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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa SS IT - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 833/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SONGIA KATIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REINA Controparte_1 C.F._2
AT
RESISTENTE
e con la Curatrice Speciale Avv. Veronica Bologna CP_2 CP_3
INTERVENUTI
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note depositate nel termine perentorio del 30.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.3.2024 la ricorrente chiedeva l'affido esclusivo dei figli , CP_2 nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] avuti dalla relazione CP_3 con il resistente. Precisava che i minori erano stati affidati dal TM al Comune di residenza, Gerenzano.
Domandava, altresì, l'assegnazione della casa coniugale con collocamento prevalente dei minori presso la madre e la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di € 500, oltre al pagamento integrale del mutuo, ed al 50% delle spese straordinarie.
Il padre si costituiva chiedendo l'affido condiviso e il collocamento paritetico dei minori (con mantenimento diretto), proponendo che i genitori si alternassero nella casa familiare.
Con ordinanza del 23.5.2024 veniva nominato il CS e confermato l'affido dei minori all'ente, così come già disposto dal TM.
Con successiva ordinanza del 27.6.2024, emessa dopo l'audizione dei minori, veniva disposta l'assegnazione della casa familiare alla madre e veniva previsto che i minori potessero stare con il padre nella casa familiare dal sabato mattina (ore 9.30) alla domenica sera (ore 19.00) a week end alterni, oltre a due sere a settimana (non nella casa familiare).
In relazione agli aspetti economici, venivano recepiti gli accordi delle parti (AUU integralmente percepito dalla madre, spese straordinarie divise al 50% e pagamento del mutuo cointestato da parte del padre).
Con ordinanza del 14.11.2024 veniva previsto che, nelle settimane in cui la madre era di turno, il padre potesse stare con i minori anche un ulteriore pomeriggio, come il mercoledì, oltre ai due già previsti.
Esaurita l'istruttoria, l'1.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Affido e collocamento.
Si premette che:
- nel 2017 i minori venivano affidati dal TM all'ente in considerazione dell'uso di cocaina da parte del padre, delle violenze verbali e fisiche di quest'ultimo nei confronti della madre e della pagina 2 di 8 grave situazione di difficoltà personale e genitoriale di quest'ultima (doc.
6 -10 di parte ricorrente). Dopo un iniziale collocamento in struttura protetta insieme alla madre, la ricorrente e i figli tornavano a vivere insieme al padre, fermo l'affido all'Ente (doc. 11 e 12);
- l'11.02.2021 il GIP di Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Bovitutti, emetteva ordinanza di applicazione di misura cautelare ex artt. 272 e ss c.p.p., con cui veniva prescritto allo “di CP_1 allontanarsi dalla comune abitazione” e vietato allo stesso “di avvicinarsi a meno di 500 metri da essa e dai luoghi frequentati dalla moglie e di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico” (doc. 16), successivamente modificata in data 18.03.2021 con l'autorizzazione allo ad avere contatti con la signora esclusivamente finalizzati CP_1 Pt_1 all'organizzazione della vita scolastica e di gestione dei figli;
- nel 2022 veniva promosso un nuovo ricorso ex art. 330 c.c. davanti al TM e lo con CP_1 decreto del 6.3.2023 veniva allontanato dalla casa familiare (doc. 23 e 24). Il TM confermava l'affido all'ente, evidenziando anche l'ambivalenza della che non aveva assunto Pt_1 adeguate iniziative a tutela dei figli, sottoposti a violenza assistita;
- nel 2022 veniva emesso a carico dello decreto penale di condanna per avere nel 2020 CP_1 afferrato e spintonato la cagionandole ecchimosi (doc. 47 della ricorrente); Pt_1
- a seguito dei provvedimenti assunti dal TM, il padre incontrava i minori in SN.
Successivamente, da settembre 2023, quindi già da prima dell'instaurazione del presente giudizio, lo frequentava liberamente i minori il sabato e la domenica a fronte CP_1 dell'avvenuta liberalizzazione disposta dai SS del Comune affidatario e rispettava i provvedimenti del TM e le indicazioni SS (relazione dei SS depositata il 14.5.2024);
- in corso di causa la frequentazione padre/figli aumentava progressivamente, anche a seguito di accordi diretti fra i minori e lo e in considerazione dei turni materni, in concomitanza dei CP_1 quali i ragazzi, senza il padre, si sarebbero trovati a passare da soli a casa i pomeriggi. Ad oggi, come riferito nella relazione depositata il 9.7.2025 dai SS di Gerenzano, il padre incontra i minori quasi tutti i giorni dalle ore 15.00, come confermato anche dalla Inoltre, i minori Pt_1 spesso trascorrono con il padre anche le domeniche di competenza materna, quando la madre lavora (si veda anche il verbale d'udienza del 19.3.2025);
- i SS sia nella relazione depositata il 10.3.2025 che in quella del 9.7.2025 riferivano di un ritrovato equilibrio familiare e del maggiore benessere dei minori, che iniziavano a riportare voti più soddisfacenti anche a scuola. I SS riportavano, poi, che i genitori si sentivano autonomamente e si accordavano sulle decisioni relative ai minori, pur ritenendo questi ultimi pagina 3 di 8 ancora eccessivamente coinvolti dal conflitto fra i genitori. I SS ritenevano pertanto che i genitori potessero essere gradualmente reintegrati nella responsabilità genitoriale;
- entrambi i genitori effettuavano un percorso psicologico individuale.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Tribunale che i minori possano essere affidati in via condivisa ai genitori e che debba essere revocato l'affido all'ente.
I SS, però, dovranno mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare, sostenere i genitori nell'assunzione delle decisioni di maggior importanza relative ai minori in caso di conflitto e, laddove si venga nuovamente a verificare una situazione di possibile pregiudizio per i minori, provvedere ad una tempestiva segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TM.
L'attuale situazione non giustifica la domanda di affido esclusivo della madre, posto che l'affido esclusivo deve sempre costituire opzione residuale, considerate le relazioni dei SS, il rapporto quotidiano fra il padre e i minori, la risalenza delle condotte contestate al padre.
Deve, poi, essere disposto il prevalente collocamento dei minori presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Nel corso dell'audizione entrambi i minori riferivano di voler trascorrere con ciascun genitore pari tempo, a settimane alterne. Chiarivano, però, che, fintanto che il padre non avesse avuto una casa, volevano vivere nella casa di Gerenzano con la madre.
Non può, poi, essere previsto che i genitori trascorrano nella casa settimane alterne. Non solo tale volontà non veniva rappresentata dai minori (i quali riferivano alla CS solo di voler incrementare gli incontri con il padre presso la casa familiare) ma, in ogni caso, i trascorsi fra le parti, ut supra riportati, non consentono tale soluzione. In particolare, non può essere imposto alla CA di dover condividere, seppure in momenti diversi, la casa familiare con lo CP_1
Inoltre, presupposti essenziali per l'alternanza dei genitori nella casa familiare sono l'assenza di conflittualità e un alto grado di collaborazione fra i genitori. La condivisione di una casa, infatti, comporta la necessità che i genitori si coordinino per la gestione delle bollette, della pulizia, degli acquisiti alimentare, etc.
Nessuno dei due requisiti è ravvisabile nel caso di specie. I genitori risultano in grado di confrontarsi sulle questioni di maggiore importanza relative ai minori, ma non hanno ancora trovato uno stabile equilibrio. A titolo esemplificativo, lo ritiene di non dover comunicare alla madre l'orario in cui CP_1 riporterà a casa i figli nei pomeriggi/sere infrasettimanali e di non doversi coordinare con la Pt_1
(relazione dei SS del 9.7.2025).
Ancora, il padre aveva preso l'abitudine di portare i figli presso la di Saronno, nuovo luogo di CP_4 lavoro della madre, durante l'orario lavorativo di quest'ultima (si veda il verbale del 19.3.2025). pagina 4 di 8 E' vero che, una volta affrontati i temi in udienza, il resistente seguiva le indicazioni ricevute. Al contempo, però, dette condotte denotano che nella coppia non vi è ancora un alto grado di collaborazione né di comunicazione, né di comprensione delle legittime necessità dell'altro genitore
(come quella di non vedere i figli arrivare all'improvviso nel proprio luogo di lavoro durante l'orario lavorativo).
La condivisione della casa, quindi, sarebbe inevitabilmente fonte di nuovi conflitti.
Pertanto, esclusa l'alternanza nella casa familiare, si dispone il collocamento paritetico, a settimane alternate, da quando il padre avrà reperito un'abitazione in grado di ospitare i minori.
Nel frattempo, deve essere confermato il calendario già adottato.
Salvi diversi accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi e sere alla settimana, dall'uscita da scuola alle 22.00, indicativamente il martedì ed il giovedì e, in ogni caso, durante i turni di lavoro infrasettimanali della madre.
Si mantiene l'alternanza dei week end presso la casa coniugale, in quanto funzionale all'interesse dei minori, come da relazioni depositate dai SS e dalla CS e come richiesto dai minori. Il padre, infatti, allo stato si trasferiva nella casa della propria madre, inidonea ad accogliere i minori per il pernotto.
Peraltro, la madre viene ospitata dai propri familiari nei week end in questione, non avendo mai allegato di dover sostenere delle spese.
Inoltre, i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale.
I minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
2) Aspetti economici
In relazione agli aspetti economici, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come domandato da tutte le parti, devono essere distinti tre periodi:
- dall'instaurazione del giudizio a giugno 2024, cioè per il periodo in cui lo era privo di CP_1 occupazione, si confermano la percezione integrale dell'AUU da parte della madre e il pagamento da parte del padre dell'intero mutuo. Il pagamento della quota di mutuo riferibile alla madre costituisce una modalità di adempimento all'obbligo di mantenimento e, quindi, il padre non potrà agire in regresso nei confronti della madre per ottenere la restituzione di quanto pagina 5 di 8 versato all'istituto di credito, per lo meno dalla pendenza del presente giudizio (al quale sono, invece, estranei gli ulteriori e pregressi rapporti di dare – avere fra i due coniugi);
- da luglio 2024, AUU integralmente alla madre e assegno a carico del resistente di € 250 per figlio, oltre rivalutazione annuale. Da luglio 2024, quindi, essendo il mutuo cointestato, ciascuna parte dovrà versare la quota di spettanza. Inoltre, al fine di comprendere quanto ancora dovuto dal padre alla madre da luglio 2024 alla definizione del giudizio, per ogni mese dovrà essere detratto dall'importo di € 500 la metà delle rate di mutuo versate dal padre alla banca
(cioè, la quota materna);
- dal collocamento paritetico, l'AUU sarà percepito dai genitori al 50% e le parti provvederanno al mantenimento diretto dei minori. Lo stipendio del padre, infatti, è maggiore di quello della madre. Si deve, però, tenere conto dell'assegnazione della casa familiare. Il padre, poi, oltre a dover pagare la sua quota di mutuo, dovrà reperire una nuova abitazione con relativi costi.
Detta regolamentazione tiene conto, oltre che della frequentazione, del fatto che lo stato di disoccupazione non fa venire meno l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli, soprattutto in caso di licenziamento per giusta causa, come verificatosi nel caso di specie.
Si è poi tenuto conto delle condizioni economiche delle parti.
Più nel dettaglio, le parti sono comproprietarie della casa coniugale, per la quale devono sostenere un mutuo con rata mensile di circa € 925. Entrambe hanno contratti di lavoro a tempo determinato.
La madre ha uno stipendio netto di € 1.640, ricalcolato su dodici mensilità (CU2025). Nel 2023 il reddito netto della ricorrente era analogo (si vedano gli e/c).
Alla prima udienza la dichiarava: “Faccio anche pulizie nel nostro condominio per pagare le Pt_1 spese condominiali e il compenso viene direttamente corrisposto all'amministratore dagli altri condomini. Faccio 4 ore alla settimana, ancora non è stato quantificato quanto verrà detratto.
La precedente signora che si occupava delle pulizie prendeva per lo stesso numero di ore circa € 1.000 ogni 4 mesi”.
La CA percepisce, inoltre, l'AUU di € 467. All'inizio del giudizio l'AUU era di € 108,00 (in proposito, ai fini dell'ISEE, si evidenzia che la madre può autonomamente attivarsi in Comune per fare accertare che il padre non vive più nella casa coniugale).
Il padre, invece, inizialmente disoccupato, a luglio 2024 tornava a lavorare come trasportatore. Nel
2024 risulta aver percepito da € 8.077. Non veniva, invece, prodotto il CU2025 relativo al nuovo CP_5 impiego. Dalle buste paga lo stipendio netto risulta oscillare da € 2.300 ad € 2.600.
3) Spese di lite pagina 6 di 8 Le spese di lite fra le parti devono essere integralmente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
Per le medesime ragioni, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
pqm
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c., il Tribunale così dispone fra le parti di cui in epigrafe:
1) dispone l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale assegna la casa familiare sita in Gerenzano (VA), Via Moneta n. 40;
2) dispone che la frequentazione padre/figli sia regolata come in parte motiva e che vi sia un collocamento paritetico da quando il padre avrà reperito un'abitazione autonoma;
3) dispone che i Servizi Sociali di Gerenzano mantengano il monitoraggio sul nucleo familiare e provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
4) dispone che da luglio 2024 il padre versi alla madre, entro il 10 di ogni mese, un assegno pari ad
€ 250 per figlio, oltre rivalutazione annuale, e che la madre percepisca integralmente l'AUU.
Per il periodo precedente si confermano i provvedimenti adottati in corso di causa. Dal collocamento paritetico, si prevede il mantenimento diretto dei minori e la percezione dell'AUU al 50% fra i genitori;
5) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno sostenute al 50% dai genitori;
pagina 7 di 8 6) condanna parte ricorrente e resistente, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese di lite del
CS, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
7) compensa le spese di lite fra la ricorrente ed il resistente.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Gerenzano affinchè possano procedere al monitoraggio.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa SS IT dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa SS IT - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 833/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SONGIA KATIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REINA Controparte_1 C.F._2
AT
RESISTENTE
e con la Curatrice Speciale Avv. Veronica Bologna CP_2 CP_3
INTERVENUTI
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex artt. 316-316-bis e 337-bis e ter C.C.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note depositate nel termine perentorio del 30.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.3.2024 la ricorrente chiedeva l'affido esclusivo dei figli , CP_2 nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] avuti dalla relazione CP_3 con il resistente. Precisava che i minori erano stati affidati dal TM al Comune di residenza, Gerenzano.
Domandava, altresì, l'assegnazione della casa coniugale con collocamento prevalente dei minori presso la madre e la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di € 500, oltre al pagamento integrale del mutuo, ed al 50% delle spese straordinarie.
Il padre si costituiva chiedendo l'affido condiviso e il collocamento paritetico dei minori (con mantenimento diretto), proponendo che i genitori si alternassero nella casa familiare.
Con ordinanza del 23.5.2024 veniva nominato il CS e confermato l'affido dei minori all'ente, così come già disposto dal TM.
Con successiva ordinanza del 27.6.2024, emessa dopo l'audizione dei minori, veniva disposta l'assegnazione della casa familiare alla madre e veniva previsto che i minori potessero stare con il padre nella casa familiare dal sabato mattina (ore 9.30) alla domenica sera (ore 19.00) a week end alterni, oltre a due sere a settimana (non nella casa familiare).
In relazione agli aspetti economici, venivano recepiti gli accordi delle parti (AUU integralmente percepito dalla madre, spese straordinarie divise al 50% e pagamento del mutuo cointestato da parte del padre).
Con ordinanza del 14.11.2024 veniva previsto che, nelle settimane in cui la madre era di turno, il padre potesse stare con i minori anche un ulteriore pomeriggio, come il mercoledì, oltre ai due già previsti.
Esaurita l'istruttoria, l'1.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Affido e collocamento.
Si premette che:
- nel 2017 i minori venivano affidati dal TM all'ente in considerazione dell'uso di cocaina da parte del padre, delle violenze verbali e fisiche di quest'ultimo nei confronti della madre e della pagina 2 di 8 grave situazione di difficoltà personale e genitoriale di quest'ultima (doc.
6 -10 di parte ricorrente). Dopo un iniziale collocamento in struttura protetta insieme alla madre, la ricorrente e i figli tornavano a vivere insieme al padre, fermo l'affido all'Ente (doc. 11 e 12);
- l'11.02.2021 il GIP di Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Bovitutti, emetteva ordinanza di applicazione di misura cautelare ex artt. 272 e ss c.p.p., con cui veniva prescritto allo “di CP_1 allontanarsi dalla comune abitazione” e vietato allo stesso “di avvicinarsi a meno di 500 metri da essa e dai luoghi frequentati dalla moglie e di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico” (doc. 16), successivamente modificata in data 18.03.2021 con l'autorizzazione allo ad avere contatti con la signora esclusivamente finalizzati CP_1 Pt_1 all'organizzazione della vita scolastica e di gestione dei figli;
- nel 2022 veniva promosso un nuovo ricorso ex art. 330 c.c. davanti al TM e lo con CP_1 decreto del 6.3.2023 veniva allontanato dalla casa familiare (doc. 23 e 24). Il TM confermava l'affido all'ente, evidenziando anche l'ambivalenza della che non aveva assunto Pt_1 adeguate iniziative a tutela dei figli, sottoposti a violenza assistita;
- nel 2022 veniva emesso a carico dello decreto penale di condanna per avere nel 2020 CP_1 afferrato e spintonato la cagionandole ecchimosi (doc. 47 della ricorrente); Pt_1
- a seguito dei provvedimenti assunti dal TM, il padre incontrava i minori in SN.
Successivamente, da settembre 2023, quindi già da prima dell'instaurazione del presente giudizio, lo frequentava liberamente i minori il sabato e la domenica a fronte CP_1 dell'avvenuta liberalizzazione disposta dai SS del Comune affidatario e rispettava i provvedimenti del TM e le indicazioni SS (relazione dei SS depositata il 14.5.2024);
- in corso di causa la frequentazione padre/figli aumentava progressivamente, anche a seguito di accordi diretti fra i minori e lo e in considerazione dei turni materni, in concomitanza dei CP_1 quali i ragazzi, senza il padre, si sarebbero trovati a passare da soli a casa i pomeriggi. Ad oggi, come riferito nella relazione depositata il 9.7.2025 dai SS di Gerenzano, il padre incontra i minori quasi tutti i giorni dalle ore 15.00, come confermato anche dalla Inoltre, i minori Pt_1 spesso trascorrono con il padre anche le domeniche di competenza materna, quando la madre lavora (si veda anche il verbale d'udienza del 19.3.2025);
- i SS sia nella relazione depositata il 10.3.2025 che in quella del 9.7.2025 riferivano di un ritrovato equilibrio familiare e del maggiore benessere dei minori, che iniziavano a riportare voti più soddisfacenti anche a scuola. I SS riportavano, poi, che i genitori si sentivano autonomamente e si accordavano sulle decisioni relative ai minori, pur ritenendo questi ultimi pagina 3 di 8 ancora eccessivamente coinvolti dal conflitto fra i genitori. I SS ritenevano pertanto che i genitori potessero essere gradualmente reintegrati nella responsabilità genitoriale;
- entrambi i genitori effettuavano un percorso psicologico individuale.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Tribunale che i minori possano essere affidati in via condivisa ai genitori e che debba essere revocato l'affido all'ente.
I SS, però, dovranno mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare, sostenere i genitori nell'assunzione delle decisioni di maggior importanza relative ai minori in caso di conflitto e, laddove si venga nuovamente a verificare una situazione di possibile pregiudizio per i minori, provvedere ad una tempestiva segnalazione alla Procura della Repubblica presso il TM.
L'attuale situazione non giustifica la domanda di affido esclusivo della madre, posto che l'affido esclusivo deve sempre costituire opzione residuale, considerate le relazioni dei SS, il rapporto quotidiano fra il padre e i minori, la risalenza delle condotte contestate al padre.
Deve, poi, essere disposto il prevalente collocamento dei minori presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Nel corso dell'audizione entrambi i minori riferivano di voler trascorrere con ciascun genitore pari tempo, a settimane alterne. Chiarivano, però, che, fintanto che il padre non avesse avuto una casa, volevano vivere nella casa di Gerenzano con la madre.
Non può, poi, essere previsto che i genitori trascorrano nella casa settimane alterne. Non solo tale volontà non veniva rappresentata dai minori (i quali riferivano alla CS solo di voler incrementare gli incontri con il padre presso la casa familiare) ma, in ogni caso, i trascorsi fra le parti, ut supra riportati, non consentono tale soluzione. In particolare, non può essere imposto alla CA di dover condividere, seppure in momenti diversi, la casa familiare con lo CP_1
Inoltre, presupposti essenziali per l'alternanza dei genitori nella casa familiare sono l'assenza di conflittualità e un alto grado di collaborazione fra i genitori. La condivisione di una casa, infatti, comporta la necessità che i genitori si coordinino per la gestione delle bollette, della pulizia, degli acquisiti alimentare, etc.
Nessuno dei due requisiti è ravvisabile nel caso di specie. I genitori risultano in grado di confrontarsi sulle questioni di maggiore importanza relative ai minori, ma non hanno ancora trovato uno stabile equilibrio. A titolo esemplificativo, lo ritiene di non dover comunicare alla madre l'orario in cui CP_1 riporterà a casa i figli nei pomeriggi/sere infrasettimanali e di non doversi coordinare con la Pt_1
(relazione dei SS del 9.7.2025).
Ancora, il padre aveva preso l'abitudine di portare i figli presso la di Saronno, nuovo luogo di CP_4 lavoro della madre, durante l'orario lavorativo di quest'ultima (si veda il verbale del 19.3.2025). pagina 4 di 8 E' vero che, una volta affrontati i temi in udienza, il resistente seguiva le indicazioni ricevute. Al contempo, però, dette condotte denotano che nella coppia non vi è ancora un alto grado di collaborazione né di comunicazione, né di comprensione delle legittime necessità dell'altro genitore
(come quella di non vedere i figli arrivare all'improvviso nel proprio luogo di lavoro durante l'orario lavorativo).
La condivisione della casa, quindi, sarebbe inevitabilmente fonte di nuovi conflitti.
Pertanto, esclusa l'alternanza nella casa familiare, si dispone il collocamento paritetico, a settimane alternate, da quando il padre avrà reperito un'abitazione in grado di ospitare i minori.
Nel frattempo, deve essere confermato il calendario già adottato.
Salvi diversi accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi e sere alla settimana, dall'uscita da scuola alle 22.00, indicativamente il martedì ed il giovedì e, in ogni caso, durante i turni di lavoro infrasettimanali della madre.
Si mantiene l'alternanza dei week end presso la casa coniugale, in quanto funzionale all'interesse dei minori, come da relazioni depositate dai SS e dalla CS e come richiesto dai minori. Il padre, infatti, allo stato si trasferiva nella casa della propria madre, inidonea ad accogliere i minori per il pernotto.
Peraltro, la madre viene ospitata dai propri familiari nei week end in questione, non avendo mai allegato di dover sostenere delle spese.
Inoltre, i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale.
I minori, durante le vacanze estive, trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
2) Aspetti economici
In relazione agli aspetti economici, ferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come domandato da tutte le parti, devono essere distinti tre periodi:
- dall'instaurazione del giudizio a giugno 2024, cioè per il periodo in cui lo era privo di CP_1 occupazione, si confermano la percezione integrale dell'AUU da parte della madre e il pagamento da parte del padre dell'intero mutuo. Il pagamento della quota di mutuo riferibile alla madre costituisce una modalità di adempimento all'obbligo di mantenimento e, quindi, il padre non potrà agire in regresso nei confronti della madre per ottenere la restituzione di quanto pagina 5 di 8 versato all'istituto di credito, per lo meno dalla pendenza del presente giudizio (al quale sono, invece, estranei gli ulteriori e pregressi rapporti di dare – avere fra i due coniugi);
- da luglio 2024, AUU integralmente alla madre e assegno a carico del resistente di € 250 per figlio, oltre rivalutazione annuale. Da luglio 2024, quindi, essendo il mutuo cointestato, ciascuna parte dovrà versare la quota di spettanza. Inoltre, al fine di comprendere quanto ancora dovuto dal padre alla madre da luglio 2024 alla definizione del giudizio, per ogni mese dovrà essere detratto dall'importo di € 500 la metà delle rate di mutuo versate dal padre alla banca
(cioè, la quota materna);
- dal collocamento paritetico, l'AUU sarà percepito dai genitori al 50% e le parti provvederanno al mantenimento diretto dei minori. Lo stipendio del padre, infatti, è maggiore di quello della madre. Si deve, però, tenere conto dell'assegnazione della casa familiare. Il padre, poi, oltre a dover pagare la sua quota di mutuo, dovrà reperire una nuova abitazione con relativi costi.
Detta regolamentazione tiene conto, oltre che della frequentazione, del fatto che lo stato di disoccupazione non fa venire meno l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli, soprattutto in caso di licenziamento per giusta causa, come verificatosi nel caso di specie.
Si è poi tenuto conto delle condizioni economiche delle parti.
Più nel dettaglio, le parti sono comproprietarie della casa coniugale, per la quale devono sostenere un mutuo con rata mensile di circa € 925. Entrambe hanno contratti di lavoro a tempo determinato.
La madre ha uno stipendio netto di € 1.640, ricalcolato su dodici mensilità (CU2025). Nel 2023 il reddito netto della ricorrente era analogo (si vedano gli e/c).
Alla prima udienza la dichiarava: “Faccio anche pulizie nel nostro condominio per pagare le Pt_1 spese condominiali e il compenso viene direttamente corrisposto all'amministratore dagli altri condomini. Faccio 4 ore alla settimana, ancora non è stato quantificato quanto verrà detratto.
La precedente signora che si occupava delle pulizie prendeva per lo stesso numero di ore circa € 1.000 ogni 4 mesi”.
La CA percepisce, inoltre, l'AUU di € 467. All'inizio del giudizio l'AUU era di € 108,00 (in proposito, ai fini dell'ISEE, si evidenzia che la madre può autonomamente attivarsi in Comune per fare accertare che il padre non vive più nella casa coniugale).
Il padre, invece, inizialmente disoccupato, a luglio 2024 tornava a lavorare come trasportatore. Nel
2024 risulta aver percepito da € 8.077. Non veniva, invece, prodotto il CU2025 relativo al nuovo CP_5 impiego. Dalle buste paga lo stipendio netto risulta oscillare da € 2.300 ad € 2.600.
3) Spese di lite pagina 6 di 8 Le spese di lite fra le parti devono essere integralmente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
Per le medesime ragioni, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
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visti gli artt. 337 bis e ss. c.c., il Tribunale così dispone fra le parti di cui in epigrafe:
1) dispone l'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre alla quale assegna la casa familiare sita in Gerenzano (VA), Via Moneta n. 40;
2) dispone che la frequentazione padre/figli sia regolata come in parte motiva e che vi sia un collocamento paritetico da quando il padre avrà reperito un'abitazione autonoma;
3) dispone che i Servizi Sociali di Gerenzano mantengano il monitoraggio sul nucleo familiare e provvedano agli adempimenti di cui in parte motiva;
4) dispone che da luglio 2024 il padre versi alla madre, entro il 10 di ogni mese, un assegno pari ad
€ 250 per figlio, oltre rivalutazione annuale, e che la madre percepisca integralmente l'AUU.
Per il periodo precedente si confermano i provvedimenti adottati in corso di causa. Dal collocamento paritetico, si prevede il mantenimento diretto dei minori e la percezione dell'AUU al 50% fra i genitori;
5) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno sostenute al 50% dai genitori;
pagina 7 di 8 6) condanna parte ricorrente e resistente, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese di lite del
CS, che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
7) compensa le spese di lite fra la ricorrente ed il resistente.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Gerenzano affinchè possano procedere al monitoraggio.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa SS IT dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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