Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2025, proposto da PI OD, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Garofalo e Tommaso Lauretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ispica, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ispica, in relazione all'istanza di emanazione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, inviata a mezzo pec il 16.12.2024, (con raccomandata a/r il 17/12/2024), a seguito della sentenza n. 2738/2012 del tar di catania e della conseguente delibera del Comune di Ispica medesimo del 18.03.2013, n. 30, e per la conseguente condanna dell'Ente all'adozione del provvedimento richiesto, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 6 giugno 2025, il sig. OD PI ha agito avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Ispica in ordine alla mancata emanazione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, richiesto mediante istanza del 16-17 dicembre 2024, relativa a terreno di proprietà censito al Catasto al foglio 8, particella 336 (precedentemente 56).
Il ricorrente ha dedotto che il Comune di Ispica, pur avendo formalmente assunto con la delibera di Giunta Municipale n. 30 del 18 marzo 2013 la volontà di acquisire il predetto terreno in cui è stato edificato un edificio scolastico in funzione, non ha mai adottato il necessario decreto di acquisizione sanante previsto dalla normativa richiamata.
La vicenda trae origine da ordinanze sindacali di occupazione d’urgenza del terreno del 1989 e 1992, successivamente impugnate dai proprietari avanti al TAR di NI, che con sentenza n. 1080/2012 ha annullato gli atti comunali e condannato il Comune al pagamento delle spese.
Con successivo ricorso (n. 715/2011) i ricorrenti hanno chiesto la restituzione del bene o, in subordine, il risarcimento del danno o l’acquisizione legittima dello stesso.
Il TAR, con sentenza n. 2738/2012, ha disposto che il Comune dovesse restituire il bene o acquisirlo validamente ex art. 42 bis DPR 327/2001, corrispondendo l’indennizzo e il risarcimento dovuti, fissando un termine per la decisione.
Nonostante la delibera della Giunta del 18 marzo 2013, il Comune non ha mai adottato il decreto di acquisizione sanante, mantenendo un atteggiamento di inerzia, che si è protratto anche dopo la formale richiesta del ricorrente nel dicembre 2024.
Il ricorso è fondato.
L’inerzia protratta dall’Amministrazione in ordine all’adozione del decreto di acquisizione sanante configura un inadempimento ingiustificato all’obbligo di concludere il procedimento ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, norma che disciplina espressamente il trasferimento coattivo del bene con indennizzo e risarcimento al proprietario.
La sentenza del TAR n. 2738/2012 ha imposto al Comune di decidere sull’acquisizione del bene o sulla sua restituzione, con conseguente obbligo di adottare il decreto acquisitivo ove il bene non possa essere restituito per cause di fatto e di diritto (edificio scolastico esistente).
La mancata emanazione del decreto integra, pertanto, un inadempimento di natura esecutiva e non un mero silenzio inadempimento, configurando così un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., volto a garantire l’effettività dell’esecuzione della sentenza.
Il ricorso, pertanto, pur impostato come gravame per silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deve essere qualificato sotto il profilo sostanziale quale giudizio di ottemperanza; ed infatti, l’Amministrazione, nonostante l’impegno assunto con la delibera di Giunta del 18 marzo 2013, non ha adottato il conseguente provvedimento finale di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 (relativo al terreno censito al foglio 8, particella 336), risultando pertanto inadempiente all’ordine giudiziale di cui alla sentenza n. 2738/2012 del TAR- NI.
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere il presente gravame (introdotto come ricorso avverso il silenzio inadempimento qualificato dal Collegio, più correttamente, come giudizio di ottemperanza; entrambi giudizi che seguono lo stesso rito, cioè la camera di consiglio).
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 2 gennaio 2013, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Ispica di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente, quale commissario “ad acta” , per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando
a) accoglie il ricorso, qualificandolo come giudizio di ottemperanza e, per l’effetto, ordina al Comune di Ispica di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in parte motiva ossia di emanare il decreto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis DPR 327/2001, relativo al terreno censito al foglio 8, particella 336;
b) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale dello stesso Comune di Ispica, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
c) condanna il Comune di Ispica al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO