Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4314/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4314/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata amministrativa presso l'Università di Padova reddito: euro 1.500,00/1.600,00 circa al mese con l'Avv. Tiziana Lionello presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: operaio alle dipendenze di CP_1 reddito: euro 1.500,00/1.600,00 circa al mese con l'Avv. Carla Abbreviato presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a EN (RO) il 23-8-2020 (anno 2020, n. 1, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1. Autorizzi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2. Affidi in forma condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore, con Per_1 collocamento del medesimo presso la madre, con impegno per il padre di vedere e tenere con sé lo stesso:
• tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalla uscita di scuola alle ore 16 fino alle ore 21, nella settimana in cui il ha il turno di lavoro al Parte_2 mattino, e, nella medesima settimana, trascorrerà il fine settimana con Per_1 la madre;
• durante la settimana in cui, invece, il ha il turno di lavoro pomeridiano, Parte_2 lo stesso potrà, previo accordo con la madre, portare a scuola al mattino Per_1
e trascorrere con lui il fine settimana dal sabato mattina alle ore 9 fino alla domenica sera alle 21. Il padre terrà presso di sé il figlio minore 3 giorni, durante le festività pasquali, 7 giorni, durante le festività natalizie, alternando con l'altro genitore, di anno in anno, le festività principali e 20 giorni, di cui almeno 7 continuativi, durante le vacanze estive. In caso di necessità sopravvenute, che impediscano ai genitori di accudire personalmente il figlio minore, ed i genitori materni siano, del pari, impossibilitati ad occuparsi del medesimo, i coniugi prestano reciproca autorizzazione ad avvalersi di una persona di fiducia che assuma l'incarico di accudimento di con spese a carico del genitore che, nel momento di necessità, doveva Per_1 avere il minore presso di sé.
3. Assegni la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, alla moglie, con tutti i mobili ed arredi presenti nella stessa, ad eccezione di alcuni beni mobili e suppellettili che, in accordo con la moglie, il marito porterà con sé con i propri effetti personali.
4. Ponga a carico del padre l'obbligo di concorrere corrispondere alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, la somma di € 200,00, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre alla corresponsione da parte dello stesso del 50% delle spese straordinarie (ivi incluse quelle necessarie all'iscrizione e assicurazione alla scuola dell'infanzia e ai centri estivi, rimanendo escluse le spese per i buoni pasto). I genitori potranno, previo accordo, iscrivere il figlio minore ad attività extracurriculari (es. attività sportive, ludico-ricreative, doposcuola, ecc..) permettendone la partecipazione e contribuendo entrambi alle relative spese al 50% (comprensive di iscrizione, attrezzature e materiali). Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applicheranno, in merito alla ripartizione delle spese straordinarie, le Linee Guida del C.N.F. (v. all. n. 9).
2 Il sig. rinuncia alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato Parte_2 dall'INPS, che verrà interamente percepito dalla signora quale genitore Parte_1 collocatario del figlio minore.
5. I coniugi si impegnano e si obbligano a pagare al 50% le rate del mutuo ipotecario cointestato, fino all'estinzione dello stesso.
6. Il pagamento delle utenze domestiche sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, fino a che lascerà la casa coniugale, con Parte_2 domiciliazione bancaria delle relative bollette ove si trovano attualmente sul conto corrente bancario cointestato tra i coniugi. Il marito si trasferirà altrove entro il termine di quattro mesi dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo della presente procedura, dopodiché la signora provvederà immediatamente a Parte_1 modificare l'intestazione delle utenze della casa già di abitazione coniugale, le quali saranno pertanto interamente a suo carico.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
8. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore del figlio minore.
9.Spese legali compensate, con rinuncia al vincolo della solidarietà passiva.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8-11-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non Per_1 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
3 Spese del procedimento compensate fra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4314/ 2024 R.V.G.,
-
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a EN (RO) il 23-8- Parte_2
2020, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo il 15 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4