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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/08/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1782/2021
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1782/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA C.F. 1 1) nata a [...], il [...], residente in [...], (C.F.
NE (CE), via Santo Spirito, n. 5, elettivamente domiciliata in VA RA (CE), via
Volturno, n. 93, presso lo studio dell'Avv. Bartolomeo Spaziano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
Controparte_1 (C.F. e n. iscrizione al registro delle imprese di Milano P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., conP.IVA 1 .E.A. MI 2124851/P.IVA sede legale in Milano, viale Brenta n. 18/b, e per essa nella qualità di mandataria CP_2 (già
, (C.F./n. iscrizione al registro delle imprese di Verona 00390840239/P.IVA CP_3
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Verona, viale dell'Agricoltura, P.IVA_3
n. 7 (già Piazzetta Monte n. 1), elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), via A.
Mazzocchi, n. 109, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fastoso che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio del 23.11.2017, rep. n. Persona_1
70944 racc. n. 24386, in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
-
14.07.2022;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25.02.2021, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 15.10.2020, pubblicato in data 18.01.2021 e notificato il 30.01.2021, per € 99.028,90, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.000,00 per onorari e in € 406,50 per spese, per effetto di una esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15.10.1999 (rep. n. 266.273 – racc. n. 32.455) ed avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 77.468,53 (£ 150.000.000).
Con l'opposizione proposta, la parte opponente ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione monitoria, per essere stato il credito già azionato con atto di precetto fondato sul richiamato contratto di mutuo, notificato in data 18.10.2019, avverso il quale pende giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 10833/2019.
Nel merito, l'opponente ha eccepito: (i) l'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca ex art. 50 Tub a provare l'esistenza del credito;
(ii) la pattuizione di interessi usurari, per essere stato effettivamente applicato il tasso pari all'11,97%, superiore al tasso soglia alla data della stipula del contratto di mutuo, fissato al 7,35%; (iii) la nullità parziale, ex art. 1419 c.c., del contratto di mutuo ipotecario, per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 per l'applicazione del regime di capitalizzazione composta e, quindi, l'applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese.
Sulla scorta delle dedotte nullità, l'opponente ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, l'opponente ha chiesto disporsi
CTU tecnico-contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 8.07.2021, si è costituita in giudizio l'opposta e, per essa, nella qualità di mandataria,Controparte_1 CP_4 (già CP_3 la quale ha dedotto, in via preliminare, la nullità dell'atto di opposizione per indeterminatezza, ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione, avendo la banca dimostrato l'esistenza del credito attraverso la produzione del contratto,
l'estratto conto del rapporto fino al 31.07.2017, oltre alla certificazione ex art. 50 Tub.
In merito all'asserita duplicazione dei titoli esecutivi, l'istituto di credito ha evidenziato di essere stato soddisfatto solo parzialmente all'esito della procedura esecutiva e in particolare per il minore importo di € 15.193,20, conservando pertanto l'interesse ad azionare il credito con la procedura monitoria che offre una tutela maggiore rispetto alla tutela stragiudaziale. Sempre nel merito, l'opposta ha eccepito l'infondatezza della censura relativa all'applicazione di interessi usurari al contratto, per avere l'opponente erroneamente sommato, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di riferimento, gli interessi corrispettivi e moratori. Infine, circa il presunto fenomeno anatocistico, la banca ha dedotto come la progressione dell'ammortamento c.d. “alla francese" non provocherebbe alcuna capitalizzazione degli interessi contenuti in ogni singola rata costante. Pertanto, la banca, opponendosi alle richieste istruttorie formulate perché meramente esplorative, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ammessa parzialmente la richiesta CTU tecnico-contabile, con esclusione dell'indagine relativa all'applicazione di tassi usurari e anatocistici in virtù anche dell'ammortamento alla francese, depositato l'elaborato peritale definitivo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 4.03.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per genericità e indeterminatezza sollevata dall'opposta Controparte_1
La banca, infatti, ha evidenziato che l'opponente avrebbe dovuto indicare le singole somme indebitamente contabilizzate e/o riscosse dell'intermediario finanziario, specificando i periodi di riferimento, i trimestri nei quali si è verificata l'usura bancaria di cui è stata vittima il cliente in modo da consentire alla convenuta di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa, eventualmente contestando gli avversi conteggi.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 164, co 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione
(nel caso di specie, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e la conseguente inammissibilità dello stesso, si produce ogniqualvolta il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda. Nella valutazione della conformità dell'atto al modello richiesto dalla legge, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo a tutto l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allegati, producendosi nullità quando, all'esito di tale valutazione, l'oggetto risulti assolutamente incerto.
Va altresì chiarito che la valutazione suddetta deve essere ispirata alla ratio della norma (ndr. art. 164
c.p.c.) che impone all'attore di specificare già nell'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora di offrire al giudice l'immediata conoscenza del thema decidendum. Dunque, non potrà prescindersi, nel valutare il grado di genericità della domanda, dalla natura dell'oggetto e dalla possibilità o meno di consentire alla controparte un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni poste a fondamento della domanda (cfr. tra le altre Cass. n. 27670/2008). In ogni caso, va ulteriormente precisato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto nelle situazioni in cui l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, tale incertezza non ricorre, avendo l'opponente/attrice individuato il contratto di mutuo ipotecario da cui discende il credito azionato, producendo contestualmente perizia tecnico/contabile di parte da cui emergono chiaramente i fatti posti a sostegno delle proprie ragioni di opposizione.
Va altresì precisato che l'istituto bancario, pur eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per genericità, si è comunque compiutamente difeso anche nel merito (cfr. Trib. Roma 8.08.2019, n.
16211; Trib. Salerno, 17.06.2020, n. 836) così dimostrando di avere piena contezza dei fatti costitutivi delle avverse domande.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria sollevata dall'opponente. La Parte_1 ha contestato l'ammissibilità dell'azione in considerazione del fatto che è già pendente giudizio di opposizione a precetto avente ad oggetto il medesimo credito fondato su titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal mutuo fondiario sottoscritto.
L'eccezione non coglie nel segno.
Come già evidenziato dal Tribunale con il verbale d'udienza del 7.09.2021, in tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena e in particolare l'iscrizione di ipoteca giudiziale (cfr. Tribunale di Brescia, 2 settembre 2017, n. 2606).
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, in particolare, ammesso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che, addirittura, abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, non perde l'interesse ad agire in via monitora: ciò sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di una eventuale opposizione da parte del debitore (cfr. in tal senso, Cass. civ, sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23083).
In generale, la possibilità del creditore di munirsi di un secondo titolo incontra esclusivamente alcuni limiti discendenti dai principi generali del nostro ordinamento, ossia: (i) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
(ii) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
(iii) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., n. 20106/2009) e del processo (SS.UU. n. 9935/2015).
Ciò posto, non è possibile ravvisare, nel caso di specie, la violazione di alcuno dei principi indicati.
Invero, la possibilità per la banca di agire in via monitoria deve essere ammessa sussistendone l'interesse e senza che ciò si traduca in abuso del diritto, trattandosi di azione volta ad ottenere una tutela più piena, nel rispetto dei principi costanti delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Neppure si ravvisa la violazione del ne bis in idem, posto che l'odierna opponente non risulta aver preso parte alla procedura esecutiva.
2. Sul merito.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n.
17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, Cass. N. 14640 del 6 giugno 2018).
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'emissione del provvedimento monitorio, spetta alla parte opposta produrre i contratti stipulati, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa. laOrbene, nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dall'opponente Parte_1 pretesa creditoria della banca risulta provata. Parte opposta, infatti, fin dal ricorso monitorio ha prodotto il contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Persona_2 in Napoli n. Repertorio
266.273-N. Raccolta 32.455, l'estratto conto del rapporto al 31.07.2017 nonché l'estratto conto al
21.02.2020 munito della certificazione ex art. 50 Tub.
Tanto premesso, l'opponente ha contestato l'illegittimità del regime finanziario applicato al contratto di mutuo perché articolato sulla base di un piano di ammortamento alla francese generativo di un interesse composto ed anatocistico in violazione del dettato contenuto nella norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. L'eccezione è priva di pregio.
È noto che il sistema di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via
Orbene, il contrasto giurisprudenziale insorto circa la comminazione della sanzione della nullità nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo non descriva espressamente il tipo di capitalizzazione
(semplice o composta) in cui si articola il piano di ammortamento è stato risolto dalla pronuncia delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 29.05.2024 n. 15130.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato il principio per il quale la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
"composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325
e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass.
n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4,
T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
In conclusione, deve affermarsi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi non comporti l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto cagionandone la nullità parziale.
Del pari, la pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata ha escluso che la previsione all'interno dei contratti di mutuo di un piano di ammortamento alla francese possa dare luogo alla nullità parziale del contratto, ingenerando un fenomeno anatocistico in spregio alla disposizione normativa di cui all'art. 1283 c.c.
Ciò in quanto, deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Ed invero, l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. La pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha osservato che il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Non convince l'opposta argomentazione fondata sul fatto che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" perché trattasi soltanto di una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcuna contraddizione fra l'utilizzo da parte del giudice di merito dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, cioè, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tanto premesso, con l'unico quesito sottoposto, è stato richiesto al CTU di quantificare le rate pagate dalla mutuataria nonché di verificare se l'importo oggetto di ingiunzione corrisponda alle rate rimaste impagate, facendo applicazione delle condizioni economiche pattuite in contratto e quantificando le somme dovute sulla base dello stesso.
Il consulente nominato, dunque, dopo aver analizzato il contratto di mutuo, ha identificato la data di risoluzione del rapporto al 15.09.2004, ovvero alla data fino alla quale la banca ha calcolato gli interessi di cui al precetto notificato in data 6.11.2004 (cfr. CTU, p. 8). Di conseguenza, sulla scorta della mancata indicazione nei documenti contrattuali del tasso da applicare in caso di risoluzione,
l'esperto ha correttamente provveduto a fare applicazione, per il periodo successivo alla detta risoluzione, del tasso di interesse moratorio al saggio legale (cfr. CTU, p. 9).
In tema, la Suprema Corte di Cassazione, in un suo recente arresto, ha stabilito che in difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull'applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto)
e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello, variabile, pattuito dalle parti (cfr. Cass., Ord. n. 24181 del 08.09.2021).
In definitiva, in adesione alla ricostruzione operata dal CTU nominato, nel cui elaborato, scevro da vizi e da incongruenze logiche, oltre ad essere redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, è stato appurato che alla data del 31.12.2019, la banca opposta risulta creditrice della somma di €
88.387,22, importo questo calcolato dall'esperto sommando alla quota capitale residua (per €
73.475.05) gli interessi sulle rate scadute al 15.09.2004 (per € 12.015,39) e gli interessi di mora dal
19.09.2004 al 4.10.2016 (per € 17.173,24) e dal 5.10.2016 al 31.12.2019 (per € 916,74) e decurtando dalla sommatoria l'importo incassato a seguito della procedura esecutiva R.G.E. n. 115/2022 (per €
15.193,20) (cfr. CTU, p. 14). In definitiva, per tutte le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022, stante la non complessità della controversia.
Le spese della CTU già liquidate in € 3.554,00 con decreto del 12.03.2024 sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro, atteso lo svolgimento della stessa nell'interesse del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1782/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in persona
-opponente - e Controparte_1 Parte_1 و
del legale rappresentante p.t. e, per essa, quale mandataria CP_4 (già CP_3 in
,
persona del legale rappresentante p.t.- opposta- ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e
Per l'effetto
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
15.10.2020, pubblicato in data 18.01.2021, in persona del G.U. Dott.ssa Giovanna Caso;
Parte_1 al pagamento, in favore di
,Controparte_1 in persona del legale
- Condanna
rappresentante p.t., e, per essa, nella sua qualità mandataria CP_4 (già CP_3 in persona del legale rappresentante p.t., di € 88.387,22 (ottantottomilatrecentoottantasette/22) oltre interessi al tasso legale, quale saldo debitore del rapporto di mutuo ipotecario;
- Condanna l'opponente Parte_1 al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_1
[...] e, per essa, nella sua qualità mandataria in persona del CP_4 (già CP_3 و
legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in complessivi €
7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisoria) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
- Pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese della compiuta CTU già liquidate in € 3.554,00 con decreto depositato in data 12.03.2024.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 7.08.2025
Il Giudice
Marta Sodano
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1782/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, pendente
TRA C.F. 1 1) nata a [...], il [...], residente in [...], (C.F.
NE (CE), via Santo Spirito, n. 5, elettivamente domiciliata in VA RA (CE), via
Volturno, n. 93, presso lo studio dell'Avv. Bartolomeo Spaziano che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Opponente
E
Controparte_1 (C.F. e n. iscrizione al registro delle imprese di Milano P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., conP.IVA 1 .E.A. MI 2124851/P.IVA sede legale in Milano, viale Brenta n. 18/b, e per essa nella qualità di mandataria CP_2 (già
, (C.F./n. iscrizione al registro delle imprese di Verona 00390840239/P.IVA CP_3
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Verona, viale dell'Agricoltura, P.IVA_3
n. 7 (già Piazzetta Monte n. 1), elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), via A.
Mazzocchi, n. 109, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Fastoso che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio del 23.11.2017, rep. n. Persona_1
70944 racc. n. 24386, in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
-
14.07.2022;
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25.02.2021, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 81/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 15.10.2020, pubblicato in data 18.01.2021 e notificato il 30.01.2021, per € 99.028,90, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.000,00 per onorari e in € 406,50 per spese, per effetto di una esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15.10.1999 (rep. n. 266.273 – racc. n. 32.455) ed avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 77.468,53 (£ 150.000.000).
Con l'opposizione proposta, la parte opponente ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione monitoria, per essere stato il credito già azionato con atto di precetto fondato sul richiamato contratto di mutuo, notificato in data 18.10.2019, avverso il quale pende giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 10833/2019.
Nel merito, l'opponente ha eccepito: (i) l'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca ex art. 50 Tub a provare l'esistenza del credito;
(ii) la pattuizione di interessi usurari, per essere stato effettivamente applicato il tasso pari all'11,97%, superiore al tasso soglia alla data della stipula del contratto di mutuo, fissato al 7,35%; (iii) la nullità parziale, ex art. 1419 c.c., del contratto di mutuo ipotecario, per violazione degli artt. 1283, 1284 e 1346 per l'applicazione del regime di capitalizzazione composta e, quindi, l'applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese.
Sulla scorta delle dedotte nullità, l'opponente ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. In via istruttoria, l'opponente ha chiesto disporsi
CTU tecnico-contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 8.07.2021, si è costituita in giudizio l'opposta e, per essa, nella qualità di mandataria,Controparte_1 CP_4 (già CP_3 la quale ha dedotto, in via preliminare, la nullità dell'atto di opposizione per indeterminatezza, ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di opposizione, avendo la banca dimostrato l'esistenza del credito attraverso la produzione del contratto,
l'estratto conto del rapporto fino al 31.07.2017, oltre alla certificazione ex art. 50 Tub.
In merito all'asserita duplicazione dei titoli esecutivi, l'istituto di credito ha evidenziato di essere stato soddisfatto solo parzialmente all'esito della procedura esecutiva e in particolare per il minore importo di € 15.193,20, conservando pertanto l'interesse ad azionare il credito con la procedura monitoria che offre una tutela maggiore rispetto alla tutela stragiudaziale. Sempre nel merito, l'opposta ha eccepito l'infondatezza della censura relativa all'applicazione di interessi usurari al contratto, per avere l'opponente erroneamente sommato, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di riferimento, gli interessi corrispettivi e moratori. Infine, circa il presunto fenomeno anatocistico, la banca ha dedotto come la progressione dell'ammortamento c.d. “alla francese" non provocherebbe alcuna capitalizzazione degli interessi contenuti in ogni singola rata costante. Pertanto, la banca, opponendosi alle richieste istruttorie formulate perché meramente esplorative, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ammessa parzialmente la richiesta CTU tecnico-contabile, con esclusione dell'indagine relativa all'applicazione di tassi usurari e anatocistici in virtù anche dell'ammortamento alla francese, depositato l'elaborato peritale definitivo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 4.03.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per genericità e indeterminatezza sollevata dall'opposta Controparte_1
La banca, infatti, ha evidenziato che l'opponente avrebbe dovuto indicare le singole somme indebitamente contabilizzate e/o riscosse dell'intermediario finanziario, specificando i periodi di riferimento, i trimestri nei quali si è verificata l'usura bancaria di cui è stata vittima il cliente in modo da consentire alla convenuta di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa, eventualmente contestando gli avversi conteggi.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 164, co 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione
(nel caso di specie, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e la conseguente inammissibilità dello stesso, si produce ogniqualvolta il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda. Nella valutazione della conformità dell'atto al modello richiesto dalla legge, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo a tutto l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allegati, producendosi nullità quando, all'esito di tale valutazione, l'oggetto risulti assolutamente incerto.
Va altresì chiarito che la valutazione suddetta deve essere ispirata alla ratio della norma (ndr. art. 164
c.p.c.) che impone all'attore di specificare già nell'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora di offrire al giudice l'immediata conoscenza del thema decidendum. Dunque, non potrà prescindersi, nel valutare il grado di genericità della domanda, dalla natura dell'oggetto e dalla possibilità o meno di consentire alla controparte un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni poste a fondamento della domanda (cfr. tra le altre Cass. n. 27670/2008). In ogni caso, va ulteriormente precisato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto nelle situazioni in cui l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale, tale incertezza non ricorre, avendo l'opponente/attrice individuato il contratto di mutuo ipotecario da cui discende il credito azionato, producendo contestualmente perizia tecnico/contabile di parte da cui emergono chiaramente i fatti posti a sostegno delle proprie ragioni di opposizione.
Va altresì precisato che l'istituto bancario, pur eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per genericità, si è comunque compiutamente difeso anche nel merito (cfr. Trib. Roma 8.08.2019, n.
16211; Trib. Salerno, 17.06.2020, n. 836) così dimostrando di avere piena contezza dei fatti costitutivi delle avverse domande.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione monitoria sollevata dall'opponente. La Parte_1 ha contestato l'ammissibilità dell'azione in considerazione del fatto che è già pendente giudizio di opposizione a precetto avente ad oggetto il medesimo credito fondato su titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal mutuo fondiario sottoscritto.
L'eccezione non coglie nel segno.
Come già evidenziato dal Tribunale con il verbale d'udienza del 7.09.2021, in tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena e in particolare l'iscrizione di ipoteca giudiziale (cfr. Tribunale di Brescia, 2 settembre 2017, n. 2606).
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, in particolare, ammesso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale, e che, addirittura, abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto, non perde l'interesse ad agire in via monitora: ciò sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di una eventuale opposizione da parte del debitore (cfr. in tal senso, Cass. civ, sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23083).
In generale, la possibilità del creditore di munirsi di un secondo titolo incontra esclusivamente alcuni limiti discendenti dai principi generali del nostro ordinamento, ossia: (i) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
(ii) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
(iii) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375
c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., n. 20106/2009) e del processo (SS.UU. n. 9935/2015).
Ciò posto, non è possibile ravvisare, nel caso di specie, la violazione di alcuno dei principi indicati.
Invero, la possibilità per la banca di agire in via monitoria deve essere ammessa sussistendone l'interesse e senza che ciò si traduca in abuso del diritto, trattandosi di azione volta ad ottenere una tutela più piena, nel rispetto dei principi costanti delineati dalla giurisprudenza di legittimità. Neppure si ravvisa la violazione del ne bis in idem, posto che l'odierna opponente non risulta aver preso parte alla procedura esecutiva.
2. Sul merito.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n.
17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, Cass. N. 14640 del 6 giugno 2018).
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'emissione del provvedimento monitorio, spetta alla parte opposta produrre i contratti stipulati, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa. laOrbene, nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dall'opponente Parte_1 pretesa creditoria della banca risulta provata. Parte opposta, infatti, fin dal ricorso monitorio ha prodotto il contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Persona_2 in Napoli n. Repertorio
266.273-N. Raccolta 32.455, l'estratto conto del rapporto al 31.07.2017 nonché l'estratto conto al
21.02.2020 munito della certificazione ex art. 50 Tub.
Tanto premesso, l'opponente ha contestato l'illegittimità del regime finanziario applicato al contratto di mutuo perché articolato sulla base di un piano di ammortamento alla francese generativo di un interesse composto ed anatocistico in violazione del dettato contenuto nella norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. L'eccezione è priva di pregio.
È noto che il sistema di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via
Orbene, il contrasto giurisprudenziale insorto circa la comminazione della sanzione della nullità nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo non descriva espressamente il tipo di capitalizzazione
(semplice o composta) in cui si articola il piano di ammortamento è stato risolto dalla pronuncia delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 29.05.2024 n. 15130.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato il principio per il quale la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
"composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325
e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass.
n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4,
T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
In conclusione, deve affermarsi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi non comporti l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto cagionandone la nullità parziale.
Del pari, la pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata ha escluso che la previsione all'interno dei contratti di mutuo di un piano di ammortamento alla francese possa dare luogo alla nullità parziale del contratto, ingenerando un fenomeno anatocistico in spregio alla disposizione normativa di cui all'art. 1283 c.c.
Ciò in quanto, deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Ed invero, l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. La pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha osservato che il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Non convince l'opposta argomentazione fondata sul fatto che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" perché trattasi soltanto di una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tal senso la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcuna contraddizione fra l'utilizzo da parte del giudice di merito dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, cioè, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tanto premesso, con l'unico quesito sottoposto, è stato richiesto al CTU di quantificare le rate pagate dalla mutuataria nonché di verificare se l'importo oggetto di ingiunzione corrisponda alle rate rimaste impagate, facendo applicazione delle condizioni economiche pattuite in contratto e quantificando le somme dovute sulla base dello stesso.
Il consulente nominato, dunque, dopo aver analizzato il contratto di mutuo, ha identificato la data di risoluzione del rapporto al 15.09.2004, ovvero alla data fino alla quale la banca ha calcolato gli interessi di cui al precetto notificato in data 6.11.2004 (cfr. CTU, p. 8). Di conseguenza, sulla scorta della mancata indicazione nei documenti contrattuali del tasso da applicare in caso di risoluzione,
l'esperto ha correttamente provveduto a fare applicazione, per il periodo successivo alla detta risoluzione, del tasso di interesse moratorio al saggio legale (cfr. CTU, p. 9).
In tema, la Suprema Corte di Cassazione, in un suo recente arresto, ha stabilito che in difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti sull'applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto)
e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello, variabile, pattuito dalle parti (cfr. Cass., Ord. n. 24181 del 08.09.2021).
In definitiva, in adesione alla ricostruzione operata dal CTU nominato, nel cui elaborato, scevro da vizi e da incongruenze logiche, oltre ad essere redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, è stato appurato che alla data del 31.12.2019, la banca opposta risulta creditrice della somma di €
88.387,22, importo questo calcolato dall'esperto sommando alla quota capitale residua (per €
73.475.05) gli interessi sulle rate scadute al 15.09.2004 (per € 12.015,39) e gli interessi di mora dal
19.09.2004 al 4.10.2016 (per € 17.173,24) e dal 5.10.2016 al 31.12.2019 (per € 916,74) e decurtando dalla sommatoria l'importo incassato a seguito della procedura esecutiva R.G.E. n. 115/2022 (per €
15.193,20) (cfr. CTU, p. 14). In definitiva, per tutte le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022, stante la non complessità della controversia.
Le spese della CTU già liquidate in € 3.554,00 con decreto del 12.03.2024 sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro, atteso lo svolgimento della stessa nell'interesse del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 1782/2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO, pendente tra in persona
-opponente - e Controparte_1 Parte_1 و
del legale rappresentante p.t. e, per essa, quale mandataria CP_4 (già CP_3 in
,
persona del legale rappresentante p.t.- opposta- ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e
Per l'effetto
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 81/2021, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
15.10.2020, pubblicato in data 18.01.2021, in persona del G.U. Dott.ssa Giovanna Caso;
Parte_1 al pagamento, in favore di
,Controparte_1 in persona del legale
- Condanna
rappresentante p.t., e, per essa, nella sua qualità mandataria CP_4 (già CP_3 in persona del legale rappresentante p.t., di € 88.387,22 (ottantottomilatrecentoottantasette/22) oltre interessi al tasso legale, quale saldo debitore del rapporto di mutuo ipotecario;
- Condanna l'opponente Parte_1 al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_1
[...] e, per essa, nella sua qualità mandataria in persona del CP_4 (già CP_3 و
legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in complessivi €
7.052,00 (di cui € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisoria) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
- Pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese della compiuta CTU già liquidate in € 3.554,00 con decreto depositato in data 12.03.2024.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 7.08.2025
Il Giudice
Marta Sodano