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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1130/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
BARRILE ANTONIO, Giudice
LI TE VI EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1775/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Aterp Calabria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riace - Piazza Municipio 89040 Riace RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro- tepore, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Riace per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo all'omesso versamento dell'IMU anno di imposta
2019.
L'Ente ricorrente ha segnalato che il ricorso iscritto al nr. RGR 2183/2022, era stato accolto con sentenza nr. 8153/2022 del 1.12.2022, depositata il 29.12.2022, avverso i medesimi immobili accertati in provvedimenti
IMU e TASI 2016.
In relazione all'avviso IMU ha eccepito l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento anche tenendo conto del periodo di sospensione di 85 giorni previsto dal D.L.18/2020, essendo stato notificato l'avviso in data 30.3.2023.
In relazione all'avviso Tasi ha eccepito la violazione del disposto dell'art.1, L.147/2013 e di conseguenza del Regolamento di disciplina IUC Comunale evidenziando un errore di calcolo ed imposizione poiché le unità immobiliari accertate erano imposte alla percentuale del 100% in carico al proprietario Nominativo_1, mentre il Regolamento IUC-TASI nr. 24 del 08.09.2014, disponeva in carico all'occupante una quota del 30%.
Ha poi eccepito che l'avviso Tasi era da annullare in base alla esenzione dall'imposta per le abitazioni principali. Per gli anni 2016-2017-2018- 2019, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n°208 – G.U.
302 DEL 30/12/2015) e successive aveva stabilito la esenzione dall'imposta delle abitazioni principali di categoria catastale A03-A04-A05 inclusa una pertinenza.
Si ravvisava quindi la doppia imposizione, giuridica ed economica, sulla medesima base imponibile.
Nel merito ha rilevato che gli alloggi ex IACP soddisfacevano la duplice condizione, per l'esenzione, della utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dello svolgimento di attività peculiari non produttive di reddito ex art. 7, comma 1, lett. i), ai sensi del quale non sono sottoposti all'Imposta in esame gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc.
Ha comunque rimarcato l'esenzione dall'imposta IMU sia perché detti alloggi dovevano considerarsi abitazione principale, sia perché destinati ad attività assistenziali.
Ha concluso chiedendo in tal modo l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Riace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. In relazione alla Tasi va osservato che in effetti l'obbligazione tributaria è stata posta totalmente a carico dell'Società_1 dovendo essere ripartita tra l'Ente proprietario per il 70% ed il soggetto occupante per il 30%.
Per questo profilo dunque l'avviso di accertamento TASI va ridotto nella percentuale detta.
Anche riguardo l'IMU il ricorso va accolto e non soltanto in ragione del giudicato relativo all'anno 2016,
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente poiché i termini di decadenza per l'esercizio del potere di riscossione vanno considerati in rapporto alla data di spedizione dell'avviso di accertamento e non alla data di ricezione che rimane ininfluente.
Nel merito osserva la Corte che nel caso di specie gli alloggi dell'ATERP ricorrente vanno ricondotti alla categoria di “alloggi sociali” esentati ex art.13, comma 2, lett. b) DL 201/2011, convertito in legge 214/2011 come modificato dal c.707 della L.147/2013 per gli alloggi di proprietà Nominativo_1 in quanto rientranti nella classificazione di << Alloggi sociali>>.
Ed invero le ragioni sostanziali accreditate dall'Società_1 Calabria per la esenzione dei propri immobili oggetto degli avvisi impugnati dall'imposizione IMU devono trovare conferma.
La soluzione del giudizio dipende in sostanza dalla effettiva riconducibilità o meno degli alloggi dell'Società_1 Calabria alla nozione di “alloggi sociali” di cui al DM 22/04/2008, che, nel caso di specie, dev'essere riconosciuta.
Sebbene, in linea di principio, spetti al contribuente la dimostrazione della titolarità di condizioni di esenzione dall'imposta, nel peculiare caso di specie deve ritenersi che avrebbe dovuto l'Ente locale (e, per esso, il suo concessionario) verificare in concreto la natura solo patrimoniale e non di alloggi sociali, degli immobili.
Ciò in dipendenza della peculiare normativa regionale che ne disciplina l'assegnazione, l'utilizzo ed il rapporto locatizio.
Invero, nella Regione Calabria, l'assegnazione e la gestione del rapporto locatizio degli alloggi di proprietà dell'Società_1 Calabria, subentrato a tutti gli effetti all'ATERP ex LR 24/2013, è regolata dalla LR del 25/11/1996 - N. 32.
La disciplina regionale è stata oggetto di modifiche – rispetto al testo in vigore nel periodo d'imposta in esame nel presente giudizio – per effetto della LR n. 57/2017. Quest'ultima ha recepito all'art. 1 (“ambito di applicazione della legge”) sia la nozione di “alloggio sociale” (comma 1 bis) recependo integralmente la previsione di cui al D.M. 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea)”... quale “unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”; sia la
“promozione” dell'Edilizia Residenziale Sociale (comma 1 ter), sancendo che “Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso” e soprattutto che (1-quater), “la Regione può delegare all'Società_1
(ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione”.
Nell'impianto della LR n. 32/1996 come modificata dalla LR n. 57/2017, dunque, la gestione degli alloggi in modalità di ERS da parte dell'ATER è solo eventuale, dipendendo in concreto dall'esercizio della delega da parte della Regione (con le modalità di cui all'art. 1, comma 1 sexies, variamente modificato nel tempo e che, allo stato attuale, contempla l'adozione di un regolamento da parte della Giunta, sentiti i soggetti ivi meglio elencati, per “ per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'Società_1 regionale”) che costituisce un elemento essenziale della fattispecie e che, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di deduzione da parte dell'Ente impositore.
Infatti, non risultando adottato il Regolamento, né esercitata comunque la delega, l'impianto della legislazione regionale che si è esaminato sin qui (ancora con riferimento alle annualità dal 2017 in avanti), conferma la
(già esistente) natura di “alloggio sociale” che è propria delle unità immobiliari dell'Società_1 Calabria destinate all'ERP, considerando che quest'ultimo Ente era tenuto esclusivamente ad una gestione amministrativa degli alloggi, condivisa con gli Enti locali territoriali (in ordine alla formazione delle graduatorie degli aventi titolo, alla successiva assegnazione, alla gestione del rapporto locatizio e così via); le finalità dell'abitazione sono, in base alla LR citata, pienamente coincidenti con quelle presupposte dal DM 22.04.2008 (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del canone, nonché alla varia disciplina che definisce le caratteristiche degli alloggi, artt. 2 e ss.). Non risultando esercitata la delega ERS, la disciplina in esame costituisce quindi una presunzione di gestione dell'immobile nella titolarità dell'ATER Calabria in maniera coerente con le finalità di “alloggio sociale” che sono proprie della LR n. 32/1996 che spetta all'Ente superare, anche considerando che il Comune possiede tutte le informazioni relative all'assegnazione degli alloggi ed alla loro imputazione (oltre che all'Società_1 anche) alle unità familiari aventi titolo.
Tale conclusione è avvalorata anche dall'esegesi dei principi di diritto che ha affermato la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente.
Più precisamente, secondo Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 28 ottobre 2020, nr. 23680 (fattispecie relativa all'anno d'imposta 2014) “La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124".
Ha chiarito la sentenza, in motivazione, che: “Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, recita: "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma".
L'onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente la indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma "ai fini dell'applicazione dei benefici di cui" al medesimo decreto legge in parola, art. 2, e cioè - per quanto qui rileva - ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l'abitazione principale accordato, in virtù del ridetto art. 2, comma 2 "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, art. 93
", nonchè, in virtù del comma 4, ai "fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008". L'onere de quo (relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, la esenzione dal tributo, introdotta del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre
2013, n. 147, art. 1, comma 707.
Sintomatico dell'errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale è il citato riferimento operato dal
Giudice di merito al "combinato disposto" del citato D.L. 6 dicembre 2011, art. 13, comma 10, come modificato, che concerne appunto (non la esenzione dal tributo) bensì il beneficio della detrazione”.
Da quanto sopra discende che, non essendo dovuta la dichiarazione annuale per l'applicazione dell'esenzione, non spetta all'Istituto contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per quest'ultima,
a meno che essi non abbiano formato oggetto di una esplicita affermazione contenuta nel provvedimento di accertamento (spettando, in tal caso, al contribuente sollevare uno specifico motivo di impugnazione).
Conclusivamente, stante l'assertività dell'affermazione della società addetta all'accertamento secondo cui gli alloggi dell'ATER sarebbero privi dei requisiti di “alloggio sociale” e l'assenza di ogni accertamento in concreto nei provvedimenti impugnati;
tenuto conto che la classificazione catastale degli alloggi (A03) è coerente con la natura di alloggio sociale che si è sin qui considerata;
tenuto altresì conto che il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione contraria, in tal senso;
per queste ragioni, deve quindi ritenersi corretto quanto afferma l'Società_1 ossia che l'Ente locale possiede già tutte le informazioni relative all'uso dell'alloggio, posto che l'assegnazione degli alloggi sociali avviene su bando di concorso pubblicato in sede comunale (art. 13 LR n. 13/1996), su domanda presentata al Comune di residenza (art. 15 LR n. 13/1996)
e con provvedimento finale comunale (art. 26, comma 1, della LR n. 13/1996), con la conseguenza che un qualsiasi diverso presupposto (che avrebbe dato titolo all'imposizione fiscale, ove sussistente), avrebbe dovuto quantomeno essere allegato nell'atto impugnato.
Da tutto quanto sin qui considerato deriva che deve ritenersi, nel caso di specie, insussistente il presupposto dell'imposta per tutti gli appartamenti oggetto dell'accertamento impugnato.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, sia pure con giuste ragioni, per la non univoca elaborazione giurisprudenziale, per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, Sezione IV, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente e Relatore
BARRILE ANTONIO, Giudice
LI TE VI EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1775/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Aterp Calabria - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riace - Piazza Municipio 89040 Riace RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 701 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro- tepore, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Riace per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo all'omesso versamento dell'IMU anno di imposta
2019.
L'Ente ricorrente ha segnalato che il ricorso iscritto al nr. RGR 2183/2022, era stato accolto con sentenza nr. 8153/2022 del 1.12.2022, depositata il 29.12.2022, avverso i medesimi immobili accertati in provvedimenti
IMU e TASI 2016.
In relazione all'avviso IMU ha eccepito l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento anche tenendo conto del periodo di sospensione di 85 giorni previsto dal D.L.18/2020, essendo stato notificato l'avviso in data 30.3.2023.
In relazione all'avviso Tasi ha eccepito la violazione del disposto dell'art.1, L.147/2013 e di conseguenza del Regolamento di disciplina IUC Comunale evidenziando un errore di calcolo ed imposizione poiché le unità immobiliari accertate erano imposte alla percentuale del 100% in carico al proprietario Nominativo_1, mentre il Regolamento IUC-TASI nr. 24 del 08.09.2014, disponeva in carico all'occupante una quota del 30%.
Ha poi eccepito che l'avviso Tasi era da annullare in base alla esenzione dall'imposta per le abitazioni principali. Per gli anni 2016-2017-2018- 2019, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n°208 – G.U.
302 DEL 30/12/2015) e successive aveva stabilito la esenzione dall'imposta delle abitazioni principali di categoria catastale A03-A04-A05 inclusa una pertinenza.
Si ravvisava quindi la doppia imposizione, giuridica ed economica, sulla medesima base imponibile.
Nel merito ha rilevato che gli alloggi ex IACP soddisfacevano la duplice condizione, per l'esenzione, della utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dello svolgimento di attività peculiari non produttive di reddito ex art. 7, comma 1, lett. i), ai sensi del quale non sono sottoposti all'Imposta in esame gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc.
Ha comunque rimarcato l'esenzione dall'imposta IMU sia perché detti alloggi dovevano considerarsi abitazione principale, sia perché destinati ad attività assistenziali.
Ha concluso chiedendo in tal modo l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Riace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. In relazione alla Tasi va osservato che in effetti l'obbligazione tributaria è stata posta totalmente a carico dell'Società_1 dovendo essere ripartita tra l'Ente proprietario per il 70% ed il soggetto occupante per il 30%.
Per questo profilo dunque l'avviso di accertamento TASI va ridotto nella percentuale detta.
Anche riguardo l'IMU il ricorso va accolto e non soltanto in ragione del giudicato relativo all'anno 2016,
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di decadenza formulata da parte ricorrente poiché i termini di decadenza per l'esercizio del potere di riscossione vanno considerati in rapporto alla data di spedizione dell'avviso di accertamento e non alla data di ricezione che rimane ininfluente.
Nel merito osserva la Corte che nel caso di specie gli alloggi dell'ATERP ricorrente vanno ricondotti alla categoria di “alloggi sociali” esentati ex art.13, comma 2, lett. b) DL 201/2011, convertito in legge 214/2011 come modificato dal c.707 della L.147/2013 per gli alloggi di proprietà Nominativo_1 in quanto rientranti nella classificazione di << Alloggi sociali>>.
Ed invero le ragioni sostanziali accreditate dall'Società_1 Calabria per la esenzione dei propri immobili oggetto degli avvisi impugnati dall'imposizione IMU devono trovare conferma.
La soluzione del giudizio dipende in sostanza dalla effettiva riconducibilità o meno degli alloggi dell'Società_1 Calabria alla nozione di “alloggi sociali” di cui al DM 22/04/2008, che, nel caso di specie, dev'essere riconosciuta.
Sebbene, in linea di principio, spetti al contribuente la dimostrazione della titolarità di condizioni di esenzione dall'imposta, nel peculiare caso di specie deve ritenersi che avrebbe dovuto l'Ente locale (e, per esso, il suo concessionario) verificare in concreto la natura solo patrimoniale e non di alloggi sociali, degli immobili.
Ciò in dipendenza della peculiare normativa regionale che ne disciplina l'assegnazione, l'utilizzo ed il rapporto locatizio.
Invero, nella Regione Calabria, l'assegnazione e la gestione del rapporto locatizio degli alloggi di proprietà dell'Società_1 Calabria, subentrato a tutti gli effetti all'ATERP ex LR 24/2013, è regolata dalla LR del 25/11/1996 - N. 32.
La disciplina regionale è stata oggetto di modifiche – rispetto al testo in vigore nel periodo d'imposta in esame nel presente giudizio – per effetto della LR n. 57/2017. Quest'ultima ha recepito all'art. 1 (“ambito di applicazione della legge”) sia la nozione di “alloggio sociale” (comma 1 bis) recependo integralmente la previsione di cui al D.M. 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea)”... quale “unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”; sia la
“promozione” dell'Edilizia Residenziale Sociale (comma 1 ter), sancendo che “Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso” e soprattutto che (1-quater), “la Regione può delegare all'Società_1
(ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione”.
Nell'impianto della LR n. 32/1996 come modificata dalla LR n. 57/2017, dunque, la gestione degli alloggi in modalità di ERS da parte dell'ATER è solo eventuale, dipendendo in concreto dall'esercizio della delega da parte della Regione (con le modalità di cui all'art. 1, comma 1 sexies, variamente modificato nel tempo e che, allo stato attuale, contempla l'adozione di un regolamento da parte della Giunta, sentiti i soggetti ivi meglio elencati, per “ per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'Società_1 regionale”) che costituisce un elemento essenziale della fattispecie e che, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di deduzione da parte dell'Ente impositore.
Infatti, non risultando adottato il Regolamento, né esercitata comunque la delega, l'impianto della legislazione regionale che si è esaminato sin qui (ancora con riferimento alle annualità dal 2017 in avanti), conferma la
(già esistente) natura di “alloggio sociale” che è propria delle unità immobiliari dell'Società_1 Calabria destinate all'ERP, considerando che quest'ultimo Ente era tenuto esclusivamente ad una gestione amministrativa degli alloggi, condivisa con gli Enti locali territoriali (in ordine alla formazione delle graduatorie degli aventi titolo, alla successiva assegnazione, alla gestione del rapporto locatizio e così via); le finalità dell'abitazione sono, in base alla LR citata, pienamente coincidenti con quelle presupposte dal DM 22.04.2008 (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del canone, nonché alla varia disciplina che definisce le caratteristiche degli alloggi, artt. 2 e ss.). Non risultando esercitata la delega ERS, la disciplina in esame costituisce quindi una presunzione di gestione dell'immobile nella titolarità dell'ATER Calabria in maniera coerente con le finalità di “alloggio sociale” che sono proprie della LR n. 32/1996 che spetta all'Ente superare, anche considerando che il Comune possiede tutte le informazioni relative all'assegnazione degli alloggi ed alla loro imputazione (oltre che all'Società_1 anche) alle unità familiari aventi titolo.
Tale conclusione è avvalorata anche dall'esegesi dei principi di diritto che ha affermato la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente.
Più precisamente, secondo Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 28 ottobre 2020, nr. 23680 (fattispecie relativa all'anno d'imposta 2014) “La esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124".
Ha chiarito la sentenza, in motivazione, che: “Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, recita: "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma".
L'onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente la indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma "ai fini dell'applicazione dei benefici di cui" al medesimo decreto legge in parola, art. 2, e cioè - per quanto qui rileva - ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l'abitazione principale accordato, in virtù del ridetto art. 2, comma 2 "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, art. 93
", nonchè, in virtù del comma 4, ai "fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008". L'onere de quo (relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, la esenzione dal tributo, introdotta del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre
2013, n. 147, art. 1, comma 707.
Sintomatico dell'errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale è il citato riferimento operato dal
Giudice di merito al "combinato disposto" del citato D.L. 6 dicembre 2011, art. 13, comma 10, come modificato, che concerne appunto (non la esenzione dal tributo) bensì il beneficio della detrazione”.
Da quanto sopra discende che, non essendo dovuta la dichiarazione annuale per l'applicazione dell'esenzione, non spetta all'Istituto contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per quest'ultima,
a meno che essi non abbiano formato oggetto di una esplicita affermazione contenuta nel provvedimento di accertamento (spettando, in tal caso, al contribuente sollevare uno specifico motivo di impugnazione).
Conclusivamente, stante l'assertività dell'affermazione della società addetta all'accertamento secondo cui gli alloggi dell'ATER sarebbero privi dei requisiti di “alloggio sociale” e l'assenza di ogni accertamento in concreto nei provvedimenti impugnati;
tenuto conto che la classificazione catastale degli alloggi (A03) è coerente con la natura di alloggio sociale che si è sin qui considerata;
tenuto altresì conto che il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione contraria, in tal senso;
per queste ragioni, deve quindi ritenersi corretto quanto afferma l'Società_1 ossia che l'Ente locale possiede già tutte le informazioni relative all'uso dell'alloggio, posto che l'assegnazione degli alloggi sociali avviene su bando di concorso pubblicato in sede comunale (art. 13 LR n. 13/1996), su domanda presentata al Comune di residenza (art. 15 LR n. 13/1996)
e con provvedimento finale comunale (art. 26, comma 1, della LR n. 13/1996), con la conseguenza che un qualsiasi diverso presupposto (che avrebbe dato titolo all'imposizione fiscale, ove sussistente), avrebbe dovuto quantomeno essere allegato nell'atto impugnato.
Da tutto quanto sin qui considerato deriva che deve ritenersi, nel caso di specie, insussistente il presupposto dell'imposta per tutti gli appartamenti oggetto dell'accertamento impugnato.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, sia pure con giuste ragioni, per la non univoca elaborazione giurisprudenziale, per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, Sezione IV, accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Reggio Calabria, 23.1.2026