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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 989/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MOCCI MAURO
ricorrente
contro
• CP_1
con l'avv. EUTIZI CINZIA
resistente
IN PUNTO: Opposizione ad avviso di addebito 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
annullare l'avviso di addebito impugnato con la richiesta di pagamento dell per nullità e CP_1 illegittimità dello stesso, nonché per prescrizione oltre che infondato in fatto e diritto. Con condanna dell alle spese e competenze del giudizio. CP_1
Ai fini di legge il valore è quello per le controversie previdenziali.
PARTE RESISTENTE
Rigettare in quanto infondata, in fatto e diritto, l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'avviso di addebito opposto in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste nell'avviso di addebito o al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione l'avviso di addebito notificato all'odierno ricorrente in data 21 aprile 2023 dall sede di Civitavecchia, avente ad oggetto la somma di Euro 8.449,08=. CP_1
Trattasi di AVA emesso per il recupero della differenza tra i c.d. contributi a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, quantificati a suo tempo dall'odierno opponente sulla base del reddito dichiarato e quelli effettivamente dovuti - sulla totalità del effettivamente Parte_2 percepito - per come emerso a seguito di accertamento fiscale concluso nel 2021 dall'Agenzia delle CP_ Entrate n. TK501R101113 notificato il 19/02/2021 (doc. 3 di parte , relativamente alle dichiarazioni rese nell'anno 2016 (anno d'imposta 2015).
L'odierno ricorrente ha eccepito:
a) la prescrizione del credito per il decorso dei termini di legge;
CP_ b) il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., dovendo l fornire le prove poste a sostegno delle proprie ragioni creditorie, che devono essere “ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell'accertamento fiscale (non utilizzabili perché l'accertamento è impugnato in sede di contenzioso, quindi per tale motivo atto non definitivo, e per questo non può essere usato né vale come prova)”;
c) la nullità dell'AVA per mancanza di conformità del documento informatico, “trattandosi di una semplice fotocopia priva dell'attestazione di conformità effettuata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 17 co.2 DPCM del 13/11/2014 e art. 23 D.lgs
n.82/005 (C.A.D.) pertanto affetta da nullità”. CP_ L ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito alle avverse pretese per le ragioni tutte articolate nella memoria difensiva, al cui contenuto si rinvia per relationem.
- 2 - Tribunale di Treviso
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza trattata con rito cartolare.
***
1) Eccepita nullità dell'AVA per mancanza di conformità del documento informatico.
La doglianza sub c) è infondata, atteso che l'art. 30 co. 2 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, non prevede alcuna attestazione di conformità, ma unicamente che l'avviso sia “sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto”.
A ben vedere, nel caso di specie al ricorrente non è stata notificata la copia analogica di un distinto originale informatico, ma è stato notificato l'originale stesso (ossia l'avviso di addebito formato e sottoscritto con le modalità dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993) dell'atto consistente in un invito formale (formulato secondo i criteri previsti 30, co. 2 del DL 78/2010, conv. con mod. dalla L.
30 luglio 2010, n. 122) rivolto al contribuente ad onorare il debito iscritto a ruolo.
E se anche si volesse diversamente opinare, il ricorrente si è limitato ad eccepire la mancanza di attestazione di conformità della documentazione depositata rispetto a quella dalla quale è stata estratta, senza nessuna contestazione specifica circa la conformità al documento dal quale è stata estratta: non ha, cioè, disconosciuto la conformità della copia depositata al suo originale.
2) Credito azionato. CP_ L'opponente invoca l'onere probatorio dell senza contestare i presupposti fattuali e giuridici dell'accertamento tributario, e senza illustrare qualsivoglia argomento volto a contrastare il CP_ fondamento dell'accertamento. È evidente che solo in caso di contestazione scatta l'obbligo dell di contrastare le allegazioni (ed eventualmente le produzioni) del ricorrente con rilievi e mezzi di prova idonei a corroborare il ragionamento dell'amministrazione finanziaria.
Quanto fin qui illustrato basta a respingere le doglianze supra indicate sub b).
3) Eccezione di prescrizione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.06.2016, art. 1, ha previsto il differimento del versamento dei contributi 2015 al 6 luglio 2016 (senza alcuna maggiorazione), ed è questo il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Esso (che sarebbe normalmente spirato il
06/07/2021) è peraltro slittato di 311 giorni per effetto del periodo straordinario di sospensione della prescrizione in epoca pandemica, con dies ad quem conclusivamente coincidente con il 13.05.2022.
Tanto premesso, considerato che in data 19/02/2021 (e dunque entro il quinquennio) è stato notificato l'Avviso di Accertamento n. con cui Agenzia delle Entrate, determinando il maggior NumeroDiC_1 CP_ reddito rispetto a quello dichiarato, ha quantificato i contributi omessi e dovuti all ecco che l'avviso di addebito opposto, notificato il 13.05.2023, deve ritenersi del tutto tempestivo.
**
- 3 - Tribunale di Treviso
Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, il ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle tre fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con importi pari ai minimi, attesa la relativa semplicità della causa.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) Respinge l'opposizione;
CP_ b) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.865,00= oltre accessori di legge.
Civitavecchia, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 989/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MOCCI MAURO
ricorrente
contro
• CP_1
con l'avv. EUTIZI CINZIA
resistente
IN PUNTO: Opposizione ad avviso di addebito 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
annullare l'avviso di addebito impugnato con la richiesta di pagamento dell per nullità e CP_1 illegittimità dello stesso, nonché per prescrizione oltre che infondato in fatto e diritto. Con condanna dell alle spese e competenze del giudizio. CP_1
Ai fini di legge il valore è quello per le controversie previdenziali.
PARTE RESISTENTE
Rigettare in quanto infondata, in fatto e diritto, l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'avviso di addebito opposto in ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste nell'avviso di addebito o al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene alla nostra attenzione l'avviso di addebito notificato all'odierno ricorrente in data 21 aprile 2023 dall sede di Civitavecchia, avente ad oggetto la somma di Euro 8.449,08=. CP_1
Trattasi di AVA emesso per il recupero della differenza tra i c.d. contributi a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, quantificati a suo tempo dall'odierno opponente sulla base del reddito dichiarato e quelli effettivamente dovuti - sulla totalità del effettivamente Parte_2 percepito - per come emerso a seguito di accertamento fiscale concluso nel 2021 dall'Agenzia delle CP_ Entrate n. TK501R101113 notificato il 19/02/2021 (doc. 3 di parte , relativamente alle dichiarazioni rese nell'anno 2016 (anno d'imposta 2015).
L'odierno ricorrente ha eccepito:
a) la prescrizione del credito per il decorso dei termini di legge;
CP_ b) il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., dovendo l fornire le prove poste a sostegno delle proprie ragioni creditorie, che devono essere “ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell'accertamento fiscale (non utilizzabili perché l'accertamento è impugnato in sede di contenzioso, quindi per tale motivo atto non definitivo, e per questo non può essere usato né vale come prova)”;
c) la nullità dell'AVA per mancanza di conformità del documento informatico, “trattandosi di una semplice fotocopia priva dell'attestazione di conformità effettuata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 17 co.2 DPCM del 13/11/2014 e art. 23 D.lgs
n.82/005 (C.A.D.) pertanto affetta da nullità”. CP_ L ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito alle avverse pretese per le ragioni tutte articolate nella memoria difensiva, al cui contenuto si rinvia per relationem.
- 2 - Tribunale di Treviso
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza trattata con rito cartolare.
***
1) Eccepita nullità dell'AVA per mancanza di conformità del documento informatico.
La doglianza sub c) è infondata, atteso che l'art. 30 co. 2 del DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, non prevede alcuna attestazione di conformità, ma unicamente che l'avviso sia “sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto”.
A ben vedere, nel caso di specie al ricorrente non è stata notificata la copia analogica di un distinto originale informatico, ma è stato notificato l'originale stesso (ossia l'avviso di addebito formato e sottoscritto con le modalità dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993) dell'atto consistente in un invito formale (formulato secondo i criteri previsti 30, co. 2 del DL 78/2010, conv. con mod. dalla L.
30 luglio 2010, n. 122) rivolto al contribuente ad onorare il debito iscritto a ruolo.
E se anche si volesse diversamente opinare, il ricorrente si è limitato ad eccepire la mancanza di attestazione di conformità della documentazione depositata rispetto a quella dalla quale è stata estratta, senza nessuna contestazione specifica circa la conformità al documento dal quale è stata estratta: non ha, cioè, disconosciuto la conformità della copia depositata al suo originale.
2) Credito azionato. CP_ L'opponente invoca l'onere probatorio dell senza contestare i presupposti fattuali e giuridici dell'accertamento tributario, e senza illustrare qualsivoglia argomento volto a contrastare il CP_ fondamento dell'accertamento. È evidente che solo in caso di contestazione scatta l'obbligo dell di contrastare le allegazioni (ed eventualmente le produzioni) del ricorrente con rilievi e mezzi di prova idonei a corroborare il ragionamento dell'amministrazione finanziaria.
Quanto fin qui illustrato basta a respingere le doglianze supra indicate sub b).
3) Eccezione di prescrizione.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.06.2016, art. 1, ha previsto il differimento del versamento dei contributi 2015 al 6 luglio 2016 (senza alcuna maggiorazione), ed è questo il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Esso (che sarebbe normalmente spirato il
06/07/2021) è peraltro slittato di 311 giorni per effetto del periodo straordinario di sospensione della prescrizione in epoca pandemica, con dies ad quem conclusivamente coincidente con il 13.05.2022.
Tanto premesso, considerato che in data 19/02/2021 (e dunque entro il quinquennio) è stato notificato l'Avviso di Accertamento n. con cui Agenzia delle Entrate, determinando il maggior NumeroDiC_1 CP_ reddito rispetto a quello dichiarato, ha quantificato i contributi omessi e dovuti all ecco che l'avviso di addebito opposto, notificato il 13.05.2023, deve ritenersi del tutto tempestivo.
**
- 3 - Tribunale di Treviso
Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, il ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle tre fasi di studio, introduttiva e decisoria, e con importi pari ai minimi, attesa la relativa semplicità della causa.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) Respinge l'opposizione;
CP_ b) Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.865,00= oltre accessori di legge.
Civitavecchia, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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