TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2024, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4514/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
GILDO PENSIERO 22 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
VIA ALL'ASILO DAVIDE E DELFINA GARBARINO 2 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 09/05/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza di separazione consensuale n.2881 /2023 emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 09/05/2009 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. le parti danno atto e dichiarano di avere definito e regolamentato i loro rispettivi rapporti in relazione ai diritti e doveri nascenti dal vincolo coniugale e dal patrimonio comune in sede separativa e, per quanto occorra, rinnovato in sede divorzile;
2. le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo vicendevole al loro mantenimento in quanto economicamente indipendenti;
3. Ai fini della risoluzione, in via definitiva, dei loro rapporti economici e patrimoniali maturati durante la convivenza coniugale e in funzione della composizione definitoria della crisi coniugale gli istanti negoziano le seguenti attribuzioni, riconoscimenti e dazioni di denaro funzionali alla sistemazione solutoria-compensativa dei loro rapporti, indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e, come tali, espressamente esclusi da contributi al mantenimento del coniuge e da ogni imposizione fiscale. A tal fine le parti chiedono, ove occorra, per ogni attribuzione patrimoniale
l'esenzione fiscale da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art 19 L n.ro 74/87 e delle sentenze C. Cost.
154/1999 e Cass 3110/16 e risoluzione Agenzia delle Entrate 2/E del 21.2.2014 a tal fine disponendo la sistemazione dei rapporti familiari nei termini che seguono:
4. e confermano la vendita dell'immobile sito in Genova, Salita Parte_1 Parte_2
Chiappa di Struppa 20 e relativi terreni, come da incarico già conferito all'agenzia immobiliare
REMAX, con sede in Genova, Piazza della Vittoria in ipotesi da estendereanche ad altra agenzia. Al momento del rogito notarile di vendita alla signora verrà corrisposto sul prezzo ricavato Pt_2
del trasferimento, la somma di € 80.000,00 con rinuncia alla residua parte del prezzo ricavato che, ove esistente, sarà di esclusiva spettanza del Signor con impegno dello stesso ad estinguere Pt_1
in via principale debiti residui relativi al mutuo, poi al finanziamento nonché CP_1
successivamente al pignoramento.
5. La somma di € 80.000,00 verrà corrisposta alla signora a tacitazione di ogni Pt_2
pretesa/credito pregresso proprio e/o dei di lei famiglia di origine, a tacitazione tombale di ogni pretesa, propria e dei di lei genitori, in ordine a somme a qualunque titolo corrisposte durante la convivenza matrimoniale, somme tutte, comunque, integralmente contestate dal signor . A Pt_1
tal fine con la presente , per quanto occorra, si obbliga a manlevare e tenere Parte_2 indenne da ogni azione, domanda e pregiudizio economico derivante da richieste Parte_1
economiche avanzate dai di lei genitori nei confronti di per fatti anteriori alla Parte_1
sottoscrizione del presente atto.
6. Le spese del procedimento, così come le competenze dei legali sono a carico del signor . Pt_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 99, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso a Genova all'esito della camera di consiglio dell'8.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
GILDO PENSIERO 22 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
VIA ALL'ASILO DAVIDE E DELFINA GARBARINO 2 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GENNARI VALERIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 09/05/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza di separazione consensuale n.2881 /2023 emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 09/05/2009 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. le parti danno atto e dichiarano di avere definito e regolamentato i loro rispettivi rapporti in relazione ai diritti e doveri nascenti dal vincolo coniugale e dal patrimonio comune in sede separativa e, per quanto occorra, rinnovato in sede divorzile;
2. le parti dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo vicendevole al loro mantenimento in quanto economicamente indipendenti;
3. Ai fini della risoluzione, in via definitiva, dei loro rapporti economici e patrimoniali maturati durante la convivenza coniugale e in funzione della composizione definitoria della crisi coniugale gli istanti negoziano le seguenti attribuzioni, riconoscimenti e dazioni di denaro funzionali alla sistemazione solutoria-compensativa dei loro rapporti, indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e, come tali, espressamente esclusi da contributi al mantenimento del coniuge e da ogni imposizione fiscale. A tal fine le parti chiedono, ove occorra, per ogni attribuzione patrimoniale
l'esenzione fiscale da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art 19 L n.ro 74/87 e delle sentenze C. Cost.
154/1999 e Cass 3110/16 e risoluzione Agenzia delle Entrate 2/E del 21.2.2014 a tal fine disponendo la sistemazione dei rapporti familiari nei termini che seguono:
4. e confermano la vendita dell'immobile sito in Genova, Salita Parte_1 Parte_2
Chiappa di Struppa 20 e relativi terreni, come da incarico già conferito all'agenzia immobiliare
REMAX, con sede in Genova, Piazza della Vittoria in ipotesi da estendereanche ad altra agenzia. Al momento del rogito notarile di vendita alla signora verrà corrisposto sul prezzo ricavato Pt_2
del trasferimento, la somma di € 80.000,00 con rinuncia alla residua parte del prezzo ricavato che, ove esistente, sarà di esclusiva spettanza del Signor con impegno dello stesso ad estinguere Pt_1
in via principale debiti residui relativi al mutuo, poi al finanziamento nonché CP_1
successivamente al pignoramento.
5. La somma di € 80.000,00 verrà corrisposta alla signora a tacitazione di ogni Pt_2
pretesa/credito pregresso proprio e/o dei di lei famiglia di origine, a tacitazione tombale di ogni pretesa, propria e dei di lei genitori, in ordine a somme a qualunque titolo corrisposte durante la convivenza matrimoniale, somme tutte, comunque, integralmente contestate dal signor . A Pt_1
tal fine con la presente , per quanto occorra, si obbliga a manlevare e tenere Parte_2 indenne da ogni azione, domanda e pregiudizio economico derivante da richieste Parte_1
economiche avanzate dai di lei genitori nei confronti di per fatti anteriori alla Parte_1
sottoscrizione del presente atto.
6. Le spese del procedimento, così come le competenze dei legali sono a carico del signor . Pt_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 99, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso a Genova all'esito della camera di consiglio dell'8.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri