CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2023, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 85/2017 R.G. proposto da: OC ES, IL ES, AN ES rappresentati e difesi dall'Avv. IL ES in virtù di procura a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via ALFREDO CATALANI, 31, presso lo studio dell'Avv. MARIA RITA ES — ricorrenti — contro CE GA, IL GA, CL GA, ET AN GA, rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE DONNICI in virtù di procura in calce al zec,k1a- Civile Sent. Sez. 2 Num. 2972 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: ROLFI FEDERICO CE AMEDEO Data pubblicazione: 01/02/2023 controricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via GIOVANNI NICOTERA, 29, presso lo studio dell'Avv. LUISA MARRAZZO - controricorrenti — avverso la sentenza della CORTE APPELLO CATANZARO n. 1572/2015, depositata in data 05/12/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa IA Dell'Erba, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. FATTI DI CAUSA 1. CE GA, IL GA, CL GA e ET AN GA convennero, innanzi il Tribunale di Rossano, OC ES e NO PU, chiedendo la condanna di questi ultimi alla demolizione di opere da essi realizzate sul fabbricato di cui gli attori erano comproprietari e consistenti nella realizzazione di una mansarda con veranda. I convenuti, costituitisi regolarmente, chiesero il rigetto della domanda e, in via riconveIOnale, formularono domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza degli attori dal diritto di accettare l'eredità di RI LA, originaria comproprietaria dell'immobile. Il Tribunale di Rossano, con sentenza del 20 giugno 2008, disattese la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva e, in accoglimento della riconveIOnale, dichiarò l'inesistenza in capo agli attori medesimi del diritto di accettare l'eredità di RI LA. 2. Proposto appello dagli originari attori, e costituitisi gli appellati OC ES e NO PU (quest'ultimo successivamente R.G. 85/2017 - Pagina nr. 2 di 9 deceduto, con riassuIOne del giudizio nei confronti degli eredi, OC ES, IL ES, AN ES), la Corte d'appello di CA, previa declaratoria di contumacia di IL ES, dichiarò la nullità della sentenza del 20 giugno 2008 del Tribunale di Rossano, nonché di tutti gli atti successivi alla notificazione della citazione di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice e compensando le spese dei due gradi di giudizio. La Corte territoriale, richiamato il principio per cui, in presenza di una domanda di demolizione di un fabbricato o di parte di esso, risultano litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fabbricato medesimo, osservò che: dagli atti emergeva l'originaria comproprietà dell'immobile in questione in capo a IL AL PU, RI TT IO e AR TT IO, per la quota di 1/3 ciascuno;
parimenti emergeva dagli atti che l'immobile era in comproprietà non solo di NO PU, ma anche delle quattro sorelle di quest'ultimo (UC, IA, IT, IL PU) nonché degli eredi di AR LAo;
- emergeva, conseguentemente, che il giudizio di primo grado si era svolto a contraddittorio non integro a causa della pretermissione degli altri eredi degli originari titolari;
- pertanto, previo annullamento della sentenza impugnata e di tutti gli atti del giudizio di primo grado, la controversia doveva essere rimessa ex art. 354 c.p.c. al primo giudice;
le spese dei due gradi di giudizio dovevano essere integralmente compensate, dal momento che la mancata integrazione del contraddittorio poteva essere rilevata dalle parti sin dal primo grado del giudizio. R.G. 85/2017 - Pagina nr. 3 di 9 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di CA ricorrono ora congiuntamente OC ES, IL ES, AN ES. Resistono, anch'essi congiuntamente, con controricorso CE GA, IL GA, CL GA e ET AN GA. 4. Fissato originariamente per la decisione all'adunanza camerale della Sezione Sesta-2 Civile del 23 novembre 2017, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, di. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 6 II Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. 7. I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 354, 91 e 92 c.p.c. Il ricorso censura la statuizione di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, argomentando, in particolare, che: il difetto di regolare instaurazione del contraddittorio era stato denunciato da NO PU sin dal momento della costituzione nel giudizio di primo grado;
R.G. 85/2017 - Pagina nr. 4 di 9 gli stessi originari attori avevano indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'esistenza di altri comproprietari dell'immobile; - erroneamente, quindi, la Corte territoriale avrebbe ravvisato una corresponsabilità di tutte le parti del giudizio nella mancata corretta instaurazione del contraddittorio, essendo invece tale carenza imputabile esclusivamente agli odierni controricorrenti;
la Corte territoriale, pertanto, avrebbe non solo omesso di valutare tali profili, ma avrebbe anche violato la regola della soccombenza in materia di regolamento delle spese processuali. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 354 e 157 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado, in quanto detta nullità deve ritenersi rimessa all'eccezione della parte pretermessa che, una volta ritualmente evocata in giudizio, ben potrebbe rinunciare a fa valere tale nullità. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Richiamato il principio generale, a mente del quale il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio e -ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione- può decidere anche sulle spese di primo grado (Cass. Sez. 6 - 2, R.G. 85/2017 - Pagina nr. 5 di 9 Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 - Rv. 661476 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010 - Rv. 614173 - 01), si deve osservare che detto principio deve trovare applicazione attraverso lo spettro sia del dovere di lealtà sancito dall'art. 88 c.p.c. sia del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. Discende da tali canoni che la parte che ritenga non completamente integrato il contraddittorio processuale non può limitarsi ad una generica segnalazione della questione, ma deve concretamente attivarsi, sollecitando espressamente l'esercizio dei poteri ufficiosi dell'organo giudicante, ed eventualmente provvedendo essa stessa a chiedere l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dei soggetti che essa ritenga essere litisconsorti pretermessi. Qualora, invece, la parte si limiti ad un atteggiamento di generica segnalazione della questione, correttamente il giudice, il quale annulli la decisione viziata da una incompleta integrazione del contraddittorio, può ritenere, sulla scorta del principio di causalità, che la parte medesima sia anch'essa corresponsabile dell'assuIOne della decisione viziata da nullità, adottando le conseguenti statuizioni in tema di spese di lite, secondo i principi prima richiamati. La decisione della Corte territoriale nel caso di specie appare, pertanto, conforme ai principi applicabili in materia, non risultando dagli atti che gli odierni ricorrenti abbiano assunto alcun atteggiamento diverso da quello -indicato peraltro assai genericamente in ricorso (pag. 5)- di rappresentare la questione al Tribunale, senza tuttavia sollecitare l'esercizio dei poteri a quest'ultimo riconosciuti dall'art. 102 c.p.c., e questo, nonostante l'integrazione del contraddittorio rientrasse anche negli interessi dei ricorrenti medesimi, dal momento che l'annullamento della decisione di prime cure ha compromesso - come lamentato nello stesso ricorso (pag. 6, primo capoverso)- anche R.G. 85/2017 - Pagina nr. 6 di 9 la statuizione del tribunale in ordine alla domanda riconveIOnale originariamente azionata da OC e NO PU. Deve, quindi, ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto nel caso di specie corretto governo dei principi in tema di statuizione sulle spese di lite a seguito del rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ravvisando un paritario contributo causale delle parti nel determinarsi della grave irregolarità processuale. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Nel dichiarare d'ufficio la nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado successivi alla notificazione della citazione, la Corte territoriale si è, infatti, discostata dall'orientamento reiteratamente espresso da questa Corte, a mente del quale la nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare che la pronuncia -che e destinata a spiegare i suoi effetti inscindibili nei confronti di tutti i contitolari del medesimo rapporto- venga utiliter data, con la conseguenza che tale vizio, pur comportando di regola anche la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria, non impone, tuttavia, che venga espressamente dichiarata anche l'invalidità di quest'ultima, potendo tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2302 del 16/04/1981 - Rv. 413037 - 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11829 del 2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7166 del 2003, nonché, per applicazioni concrete, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002 - Rv. 558494 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8878 del 08/09/1998 - Rv. 518672 - 01 in materia di prove testimoniali e Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1644 del 22/01/2019 - Rv. 652624 - 02 in tema di qs) R.G. 85/2017 - Pagina nr. 7 di 9 consulenza tecnica d'ufficio), ben potendo il litisconsorte pretermesso addirittura accettare lo stato della lite decisa irregolarmente sia in appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5674 del 25/06/1997 - Rv. 505447 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7119 del 05/08/1996 - Rv. 498945 - 01) sia nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U - Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 - Rv. 660971 - 01). Come osservato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte, del resto, detto principio trova saldo ancoraggio non solo nel disposto di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c., ma anche -ed anzi in misura assai più significativa- nel canone costituzionale di durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost., dal quale discende che la rinnovazione dell'attività di trattazione ed istruttoria determinata dalla pretermissione di un litisconsorte risponde esclusivamente alle esigenze di difesa di quest'ultimo e determina, pertanto, una inutile dilatazione dei tempi processuali qualora il litisconsorte ritenga invece di accettare gli esiti dell'attività già espletata. Occorre, quindi, ribadire il principio per cui, in caso di dichiarazione di nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, in virtù del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c. e del canone di durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost., la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria può essere dichiarata solo ove dedotta dai litisconsorti pretermessi, potendo invece tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi medesimi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza, con la conseguenza che il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza, disponendo il rinvio ex art. 354 c.p.c., non può procedere R.G. 85/2017 - Pagina nr. 8 di 9 d'ufficio alla declaratoria della integrale nullità dell'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione con cui ha dichiarato la nullità di tutti gli atti successivi alla notificazione della citazione di primo grado, ferma invece, evidentemente, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. 5. L'accoglimento solo parziale del ricorso vale a giustificare la declaratoria di integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso, e per l'effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha dichiarato la nullità di tutti gli atti successivi alla notificazione della citazione di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 14 dicembre 2022.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa IA Dell'Erba, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. FATTI DI CAUSA 1. CE GA, IL GA, CL GA e ET AN GA convennero, innanzi il Tribunale di Rossano, OC ES e NO PU, chiedendo la condanna di questi ultimi alla demolizione di opere da essi realizzate sul fabbricato di cui gli attori erano comproprietari e consistenti nella realizzazione di una mansarda con veranda. I convenuti, costituitisi regolarmente, chiesero il rigetto della domanda e, in via riconveIOnale, formularono domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza degli attori dal diritto di accettare l'eredità di RI LA, originaria comproprietaria dell'immobile. Il Tribunale di Rossano, con sentenza del 20 giugno 2008, disattese la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva e, in accoglimento della riconveIOnale, dichiarò l'inesistenza in capo agli attori medesimi del diritto di accettare l'eredità di RI LA. 2. Proposto appello dagli originari attori, e costituitisi gli appellati OC ES e NO PU (quest'ultimo successivamente R.G. 85/2017 - Pagina nr. 2 di 9 deceduto, con riassuIOne del giudizio nei confronti degli eredi, OC ES, IL ES, AN ES), la Corte d'appello di CA, previa declaratoria di contumacia di IL ES, dichiarò la nullità della sentenza del 20 giugno 2008 del Tribunale di Rossano, nonché di tutti gli atti successivi alla notificazione della citazione di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice e compensando le spese dei due gradi di giudizio. La Corte territoriale, richiamato il principio per cui, in presenza di una domanda di demolizione di un fabbricato o di parte di esso, risultano litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fabbricato medesimo, osservò che: dagli atti emergeva l'originaria comproprietà dell'immobile in questione in capo a IL AL PU, RI TT IO e AR TT IO, per la quota di 1/3 ciascuno;
parimenti emergeva dagli atti che l'immobile era in comproprietà non solo di NO PU, ma anche delle quattro sorelle di quest'ultimo (UC, IA, IT, IL PU) nonché degli eredi di AR LAo;
- emergeva, conseguentemente, che il giudizio di primo grado si era svolto a contraddittorio non integro a causa della pretermissione degli altri eredi degli originari titolari;
- pertanto, previo annullamento della sentenza impugnata e di tutti gli atti del giudizio di primo grado, la controversia doveva essere rimessa ex art. 354 c.p.c. al primo giudice;
le spese dei due gradi di giudizio dovevano essere integralmente compensate, dal momento che la mancata integrazione del contraddittorio poteva essere rilevata dalle parti sin dal primo grado del giudizio. R.G. 85/2017 - Pagina nr. 3 di 9 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di CA ricorrono ora congiuntamente OC ES, IL ES, AN ES. Resistono, anch'essi congiuntamente, con controricorso CE GA, IL GA, CL GA e ET AN GA. 4. Fissato originariamente per la decisione all'adunanza camerale della Sezione Sesta-2 Civile del 23 novembre 2017, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. 5. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, di. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 6 II Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. 7. I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 354, 91 e 92 c.p.c. Il ricorso censura la statuizione di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, argomentando, in particolare, che: il difetto di regolare instaurazione del contraddittorio era stato denunciato da NO PU sin dal momento della costituzione nel giudizio di primo grado;
R.G. 85/2017 - Pagina nr. 4 di 9 gli stessi originari attori avevano indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'esistenza di altri comproprietari dell'immobile; - erroneamente, quindi, la Corte territoriale avrebbe ravvisato una corresponsabilità di tutte le parti del giudizio nella mancata corretta instaurazione del contraddittorio, essendo invece tale carenza imputabile esclusivamente agli odierni controricorrenti;
la Corte territoriale, pertanto, avrebbe non solo omesso di valutare tali profili, ma avrebbe anche violato la regola della soccombenza in materia di regolamento delle spese processuali. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 354 e 157 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato la nullità di tutti gli atti del processo di primo grado, in quanto detta nullità deve ritenersi rimessa all'eccezione della parte pretermessa che, una volta ritualmente evocata in giudizio, ben potrebbe rinunciare a fa valere tale nullità. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Richiamato il principio generale, a mente del quale il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio e -ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione- può decidere anche sulle spese di primo grado (Cass. Sez. 6 - 2, R.G. 85/2017 - Pagina nr. 5 di 9 Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 - Rv. 661476 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010 - Rv. 614173 - 01), si deve osservare che detto principio deve trovare applicazione attraverso lo spettro sia del dovere di lealtà sancito dall'art. 88 c.p.c. sia del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. Discende da tali canoni che la parte che ritenga non completamente integrato il contraddittorio processuale non può limitarsi ad una generica segnalazione della questione, ma deve concretamente attivarsi, sollecitando espressamente l'esercizio dei poteri ufficiosi dell'organo giudicante, ed eventualmente provvedendo essa stessa a chiedere l'autorizzazione alla chiamata in giudizio dei soggetti che essa ritenga essere litisconsorti pretermessi. Qualora, invece, la parte si limiti ad un atteggiamento di generica segnalazione della questione, correttamente il giudice, il quale annulli la decisione viziata da una incompleta integrazione del contraddittorio, può ritenere, sulla scorta del principio di causalità, che la parte medesima sia anch'essa corresponsabile dell'assuIOne della decisione viziata da nullità, adottando le conseguenti statuizioni in tema di spese di lite, secondo i principi prima richiamati. La decisione della Corte territoriale nel caso di specie appare, pertanto, conforme ai principi applicabili in materia, non risultando dagli atti che gli odierni ricorrenti abbiano assunto alcun atteggiamento diverso da quello -indicato peraltro assai genericamente in ricorso (pag. 5)- di rappresentare la questione al Tribunale, senza tuttavia sollecitare l'esercizio dei poteri a quest'ultimo riconosciuti dall'art. 102 c.p.c., e questo, nonostante l'integrazione del contraddittorio rientrasse anche negli interessi dei ricorrenti medesimi, dal momento che l'annullamento della decisione di prime cure ha compromesso - come lamentato nello stesso ricorso (pag. 6, primo capoverso)- anche R.G. 85/2017 - Pagina nr. 6 di 9 la statuizione del tribunale in ordine alla domanda riconveIOnale originariamente azionata da OC e NO PU. Deve, quindi, ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto nel caso di specie corretto governo dei principi in tema di statuizione sulle spese di lite a seguito del rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ravvisando un paritario contributo causale delle parti nel determinarsi della grave irregolarità processuale. 3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Nel dichiarare d'ufficio la nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado successivi alla notificazione della citazione, la Corte territoriale si è, infatti, discostata dall'orientamento reiteratamente espresso da questa Corte, a mente del quale la nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare che la pronuncia -che e destinata a spiegare i suoi effetti inscindibili nei confronti di tutti i contitolari del medesimo rapporto- venga utiliter data, con la conseguenza che tale vizio, pur comportando di regola anche la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria, non impone, tuttavia, che venga espressamente dichiarata anche l'invalidità di quest'ultima, potendo tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2302 del 16/04/1981 - Rv. 413037 - 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11829 del 2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7166 del 2003, nonché, per applicazioni concrete, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002 - Rv. 558494 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8878 del 08/09/1998 - Rv. 518672 - 01 in materia di prove testimoniali e Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1644 del 22/01/2019 - Rv. 652624 - 02 in tema di qs) R.G. 85/2017 - Pagina nr. 7 di 9 consulenza tecnica d'ufficio), ben potendo il litisconsorte pretermesso addirittura accettare lo stato della lite decisa irregolarmente sia in appello (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5674 del 25/06/1997 - Rv. 505447 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7119 del 05/08/1996 - Rv. 498945 - 01) sia nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U - Sentenza n. 9006 del 31/03/2021 - Rv. 660971 - 01). Come osservato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte, del resto, detto principio trova saldo ancoraggio non solo nel disposto di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c., ma anche -ed anzi in misura assai più significativa- nel canone costituzionale di durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost., dal quale discende che la rinnovazione dell'attività di trattazione ed istruttoria determinata dalla pretermissione di un litisconsorte risponde esclusivamente alle esigenze di difesa di quest'ultimo e determina, pertanto, una inutile dilatazione dei tempi processuali qualora il litisconsorte ritenga invece di accettare gli esiti dell'attività già espletata. Occorre, quindi, ribadire il principio per cui, in caso di dichiarazione di nullità della sentenza, derivante dalla rilevata non integrità del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, in virtù del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c. e del canone di durata ragionevole del processo di cui all'art. 111 Cost., la nullità di tutta l'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari e della connessa attività istruttoria può essere dichiarata solo ove dedotta dai litisconsorti pretermessi, potendo invece tale invalidità restare sanata dalla postuma accettazione, da parte dei litisconsorti pretermessi medesimi, della pregressa attività istruttoria svolta in loro assenza, con la conseguenza che il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza, disponendo il rinvio ex art. 354 c.p.c., non può procedere R.G. 85/2017 - Pagina nr. 8 di 9 d'ufficio alla declaratoria della integrale nullità dell'attività processuale compiuta in assenza dei litisconsorti necessari. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione con cui ha dichiarato la nullità di tutti gli atti successivi alla notificazione della citazione di primo grado, ferma invece, evidentemente, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata. 5. L'accoglimento solo parziale del ricorso vale a giustificare la declaratoria di integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso, e per l'effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha dichiarato la nullità di tutti gli atti successivi alla notificazione della citazione di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 14 dicembre 2022.