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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6477/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e 'avv. MELEGARI LUCA AMEDEO ha concluso Parte_1 Controparte_1
come da nota depositata in data 23/01/2025 per l'avv. GALLINELLI CESARE ha concluso come da nota depositata in data CP_2
23/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:14 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6477/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6477/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti MELEGARI LUCA AMEDEO e C.F._2
PIETROLUCCI RENZO MARIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in
Latina (LT), Via Zeppieri snc, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione;
attori contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GALLINELLI CP_2 C.F._3
CESARE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Giustiniano n. 7, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la signora al fine di CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'eccellentissimo Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore degli odierni attori del diritto alla servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione di fondo distinta in catasto al foglio 8 particella 477 appartenente alla convenuta , nella parte prospiciente via delle CP_2
Salette ed a confine con la proprietà distinta con la particella 616 dello stesso foglio, Parte_2 in virtù dell'utilizzo pacifico ed ininterrotto per oltre venticinque anni, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_2
17/11/2020, contestando integralmente la ricostruzione attorea, ha eccepito, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, instando, nel merito, per la reiezione della domanda, difettandone i presupposti di legge.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove testimoniali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, dalla documentazione versata agli atti e, segnatamente, dalla relazione ipocatastale datata
25.1.2022 a firma del Notaio relativa al terreno intestato alla convenuta [vd. all. 1, Persona_1 memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.], dall'atto di compravendita per atto del Notar Per_2
del 16/10/2009 (rep. 96431, racc. 27448), tramite cui la convenuta aveva acquistato il fondo
[...] usucapendo dal signor (all. 5, comparsa) e da quest'ultimo, a sua volta, acquistato CP_3
dalla signora come da atto di compravendita per atto del Notar del Parte_3 Persona_3
20/04/2000 (rep. 5296, racc. 1844) [vd. art. 4, pag. 4, all. 5, comparsa di costituzione e risposta;
cfr. anche all. 2, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.], dalla sentenza n. 249/2012 datata
28.11.2012 resa dall'intestato Tribunale, Sez. Dist. di Terracina, tramite cui era stata riconosciuta in favore degli odierni attori l'intervenuta usucapione del terreno sito nel Comune di Sperlonga (LT), di ha 6,66, catastalmente censito al Foglio 8, p.lla 616, allora intestato alla signora [vd. Parte_3
all. 3, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.], dal verbale di sequestro preventivo del
13/12/1994 effettuato nei confronti dell'attrice da parte dei Carabinieri di Latina, tramite cui si apprende che, sul fondo, era in corso di edificazione un'abitazione abusiva con scavo di fondazione, attrezzature e materiali edilizi (all. 4, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), dal successivo verbale di dissequestro del 30/07/1995, in cui si dava atto che l'odierna attrice aveva Controparte_1 fatto pulire l'interno della serra (all. 6, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), nonché del verbale di dissequestro dell'8/10/1999 dal quale emergeva la presenza di un manufatto (all. 7, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), dalle planimetrie e fotografie dello stato dei luoghi allegate alla D.I.A. pervenuta il 06/03/2014 al Comune di Sperlonga, dalle quali si evince come dette opere abusive erano state successivamente demolite dagli attori e della presenza del suddetto cancello
(all. 8, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), nonché dalle congruenti dichiarazioni testimoniali offerte da soggetti non avvinti da rapporti di parentela/affinità con le parti in causa (vd. verbale ud. 13/04/2023), è emersa in maniera chiara ed univoca la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea e, dunque, il possesso da parte di quest'ultima, da oltre venti anni, ininterrottamente, pacificamente, in via esclusiva ed inequivocabilmente, uti dominus, la servitù di passaggio carrabile e pedonale sul terreno oggetto del presente giudizio.
In particolare, sotto il profilo dell'apparenza, dalla documentazione dianzi menzionata e, segnatamente, dalla sentenza della Sezione Distaccata di Terracina sopra richiamata era stato già accertato il possesso continuativo da parte degli attori, a partire dalla fine degli anni '80, oltre alla realizzazione della recinzione e del cancello di ingresso da parte degli stessi (cfr. pag. 2 in fine della richiamata sentenza) sul fondo oggetto di causa.
Le allegazioni documentali hanno ottenuto pieno conforto nelle congruenti dichiarazioni testimoniali rese dal signor e dall'arch. entrambi escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13/04/2023, soggetti particolarmente attendibili in quanto non avvinti da rapporti di parentela/affinità con le parti in causa e ben conoscenti i luoghi di causa, i quali hanno confermato che gli odierni attori utilizzavano il passaggio in oggetto, sin dagli anni '80, tramite un cancello posto lateralmente rispetto alla proprietà antistante della convenuta, per raggiungere il loro terreno.
In particolare, il teste figlio dell'originario proprietario dell'immobile oggi Testimone_1 appartenente all'odierna convenuta, nonché attuale proprietario di altro immobile adiacente lo stesso, ha precisato che “…il terreno degli attori confina con la pubblica strada, come da planimetria che mi viene mostrata (v. doc. 2, attoreo all. 29.12.22), non ha altra via di ingresso carrabile per accedere al terreno se non quello tramite il cancello in ferro. ADR: attualmente gli attori non possono più accedere al loro terreno tramite quell'ingresso in quanto precluso dalla recinzione della , e CP_2
per entrare hanno un ingresso solo pedonale realizzato da poco, circa 4 anni. ADR: mi ricordo, con riferimento all'atto di compravendita tra mia madre che era la proprietaria del terreno attualmente di proprietà della convenuta e un terzo che poi vendette allo che fu inserita una clausola che CP_2
prevedeva che il nuovo proprietario avrebbe dovuto arretrare di un metro il proprio cancello, per facilitare l'ingresso al sig. al suo terreno.”, mentre il teste ha confermato Pt_1 Testimone_2
“che gli attori accedevano al terreno di loro proprietà tramite una rampa e poi il cancello in ferro posto lateralmente rispetto a quello della sig.ra ”. CP_2
Entrambi i testi sentiti hanno inoltre confermato che, attraverso tale area e detto cancello, Pt_1
e sin dalla fine degli anni '80, hanno esercitato il passaggio a piedi e con
[...] Controparte_1
automezzi, per accedere al loro fondo, acconsentendo l'ingresso anche a personale dai medesimi incaricato della demolizione del manufatto ad uso abitativo ivi realizzato e per tenere pulito il terreno nel corso degli anni. Per contro, il patrocinio di parte convenuta, espressamente abilitato alla prova contraria sui capitoli ammessi di parte attrice, come richiesto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., non ha provveduto alla citazione dei testi dal medesimo indicati, incappando, pertanto, nelle decadenze di legge ex art. 208 c.p.c. (vd. verb. ud. 13.4.23 “L'avv. Berti (in sost. avv. Gallinelli) dichiara di non aver intimato i testi a prova contraria come indicato nell'ultima ordinanza G.I. ed insiste per
l'ammissione dei testi a prova diretta. L'avv. Palumbo (in sost. avv. Melegari) impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e chiede che controparte venga dichiarata decaduta dalla prova. Il G.I. dato atto di quanto sopra dichiara parte convenuta decaduta dalla prova.”).
Del tutto irrilevanti poi, ai fini che qui occorrono, i richiamati provvedimenti di reiezione emessi dall'intestato Tribunale relativamente all'azione promossa dagli odierni attori per la manutenzione nel possesso della porzione di terreno oggetto di causa (R.G. n. 4495/2015, v. ordinanza dell'1/04/2017; reclamo, ordinanza 16/01/2018, R.G. n. 2680/2017, all. 2-3, comparsa), posto che, come rammentato da risalente e consolidata giurisprudenza, vi è differenza fra il possesso utile ai fini dell'usucapione e la situazione di fatto tutelabile con le azioni di reintegrazione e manutenzione (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 22.03.2013 n. 7331).
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi provata la sussistenza del possesso ultraventennale, pacifico ed ininterrotto, in capo agli attori della servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitata dai predetti tramite il fondo di proprietà della convenuta, così che la domanda di usucapione può essere integralmente accolta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Deve essere ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile e della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, a favore degli attori, del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile del Fondo sito nel Comune di Sperlonga (LT), distinto al Catasto Terreni del predetto
Comune al Foglio 8, p.lla 477 appartenente alla convenuta, nella parte prospiciente Via delle
Salette ed a confine con la proprietà attorea, censita in Catasto al Foglio 8, Particella 616;
b) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità, previa presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato;
c) condanna altresì la convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi di avvocato, euro 625,43 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini