Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/06/2025, n. 4737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4737 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04737/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01678/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2022, proposto da Laboratorio Di Analisi Cliniche P. Lampitella di Di ON AL & C. S.a.s, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Romano e dall’Avv. Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Laboratorio Sanitario San Carlo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- a) della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 599 del 28.12.2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 01 del 03.01.2022, avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale”;
- b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali, quatenus opus , i seguenti: b.1) l’Allegato A – “Nota Metodologica” di cui alla Deliberazione di G.R.C. n. 599/2021, gravata in via principale; b.2) gli Allegati n. 1 e n. 2 alla medesima Nota Metodologica, che stabiliscono i volumi massimi ed i correlati limiti di spesa per l’esercizio 2022 con l’impostazione dei tetti di spesa “di struttura”, nonché i relativi schemi contrattuali allegati alla stessa Nota Metodologica, con riferimento precipuo anche alla c.d. “Clausola di salvaguardia”, per quanto trasfusa nel relativo Protocollo e correlato Schema di Contratto; b.3) la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 354 del 04.08.2021, che ha stabilito in via definitiva i volumi massimi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2021, suddivisi fra il tetto di spesa ordinario e l’integrazione, consentita per il 2021 dall'art. 26, commi 2 e 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per il recupero delle minori prestazioni erogate nel 2020, ed ha inoltre stabilito in via provvisoria la variazione percentuale dei limiti di spesa per l’esercizio 2022, rispetto al tetto di spesa ordinario 2021; b.4) la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 375 del 07.09.2021, che ha approvato gli schemi dei protocolli d'intesa con le Associazioni di Categoria e dei contratti ex art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. ii. con gli erogatori privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale da applicarsi per l’esercizio 2021 ed ha incaricato il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R. di predisporre entro il 30.11.2021 i nuovi schemi dei contratti ex art. 8- quinquies del D. Lgs. n. 502/1999 e ss.mm.ii., per regolare l’erogazione delle stesse prestazioni nell'esercizio 2022 da parte dei soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale, con riferimento precipuo anche alla c.d. “Clausola di salvaguardia”, per quanto trasfusa nel relativo Protocollo e correlato Schema di Contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente l’11 giugno 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 4 marzo 2022 e depositato il successivo 29 marzo, la società ricorrente, attiva nel settore della sanità convenzionata, ha impugnato – unitamente agli atti presupposti - la delibera n. 599 del 28.12.2021 con cui la Regione Campania ha fissato i limiti di spesa provvisori per l’anno 2022; ha articolato, a sostegno, cinque distinte censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1. - Il 5 aprile 2022 si è costituita in giudizio l’Asl di Caserta, resistendo al ricorso e successivamente depositando memoria e documenti (21 maggio 2025).
1.2. – L’11 giugno 2025 parte ricorrente ha depositato memoria con cui, premesso che “l’impugnativa […] risale ad oltre tre anni or sono e che, nelle more, i tetti di spesa delle strutture accreditate con il S.S.R. sono stati più volte rivisitati ed aggiornati dalla Regione Campania negli anni seguenti al 2022 anche con riferimento alla posizione del laboratorio ricorrente; che la modificazione della struttura societaria della ricorrente, da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata, unita alla sostituzione dell’Amministratrice e l.r.p.t. ha condotto l’interessata ad una rimeditazione in ordine alla reale e persistente esigenza di continuare a coltivare un contenzioso divenuto, nelle more, comunque non più attuale”, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
1.3. – Il 16 giugno 2025 si è costituita in giudizio la Regione Campania, con atto di mero stile.
1.4. - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 giungo 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
1.5. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria dell’11 giugno 2025, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
1.6. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO