Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00966/2026REG.PROV.COLL.
N. 07669/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7669 del 2024, proposto dal signor AR RE GO, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. I, 19 febbraio 2024 n. 258, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Catanzaro nonché i documenti prodotti;
Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. ST EI. Nessuno è comparso per le parti, Si registra il deposito di nota d’udienza con la quale l’Avvocatura generale dello Stato chiede che la causa venga decisa senza la previa discussione ai sensi del Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La presente controversia, nella sede d’appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. I, 19 febbraio 2024 n. 258 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 65/2024) volto a chiedere l’annullamento del provvedimento rrCat 1.2.8/Pers./2021/prot. Ris. 62 (notificato in data 2 novembre 2023), adottato dalla Questura di Catanzaro nei confronti del signor AR RE GO, con il quale era inflitta a quest’ultimo la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 della mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo per non aver onorato l’impegno di un debito contratto facendo pervenire atto di pignoramento
2. - Dalla documentazione versata dalle parti qui in controversia nei due gradi di giudizio e dalla lettura della sentenza fatta oggetto di gravame si può ricostruire la vicenda contenziosa che ha condotto a questo giudizio in sede di appello come segue:
- la vicenda sottostante all’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del signor AR RE GO, il quale, all’epoca dei fatti qui oggetto di contenzioso, era assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato P.S. di Lamezia Terme, attiene all’esito di un giudizio civile per recupero crediti, avviato dall’ex coniuge per mancato adempimento agli obblighi di mantenimento della figlia per i mesi di luglio e di agosto 2012;
- il surrichiamato giudizio civile si concludeva con condanna del GO al pagamento della somma di € 2.034,21 (euro duemilatrentaquattro/21) in forza della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro 30 settembre 2020 n. 1338, che confermava la sentenza del Tribunale civile di Lamezia Terme 18 ottobre 2016 n. 606, in seguito alla quale erano notificati atto di pignoramento presso terzi e atto di precetto all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- dopo avere proceduto alla trattenuta cautelativa del quinto dello stipendio, accantonando le relative somme fino a nuove disposizioni da parte del Giudice delle esecuzioni, la Questura di Catanzaro avviava un procedimento disciplinare nei confronti del GO con contestazione degli addebiti del 29 novembre 2021, notificatagli il successivo 14 dicembre, ritenendo che il militare, con la propria condotta, avesse violato il disposto dell'art. 12. n. 3 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 e dell'art.4 n.4 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 avendo violato il dovere di “ contrarre debiti senza onorarli ”;
- nel corso del procedimento disciplinare l’incolpato invocava l'applicazione dell'istituto del mantenimento diretto, con dispensa dell'onere di contribuzione per il mantenimento in argomento, riferendo che nel periodo in questione la ex moglie e la figlia avevano abitato con lui, aggiungendo di avere impugnato l'atto di precetto, puntualizzando che detta opposizione veniva parzialmente accolta dichiarando nullo, in parte, il precetto relativo alle sole spese straordinarie, giusta sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 1979/2016;
- all’esito del procedimento disciplinare al signor GO veniva inflitta la sanzione pecuniaria di 1/30 della mensilità dello stipendio con provvedimento del 2 ottobre 2023.
3. – Nei confronti del suddetto provvedimento sanzionatorio era proposto ricorso al TAR per la Calabria da parte del signor AR RE GO, il quale ne contestava la legittimità deducendo un unico e complesso motivo, con il quale rilevava “ Violazione degli art. 3 e 7 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l'amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base della ritenuta non fondatezza delle motivazioni addotte dal ricorrente - Violazione degli art. 3 e 7 l. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto dì istruttoria e di motivazione in quanto l'amministrazione non ha provveduto ad escutere il ricorrente ed il terzo evocato - Violazione degli art: 3 e 97 della Costituzione per asserita contrarietà del giudizio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità - difetto e/o inesistenza di motivazione - Eccesso di potere - Difetto d'istruttoria - Illogicità, perplessità, erroneità manifeste - Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 nr 4 del d.P.R. 737/81 in relazione all'art. 12 nr 3 del d.P.R. 782/1985 di tutte le norme e principi, anche costituzionali, applicabili alla fattispecie ”.
Il giudice di primo grado riteneva infondati tutti i profili di contestazione evidenziati dal ricorrente, alla luce della giurisprudenza prevalente in materia, segnalando, in particolare, come il GO “neanche successivamente alla conclusione del giudizio di merito” avesse “proceduto ad onorare il credito” (così, testualmente, al punto 9 della sentenza impugnata).
Conseguentemente, con sentenza 19 febbraio 2024 n. 258, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria respingeva il ricorso proposto dal signor GO.
4. – Il signor AR RE GO propone ora appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado deducendo un unico e complesso motivo, sostanzialmente riproduttivo di quello proposto in primo grado, nel quale possono scorgersi i profili contestativi che qui di seguito si sintetizzano:
- sotto un primo versante l’appellante ricorda come la somma di danaro oggetto del pignoramento e della mancata obbligazione debitoria, condotta dalla quale è scaturito il procedimento disciplinare che si è concluso con il provvedimento sanzionatorio impugnato in primo grado, si riferisce al preteso mantenimento per la figlia in un periodo in cui la stessa viveva con il padre che, quindi, in applicazione dell'istituto del mantenimento diretto, nulla avrebbe dovuto versare. Nel caso di specie, dunque, nessun comportamento rilevante ai fini disciplinari è stato posto in essere dal GO, che bene avrebbe potuto riferirlo e comprovarlo durante il procedimento se fosse stato ammesso all’audizione, insieme con la figlia, ma tale richiesta non è stata esaudita dall’amministrazione. Ne consegue la illegittimità della procedura svolta per il mancato rispetto del principio del contraddittorio nell’ambito dei procedimenti disciplinari e per espressa violazione delle previsioni recate dall’art. 14 d.P.R. 737/1981;
- in secondo luogo e con specifico riferimento alla infrazione disciplinare prevista dall'art. 4, n. 4, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (“pena pecuniaria”) comminata nell'ipotesi di violazione dell'art. 12, n. 3, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (“non contrarre debiti senza onorarli”), disposizione evidentemente rivolta a scongiurare il rischio che l’agente, non onorando i debiti contratti, possa esporre se stesso e, quindi, l'amministrazione tutta, a pubblico biasimo, tanto da mettere in discussione l'imparzialità e la terzietà del proprio operato e arrecare così evidente disdoro all'immagine che la collettività ha della Polizia di Stato, l’appellante deduce che tale condizione non si realizza quando, come nel caso in esame, il debito contratto non è dovuto, in quanto l’obbligo di mantenimento del figlio minore viene meno in seguito alla coabitazione con il genitore a detto mantenimento tenuto. L’incolpazione disciplinare nei confronti dell’odierno appellante risulta, pertanto, non essere conferente e quindi la condotta contestata non si attaglia alla ipotesi prevista al n. 4 dell’art. 4 d.P.R. 737/1981, anche perché nessuna volontà di non pagare un debito contratto può rinvenirsi nel caso in esame.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza fatta oggetto di appello e l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado.
5. – Si sono costituiti nel presente giudizio di appello il Ministero dell’interno e la Questura di Catanzaro contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame, attesa la infondatezza del complesso motivo di appello dedotto a sostegno del mezzo di gravame proposto.
In via preliminare l’Avvocatura dello Stato solleva eccezione di inammissibilità dell’appello sotto due distinti versanti:
- in primo luogo, poiché nell’atto di appello sono riproposte da controparte pedissequamente e senza alcuna innovazione argomentativa gli stessi profili di censura dedotti in primo grado, “ non confrontandosi con le argomentazioni motivazionali contenute nella sentenza, tanto da non richiamare nemmeno per stralci i capi e i punti del gravato provvedimento giurisdizionale nel corpo del ricorso, cosicché l’atto di gravame viene ad essere generico e aspecifico ” (così, testualmente, a pag. 2 della memoria delle amministrazioni appellate);
- sotto altro versante l’appellante “ denunzia (…) in modo cumulativo e promiscuo la violazione di legge; l’eccesso di potere; etc., così da rendere i motivi aspecifici non potendo attribuirsi al giudice la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio ” (così, testualmente, a pag. 3 della memoria delle amministrazioni appellate).
Nel merito tutti i motivi dedotti nuovamente nella sede di appello si confermano infondati.
In conclusione l’amministrazione appellata chiede la reiezione del mezzo di gravame proposto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
L’amministrazione appellata ha poi depositato nota d’udienza con cui ha chiesto il passaggio in decisione senza preventiva discussione.
6. – Il Collegio ritiene che possano essere superate le eccezioni di inammissibilità dell’appello sollevate in via preliminare dalla difesa erariale stante la infondatezza dei profili di contestazione dedotti con l’unico motivo di appello.
Il provvedimento disciplinare impugnato in primo grado pone in evidenza come la condotta tenuta dall’incolpato abbia determinato la violazione dell'art. 12, n. 3, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (“non contrarre debiti senza onorarli”), conducendo quindi alla sanzione di cui all'art. 4, n. 4, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (“pena pecuniaria”).
Nel caso di specie, a avviso del Collegio, tenuto conto dei documenti relativi al procedimento disciplinare svolto e depositati in giudizio, sono stati correttamente osservati dall’amministrazione appellata i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questo giudice, secondo i quali:
- il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, sebbene possa verificarne la correttezza logica e la proporzionalità (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2025 n. 9217). E ciò è avvenuto, tenuto conto che, come si è sopra illustrato, i provvedimenti impugnati motivano la decisione presa in un modo tale da escludere indizi di abnormità ovvero profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, oltre ad essere evidente che non vi sia stata una applicazione meccanica delle norme, dal momento che l’amministrazione ha considerato gli elementi del caso e li ha autonomamente valutati sotto il profilo della corrispondenza alla fattispecie sanzionatoria e che il giudizio finale è il frutto anche di una attenta valutazione dei fatti e della condotta sia sotto il profilo della proporzionalità sia della gradualità sia, ancora, della progressività della sanzione, in ragione della confermata circostanza che era emerso con certezza che l’agente non aveva onorato i propri debiti, per come si è definita la contestazione in sede giudiziale civile, che lo ha visto soccombente;
- come è stato chiarito da Cons. Stato, Sez. I, 8 aprile 2024 n. 457, in materia disciplinare l'obbligo motivazionale è attenuato e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare gravità che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare. Con riferimento al caso in oggetto, la conclamata violazione del dovere di onorare i debiti contratti è stata accertata documentalmente in virtù dell’esito del giudizio civile che ha visto soccombente l’incolpato e, soprattutto, dell’acclarata (in sede giudiziale civile) irrilevanza della prospettazione secondo la quale l’importo assistenziale per i due mesi in questione non sarebbe stato dovuto in ragione dell’asserita coabitazione con la figlia. Ne consegue che tale elemento di fatto accertato all’esito di un giudizio civile non poteva essere riproposto validamente nel corso del procedimento disciplinare.
Da qui la irrilevanza dell’audizione che nessun elemento nuovo o utile poteva portare al procedimento disciplinare in corso o comunque condizionare la decisione sanzionatoria dell’amministrazione.
7. – Va a quanto sopra aggiunto che nodo centrale, anche per quel che si è fin qui illustrato, appare essere la circostanza che il giudizio civile avente a oggetto la legittimità dell'atto di precetto (e quindi l’opposizione al pignoramento per la somma ritenuta dovuta dal GO per i due mesi di mantenimento della figlia non pagati) si è concluso con il rigetto dell'opposizione avanzata dall’odierno appellante, divenendo quindi incontestabile sia la dovutezza del pagamento sia la circostanza che lo stesso non fosse stato spontaneamente onorato.
Dinanzi a tale incontestabilità dei fatti, acclarata da una sentenza del giudice civile passata in cosa giudicata, l’amministrazione di appartenente dell’agente della Polizia di Stato non poteva non rilevare come fosse stato violato il chiaro disposto dell’art. 12, comma 1, n. 3, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) che tra i “Doveri del personale” indica espressamente quello di “ 3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato (…) ”.
Acclarata la violazione della suindicata disposizione, l’ente di appartenenza non poteva che avviare il relativo procedimento disciplinare e, constatato che i fatti erano stati già dichiarati come accaduti da una sentenza del giudice civile passata in cosa giudicata, applicare la previsione indicata all’art. 4, n. 4, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (contenente le “Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”) che così dispone in merito alla irrogazione della “pena pecuniaria”: “ (…) La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni; (…) 4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato (…) ”.
Non vi era, dunque, alcuno spazio per l’amministrazione per operare diversamente rispetto a quanto svolto nel corso del procedimento disciplinare e in ordine alla inflizione della sanzione, di talché il provvedimento adottato sfugge alle considerazioni contestative mosse nuovamente dall’appellante nel presente grado di giudizio.
8. – In conclusione, appurata la infondatezza di tutti i motivi di appello dedotti (anche sotto forma di profili generali e specifici), il mezzo di gravame proposto va respinto.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza sicché, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., esse vanno imputate a carico del signor AR RE GO e in favore del Ministero dell’interno e della Questura di Catanzaro, potendosi liquidare le stesse nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 7669/2024), lo respinge.
Condanna il signor AR RE GO a rifondere le spese del grado di appello in favore del Ministero dell’interno e della Questura di Catanzaro, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
ST EI, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST EI | AR OL |
IL SEGRETARIO