all'art. 15 del contratto di locazione de quo per violazione del disposto di cui all'art. 1526 c.c., è risultata infondatamente posta;
anche con recente ordinanza, la Corte Suprema di Cassazione, ha ribadito la liceità della clausola penale quale quella che ricorre nel caso di specie. Nell'ordinanza n. 5754/2022 la Corte ha affermato che siffatta clausola contenuta in un contratto di leasing traslativo, che preveda l'acquisizione dei canoni di riscossi, così come anche di quelli insoluti e/o maturati al momento della risoluzione e con detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, è lecita in quanto coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, comma II, c.c. (conf: C. Cass. ordinanza n. 27709 del 3 dicembre 2020; ordinanza n. 1502 del 12 giugno 2018); già del resto le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 2601/2021, nello statuire in ordine all'inapplicabilità della L. 124/17 di tipizzazione della figura del Leasing, ai contratti risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, aveva confermato la equità a termini dell'art. 1526 cc di quelle clausole penali – come quella del nostro leasing – che prevedono la decurtazione dal credito del valore di vendita. Tanto più, nella fattispecie, dove i beni oggetto del contratto di leasing permangono ancora nella disponibilità della concedente, l'equità e legittimità della clausola di cui all'art. 15 scaturisce proprio dalla relativa conformità rispetto alla ratio della norma di cui all'art. 1526 c.c. e non pare discutibile che sia onere della provvedere Pt_1 alla restituzione del bene secondo quanto previsto al già discusso art. 15, comma 1) delle condizioni generali di locazione, per cui “Nel caso di risoluzione, la Conduttrice dovrà restituire alla Locatrice il macchinario locato consegnandolo presso la sede legale di quest'ultima, o nel diverso luogo che le verrà indicato dalla Locatrice”. Anche le contestazioni mosse in ordine all'indeterminatezza ed usurarietà del rapporto, non hanno trovato conferma nella consulenza contabile del Ctu, dott.
[...]
, depositata in telematico in data 21.11.2018 (pag Per_1 32 e sgg.). Il perito d'ufficio ha rilevato che il contratto per cui è causa esplicita in contratto il Tasso di Leasing nella misura pari al 7,7387% sebbene sia risultato applicato in maniera difforme e superiore, essendo risultato il Tasso di Interesse Corrispettivo pari all' 8,9190%. Il tasso di mora iniziale, come quello applicato, sono risultati superiori al tasso di soglia usura fissato per la categoria di riferimento e tuttavia inferiori, pertanto legittimi, con riferimento al tasso soglia di usura maggiorato del 2,1%, ovvero per effetto della clausola di salvaguardia contrattualmente pattuita. Per carenza documentale, il Ctu non è stato nella possibilità di verificare il Tasso di Leasing applicato nel
7 corso del rapporto mentre ha accertato che Il tasso di mora è stato applicato sull'intero canone di leasing e quindi anche sulla quota degli interessi corrispettivi e che Gli interessi corrispettivi sono stati capitalizzati e hanno prodotto ulteriori interessi a seguito dell'applicazione del tasso di mora, per ritardato pagamento. L'accertata difformità tra il tasso di leasing indicato e quello effettivamente praticato, dalla quale la parte opponente pretenderebbe far derivare la nullità del rapporto e la non debenza dell'importo ingiunto, non conduce tuttavia ad alcuna censura di nullità. Difatti, nel caso in esame si è di fronte ad un contratto concluso tra imprese, in relazione al quale le regole dettate in materia di trasparenza a carico dell'istituto sono da ritenere assolte mediante indicazione del Tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, mentre non hanno alcun impatto in termini di nullità del contratto di leasing, la difformità tra tasso leasing pattuito in contratto, quando, come nel nostro caso, il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, del caso anche facendo ricorso a calcoli matematici (cfr. Cass., 30/03/2018, n. 8028), come ribadito con recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 12889 del 12 maggio 2021. Non erra dunque la banca opposta a rilevare l'inapplicabilità alla fattispecie dell'invocata rideterminazione del piano di ammortamento ex art. 117, comma VII, TUB, nonché a rilevare che se del caso, unica conseguenza dell'accertata discrasia tra tasso indicato e tasso applicato, sarebbe l'insorgere in capo all'utilizzatrice del diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccedenza, che non costituisce però specifico oggetto della domanda attorea. Il decreto ingiuntivo merita pertanto conferma e declaratoria di definitiva esecutività seppur nell'importo ridotto nella misura di quanto riscosso dall'opposto in seguito all'escussione della polizza. Stante la soccombenza della parte opponente, la medesima è tenuta a rifondere l'opposta delle spese del presente giudizio e della mediazione. Anche le spese delle due ctu, seguono il principio della soccombenza e sono pertanto da porre a carico della parte convenuta in solido.
PQM
Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta e/o assorbita , definitivamente pronunciando nel causa promossa dalla società unitamente ai Parte_1 relativi garanti, e quale Controparte_2 Parte_2 legale rappresentante della disciolta nei Parte_6 confronti di (ora , con Controparte_9 CP_1 l'intervento della cessionaria così provvede: CP_10
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo, dando atto dell'intervenuta riscossione di parte dell'importo ingiunto come da parte motiva;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di causa ivi comprese quella della
8 procedura di mediazione che sono liquidate in favore della banca convenuta, nell'importo di €. 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese, Iva e Cap, come in parte motiva;
- pone le spese di ctu, già oggetto di liquidazione, definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2 quale socio accomandatario di
[...]
chiedendo, in accoglimento Parte_3 della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“1. In via preliminare e pregiudiziale, per quanto sopra esposto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda proposta nei confronti della società atteso che, in data Parte_3
11.10.2014, la citata società è stata cancellata volontariamente dalla camera di commercio, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiarare la cessata materia del contendere in relazione alla richiesta di consegna dei beni, oggetto di contratto di locazione finanziaria, attesa la dichiarata immediata disponibilità, della Parte_1
, alla consegna;
[...]
3. Dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla richiesta di pagamento oggetto di ingiunzione ed in ogni caso che null'altro è dovuto dagli opponenti alla banca opposta, avendo quest'ultima, mediante intimazione ex art. 2784 c.c. e 502 c.p.c., escusso le polizze assicurative, contratte dai sigg.ri Parte_4
e su cui aveva costituito pegno legale Parte_5 ex art. 2784 c.c., ottenendo ad aprile dell'anno 2017, dalla la liquidazione della somma Controparte_3 pari ad euro 61.358,27
(sessantunomilatrecentocinquantotto/27) pertanto, un
9 importo superiore a quello ingiunto, comprensivo di spese e competenze liquidate;
4. Nel merito, revocare, per quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto, invalido, nullo ed inammissibile, oltre che errato e privo di prova scritta e dei requisiti previsti ex art. 633 c.p.c.;
5. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di cui al precedente punto 4., ridurre l'importo richiesto a titolo di penale, secondo il criterio ritenuto di giustizia;
6. Condannare, per quanto sopra esposto, la banca
(già in persona Controparte_1 Controparte_4 del legale rapp.te p.t., alla restituzione e/o ripetizione in favore delle parti opponenti, della somma pari ad euro 14.173,87 e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidare anche in via equitativa”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta concludendo per sentir Controparte_1 rigettare detta impugnazione, col favore delle spese.
Nessuno si è costituito per Controparte_2 nonostante la rituale notifica dell'appello, e la stessa deve essere pertanto dichiarata contumace.
Con ordinanza del 28.3.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello – con cui in sintesi si deduce l'omessa pronuncia in relazione all'avvenuta ed eccepita estinzione della garante s.a.s.
[...]
– è infondato. Parte_3
10 Dalla prodotta documentazione camerale (vd. doc. 1 del fascicolo di primo grado delle parti opponenti) emerge soltanto che è avvenuta la cancellazione della mera posizione di detta società presso la Camera di
Commercio di Napoli, per avvenuto trasferimento della stessa in Domicella (AV), con conseguente trasferimento ed apertura di nuova posizione presso la Camera di
Commercio di Avellino, ma non che vi sia stata alcuna cancellazione in senso assoluto e definitivo, nulla essendo peraltro documentato circa detta ultima nuova posizione.
E' infondato altresì il secondo motivo, con cui in sintesi, si rappresenta la differenza in moneta fra l'importo oggetto dell'ingiunzione (Euro 50.412,70, oltre interessi e spese) e quello per il quale è avvenuta l'escussione della polizza assicurativa offerta in garanzia (Euro 61.358,27), essendo infatti pacifico che già l'importo precettato in data 15.9.2015 ammontava ad
Euro 52.099,00 e non essendo comprovato che alla data in cui è avvenuta l'escussione della polizza (aprile 2017)
l'aggiunta di interessi e spese (soprattutto di escussione) successive avessero ammontare di gran lunga inferiore alla differenza fra i suddetti due importi.
Peraltro il conteggio, successivo all'avvenuta escussione della polizza, inviato in data 5.5.2017 dall'allora legale di (dove si evidenzia una CP_1 CP_1 posizione creditoria complessiva di Euro 25.035,00: vd. doc. 8 opponenti), è al netto della pattuita penale contrattuale, che pacificamente a sua volta ammonta, quanto a solo capitale, ad Euro 34.794,00, con ciò portando la posizione complessiva, esclusi interessi sulla penale contrattuale, ad Euro 59.829,00, importo coerente con quello ricavato dall'avvenuta escussione.
11 Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha quantificato le penale contrattuale nell'importo di Euro
34.794,00, ritenuto dagli appellanti eccessivo rispetto al saldo contabile al momento della risoluzione di Euro
17.350,06.
Il motivo è infondato, atteso che il suddetto saldo contabile attiene ai canoni scaduti e non pagati e relativi accessori (vd. estratto conto allegato alla lettera di risoluzione del 23.9.2011: doc. 8 fascicolo monitorio), mentre la penale contrattuale è stata calcolata sui 3/5, come da accordi, dei canoni a scadere come risultanti dal confronto fra l'estratto conto inviato e il contratto di leasing di cui al doc. 1 allegato al fascicolo monitorio.
Con il quarto motivo viene mossa contestazione all'impugnata sentenza nella parte riguardante la ivi affermata legittimità del tasso di interesse in concreto applicato.
Deve da un lato osservarsi come gli appellanti non hanno mosso censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha rilevato come nessuna doglianza sia stata sollevata nel giudizio di primo grado, ad evidenti fini restitutori o quanto meno di riequilibrio monetario, in punto di discrasia fra tasso di interesse pattuito e tasso in concreto praticato.
Quanto alla lamentata usura deve osservarsi come l'affermazione degli appellanti, secondo cui il tasso di mora dell'11,736% risultava maggiore del tasso soglia di usura e inferiore al tasso soglia di usura con la maggiorazione del 2,10%, come da indagine di Banca
d'Italia, non implica alcun profilo di illegittimità, in ragione di quanto affermato dalla nota pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n.
12 19597, a mente della quale la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, in considerazione altresì del fatto che all'epoca era già vigente la previsione dell'incremento ex mora medio del 2,1%.
L'ulteriore doglianza relativa all'avvenuto calcolo degli interessi di mora anche sugli interessi corrispettivi tempo per tempo maturati (ed all'evidenza contestualmente cristallizzati) è infondata alla luce dell'art. 3 della Deliberazione CICR del 9 febbraio 2000,
a mente del quale (comma 1) nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito (come avvenuto nel caso in esame: vd. clausola
4 delle condizioni generali di contratto), produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento e su questi soli interessi non è consentita la capitalizzazione periodica (come non avvenuto nel caso in esame) e (comma 2) quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito (come avvenuto nel caso in esame: vd. clausola 4 delle
13 condizioni generali di contratto), produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione e su questi soli interessi non è consentita la capitalizzazione periodica (come non avvenuto nel caso in esame).
Il motivo è pertanto infondato.
Per tutte le suddette ragioni il proposto appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in relazione all'importo oggetto di controversia, come da dispositivo, ad aliquote medie ed esclusa la fase istruttoria.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti degli appellanti Parte_1
e quale socio accomandatario
[...] Parte_2 di Parte_3
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 quale socio accomandatario di
[...]
avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Firenze n. 2680 del 27.9.2022,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti e condanna Parte_1
e quale socio accomandatario
[...] Parte_2 di Parte_3 alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
14 3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti degli appellanti
[...]
e quale socio Parte_1 Parte_2 accomandatario di Parte_3 Parte_3
[...]
Così deciso in Firenze il 7 luglio 2025.
Il Presidente rel.est.
15