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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6644/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6644/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 aprile 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note deposita dai procuratori delle parti
, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6644/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARO LUIGI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CESARO CARMINE ( ) Via Monte Santo 25 00195 Roma;
C.F._1 [...]
( ) VIA MONTE SANTO 25 00195 ROMA;
, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA MONTE SANTO 25 00195 ROMApresso il difensore avv. CESARO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COIRO GIUSEPPE e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in VIA TORTA 8 29100 PIACENZApresso il difensore avv. COIRO
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la propone opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 1188/2024 emesso dal Tribunale di Firenze e con cui le si ingiunge il pagamento della somma die uro 14.377,85 oltre interessi moratori e spese di procedura a favore della CP_2
relativamente al mancato pagamento di fatture inerenti prestazioni professionali intercorsi tra le parti nell'anno 2023.
pagina 2 di 4 Assume parte opponente l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria ed eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze a favore del Tribunale di Roma individuato dalle parti come foro esclusivo di eventuali controversi sorte in esecuzione del rapporto commerciale intercorso tra le parti.
Si costituisce la che contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nonché Controparte_2
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale , concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza il Tribunale invita le parti a precisare le conclusioni relativamente all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente , precisate le conclusioni, la causa è discussa ex art 281 sexies cpc all'udienza del 29 aprile 2025.
L'eccezione di incompetenza preliminare sollevata da parte opponente risulta fondata tenuto conto che nel disciplinare il loro rapporto contrattuale , come desumibile dagli accordi versati in atti dalla società opponente, le parti hanno inteso riconoscere come foro esclusivo per risoluzione di eventuali controversie quello di Roma
In tal senso "La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione".( cfr Cass., sez. VI, 21 novembre 2022, n. 34215, Pres. Lombardo – Est. Varrone)
La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 28 c.p.c. il quale, come noto, prevede che «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [corsivo nostro]». Tale disposizione, in deroga al principio generale della inderogabilità convenzionale della competenza, riconosce alle parti la possibilità di dar vita ad accordi derogativi della stessa, portando così la causa davanti ad un foro diverso da quello individuato dalla legge (il c.d. foro convenzionale), purché si tratti di competenza territoriale e sempreché la controversia non riguardi una delle cause ivi espressamente indicate o espressamente definite inderogabili da specifica previsione normativa
Pertanto nel caso in esame è documentalmente provato che le parti hanno indicato in quello di Roma il foro convenzionale dinanzi al quale dirimere eventuali controversi sorte in esecuzione del rapporto contrattuale richiamato nel procedimento monitorio.
pagina 3 di 4 Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo, il tutto in coerenza dell'orientamento giurisprudenziale prevalente che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, prevede che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nel presente procedimento anche avuto riguardo alla necessità della decisione nel giudizio di merito.
P.Q.M
Il Tribunale di Firenze disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede,
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Roma e per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo n. 1188/2024 emesso dal Tribunale di Firenze che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Roma .
4) compensate le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6644/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 aprile 2025 innanzi al dott. Mario Ferreri, viste le note deposita dai procuratori delle parti
, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6644/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESARO LUIGI e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CESARO CARMINE ( ) Via Monte Santo 25 00195 Roma;
C.F._1 [...]
( ) VIA MONTE SANTO 25 00195 ROMA;
, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA MONTE SANTO 25 00195 ROMApresso il difensore avv. CESARO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COIRO GIUSEPPE e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in VIA TORTA 8 29100 PIACENZApresso il difensore avv. COIRO
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la propone opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 1188/2024 emesso dal Tribunale di Firenze e con cui le si ingiunge il pagamento della somma die uro 14.377,85 oltre interessi moratori e spese di procedura a favore della CP_2
relativamente al mancato pagamento di fatture inerenti prestazioni professionali intercorsi tra le parti nell'anno 2023.
pagina 2 di 4 Assume parte opponente l'inesistenza dell'avversa pretesa creditoria ed eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze a favore del Tribunale di Roma individuato dalle parti come foro esclusivo di eventuali controversi sorte in esecuzione del rapporto commerciale intercorso tra le parti.
Si costituisce la che contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito nonché Controparte_2
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale , concludendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito della prima udienza il Tribunale invita le parti a precisare le conclusioni relativamente all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente , precisate le conclusioni, la causa è discussa ex art 281 sexies cpc all'udienza del 29 aprile 2025.
L'eccezione di incompetenza preliminare sollevata da parte opponente risulta fondata tenuto conto che nel disciplinare il loro rapporto contrattuale , come desumibile dagli accordi versati in atti dalla società opponente, le parti hanno inteso riconoscere come foro esclusivo per risoluzione di eventuali controversie quello di Roma
In tal senso "La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione".( cfr Cass., sez. VI, 21 novembre 2022, n. 34215, Pres. Lombardo – Est. Varrone)
La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 28 c.p.c. il quale, come noto, prevede che «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge [corsivo nostro]». Tale disposizione, in deroga al principio generale della inderogabilità convenzionale della competenza, riconosce alle parti la possibilità di dar vita ad accordi derogativi della stessa, portando così la causa davanti ad un foro diverso da quello individuato dalla legge (il c.d. foro convenzionale), purché si tratti di competenza territoriale e sempreché la controversia non riguardi una delle cause ivi espressamente indicate o espressamente definite inderogabili da specifica previsione normativa
Pertanto nel caso in esame è documentalmente provato che le parti hanno indicato in quello di Roma il foro convenzionale dinanzi al quale dirimere eventuali controversi sorte in esecuzione del rapporto contrattuale richiamato nel procedimento monitorio.
pagina 3 di 4 Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo, il tutto in coerenza dell'orientamento giurisprudenziale prevalente che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, prevede che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nel presente procedimento anche avuto riguardo alla necessità della decisione nel giudizio di merito.
P.Q.M
Il Tribunale di Firenze disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede,
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Roma e per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo n. 1188/2024 emesso dal Tribunale di Firenze che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Roma .
4) compensate le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Ferreri
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