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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/04/2024, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA nr. R.G. 6628/2022
TRA
Parte_1
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
E_
CONVENUTA-OPPOSTA
Successivamente oggi 24 aprile 2024 ad ore 10,00 avanti alla dott.ssa Irene
Cecchetto sono comparsi l'avv. Paola Muredda in sostituzione dell'avv. Claudia
Somma per il Condominio e l'avv. Christian Orio in sostituzione dell'avv. Laura
Grasselli per . E_
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Il procuratore dell'attore-opponente così precisa le proprie conclusioni: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo riportandosi a quanto dedotto in questo atto e agli altri scritti difensivi.
Il procuratore della convenuta-opposta così precisa le proprie conclusioni: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data 22.04.2024 e si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira per deliberare e, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ad ore 16,30.
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Irene Cecchetto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6628/2022 promossa da:
Parte_1
c.f./p.iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Somma con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Angri (SA), via Nazionale n. 124
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
E_
p.iva P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Grasselli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Padova, via E. Filiberto di Savoia n. 37
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20.05.2022, la società
[...]
d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto al P_ E_
2 , d'ora in poi il , di pagare l'importo residuo Parte_1 Parte_1 di euro 7.662,50 portato dalle fatture n. 20190010043663 del 15.04.2019 di euro
6.677,50, azionata solo per il residuo di euro 5.341,60 e n. 20190010062333 del
12.06.2019 di euro 2.324,90, relative a somministrazione di energia elettrica;
oltre alle spese notarili, ai costi per recupero del credito, agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 08.06.2022, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 7.662,50, oltre ad euro 59,80 per spese notarili, euro 40,00 per costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002 e agli interessi come da domanda, oltre alle spese del monitorio.
L'ingiunto ha proposto opposizione, assumendo che la società Controparte_2
d'ora in poi , costruttrice del Condominio aveva
[...] Controparte_2 maturato un debito nei confronti di di euro 6.677,50 e che lui si E_ era accollato detto debito per poter proseguire il rapporto di fornitura di energia elettrica con l'odierna convenuta-opposta in quanto quest'ultima aveva posto come condizione per continuare l'erogazione del servizio e non interrompere la fornitura di energia l'accollo del debito di . Controparte_2
Erano state accettate le condizioni della convenuta e i consumi relativi alle fatture emesse alla società erano confluiti in un'unica fattura Controparte_2 dello stesso importo di euro 6.677,50 oggi azionata in via monitoria da P_
.
[...]
Allegava di aver richiesto la rateizzazione di detta fattura in almeno 24 rate e che aveva comunicato che a causa della cattiva gestione da parte di E_
non era riuscita a bloccare la procedura di svincolo delle Controparte_2 utenze e che per un periodo di tempo limitato l'energia elettrica sarebbe stata erogata da altro fornitore ma che poi la fornitura da parte di E_ sarebbe ripresa regolarmente.
3 Il Condominio sosteneva di non essere più tornato con e che E_ quest'ultima non aveva provveduto alla trasformazione del contratto da uso cantiere ad uso residenziale.
Riguardo all'altra fattura azionata, la n. 20190010062333 di euro 2.324,90, allegava che quella configurava reale consumo del . Parte_1
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c. della convenuta.
Si costituiva la quale contestava l'assunto attoreo ed allegava E_ che il aveva riconosciuto il proprio debito. In merito all'accollo ne Parte_1 contestava la conclusione e comunque eccepiva che il medesimo non le era opponibile.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna del ex art. 96 Parte_1
c.p.c..
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*
1.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda di adempimento formulata per la prima volta dal nelle note scritte depositate in data Parte_1
23.11.2023 in vista dell'udienza del 24.11.2023 si rileva che alla presente causa si applica l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 nella formulazione antecedente al d.lg.s 10 ottobre 2022 n. 149 (v. art. 41 co. 1 del d.lgs. 149/2022 come modificato dall'art. 1 co. 380, lett. c.), n. 1) della l. 29.12.2022 n. 197 che ha statuito che l'art. 5 nuova formulazione si applica a decorrere dal 30.06.2023) che non prevedeva tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria i rapporti di somministrazione.
Peraltro, l'improcedibilità doveva essere eccepita dall'ingiunto, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.
L'eccezione è, quindi, prima che infondata, inammissibile in quanto tardivamente proposta.
2.
4 La fattura n. 20190010043663 del 15.04.2019 di euro 6.677,50, azionata solo per il residuo di euro 5.341,60
Questa fattura riguarda i consumi relativi al periodo 02.09.2018-28.02.2019 (doc.
2 monit. – doc. 10 att.).
nel ricorso per ingiunzione ha dedotto che la fonte del credito E_ era il contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato dal Condominio in data 01.09.2018 (doc. 1 monit.).
Il Condominio ha contestato che il rapporto contrattuale fosse iniziato in data
01.09.2018 e ha assunto che vi era stato un subentro e/o voltura dell'attore nel rapporto di somministrazione già esistente tra e la società E_ [...]
, costruttrice dell'edificio condominiale, a far data dal 26 Controparte_2 marzo 2019; che quest'ultima all'epoca era debitrice nei confronti della convenuta della somma di euro 6.677,50, debito che l'ingiunto si era accollato per poter proseguire il rapporto con senza interruzione della fornitura. E_
E' documentale che ha emesso nei confronti di E_ Controparte_2 le seguenti fatture:
[...]
n. 20180010083491 di euro 847,00 relativa al periodo 01.09.2018-30.09.2018
(doc. 5 att.);
n. 20180010101769 di euro 1.012,50 relativa al periodo 01.10.2018-31.10.2018
(doc. 6 att.);
n. 20180010104615 di euro 1.066,50 relativa al periodo 01.11.2018-30.11.2018
(doc. 7 att.);
n. 20190010010621 di euro 1.285,49 relativa al periodo 01.12.2018-31.12.2018
(doc. 8 att.);
n. 20190010034180 di euro 2.733,50 relativa al periodo 01.01.2019-28.02.2019
(doc. 9 att.).
Il codice POD (Point od Delivery/punto di prelievo, è un codice alfanumerico che identifica il contatore e l'utenza rifornita dalla rete elettrica), riportato nelle predette fatture è identico a quello riportato nella fattura n. 20190010043663 del 15.04.2019 di euro
5 6.677,50 azionata in via monitoria (Codice POD IT0011E84469160).
Per cui non vi è dubbio che precedentemente all'emissione della fattura n.
20190010043663 del 15.04.2019 azionata in via monitoria, E_ aveva fatturato i consumi registrati dallo stesso contatore e relativi al medesimo periodo (01.09.2018-28.02.2019) a , circostanza che Controparte_2 consente di affermare che i consumi addebitati da nella fattura E_
n. 20190010043663 del 15.04.2019 sono in realtà consumi effettuati nel periodo in cui il rapporto di somministrazione intercorreva con e non Controparte_2 con il . Parte_1
Pertanto, è escluso che la fonte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi di energia elettrica per il periodo 01.09.2018-28.02.2019 sia il contratto di somministrazione apparentemente ma non realmente concluso con il Condominio in data 01.09.2018 (doc. 1 monit.).
3.
Ciò posto, si rileva che in citazione il ha dedotto di essersi accollata il Parte_1 debito di euro 6.677,50 di (non è chiaro, - né il lo ha Controparte_2 Parte_1
chiarito nel corso del giudizio, non avendo depositato le memorie ex art. 183 sesto co. c.p.c. -, se è
stato concluso un contratto di espromissione con disciplinato dall'art. 1272 c.c., o E_
un contratto di accollo con disciplinato dall'art. 1273 c.c., anche se in base alle Controparte_2
prospettazioni attoree l'accordo sembrerebbe intercorso tra il ed e, Parte_1 E_
quindi, il termine accollo sembrerebbe utilizzato non per indicare la conclusione di un contratto di accollo ma l'assunzione del debito).
Con la prima memoria ha chiesto in via subordinata la E_ condanna del al pagamento della somma residua portata dalla fattura Parte_1
n. 20190010043663 in forza dell'accollo allegato dal (v. pagg. 4 e 6 della Parte_1 memoria n. 1).
Si tratta di modifica della domanda precedentemente proposta consentita e, quindi, ammissibile (cfr. Cass., sez. 6-1, Ordinanza n. 18546 del 07.09.2020 che ha statuito che: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte
6 dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva
segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo
pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse
parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria
domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile
con il diritto per primo azionato”; v. anche Cass., sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024 che ha statuito che: “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è
consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e
persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa
azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o
aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi
processuali e di ragionevole durata dei processi” v. anche in parte motiva: “con particolare
riferimento al procedimento di opposizione a decreto monitorio, al creditore opposto - a fronte
dell'opposizione del debitore opponente - è consentito di modificare la propria domanda originaria ai
sensi dell'art. 183 c.p.c. nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare, causa petendi e
petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria (cfr. Cass. 11/12/2017 n. 29619,
secondo cui l'ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio non è limitato alla editio
actionis del ricorrente in monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche
in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle
modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.)”).
Ciò posto si rileva che nel caso concreto non solo è lo stesso ad aver Parte_1 dedotto di aver acconsentito all'accollo del debito di (pag. 3 Controparte_2 citazione) e, quindi, di essersi assunta il debito, ma anche risulta che l'ingiunto ha riconosciuto il proprio debito nei confronti di (v. doc. 2 att. – mail E_
del 20.05.2019 del Condominio alla convenuta contenente la richiesta di rateizzazione della fattura n. 20190010043663) che ha anche parzialmente pagato (doc. 12 att.).
Com'è noto la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto
7 fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esiste una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Nel caso in esame, il ha allegato che aveva posto Parte_1 E_
l'accollo del debito di come condizione per l'erogazione del Controparte_2 servizio, di aver accettato di assumersi il debito di quest'ultima per impedire l'interruzione della fornitura, e di aver chiesto la continuazione della fornitura di energia con la creazione di un contatore per ogni appartamento e la trasformazione del contratto da uso cantiere ad uso residenziale e che tali condizioni erano state accettate da . E_
Non solo di tale assunto non è stata fornita alcuna prova, ma il non Parte_1 ha neppure chiarito come tali circostanze, quand'anche vere, potrebbero incidere, facendola venir meno, sull'obbligazione di pagamento oggetto del riconoscimento.
Si ritiene, pertanto, che è pacifico che il ha assunto il debito di Parte_1
nei confronti di relativo al mancato Controparte_2 E_ pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi relativi al periodo 01.09.2018-
28.02.2019, e, conseguentemente, l'obbligazione di pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 20190010043663, che è relativa proprio a detti consumi, grava sull'odierno ingiunto.
4.
La fattura n. 20190010062333 del 12.06.2019 di euro 2.324,90.
Riguardo a detta fattura, il Condominio non ha svolto alcuna specifica contestazione, anzi ha testualmente dedotto che “l'importo della fattura n.
8 20190062333 di euro 2.324,90 configura(ndo) il reale consumo del condominio”
(pag. 4 citazione).
Non solo.
Risulta, altresì, che il ha riconosciuto detto debito (v. mail del 15.6.2021 Parte_1 in cui il ha chiesto la rateizzazione di detta fattura - doc. 4 att.). Parte_1
Anche in relazione a detto credito, quindi, era onere del fornire prova Parte_1 dell'esistenza di un fatto idoneo a privare di efficacia il riconoscimento, onere della prova che non è stato assolto.
5.
L'opposizione è, quindi, integralmente infondata e va, conseguentemente, rigettata.
6.
In merito alla domanda di condanna del ex art. 96 c.p.c. si ritiene Parte_1 che non ne sussistono i presupposti.
7.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata (919+777+840+850,50=3.386,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 6682/2022 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1397/2022 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova l'8 giugno 2022; dichiara l'efficacia esecutiva del predetto decreto ingiuntivo, qualora non ne sia già munito;
condanna l'attore-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro
3.386,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
9
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA nr. R.G. 6628/2022
TRA
Parte_1
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
E_
CONVENUTA-OPPOSTA
Successivamente oggi 24 aprile 2024 ad ore 10,00 avanti alla dott.ssa Irene
Cecchetto sono comparsi l'avv. Paola Muredda in sostituzione dell'avv. Claudia
Somma per il Condominio e l'avv. Christian Orio in sostituzione dell'avv. Laura
Grasselli per . E_
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Il procuratore dell'attore-opponente così precisa le proprie conclusioni: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo riportandosi a quanto dedotto in questo atto e agli altri scritti difensivi.
Il procuratore della convenuta-opposta così precisa le proprie conclusioni: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data 22.04.2024 e si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira per deliberare e, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ad ore 16,30.
Il Giudice
dott.ssa Irene Cecchetto
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Irene Cecchetto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6628/2022 promossa da:
Parte_1
c.f./p.iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Somma con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Angri (SA), via Nazionale n. 124
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
E_
p.iva P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Grasselli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Padova, via E. Filiberto di Savoia n. 37
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20.05.2022, la società
[...]
d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto al P_ E_
2 , d'ora in poi il , di pagare l'importo residuo Parte_1 Parte_1 di euro 7.662,50 portato dalle fatture n. 20190010043663 del 15.04.2019 di euro
6.677,50, azionata solo per il residuo di euro 5.341,60 e n. 20190010062333 del
12.06.2019 di euro 2.324,90, relative a somministrazione di energia elettrica;
oltre alle spese notarili, ai costi per recupero del credito, agli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese del monitorio.
Il Tribunale di Padova, in data 08.06.2022, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 7.662,50, oltre ad euro 59,80 per spese notarili, euro 40,00 per costi di recupero del credito ex art. 6 d.lgs. 231/2002 e agli interessi come da domanda, oltre alle spese del monitorio.
L'ingiunto ha proposto opposizione, assumendo che la società Controparte_2
d'ora in poi , costruttrice del Condominio aveva
[...] Controparte_2 maturato un debito nei confronti di di euro 6.677,50 e che lui si E_ era accollato detto debito per poter proseguire il rapporto di fornitura di energia elettrica con l'odierna convenuta-opposta in quanto quest'ultima aveva posto come condizione per continuare l'erogazione del servizio e non interrompere la fornitura di energia l'accollo del debito di . Controparte_2
Erano state accettate le condizioni della convenuta e i consumi relativi alle fatture emesse alla società erano confluiti in un'unica fattura Controparte_2 dello stesso importo di euro 6.677,50 oggi azionata in via monitoria da P_
.
[...]
Allegava di aver richiesto la rateizzazione di detta fattura in almeno 24 rate e che aveva comunicato che a causa della cattiva gestione da parte di E_
non era riuscita a bloccare la procedura di svincolo delle Controparte_2 utenze e che per un periodo di tempo limitato l'energia elettrica sarebbe stata erogata da altro fornitore ma che poi la fornitura da parte di E_ sarebbe ripresa regolarmente.
3 Il Condominio sosteneva di non essere più tornato con e che E_ quest'ultima non aveva provveduto alla trasformazione del contratto da uso cantiere ad uso residenziale.
Riguardo all'altra fattura azionata, la n. 20190010062333 di euro 2.324,90, allegava che quella configurava reale consumo del . Parte_1
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna ex art. 96 c.p.c. della convenuta.
Si costituiva la quale contestava l'assunto attoreo ed allegava E_ che il aveva riconosciuto il proprio debito. In merito all'accollo ne Parte_1 contestava la conclusione e comunque eccepiva che il medesimo non le era opponibile.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna del ex art. 96 Parte_1
c.p.c..
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*
1.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda di adempimento formulata per la prima volta dal nelle note scritte depositate in data Parte_1
23.11.2023 in vista dell'udienza del 24.11.2023 si rileva che alla presente causa si applica l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 nella formulazione antecedente al d.lg.s 10 ottobre 2022 n. 149 (v. art. 41 co. 1 del d.lgs. 149/2022 come modificato dall'art. 1 co. 380, lett. c.), n. 1) della l. 29.12.2022 n. 197 che ha statuito che l'art. 5 nuova formulazione si applica a decorrere dal 30.06.2023) che non prevedeva tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria i rapporti di somministrazione.
Peraltro, l'improcedibilità doveva essere eccepita dall'ingiunto, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.
L'eccezione è, quindi, prima che infondata, inammissibile in quanto tardivamente proposta.
2.
4 La fattura n. 20190010043663 del 15.04.2019 di euro 6.677,50, azionata solo per il residuo di euro 5.341,60
Questa fattura riguarda i consumi relativi al periodo 02.09.2018-28.02.2019 (doc.
2 monit. – doc. 10 att.).
nel ricorso per ingiunzione ha dedotto che la fonte del credito E_ era il contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato dal Condominio in data 01.09.2018 (doc. 1 monit.).
Il Condominio ha contestato che il rapporto contrattuale fosse iniziato in data
01.09.2018 e ha assunto che vi era stato un subentro e/o voltura dell'attore nel rapporto di somministrazione già esistente tra e la società E_ [...]
, costruttrice dell'edificio condominiale, a far data dal 26 Controparte_2 marzo 2019; che quest'ultima all'epoca era debitrice nei confronti della convenuta della somma di euro 6.677,50, debito che l'ingiunto si era accollato per poter proseguire il rapporto con senza interruzione della fornitura. E_
E' documentale che ha emesso nei confronti di E_ Controparte_2 le seguenti fatture:
[...]
n. 20180010083491 di euro 847,00 relativa al periodo 01.09.2018-30.09.2018
(doc. 5 att.);
n. 20180010101769 di euro 1.012,50 relativa al periodo 01.10.2018-31.10.2018
(doc. 6 att.);
n. 20180010104615 di euro 1.066,50 relativa al periodo 01.11.2018-30.11.2018
(doc. 7 att.);
n. 20190010010621 di euro 1.285,49 relativa al periodo 01.12.2018-31.12.2018
(doc. 8 att.);
n. 20190010034180 di euro 2.733,50 relativa al periodo 01.01.2019-28.02.2019
(doc. 9 att.).
Il codice POD (Point od Delivery/punto di prelievo, è un codice alfanumerico che identifica il contatore e l'utenza rifornita dalla rete elettrica), riportato nelle predette fatture è identico a quello riportato nella fattura n. 20190010043663 del 15.04.2019 di euro
5 6.677,50 azionata in via monitoria (Codice POD IT0011E84469160).
Per cui non vi è dubbio che precedentemente all'emissione della fattura n.
20190010043663 del 15.04.2019 azionata in via monitoria, E_ aveva fatturato i consumi registrati dallo stesso contatore e relativi al medesimo periodo (01.09.2018-28.02.2019) a , circostanza che Controparte_2 consente di affermare che i consumi addebitati da nella fattura E_
n. 20190010043663 del 15.04.2019 sono in realtà consumi effettuati nel periodo in cui il rapporto di somministrazione intercorreva con e non Controparte_2 con il . Parte_1
Pertanto, è escluso che la fonte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi di energia elettrica per il periodo 01.09.2018-28.02.2019 sia il contratto di somministrazione apparentemente ma non realmente concluso con il Condominio in data 01.09.2018 (doc. 1 monit.).
3.
Ciò posto, si rileva che in citazione il ha dedotto di essersi accollata il Parte_1 debito di euro 6.677,50 di (non è chiaro, - né il lo ha Controparte_2 Parte_1
chiarito nel corso del giudizio, non avendo depositato le memorie ex art. 183 sesto co. c.p.c. -, se è
stato concluso un contratto di espromissione con disciplinato dall'art. 1272 c.c., o E_
un contratto di accollo con disciplinato dall'art. 1273 c.c., anche se in base alle Controparte_2
prospettazioni attoree l'accordo sembrerebbe intercorso tra il ed e, Parte_1 E_
quindi, il termine accollo sembrerebbe utilizzato non per indicare la conclusione di un contratto di accollo ma l'assunzione del debito).
Con la prima memoria ha chiesto in via subordinata la E_ condanna del al pagamento della somma residua portata dalla fattura Parte_1
n. 20190010043663 in forza dell'accollo allegato dal (v. pagg. 4 e 6 della Parte_1 memoria n. 1).
Si tratta di modifica della domanda precedentemente proposta consentita e, quindi, ammissibile (cfr. Cass., sez. 6-1, Ordinanza n. 18546 del 07.09.2020 che ha statuito che: “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte
6 dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva
segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo
pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse
parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria
domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile
con il diritto per primo azionato”; v. anche Cass., sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024 che ha statuito che: “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è
consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e
persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa
azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o
aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi
processuali e di ragionevole durata dei processi” v. anche in parte motiva: “con particolare
riferimento al procedimento di opposizione a decreto monitorio, al creditore opposto - a fronte
dell'opposizione del debitore opponente - è consentito di modificare la propria domanda originaria ai
sensi dell'art. 183 c.p.c. nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare, causa petendi e
petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria (cfr. Cass. 11/12/2017 n. 29619,
secondo cui l'ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio non è limitato alla editio
actionis del ricorrente in monitorio ma deve essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche
in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle
modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.)”).
Ciò posto si rileva che nel caso concreto non solo è lo stesso ad aver Parte_1 dedotto di aver acconsentito all'accollo del debito di (pag. 3 Controparte_2 citazione) e, quindi, di essersi assunta il debito, ma anche risulta che l'ingiunto ha riconosciuto il proprio debito nei confronti di (v. doc. 2 att. – mail E_
del 20.05.2019 del Condominio alla convenuta contenente la richiesta di rateizzazione della fattura n. 20190010043663) che ha anche parzialmente pagato (doc. 12 att.).
Com'è noto la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto
7 fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esiste una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Nel caso in esame, il ha allegato che aveva posto Parte_1 E_
l'accollo del debito di come condizione per l'erogazione del Controparte_2 servizio, di aver accettato di assumersi il debito di quest'ultima per impedire l'interruzione della fornitura, e di aver chiesto la continuazione della fornitura di energia con la creazione di un contatore per ogni appartamento e la trasformazione del contratto da uso cantiere ad uso residenziale e che tali condizioni erano state accettate da . E_
Non solo di tale assunto non è stata fornita alcuna prova, ma il non Parte_1 ha neppure chiarito come tali circostanze, quand'anche vere, potrebbero incidere, facendola venir meno, sull'obbligazione di pagamento oggetto del riconoscimento.
Si ritiene, pertanto, che è pacifico che il ha assunto il debito di Parte_1
nei confronti di relativo al mancato Controparte_2 E_ pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi relativi al periodo 01.09.2018-
28.02.2019, e, conseguentemente, l'obbligazione di pagamento dell'importo portato dalla fattura n. 20190010043663, che è relativa proprio a detti consumi, grava sull'odierno ingiunto.
4.
La fattura n. 20190010062333 del 12.06.2019 di euro 2.324,90.
Riguardo a detta fattura, il Condominio non ha svolto alcuna specifica contestazione, anzi ha testualmente dedotto che “l'importo della fattura n.
8 20190062333 di euro 2.324,90 configura(ndo) il reale consumo del condominio”
(pag. 4 citazione).
Non solo.
Risulta, altresì, che il ha riconosciuto detto debito (v. mail del 15.6.2021 Parte_1 in cui il ha chiesto la rateizzazione di detta fattura - doc. 4 att.). Parte_1
Anche in relazione a detto credito, quindi, era onere del fornire prova Parte_1 dell'esistenza di un fatto idoneo a privare di efficacia il riconoscimento, onere della prova che non è stato assolto.
5.
L'opposizione è, quindi, integralmente infondata e va, conseguentemente, rigettata.
6.
In merito alla domanda di condanna del ex art. 96 c.p.c. si ritiene Parte_1 che non ne sussistono i presupposti.
7.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata (919+777+840+850,50=3.386,50), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 6682/2022 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1397/2022 Ing. emesso dal
Tribunale di Padova l'8 giugno 2022; dichiara l'efficacia esecutiva del predetto decreto ingiuntivo, qualora non ne sia già munito;
condanna l'attore-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro
3.386,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
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Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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