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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 1496/2018
Il Tribunale di Bari, in persona del GOP Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. VERNA SAVERIO
Attore/Opponente
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PALOMBA VINCENZO
Convenuto/Opposto
CONCLUSIONI: le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti da intendersi qui riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c..
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4372/2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari in favore di per il Controparte_1
mancato pagamento della somma di € 10.153,12 in relazione a n. 4 fatture relative ad utenze intestata all'opponente (POD IT001E000012059) e conveniva in giudizio quest'ultima al fine di sentir revocare il Decreto
Ingiuntivo in quanto alcun importo era dovuto.
In via preliminare sosteneva che non fosse stata esperita la mediazione obbligatoria ex D. Lgs 28/2010 e, nel merito, che alcun contratto fosse stato mai sottoscritto in quanto prive di utenze domestiche.
Si costituiva in giudizio la Società opposta la quale ribadiva le fondatezza della propria pretesa economica, affermava che il rapporto contrattuale in parole fosse sorto con la tecnica dell'Order Recording (ordine telefonico registrato) e, per quel che qui interessa, rappresentava che il CA aveva eseguito il pagamento parziale di una delle 4 fatture poste a fondamento della pretesa monitoria (n. 2400900331 del 24/01/2013) attraverso bonifico bancario con addebito sul proprio conto acceso presso la Banca MPS Filiale di Altamura del 22/02/2023 prima (non andato a buon fine) e presso la di Santeramo in Colle Controparte_2
del 07/03/2013 successivamente.
Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6° cpc e parte opponente dava atto di una denuncia presentata in sede penale.
Quest'ultima chiedeva l'acquisizione di documentazione ex art. 210 cpc.
pag. 2/5 Dopo proposta transattiva ex art. 185bis cpc, veniva acquisita la registrazione vocale richiesta anche dall'opponente ex art. 210 cpc e la causa veniva ritenuta matura per la decisione con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'01/03/2023.
All'udienza del 17/05/2024 la causa veniva discussa ex art. 281sexies cpc previo autorizzazione al deposito di note conclusive e riservata in decisione senza termini.
L'opposizione va rigettata in quanto infondata.
Quanto al difetto di condizione di procedibilità va detto che l'obbligo della mediazione non sussiste in relazione al procedimento di ingiunzione essendo spostato ad una fase successiva (accoglimento rigetto provvisoria esecuzione).
Nel merito, in primis et ante omnia, nel rispetto del principio della ragione più liquida secondo l'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la Sent. 8 maggio 2014 n. 9936 e più di recente con la sent. 7 marzo 2017 n. 5805 (che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre), va detto che non l'opponente ha operato un riconoscimento di debito con contrasta con il disconoscimento del rapporto contrattuale.
Attraverso le allegazioni di parte opposta e in particolare della copia delle distinte compilate in banca dal per l'emissione di bonifici in Parte_1
favore dell' con addebito sul conto del , quest'ultimo ha CP_1 Parte_1
pag. 3/5 implicitamente riconosciuto la riferibilità del rapporto di somministrazione alla sua sfera giuridica.
In merito all'art. 1988 c.c. è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che “La ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod.civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale”
(Cass. Civ. n. 15575 del 11/12/2000).
E tanto basta. Ma rileva altresì che parte opponente nella prima memoria ex art. 183 co. 6° cpc non ha tempestivamente e specificamente contestato la suddetta circostanza (pagamenti parziali) dedotta dalla CP_1
nella sua comparsa di costituzione e risposta né, cosa più importante,
[...]
la documentazione acclusa in tale sede (documentazione bancaria sub. 2 e 3 allegate al fascicolo di parte opposta) con il disconoscimento della sottoscrizione degli ordini di addebito sul conto alla banca MPS e Banca di
Credito Cooperativo di Santeramo in Colle. Tale disconoscimento
(sottoscrizione) è avvenuto successivamente e peraltro in maniera generica.
Sicché tali circostanze possono ritenersi non contestate ex art. 115 cpc risultando tutte le altre questioni assorbite.
pag. 4/5 Peraltro parte opponente non ha dato notizie sulla querela benché siano passati 7 anni circa dai fatti contestati.
Ne consegue che l'opposizione difetta di fondamento e va respinta con ogni conseguenza rispetto alle spese di lite liquidate ai minimi tariffari stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
Per completezza si rappresenta che risulta Controparte_1
sostituita ex art. 111 cpc da quale cessionaria del credito. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, rigetta l'opposizione, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
4372/2017 del Tribunale di Bari e condanna la al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_3
2.540,00 oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Bari il 02/04/2025
Il GOP – Cosmo Mezzina
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 1496/2018
Il Tribunale di Bari, in persona del GOP Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. VERNA SAVERIO
Attore/Opponente
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PALOMBA VINCENZO
Convenuto/Opposto
CONCLUSIONI: le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti da intendersi qui riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c..
Con atto di citazione notificato ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4372/2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Bari in favore di per il Controparte_1
mancato pagamento della somma di € 10.153,12 in relazione a n. 4 fatture relative ad utenze intestata all'opponente (POD IT001E000012059) e conveniva in giudizio quest'ultima al fine di sentir revocare il Decreto
Ingiuntivo in quanto alcun importo era dovuto.
In via preliminare sosteneva che non fosse stata esperita la mediazione obbligatoria ex D. Lgs 28/2010 e, nel merito, che alcun contratto fosse stato mai sottoscritto in quanto prive di utenze domestiche.
Si costituiva in giudizio la Società opposta la quale ribadiva le fondatezza della propria pretesa economica, affermava che il rapporto contrattuale in parole fosse sorto con la tecnica dell'Order Recording (ordine telefonico registrato) e, per quel che qui interessa, rappresentava che il CA aveva eseguito il pagamento parziale di una delle 4 fatture poste a fondamento della pretesa monitoria (n. 2400900331 del 24/01/2013) attraverso bonifico bancario con addebito sul proprio conto acceso presso la Banca MPS Filiale di Altamura del 22/02/2023 prima (non andato a buon fine) e presso la di Santeramo in Colle Controparte_2
del 07/03/2013 successivamente.
Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6° cpc e parte opponente dava atto di una denuncia presentata in sede penale.
Quest'ultima chiedeva l'acquisizione di documentazione ex art. 210 cpc.
pag. 2/5 Dopo proposta transattiva ex art. 185bis cpc, veniva acquisita la registrazione vocale richiesta anche dall'opponente ex art. 210 cpc e la causa veniva ritenuta matura per la decisione con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'01/03/2023.
All'udienza del 17/05/2024 la causa veniva discussa ex art. 281sexies cpc previo autorizzazione al deposito di note conclusive e riservata in decisione senza termini.
L'opposizione va rigettata in quanto infondata.
Quanto al difetto di condizione di procedibilità va detto che l'obbligo della mediazione non sussiste in relazione al procedimento di ingiunzione essendo spostato ad una fase successiva (accoglimento rigetto provvisoria esecuzione).
Nel merito, in primis et ante omnia, nel rispetto del principio della ragione più liquida secondo l'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la Sent. 8 maggio 2014 n. 9936 e più di recente con la sent. 7 marzo 2017 n. 5805 (che consente al Giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre), va detto che non l'opponente ha operato un riconoscimento di debito con contrasta con il disconoscimento del rapporto contrattuale.
Attraverso le allegazioni di parte opposta e in particolare della copia delle distinte compilate in banca dal per l'emissione di bonifici in Parte_1
favore dell' con addebito sul conto del , quest'ultimo ha CP_1 Parte_1
pag. 3/5 implicitamente riconosciuto la riferibilità del rapporto di somministrazione alla sua sfera giuridica.
In merito all'art. 1988 c.c. è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che “La ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 cod.civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale”
(Cass. Civ. n. 15575 del 11/12/2000).
E tanto basta. Ma rileva altresì che parte opponente nella prima memoria ex art. 183 co. 6° cpc non ha tempestivamente e specificamente contestato la suddetta circostanza (pagamenti parziali) dedotta dalla CP_1
nella sua comparsa di costituzione e risposta né, cosa più importante,
[...]
la documentazione acclusa in tale sede (documentazione bancaria sub. 2 e 3 allegate al fascicolo di parte opposta) con il disconoscimento della sottoscrizione degli ordini di addebito sul conto alla banca MPS e Banca di
Credito Cooperativo di Santeramo in Colle. Tale disconoscimento
(sottoscrizione) è avvenuto successivamente e peraltro in maniera generica.
Sicché tali circostanze possono ritenersi non contestate ex art. 115 cpc risultando tutte le altre questioni assorbite.
pag. 4/5 Peraltro parte opponente non ha dato notizie sulla querela benché siano passati 7 anni circa dai fatti contestati.
Ne consegue che l'opposizione difetta di fondamento e va respinta con ogni conseguenza rispetto alle spese di lite liquidate ai minimi tariffari stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
Per completezza si rappresenta che risulta Controparte_1
sostituita ex art. 111 cpc da quale cessionaria del credito. CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio in epigrafe, per le motivazioni tutte sovra espresse, rigetta l'opposizione, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
4372/2017 del Tribunale di Bari e condanna la al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_3
2.540,00 oltre accessori come per legge.
Così è deciso in Bari il 02/04/2025
Il GOP – Cosmo Mezzina
pag. 5/5