Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Sentenza 4 marzo 2025
Decreto cautelare 15 marzo 2025
Rigetto
Dispositivo di sentenza 7 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04661/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5051 del 2024, proposto da
US LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;
contro
Csm Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Domenico Iaria e Silvia Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi 32;
per l'annullamento
- della deliberazione Consiglio Superiore della Magistratura del 10.4.2024 con cui è stato conferito al dott. RI ZZ l’Ufficio direttivo di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto tra cui la mancata approvazione della proposta A formulata dalla competente commissione del CSM in favore della nomina della ricorrente e, per quanto occorra, il relativo concerto espresso dal Ministro della Giustizia in data 28.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RI ZZ e del Csm Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La presente controversia ha ad oggetto la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 aprile 2024, con la quale è stato conferito al dott. RI ZZ l’ufficio direttivo di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.
2. – L’ iter procedimentale che ha condotto all’approvazione dell’impugnata delibera può essere sinteticamente riassunto come segue:
i) per la copertura del predetto ufficio hanno presentato domanda più magistrati, tra i quali l’odierna ricorrente, dott.ssa US LA (al tempo, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), e il controinteressato, dott. RI ZZ (al tempo, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Firenze);
ii) la V Commissione del CSM ha formulato al EN tre proposte: la proposta “A” in favore della ricorrente; la proposta “B” in favore di un terzo magistrato; la proposta “C” in favore del dott. ZZ;
iii) le tre proposte sono state sottoposte in EN ad un primo ballottaggio, in esito al quale è stata eliminata la proposta “B”;
iv) al successivo ballottaggio la proposta “A” (in favore della dott.ssa LA) ha ottenuto 14 voti, mentre la proposta “C” (in favore del dott. ZZ) ha ottenuto 16 voti;
v) è stato, così, nominato per l’incarico il dott. RI ZZ.
3. – La proposta “C”, approvata dal EN del CSM, esordisce riepilogando la carriera professionale dei magistrati aspiranti, tra i quali:
- la ricorrente, dott.ssa LA, nominata con D.M. 29 maggio 1985, è stata: dal 5 gennaio 1987 pretore presso la Pretura di San Giovanni Rotondo; dal 15 settembre 1988 giudice presso il Tribunale di Napoli; dall’11 ottobre 1995 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale magistrato addetto alla Segreteria generale del CSM; dal 27 dicembre 2001 giudice presso il Tribunale di Napoli; dal 31 luglio 2010 in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura quale componente del CSM; dal 24 dicembre 2014 giudice presso il Tribunale di Napoli; dal 20 luglio 2016 è sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
- il controinteressato, dott. ZZ, nominato con D.M. 31 luglio 1986, è stato: dal 6 giugno 1988 giudice presso il Tribunale di Pistoia; dal 28 ottobre 1991 pretore presso la Pretura di Firenze; dal 16 novembre 1998 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze; dall’11 maggio 2010 sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; dall’11 giugno 2018 è Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Firenze.
3.1. – La proposta richiama, poi, la disciplina applicabile alla procedura in esame, con particolare riferimento ai cinque “indicatori specifici” di attitudine direttiva previsti dall’art. 22 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria (Circolare n. P‐14858‐2015 del 28 luglio 2015) per il conferimento dell’ufficio direttivo requirente di legittimità: a) l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi; b) la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite; c) la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione; d) l’esperienza maturata nell’attività di vigilanza ex art. 6 d.lgs. n. 106/06 nell’esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l’esperienza maturata nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali e di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione; e) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
3.2. – La proposta approvata dal EN analizza, inoltre, i singoli percorsi professionali degli aspiranti e conclude con il giudizio comparativo degli stessi.
Con riferimento alla specifica comparazione tra il profilo della ricorrente e quello del controinteressato, la proposta afferma:
i) che i due profili si equivalgono con riferimento a quattro indicatori specifici di attitudine direttiva di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 22 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria;
ii) che il profilo del dott. ZZ prevale, invece, con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 22, lett. e) del Testo Unico (“ le esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ”), assumendo valenza dirimente l’esperienza semidirettiva di primo grado maturata presso il Tribunale di Firenze, per la seguente motivazione: “ Il candidato svolge da un quinquennio le funzioni di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Firenze – Ufficio di grandi dimensioni (secondo la classificazione offerta dal Testo Unico) – ove è incaricato del coordinamento di plurime articolazioni interne, in protratto percorso di partecipazione attiva alla dirigenza giudiziaria requirente, con i brillanti traguardi in rassegna. Il dott. ZZ si è, in altri termini, già misurato (positivamente) con gli incombenti organizzativi tipici di gestioni complesse (in Ufficio omologo per funzioni), sino alla vacanza (secondo un criterio di prossimità temporale all’incarico), circostanza che ne consegna idoneità concreta (e non meramente prognostica) al ruolo a concorso. Tanto vede recessivi i (pur meritori) pregressi della dott.ssa LA (in collaborazioni in Procura Generale e al Tribunale di Napoli e, precedentemente, in esperienze dirigenziali di fatto non oltre il 2010, peraltro in Uffici giudicanti) ”;
iii) che la valutazione degli indicatori generali non sovverte il globale giudizio comparativo svolto alla stregua degli indicatori specifici, assistiti da rafforzata valenza selettiva, in quanto: “ il dott. ZZ è titolare del più esteso tragitto in funzioni di merito (27 anni circa), tra l’altro prevalentemente requirenti (come quelle a concorso); […] le esperienze ordinamentali e organizzative dei concorrenti, anche al di fuori della giurisdizione ordinaria, ex artt. 11 e/o 13 T.U. (innegabilmente qualificanti e di spessore) – di cui il dott. ZZ non è comunque privo – risultano adeguatamente compensate dalle competenze gestionali indubbiamente maturate nell’attuale percorso dirigenziale ”.
4. – La dott.ssa LA ha impugnato la predetta delibera del CSM, deducendo la violazione del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, che possono essere così brevemente sintetizzati:
1) illegittima valutazione dell’indicatore specifico di cui alla lett. b) dell’art. 22 del Testo Unico (“ partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite ”) con riferimento al profilo del nominato, in quanto nell’autorelazione e nel parere attitudinale specifico di quest’ultimo non risultano indicate le udienze avanti alle Sezioni Unite a cui egli avrebbe presenziato;
2) illegittima valutazione dell’indicatore specifico di cui alla lett. c) dell’art. 22 del Testo Unico (“ partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione ”) con riferimento al profilo del nominato, in quanto nel fascicolo di quest’ultimo non vi sarebbero elementi da cui poter inferire il lavoro effettivamente svolto, in termini quantitativi e qualitativi;
3) conseguentemente, illegittima valutazione di prevalenza del nominato fondata solo sul parametro di cui alla lett. e) dell’art. 22 del Testo Unico, quando invece la ricorrente vanterebbe esperienze rilevanti in tutti e cinque i parametri attitudinali specifici e, comunque, prevarrebbe rispetto agli indicatori di cui alle lett. b) e c) citate;
4) illegittima valutazione di equivalenza dei due candidati con riferimento al parametro attitudinale specifico ex lett. d) dell’art. 22 del Testo Unico (“ l’esperienza maturata nell’attività di vigilanza ex art. 6 d.lgs. n. 106/06 nell’esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l’esperienza maturata nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali e di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione ”), attesa la redazione di un numero maggiore di provvedimenti decisori da parte della ricorrente, nonché dell’aggiornamento della redazione dei “Principali orientamenti sulla risoluzione dei contrasti” da parte della stessa
5) carente motivazione del giudizio di prevalenza del nominato rispetto al parametro di cui alla lett. e) del Testo Unico (“ le esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie ”), per la mancata considerazione delle esperienze direttive e semidirettive di fatto maturate dalla ricorrente;
6) illegittima valutazione dei parametri attitudinali generali, atteso il mancato apprezzamento delle rilevanti esperienze della ricorrente, tra cui quelle di componente del CSM;
7) da ultimo, incongrua prevalenza attribuita, nel giudizio comparativo per un ufficio direttivo di legittimità, a funzioni semidirettive requirenti di merito del nominato, rispetto alle funzioni di legittimità svolte all’attualità della ricorrente.
5. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. – A seguito dell’udienza pubblica del 23 ottobre 2024, il Collegio ha disposto in via istruttoria l’acquisizione della documentazione riguardante la fase di discussione, votazione e deliberazione del EN circa il procedimento controverso, corredata dalla verbalizzazione di tutti gli interventi.
L’adempimento istruttorio è stato eseguito dal CSM.
7. – Le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
8. – All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
10. – Giova premettere che relativamente all’incarico di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, oggetto della procedura in contestazione, l’art. 22 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria individua cinque indicatori specifici di attitudine direttiva:
a) l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi;
b) la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite;
c) la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione;
d) l’esperienza maturata nell’attività di vigilanza ex art. 6 D.Lgs n. 106/2006 nell’esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l’esperienza maturata nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
e) l’esperienza e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
L’art. 33 del Testo Unico prevede, inoltre, che nel giudizio comparativo tra i vari aspiranti per il conferimento della dirigenza di uffici requirenti di legittimità assumano “speciale rilievo”, in posizione pariordinata tra loro, i cinque indicatori sopra indicati.
11. – Con un primo ordine di censure la ricorrente deduce che la delibera del CSM sia viziata nella parte in cui riconosce, in capo al dott. ZZ, il possesso del parametro attitudinale specifico di cui all’art. 22, lett. b), del Testo Unico (“ partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite ”).
11.1. – La delibera impugnata indica, al riguardo, che per il dott. ZZ “ risulta la partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite Penali mediante requisitorie scritte nel 2018 (R.G. n. 7244/17, sentenza n. 40256 del 2018), nel 2017 (R.G. n. 27572/16, sentenza n. 48126/17) e nel 2012 (R.G. n. 35801/11, sentenza n. 34233 del 2012) ”.
La delibera ritiene, poi, che vi sia equivalenza tra il profilo del nominato e quello della dott.ssa LA con riferimento a tale parametro attitudinale.
11.2. – La ricorrente rileva che né l’autorelazione redatta dal dott. ZZ, né il parere attitudinale specifico formulato dal Consiglio Giudiziario di Firenze (in relazione alla domanda per Avvocato Generale) rechino alcuna indicazione delle udienze alle quali egli avrebbe partecipato avanti alle Sezioni Unite.
Il parere attitudinale in particolare, a pag. 36, nel campo dedicato alla voce “ Partecipazione alle udienze dinanzi alle Sezioni Unite ”, lascia il format ‘in bianco’, senza indicare alcunché.
Alla luce di ciò, il riconosciuto possesso, in capo al dott. ZZ, del parametro in esame non sarebbe sorretto da alcuna evidenza documentale.
La delibera impugnata sarebbe, quindi, illegittima, perché ha introdotto nella motivazione un elemento assente nella domanda del nominato, che era onere di quest’ultimo allegare e che avrebbe dovuto essere poi vagliato dalla V Commissione.
Le proposte “A” e “B” della V Commissione, portate all’attenzione del EN , infatti, concordemente escludono il requisito della partecipazione alle Sezioni Unite in capo al dott. ZZ.
Il relatore della proposta “C”, invece, avrebbe autonomamente eterointegrato la domanda del nominato, verificando d’ufficio la partecipazione dello stesso alle udienze avanti alle SS.UU., così violando le disposizioni del Testo Unico che, all’art. 44, prevedono che la candidatura degli aspiranti debba essere sorretta da documentata domanda, con previsione anche di un termine perentorio per la presentazione della stessa.
Il CSM non potrebbe, in altri termini, integrare d’ufficio la documentazione non prodotta dal candidato, perché a quest’ultimo spetta un onere di allegazione da ottemperare nei tempi imposti dalla partecipazione alla procedura.
Ad avviso della ricorrente sarebbe, in ogni caso, carente di motivazione il giudizio di equipollenza dei profili dei due candidati con riferimento a tale parametro, anche considerato che le tre requisitorie del controinteressato sono state solo scritte, senza partecipazione e discussione all’udienza.
11.3. – Il dott. ZZ, negli scritti di causa, non contesta il fatto che la sua autorelazione e il parere attitudinale non menzionino la sua partecipazione alle udienze delle Sezioni Unite, ma osserva in via difensiva:
- che una delle tre requisitorie avanti alle Sezioni Unite indicate dalla delibera del CSM risulta, comunque, presente nel fascicolo personale del magistrato;
- e che le altre due requisitorie sono state reperite nella banca dati CED della Corte di Cassazione in via autonoma dal relatore della Proposta “C”, poi approvata dal EN .
A nulla rileverebbe il fatto di non aver specificamente elencato, nell’autorelazione, lo svolgimento di tutte e tre tali requisitorie, atteso che il CSM le comunque ha ricercate autonomamente e le ha correttamente individuate.
Ciò in conformità alla disposizione dell’art. 36 del Testo Unico che prevede, tra le fonti di conoscenza per la valutazione del merito e delle attitudini, sia l’autorelazione, sia “ ogni documento utile a dimostrare il possesso dei requisiti attitudinali di cui al Capo I ”, sia – soprattutto – “ qualsiasi elemento ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità ” (lett. i), art. 36).
Né sarebbe condivisibile l’interpretazione dell’art. 36, proposta dalla ricorrente, che vorrebbe limitare le informazioni valutabili dal CSM a quelle indicate nelle auto-relazioni dei candidati o nei rapporti informativi, trattandosi di conclusione contrastante con il tenore letterale della norma stessa che, facendo riferimento a tutti gli atti comunque nella “disponibilità” del Consiglio, include tutti i dati oggettivamente reperibili, quindi anche attraverso le banche dati.
In ogni caso, la censura della ricorrente sarebbe inammissibile, perché avrebbe dovuto impugnare, quale atto presupposto, la previsione dell’art. 36 del Testo Unico, nella misura in cui consente di introdurre nel procedimento anche dati non espressamente indicati nella auto-relazione o nel fascicolo personale degli interessati.
11.4. – Il Collegio ritiene che le censure proposte dalla dott.ssa LA siano fondate.
11.5. – La fattispecie concreta che viene in rilievo nella presente controversia presenta profili di indubbia peculiarità, perché – da un lato – è pacifico che il dott. ZZ abbia effettivamente partecipato a tre udienze avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma – dall’altro lato – è altrettanto pacifico che né la sua autorelazione, né il parere attitudinale specifico contengano alcun riferimento alle predette udienze, o altra indicazione circa gli elementi da valutare ai fini del parametro attitudinale specifico di cui all’art. 22, lett. b), del Testo Unico.
Solamente una delle tre requisitorie del dott. ZZ avanti alle Sezioni Unite è, comunque, presente nel fascicolo personale del magistrato. Le altre due sono state, invece, reperite autonomamente dalla banca dati CED della Corte di Cassazione dal relatore della proposta “C”, così come riconosciuto in atti anche dal controinteressato.
11.6. – Si pone, quindi, il problema di valutare se sia ammissibile l’integrazione d’ufficio, eseguita dal relatore della proposta “C”, del fascicolo personale del dott. ZZ con specifico riguardo all’elemento della partecipazione alle udienze avanti alle SS.UU.
11.7. – Per dare soluzione a tale quesito è necessario muovere dalla considerazione che la partecipazione alle udienze avanti alle SS.UU. è stata individuata dal Testo Unico quale elemento sintomatico dell’attitudine direttiva dei candidati per l’incarico in analisi.
Nel selezionare gli indicatori specifici per gli uffici direttivi di legittimità, infatti, il CSM ha scelto di valorizzare, inter alia , la specificità delle funzioni di legittimità, attribuendo particolare rilievo alle peculiari esperienze che in quella realtà sono state maturate dagli aspiranti, tra le quali appunto anche la partecipazione alle udienze avanti alle SS.UU. ( cfr . Relazione introduttiva al Testo Unico).
La valutazione che compete al CSM con riferimento a questo parametro non è limitata alla verifica se i candidati abbiano partecipato, o meno, alle predette udienze, ma è volta ad analizzare l’attività concreta svolta dai candidati in tale sede, al fine di inferire l’attitudine direttiva dei medesimi ( cfr ., sul punto, Tar Lazio – Roma, Sez. I, 22 novembre 2023, n. 17324).
In altri termini, il CSM non deve limitarsi a verificare in modo automatico il numero di udienze a cui il candidato ha partecipato avanti alle Sezioni Unite, ma deve “ apprezzare in concreto il valore della riferita partecipazione all’udienza ” (Cons. Stato, Sez. VII, 1 ottobre 2024, n. 7889).
Il giudizio che spetta al CSM, quindi, non ha carattere vincolato, ma implica un apprezzamento di merito.
Da ciò consegue che spetta ai singoli aspiranti selezionare gli elementi positivi che essi intendono sottoporre all’esame del CSM, al fine di veder valutata la loro attività avanti alle SS.UU. della Corte di Cassazione.
Nel caso in cui, pertanto, né il candidato né l’ulteriore documentazione allegata alla domanda, tra cui i vari pareri, menzionino l’attività compiuta avanti alle SS.UU. non può essere consentito al relatore della proposta integrare in via autonoma tale carenza.
11.8. – Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, in cui l’omessa allegazione e produzione da parte del dott. ZZ di elementi inerenti a due delle tre requisitorie effettuate avanti alle Sezioni Unite è stata “sanata” dal relatore della proposta “C”.
Ciò ha comportato, peraltro, che non tutti i componenti della V Commissione siano stati messi in condizione di valutare l’attività svolta dal dott. ZZ al riguardo, come si evince dal fatto che le due proposte “A” e “B” abbiano entrambe affermato che il candidato non avesse maturato alcuna esperienza rientrante nel parametro attitudinale di cui alla lett. b) dell’art. 22 del Testo Unico.
Né può ritenersi che a tale anomalia sia stato posto rimedio in sede di discussione nel EN, atteso che in tale occasione ognuno dei relatori delle tre proposte ha reiterato, con riferimento a questo aspetto specifico della partecipazione alle udienze avanti alle SS.UU., le indicazioni già dedotte nelle rispettive proposte, senza apportarvi modifiche prima di sottoporle al voto degli altri componenti ( cfr . verbale di adunanza del EN ).
11.9. – Le considerazioni svolte appaiono conseguenza necessitata anche della natura concorsuale della procedura di conferimento degli uffici direttivi, la quale è finalizzata ad individuare, attraverso la comparazione del profilo professionale dei magistrati aspiranti, quale sia il candidato più idoneo, per merito e attitudini, a ricoprire lo specifico posto messo a concorso ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 27 novembre 2024, n. 9551).
L’art. 12, comma 1, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 prevede, infatti, che “ Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli ”.
La partecipazione al concorso de quo , quindi, è mediata dalla domanda del candidato, di cui il Testo Unico disciplina contenuto, modalità e termini di presentazione.
Gli artt. 43 e ss. del Testo Unico prevedono, per quanto qui rileva, che (i) la domanda debba essere corredata di taluni specifici documenti a pena di inammissibilità, che (ii) la documentazione allegata alla domanda possa essere oggetto di valutazione solo se viene prodotta entro la scadenza dei termini prefissati e, ancora, che (iii) la documentazione già depositata in una procedura possa essere richiamata dall’aspirante in un’altra procedura, ma solo entro un anno dalla data della pubblicazione del bando di concorso nell’ambito del quale essa è stata prodotta.
Tali previsioni sarebbero evidentemente poste nel nulla se si ammettesse che il relatore di una delle proposte possa integrare ex post le carenze documentali della domanda dell’aspirante con riferimento ad elementi valutativi che sono nella disponibilità del candidato stesso, come appunto l’attività compiuta avanti alle SS.UU.
Conseguentemente, la disposizione dell’art. 36 del Testo Unico che prevede che “ il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili … da qualsiasi elemento ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, ove negativo, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio ” deve essere letta congiuntamente alle previsioni sopra citate e non può, quindi, essere interpretata quale strumento per superare le preclusioni di produzione documentale in cui è incorso il candidato.
Per tali ragioni, l’odierna ricorrente non aveva l’onere di impugnare anche la previsione dell’art. 36 del Testo Unico per poter legittimamente contestare la carenza di allegazione e documentazione circa la partecipazione alle udienze avanti alle SS.UU. da parte del dott. ZZ.
11.10. – Si osserva, da ultimo, che non può essere condivisa l’osservazione, pur suggestiva, svolta dalla difesa del dott. ZZ, secondo cui escludere il possesso in capo a quest’ultimo del parametro di cui all’art. 22, lett. b), del Testo Unico costituirebbe un paradosso, perché egli ha effettivamente prestato attività avanti alle SS.UU.
In realtà, se si ammettesse la soluzione suggerita dal dott. ZZ – ossia quella consentire l’integrazione da parte del relatore di una attività non allegata né documentata dal candidato – si giungerebbe ad un paradosso ben più radicale: i singoli aspiranti al conferimento di un ufficio direttivo, infatti, potrebbero limitarsi a manifestare la disponibilità a ricoprire un dato ufficio e delegare, poi, al CSM l’attività di ricerca e di acquisizione d’ufficio di tutti gli elementi, positivi e negativi, dai quali inferire la loro attitudine direttiva.
Soluzione, quest’ultima, che evidentemente contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di autoresponsabilità di coloro che partecipano ad una procedura selettiva; principi, questi, a cui sono ispirati i predetti artt. 43 e ss. del Testo Unico.
11.11. – Alla luce delle considerazioni svolte, la censura formulata dalla ricorrente è fondata.
Conseguentemente, il CSM, nell’effettuare un nuovo giudizio comparativo tra i profili della dott.ssa LA e del dott. ZZ con riferimento al parametro attitudinale di cui all’art. 22, lett. b), del Testo Unico, dovrà tenere conto, rispetto al dott. ZZ, solamente la requisitoria presente nel fascicolo personale del candidato (inserita con delibera del CSM 264/W2014 del 14 gennaio 2015) e non, invece, le due reperite autonomamente nella banca dati CED della Cassazione da parte del relatore della proposta “C”.
12. – Un secondo gruppo di censure attiene al giudizio di equivalenza dei profili dei due candidati, con riferimento al parametro attitudinale specifico di cui all’art. 22, lett. c), del Testo Unico (“ la partecipazione alle diverse fasi della procedura disciplinare presso la Procura Generale della Corte di Cassazione ”).
12.1. – A sostegno del giudizio di equivalenza, il CSM non ha articolato alcuna motivazione specifica.
Solamente nella precedente parte della delibera dedicata all’analisi dei profili è stato dedotto:
a) con riferimento al dott. ZZ che “ In ordine all’indicatore specifico di cui all’art. 22, lett. c), T.U., il candidato è stato assegnato al servizio disciplinare della Procura Generale della Suprema Corte, occupandosi sia della fase istruttoria che della fase di giudizio innanzi al C.S.M. ”;
b) con riferimento alla dott.ssa LA che “ In relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 22, lett. c), T.U., la candidata svolge il servizio disciplinare dal 15.9.17, occupandosi della fase predisciplinare e (a far tempo dal maggio 2018) di quella disciplinare. Al riguardo, il rapporto informativo del Procuratore Generale Aggiunto, incaricato della direzione del settore disciplinare, afferma che la dott.ssa LA ha dimostrato professionalità e capacità “eccezionali” e “una tecnica espositiva più che brillante ed efficace”.
12.2. – La ricorrente ha censurato l’apoditticità e, comunque, la carenza di motivazione del giudizio di equipollenza su tale indicatore, in quanto il controinteressato non avrebbe allegato alla domanda alcuna statistica, né alcuna documentazione a dimostrazione dell’attività compiuta.
Per contro, la ricorrente avrebbe allegato e comprovato di:
- essere stata assegnata al settore predisciplinare a far data dal 15 settembre 2017 e, successivamente, al settore disciplinare con ordine di servizio del 15 maggio 2018;
- di aver affrontato complesse questioni in tema di sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale, di ‘inerzia’ del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’attività investigativa, di ‘limiti’ delle ‘frequentazioni’ dei magistrati, di dovere di riserbo;
- di aver partecipato all’udienza del 21 febbraio 2023 davanti alle Sezioni Unite per la trattazione del ricorso RG 15453/22;
- di aver collaborato con il Procuratore Generale Aggiunto e con il Procuratore Generale ai fini dell’organizzazione del Servizio disciplinare che nel corso dell’anno 2020 è stato interessato da rilevanti modifiche organizzative;
- di essere stata relatrice, in qualità di Componente del Consiglio superiore della Magistratura nel quadriennio 2010 – 2014, della delibera del 13 novembre 2013, in tema di “Provvedimenti da adottare per prevenire o porre rimedio ai casi di significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all’ufficio”;
- di essere autrice di autrice di alcuni contributi in tema di procedimento disciplinare.
12.3. – Le censure sono fondate nei limiti di seguito esposti.
12.4. – Non è condivisibile il profilo di doglianza secondo cui il nominato non avrebbe allegato e depositato documentazione sufficiente per consentire al CSM di formulare un qualche giudizio sul punto.
In realtà, il dott. ZZ ha fatto riferimento all’attività compiuta nel settore disciplinare nella propria autorelazione. Anche il parere attitudinale specifico contiene deduzioni sul punto.
12.5. – Aspetti di criticità si pongono, invece, sul piano motivazionale.
Come detto, il giudizio di equivalenza del dott. ZZ e della dott.ssa LA non è sorretto da alcuna motivazione specifica.
Non è dato, quindi, comprendere sulla scorta di quali ragioni i due profili siano stati ritenuti equipollenti, soprattutto se si considera che l’attività prestata dalla ricorrente ha, a differenza di quella del nominato, il carattere dell’attualità.
Un carattere che assume rilievo nel caso di specie, perché a partire dall’anno 2020 – quando il nominato non svolgeva più funzioni presso la Corte di Cassazione – il servizio disciplinare ha subito rilevanti novità anche organizzative, alla cui realizzazione la ricorrente ha prestato fattivo apporto, così come sottolineato dai vari pareri e rapporti prodotti, nonché dal Procuratore generale nel corso del dibattito in sede di EN .
La mancanza di una specifica motivazione sul punto vizia, pertanto, la legittimità della delibera impugnata.
13. – Non sono al contrario fondate le censure relative al giudizio di equivalenza dei due candidati con riferimento al parametro attitudinale specifico di cui all’art. 22, lett. d), del Testo Unico (“ l’esperienza maturata nell’attività di vigilanza ex art. 6 D.Lgs. n.106/2006 nell’esercizio delle funzioni di merito e in quelle di legittimità, nonché l’esperienza maturata nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali di carattere internazionale della Procura Generale presso la Corte di Cassazione ”).
Anche in questo caso la valutazione di equipollenza non è corredata da una motivazione specifica, ma nella precedente parte della delibera il CSM si è dilungato a descrivere le pregnanti esperienze maturate sul punto dal nominato, tra le quali:
- sin dalla presa di possesso presso la Procura Generale, è stato componente dell’Ufficio affari interni e, ivi, del gruppo deputato all’attuazione dell’art. 6 d.lgs. n. 106/06, apportandovi “un contributo di elevatissimo spessore”;
- plurime e rilevanti questioni sono state trattate in tale veste;
- vi è stata la partecipazione, su delega del Procuratore Generale, a vari incontri presso Eurojust in materia di EPPO e lotta al terrorismo;
- è stata conferita la delega a partecipare a un incontro presso l’Ambasciata di Francia sull’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia tramite riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti.
Si tratta di attività che hanno una loro effettiva consistenza e pregnanza al fine di integrare l’indicazione in parola e, dunque, sono idonee a sorreggere un giudizio di equivalenza rispetto alle, altrettanto rilevanti, esperienze maturate dalla ricorrente.
Il fatto che le esperienze del nominato non siano state ritenute subvalenti rispetto a quelle della ricorrente è, invece, una questione che rientra nell’alveo di ampia discrezionalità dell’Organo di autogoverno, senza trascendere in una valutazione manifestamente irragionevole.
14. – Alla luce dell’accoglimento dei primi due ordini di censure, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure inerenti al giudizio di prevalenza complessivo formulato dal CSM con riferimento unicamente al parametro attitudinale di cui alla lett. e) dell’art. 22 del Testo Unico.
Ciò perché tale giudizio di prevalenza presupponeva una perfetta equivalenza dei due candidati con riguardo a tutti gli altri parametri.
Tale presupposto dovrà, invece, ora essere nuovamente valutato al CSM in sede di riesercizio del potere.
Per le stesse ragioni devono ritenersi assorbite le censure relative al giudizio sui parametri attitudinali generali.
15. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti.
Quale obbligo conformativo discendente dalla presente pronuncia, il CSM, in sede di riesame, dovrà procedere ad una nuova rivalutazione dei profili dei candidati alla luce delle statuizioni contenute nella presente sentenza.
16. – La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 10 aprile 2024 impugnata in giudizio.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO