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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 650 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ME RI (CZ) al Villaggio Maestrale n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Pugliese che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
SE (CZ), alla Via Greco n. 40, presso lo studio dell'Avv. Serafina Pettinato che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 650/2024 - Pagina 1 di 6 1. Con ricorso congiuntamente proposto il 12 aprile 2024, e Parte_1 CP_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in SE (CZ) in
[...] data 7 agosto 2011 in costanza del quale erano nati due figli: , nato l'8 CP_2
settembre 2014 e nata il [...] -deducevano di essersi Per_1
consensualmente separati, giusto decreto di omologazione del 3 marzo 2022 emesso dall'intestato Tribunale a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 10 febbraio 2022.
Esponevano, altresì, che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo irrimediabilmente venuta meno la comunione spirituale e materiale degli stessi;
di talchè ricorrevano tutte le condizioni di legge per la dichiarazione della cessazione degli effetti del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni: “Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in SE (CZ) il 07.08.2011 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di SE (CZ) Atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 2011, ed omologare con sentenza i seguenti accordi:
1. I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i CP_2 Per_1
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. La casa coniugale sita in SE alla via Salita Brunetti n. 7, è assegnata al sig.
, con gli arredi ma con espressa condizione che il predetto immobile Controparte_1
e i relativi arredi saranno di esclusivo utilizzo dei figli minori, i quali ne diventeranno poi proprietari al raggiungimento della loro maggiore età.
3. I figli minori e sono collocati anagraficamente nel Comune CP_2 Per_1
di ME RI (CZ) alla Via Pitagora n. 35, nella residenza ormai familiare, nella quale essi resteranno insieme alla madre sig.ra . Parte_1
RGVG n. 650/2024 - Pagina 2 di 6
4. Il padre, sig. potrà vedere i detti figli minori e tenerli con sé, Controparte_1
ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore ed avendo cura di coordinare l'esercizio del diritto di visita con gli impegni scolastici e ricreativi dei ragazzi e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante
l'anno scolastico: il padre potrà trattenere con se i figli tutti i fine settimana oppure
a fine settimana alternate dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: un periodo di cinque giorni comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: un periodo di cinque giorni comprenderà, ad anni alterni la Pasqua o la
Pasquetta;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: un periodo di una settimana giorni da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
5. Con il presente atto il sig. assume l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento di e di , sino al raggiungimento CP_2 Per_1
dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi:
a) versando a , quale genitore collocatario, in via anticipata entro Parte_1
il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 150,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat purché l'indice sia positivo;
b) le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, le stesse dovranno essere comunicate all'altro genitore tempestivamente e correttamente documentate (spese scolastiche, di istruzione e di formazione, spese mediche, gite scolastiche ecc.);
RGVG n. 650/2024 - Pagina 3 di 6
6. la sig.ra versa mensilmente una quota di € 85,00 ad Parte_1 CP_3
a titolo di salvadanaio ai figli minori i quali potranno poi prelevarli al raggiungimento della loro maggiore età.
7. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere
l'uno dall'altra tranne che per il passaggio di proprietà dell'dei figli al loro raggiungimento di età”.
1.1. All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato per la trattazione del procedimento - preso atto della manifestata volontà dei coniugi di non volersi riconciliare –con provvedimento del 20 ottobre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve essere accolta, Parte_1 Controparte_1
atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, sin da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale a trattazione scritta del 10 febbraio 2022e la separazione
è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 1551/2022 del 3 marzo
2022.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione
RGVG n. 650/2024 - Pagina 4 di 6 operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti i figli minori nati in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 650 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a [...][...] e Parte_1 Parte_1
, nato a [...] [...], disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 Parte_1
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SE
(CZ) in data 07 agosto 2011 da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di SE, Atto n. 11, Parte I, Serie A, Anno
2011;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
RGVG n. 650/2024 - Pagina 5 di 6 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 650/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 650 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ME RI (CZ) al Villaggio Maestrale n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Pugliese che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
SE (CZ), alla Via Greco n. 40, presso lo studio dell'Avv. Serafina Pettinato che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 650/2024 - Pagina 1 di 6 1. Con ricorso congiuntamente proposto il 12 aprile 2024, e Parte_1 CP_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in SE (CZ) in
[...] data 7 agosto 2011 in costanza del quale erano nati due figli: , nato l'8 CP_2
settembre 2014 e nata il [...] -deducevano di essersi Per_1
consensualmente separati, giusto decreto di omologazione del 3 marzo 2022 emesso dall'intestato Tribunale a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 10 febbraio 2022.
Esponevano, altresì, che dalla data della separazione ad oggi non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo irrimediabilmente venuta meno la comunione spirituale e materiale degli stessi;
di talchè ricorrevano tutte le condizioni di legge per la dichiarazione della cessazione degli effetti del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni: “Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in SE (CZ) il 07.08.2011 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di SE (CZ) Atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 2011, ed omologare con sentenza i seguenti accordi:
1. I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i CP_2 Per_1
genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. La casa coniugale sita in SE alla via Salita Brunetti n. 7, è assegnata al sig.
, con gli arredi ma con espressa condizione che il predetto immobile Controparte_1
e i relativi arredi saranno di esclusivo utilizzo dei figli minori, i quali ne diventeranno poi proprietari al raggiungimento della loro maggiore età.
3. I figli minori e sono collocati anagraficamente nel Comune CP_2 Per_1
di ME RI (CZ) alla Via Pitagora n. 35, nella residenza ormai familiare, nella quale essi resteranno insieme alla madre sig.ra . Parte_1
RGVG n. 650/2024 - Pagina 2 di 6
4. Il padre, sig. potrà vedere i detti figli minori e tenerli con sé, Controparte_1
ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore ed avendo cura di coordinare l'esercizio del diritto di visita con gli impegni scolastici e ricreativi dei ragazzi e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita: a) durante
l'anno scolastico: il padre potrà trattenere con se i figli tutti i fine settimana oppure
a fine settimana alternate dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: un periodo di cinque giorni comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: un periodo di cinque giorni comprenderà, ad anni alterni la Pasqua o la
Pasquetta;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: un periodo di una settimana giorni da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio;
5. Con il presente atto il sig. assume l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento di e di , sino al raggiungimento CP_2 Per_1
dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi:
a) versando a , quale genitore collocatario, in via anticipata entro Parte_1
il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 150,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 300,00; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici Istat purché l'indice sia positivo;
b) le spese straordinarie sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, le stesse dovranno essere comunicate all'altro genitore tempestivamente e correttamente documentate (spese scolastiche, di istruzione e di formazione, spese mediche, gite scolastiche ecc.);
RGVG n. 650/2024 - Pagina 3 di 6
6. la sig.ra versa mensilmente una quota di € 85,00 ad Parte_1 CP_3
a titolo di salvadanaio ai figli minori i quali potranno poi prelevarli al raggiungimento della loro maggiore età.
7. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere
l'uno dall'altra tranne che per il passaggio di proprietà dell'dei figli al loro raggiungimento di età”.
1.1. All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato per la trattazione del procedimento - preso atto della manifestata volontà dei coniugi di non volersi riconciliare –con provvedimento del 20 ottobre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve essere accolta, Parte_1 Controparte_1
atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, sin da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono comparsi all'udienza presidenziale a trattazione scritta del 10 febbraio 2022e la separazione
è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 1551/2022 del 3 marzo
2022.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione
RGVG n. 650/2024 - Pagina 4 di 6 operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti i figli minori nati in costanza di matrimonio, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 650 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a [...][...] e Parte_1 Parte_1
, nato a [...] [...], disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 Parte_1
così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SE
(CZ) in data 07 agosto 2011 da e , trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di SE, Atto n. 11, Parte I, Serie A, Anno
2011;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
RGVG n. 650/2024 - Pagina 5 di 6 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 dicembre 2024.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 650/2024 - Pagina 6 di 6