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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8338 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “lesione personale”
T R A
rappresentato e difeso dall' Avv.to Raffaele Manfellotto, elettivamente Parte_1
domiciliato alla casella pec Email_1
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Rita Criscuolo, presso la quale elettivamente CP_1
domiciliata in Marigliano alla via Giannone, 84;
CONVENUTA
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Nunzio Sorrenti, presso il quale Controparte_2
elettivamente domiciliato in Mariglianella alla via Napoli, 9; INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07.11.2024, le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti sofferti a causa dei
[...]
comportamenti illeciti tenuti dalla convenuta, e accertati con sentenza penale passata in giudicato.
Nel dettaglio, con sentenza n. 3248/2016 del Tribunale di Nola, confermata dalla sentenza n.
5627/2017 della Corte di Appello di Napoli del 04.09.2017, passata in giudicato il 03.11.2017,
è stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 81 comma I, 582, 585 c.p., CP_1
perché colpiva, tra l'altro, con un mattarello da cucina e con un ombrello, Parte_1
cagionandogli lesioni personali, quali contusioni multiple, escoriazioni, contusione periorbitaria sinistra. Ragion per cui è stata condannata alla pena in mesi tre di reclusione (così rideterminata in sede di appello), nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede.
Si è costituita in giudizio la quale ha disconosciuto tutta la documentazione di CP_1
controparte, ha insistito per il rigetto della domanda formulata dall'attore per infondatezza e insussistenza della pretesa attorea, ed ha spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni materiali e personali conseguenti alle condotte persecutorie tenute dall'attore nei confronti propri e della sua famiglia.
Con atto d'intervento volontario, è intervenuto nel giudizio il quale, Controparte_2
riportandosi alle difese della (sua ex moglie), cui si è integralmente riportato, chiedendo il CP_1 risarcimento dei danni materiali, patrimoniali, non patrimoniali e morali conseguenti alla condotta illecita dell'attore.
Con ordinanza istruttoria del 28.01.2020 non è stata ammessa né la prova testimoniale articolata dalla convenuta né quella articolata dall'interventore; è stata accolta, invece, la richiesta di CTU
avanzata dall'attore.
All'udienza del 07.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, si rigetta la richiesta di rimessione della causa sul ruolo sollevata dall'interventore in sede di comparsa conclusionale, per i motivi già indicati nell'ordinanza del
28.01.2020.
Tanto premesso, prima di passare al merito, deve previamente rilevarsi che la ha CP_1
disconosciuto tutti i documenti prodotti da controparte in modo generico e non circostanziato,
motivo per cui il disconoscimento è privo di ogni rilievo probatorio.
Ciò posto, occorre precisare che ai sensi dell'art. 651 c.p.c. “La sentenza penale irrevocabile di
condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento
della sussistenza dei fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato io ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno
promosso nei confronti del condannato e del! responsabile civile che sia stato citato ovvero sia
intervenuto nel processo penale”.
Peraltro, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso.
L'efficacia di giudicato nel giudizio civile si estende, quindi, all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 11117 del 2015). Nella specie è pacifico e documentato che nel processo penale suindicato, con la partecipazione di nella qualità di parte civile, la convenuta è stata dichiarata colpevole del reato Parte_1
ascrittole: non vi è dubbio, pertanto, che il giudicato della sentenza penale sia efficace anche nel presente giudizio civile.
Va poi detto che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia,
altresì, pronunciato condanna generica definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore
della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in
sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento
ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza,
dell'entità, delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente"
dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato”
(cfr. Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. 4318 del 2019).
All'esito del giudicato penale, dunque, resta ferma la competenza del giudice civile, in ordine all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, con la conseguenza che, in sede civile, è onere del danneggiato, che avanza la richiesta risarcitoria, fornire la prova del danno e della sua derivazione dal reato.
Sotto il profilo squisitamente probatorio, “possono essere utilizzate come fonte del proprio
convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e
sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di
legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero
ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare
esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico” (cfr. Cass. Civ. n. 6478 del
2005; Cass. Civ. n. 15112 del 2013; Cass. Civ. n. 1665 del 2016).
Ciò posto, dal contenuto – e dall'efficacia - della sentenza penale, nonché della istruttoria ivi effettuata, ed altresì dalla ctu espletata in corso di causa, si può concludere che le lesioni personali lamentate dall'attore sono state cagionate dalla condotta della convenuta. Venendo alla quantificazione del danno, occorre, sul punto, dare atto delle conclusioni cui è
pervenuto il ctu – risultando la perizia adeguatamente motivata ed alla quale ci si può, pertanto,
integralmente riportare - il quale, tenuto conto delle lesioni riportate dall'attore (contusione di avambraccio destro con esiti discromici) ha quantificato il danno biologico nella misura dell'1%,
oltre ITP al 75% per 3 giorni, ITP al 50% per giorni 10 e ITP al 25% per giorni 10.
Ebbene, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano - stante la loro vocazione nazionale (cfr. Cass. n. 12408/2011, Cass. n. 14402/2011, Cass. n. 17789/2011, Cass. n. 2228/2012,
Cass. n. 12464/2012, Cass. n. 19376/2012, Cass. n. 134/2013, Cass. n. 10263/2015, Cass. n.
2167/2016, Cass. n. 9950/2017, Cass. n. 12470/2017, Cass. n. 17018/2018) - tenuto conto dell'età
(51 anni) dell'attore all'epoca dei fatti di causa, il danno biologico patito dall'attore è quantificabile in € 2.166,25.
Con riferimento al danno patrimoniale, va certamente riconosciuta la somma di € 473,84 per spese mediche ed in nesso causale con in fatti di causa. come da documentazione allegata.
Va, invece, rigettata l'ulteriore richiesta risarcitoria afferente al danno patrimoniale correlato alla rottura degli occhiali, del cellulare e delle spese sostenute per la relazione medico – legale di parte,
non essendo stato fornito alcun supporto probatorio.
Quanto al danno morale, pure richiesto dall'attore, giova premettere quanto evidenziato dalla giurisprudenza: “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il
risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno
morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere
permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma
irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di
pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)”
(Cass. Civ., sez. U, Sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008).
Anche il danno morale, tuttavia, va precisamente allegato e provato, atteso che “La lesione di un
diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima
abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso
presunzioni semplici” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10 maggio 2018).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a domandare genericamente il risarcimento del danno morale, senza indicare le sofferenze interiori eziologicamente riconducibili all'aggressione di cui chiede il ristoro, lasciando, quindi, la domanda sfornita di ogni attività di allegazione. Né tale danno può in ipotesi essere di per sé desunto dagli esiti del processo penale, dai quali non emerge alcunché
circa le sofferenze interiori del danneggiato.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, l'importo totale che la convenuta deve corrispondere all'attore a titolo di danno, patrimoniale e non, tenuto conto di quanto già
riconosciuto in sede penale a titolo di provvisionale (Euro 800,00), ammonta ad € 1.366,25
all'attualità. È dovuto altresì il pagamento degli interessi al tasso legale dal 05.04.2012, sulla somma complessiva dovuta all'odierno attore e liquidata all'attualità, pari ad € 1366,25, oltre interessi legali sul predetto importo devalutato, in base agli indici ISTAT al 05.04.2012 e, quindi,
anno per anno, ed a partire dal 05.04.2012 e fino al momento del deposito della presente decisione,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
Dal momento della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso,
Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Passando all'esame della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, la afferma che le CP_1
condotte persecutorie dell'attore che sarebbero state la causa dei disagi asseritamente creati alla sua famiglia, costretta a lasciare l'abitazione ove risiedeva. La convenuta ha inteso provare la condotta persecutoria del attraverso la prova Pt_1
testimoniale, già disattesa (cfr. ordinanza del 28 gennaio 2020) in ragione della genericità dei capitoli di prova.
Aggiungasi a tanto che la convenuta non ha chiesto la revoca del provvedimento de quo, e dunque ha implicitamente rinunciato all'istanza istruttoria, ed inoltre che i fatti di causa, sufficientemente allegati e collocati nel tempo soltanto in sede di seconda memoria istruttoria, risultano eccessivamente distanti nel tempo rispetto alla documentazione medica in atti, insussistendo,
pertanto, il requisito della continuità cronologica tra gli eventi.
Ne consegue che la domanda risulta del tutto sfornita di prova.
Per quanto concerne, invece, la posizione di quale interventore adesivo Controparte_2
autonomo (art. 105 c.p.c.), nell'atto di intervento la richiesta di risarcimento dei danni patiti risulta del tutto generica, motivo per il quale la stessa è stata disattesa con ordinanza del 28.1.2020.
Aggiungasi che il danno materiale/patrimoniale non solo non è stato precisato, ma, ancor prima,
non è stato nemmeno individuato (in altri termini, non è stata indicata la posta patrimoniale asseritamente compromessa dall'altrui condotta), mentre, per quanto concerne il danno non patrimoniale, l'interventore si è limitato a chiedere il ristoro del danno morale, ma non vi è alcuna allegazione che consenta di desumere la sofferenza e il patema d'animo ingenerato dall'altrui condotta (i capitoli di prova sono volti a dimostrare, al più, l'esistenza di minacce da parte dell'attore, non anche le conseguenze pregiudizievoli che da esse sarebbero derivate in capo all'interventore).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, stante la provvisoria ammissione al gratuito patrocinio da parte dell'attore, vanno poste a carico della convenuta e dell'interventore, in solido, e liquidate in favore dell'Erario, in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità
della controversia e delle difese delle parti. Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Parte_1
Euro 1.366,25, all'attualità, oltre interessi legali sul predetto importo devalutato, in base agli indici ISTAT al 4 aprile 2012 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 4 aprile 2012
e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione, oltre interessi legali su Euro 13.66,25 dal dì della sentenza e sino al soddisfo, nonché Euro 473,84, oltre interessi legali dal 17.12.2018 e sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda proposta dall'interventore;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di CP_1
Nola, lì 20.2.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8338 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “lesione personale”
T R A
rappresentato e difeso dall' Avv.to Raffaele Manfellotto, elettivamente Parte_1
domiciliato alla casella pec Email_1
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Rita Criscuolo, presso la quale elettivamente CP_1
domiciliata in Marigliano alla via Giannone, 84;
CONVENUTA
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Nunzio Sorrenti, presso il quale Controparte_2
elettivamente domiciliato in Mariglianella alla via Napoli, 9; INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07.11.2024, le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti sofferti a causa dei
[...]
comportamenti illeciti tenuti dalla convenuta, e accertati con sentenza penale passata in giudicato.
Nel dettaglio, con sentenza n. 3248/2016 del Tribunale di Nola, confermata dalla sentenza n.
5627/2017 della Corte di Appello di Napoli del 04.09.2017, passata in giudicato il 03.11.2017,
è stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 81 comma I, 582, 585 c.p., CP_1
perché colpiva, tra l'altro, con un mattarello da cucina e con un ombrello, Parte_1
cagionandogli lesioni personali, quali contusioni multiple, escoriazioni, contusione periorbitaria sinistra. Ragion per cui è stata condannata alla pena in mesi tre di reclusione (così rideterminata in sede di appello), nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede.
Si è costituita in giudizio la quale ha disconosciuto tutta la documentazione di CP_1
controparte, ha insistito per il rigetto della domanda formulata dall'attore per infondatezza e insussistenza della pretesa attorea, ed ha spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni materiali e personali conseguenti alle condotte persecutorie tenute dall'attore nei confronti propri e della sua famiglia.
Con atto d'intervento volontario, è intervenuto nel giudizio il quale, Controparte_2
riportandosi alle difese della (sua ex moglie), cui si è integralmente riportato, chiedendo il CP_1 risarcimento dei danni materiali, patrimoniali, non patrimoniali e morali conseguenti alla condotta illecita dell'attore.
Con ordinanza istruttoria del 28.01.2020 non è stata ammessa né la prova testimoniale articolata dalla convenuta né quella articolata dall'interventore; è stata accolta, invece, la richiesta di CTU
avanzata dall'attore.
All'udienza del 07.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, si rigetta la richiesta di rimessione della causa sul ruolo sollevata dall'interventore in sede di comparsa conclusionale, per i motivi già indicati nell'ordinanza del
28.01.2020.
Tanto premesso, prima di passare al merito, deve previamente rilevarsi che la ha CP_1
disconosciuto tutti i documenti prodotti da controparte in modo generico e non circostanziato,
motivo per cui il disconoscimento è privo di ogni rilievo probatorio.
Ciò posto, occorre precisare che ai sensi dell'art. 651 c.p.c. “La sentenza penale irrevocabile di
condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento
della sussistenza dei fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato io ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno
promosso nei confronti del condannato e del! responsabile civile che sia stato citato ovvero sia
intervenuto nel processo penale”.
Peraltro, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso.
L'efficacia di giudicato nel giudizio civile si estende, quindi, all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 11117 del 2015). Nella specie è pacifico e documentato che nel processo penale suindicato, con la partecipazione di nella qualità di parte civile, la convenuta è stata dichiarata colpevole del reato Parte_1
ascrittole: non vi è dubbio, pertanto, che il giudicato della sentenza penale sia efficace anche nel presente giudizio civile.
Va poi detto che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia,
altresì, pronunciato condanna generica definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore
della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in
sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento
ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza,
dell'entità, delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente"
dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato”
(cfr. Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. 4318 del 2019).
All'esito del giudicato penale, dunque, resta ferma la competenza del giudice civile, in ordine all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, con la conseguenza che, in sede civile, è onere del danneggiato, che avanza la richiesta risarcitoria, fornire la prova del danno e della sua derivazione dal reato.
Sotto il profilo squisitamente probatorio, “possono essere utilizzate come fonte del proprio
convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e
sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di
legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero
ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare
esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico” (cfr. Cass. Civ. n. 6478 del
2005; Cass. Civ. n. 15112 del 2013; Cass. Civ. n. 1665 del 2016).
Ciò posto, dal contenuto – e dall'efficacia - della sentenza penale, nonché della istruttoria ivi effettuata, ed altresì dalla ctu espletata in corso di causa, si può concludere che le lesioni personali lamentate dall'attore sono state cagionate dalla condotta della convenuta. Venendo alla quantificazione del danno, occorre, sul punto, dare atto delle conclusioni cui è
pervenuto il ctu – risultando la perizia adeguatamente motivata ed alla quale ci si può, pertanto,
integralmente riportare - il quale, tenuto conto delle lesioni riportate dall'attore (contusione di avambraccio destro con esiti discromici) ha quantificato il danno biologico nella misura dell'1%,
oltre ITP al 75% per 3 giorni, ITP al 50% per giorni 10 e ITP al 25% per giorni 10.
Ebbene, sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano - stante la loro vocazione nazionale (cfr. Cass. n. 12408/2011, Cass. n. 14402/2011, Cass. n. 17789/2011, Cass. n. 2228/2012,
Cass. n. 12464/2012, Cass. n. 19376/2012, Cass. n. 134/2013, Cass. n. 10263/2015, Cass. n.
2167/2016, Cass. n. 9950/2017, Cass. n. 12470/2017, Cass. n. 17018/2018) - tenuto conto dell'età
(51 anni) dell'attore all'epoca dei fatti di causa, il danno biologico patito dall'attore è quantificabile in € 2.166,25.
Con riferimento al danno patrimoniale, va certamente riconosciuta la somma di € 473,84 per spese mediche ed in nesso causale con in fatti di causa. come da documentazione allegata.
Va, invece, rigettata l'ulteriore richiesta risarcitoria afferente al danno patrimoniale correlato alla rottura degli occhiali, del cellulare e delle spese sostenute per la relazione medico – legale di parte,
non essendo stato fornito alcun supporto probatorio.
Quanto al danno morale, pure richiesto dall'attore, giova premettere quanto evidenziato dalla giurisprudenza: “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il
risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno
morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere
permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma
irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di
pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)”
(Cass. Civ., sez. U, Sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008).
Anche il danno morale, tuttavia, va precisamente allegato e provato, atteso che “La lesione di un
diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima
abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso
presunzioni semplici” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10 maggio 2018).
Nel caso di specie, l'attore si è limitato a domandare genericamente il risarcimento del danno morale, senza indicare le sofferenze interiori eziologicamente riconducibili all'aggressione di cui chiede il ristoro, lasciando, quindi, la domanda sfornita di ogni attività di allegazione. Né tale danno può in ipotesi essere di per sé desunto dagli esiti del processo penale, dai quali non emerge alcunché
circa le sofferenze interiori del danneggiato.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Alla stregua delle considerazioni appena effettuate, l'importo totale che la convenuta deve corrispondere all'attore a titolo di danno, patrimoniale e non, tenuto conto di quanto già
riconosciuto in sede penale a titolo di provvisionale (Euro 800,00), ammonta ad € 1.366,25
all'attualità. È dovuto altresì il pagamento degli interessi al tasso legale dal 05.04.2012, sulla somma complessiva dovuta all'odierno attore e liquidata all'attualità, pari ad € 1366,25, oltre interessi legali sul predetto importo devalutato, in base agli indici ISTAT al 05.04.2012 e, quindi,
anno per anno, ed a partire dal 05.04.2012 e fino al momento del deposito della presente decisione,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione.
Dal momento della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso,
Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Passando all'esame della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, la afferma che le CP_1
condotte persecutorie dell'attore che sarebbero state la causa dei disagi asseritamente creati alla sua famiglia, costretta a lasciare l'abitazione ove risiedeva. La convenuta ha inteso provare la condotta persecutoria del attraverso la prova Pt_1
testimoniale, già disattesa (cfr. ordinanza del 28 gennaio 2020) in ragione della genericità dei capitoli di prova.
Aggiungasi a tanto che la convenuta non ha chiesto la revoca del provvedimento de quo, e dunque ha implicitamente rinunciato all'istanza istruttoria, ed inoltre che i fatti di causa, sufficientemente allegati e collocati nel tempo soltanto in sede di seconda memoria istruttoria, risultano eccessivamente distanti nel tempo rispetto alla documentazione medica in atti, insussistendo,
pertanto, il requisito della continuità cronologica tra gli eventi.
Ne consegue che la domanda risulta del tutto sfornita di prova.
Per quanto concerne, invece, la posizione di quale interventore adesivo Controparte_2
autonomo (art. 105 c.p.c.), nell'atto di intervento la richiesta di risarcimento dei danni patiti risulta del tutto generica, motivo per il quale la stessa è stata disattesa con ordinanza del 28.1.2020.
Aggiungasi che il danno materiale/patrimoniale non solo non è stato precisato, ma, ancor prima,
non è stato nemmeno individuato (in altri termini, non è stata indicata la posta patrimoniale asseritamente compromessa dall'altrui condotta), mentre, per quanto concerne il danno non patrimoniale, l'interventore si è limitato a chiedere il ristoro del danno morale, ma non vi è alcuna allegazione che consenta di desumere la sofferenza e il patema d'animo ingenerato dall'altrui condotta (i capitoli di prova sono volti a dimostrare, al più, l'esistenza di minacce da parte dell'attore, non anche le conseguenze pregiudizievoli che da esse sarebbero derivate in capo all'interventore).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, stante la provvisoria ammissione al gratuito patrocinio da parte dell'attore, vanno poste a carico della convenuta e dell'interventore, in solido, e liquidate in favore dell'Erario, in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità
della controversia e delle difese delle parti. Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto,
condanna al pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Parte_1
Euro 1.366,25, all'attualità, oltre interessi legali sul predetto importo devalutato, in base agli indici ISTAT al 4 aprile 2012 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 4 aprile 2012
e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione, oltre interessi legali su Euro 13.66,25 dal dì della sentenza e sino al soddisfo, nonché Euro 473,84, oltre interessi legali dal 17.12.2018 e sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda proposta dall'interventore;
- Condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico di CP_1
Nola, lì 20.2.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)