Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 01/08/2023, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 02538/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Assessorato regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
quanto al ricorso introduttivo, per la declaratoria di illegittimità
del silenzio mantenuto sull’istanza di riavvio inoltrata il -OMISSIS- alla Soprintendenza BB.CC. AA. Di Palermo e relativa ad una richiesta di autorizzazione paesaggistica preventiva presentata il -OMISSIS- con numero di ricevuta -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento
della nota prot. -OMISSIS- della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio sulla predetta istanza del -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale per i beni culturali e l’identità siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig.-OMISSIS- ha chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo sulla diffida a concludere il procedimento avviato con richiesta di nulla osta per la realizzazione del tetto di copertura dell’immobile sito in -OMISSIS- di proprietà dello stesso, richiesta presentata in data -OMISSIS- con numero di ricevuta -OMISSIS- e assunta al prot. Posta in ingresso n. -OMISSIS-.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha depositato la nota prot. -OMISSIS-, con cui la Soprintendenza ha informato il ricorrente di non potere istruire l’istanza da questi avanzata sino alla definizione del procedimento di condono dell’immobile ex l. 326/03.
Parte ricorrente, dichiarando di avere appreso di tale nota solo a seguito del deposito della medesima agli atti del presente giudizio, con i motivi aggiunti in epigrafe indicati, ne ha chiesto l’annullamento, reiterando la domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso ed i successivi motivi aggiunti meritano parziale accoglimento, nei sensi appresso precisati.
Il procedimento avviato con la richiesta di nulla-osta avanzata dal ricorrente non si è mai concluso con un provvedimento espresso, come richiesto dalla legge (art. 2 l. 241/90).
L’atto impugnato con motivi aggiunti, invero, riveste natura puramente soprassessoria ed è inidoneo ad assolvere l’obbligo di cui al menzionato art. 2 l. 241/90. Peraltro, la pendenza di un procedimento per il condono dell’opera nel cui ambito dovrebbe realizzarsi il tetto di copertura per cui è stato chiesto il parere non sarebbe circostanza ostativa al rilascio del parere stesso.
Ne discende che la domanda di annullamento della nota prot. -OMISSIS- deve ritenersi inammissibile, stante la natura non provvedimentale della medesima.
Merita, invece, accoglimento, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione.
Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo dell’Assessorato per i beni culturali e l’identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del detto termine, deve essere nominato, sin d’ora, commissario ad acta , affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nel successivo termine di giorni sessanta, il Segretario Generale della Presidenza della Regione ICna, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso introduttivo e parzialmente accoglie e parzialmente dichiara inammissibili i motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2023, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Bartolo Salone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.