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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/10/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 60/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 28/2/2025, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o
in materia di
LAVORO
iscritta al N. 60 R.G. Lav.- anno 2023
Oggetto: retribuzione
p r o m o s s a d a
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to L. Cirillo, elettivamente domiciliata come in atti appellante
1
contro
:
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Baranello e D. Serrecchia, elettivamente Parte_2
domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale.
MOTIVAZIONE
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 24/2/2020, conveniva in giudizio l'odierno appellato Parte_2
innanzi al Tribunale di Larino, in funzione di GL, cui chiedeva : “….accertare e dichiarare che in conseguenza dell'accertato illegittimo trasferimento del ramo d'azienda e, dunque, della persistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con la cedente a far data Controparte_1
dall'1/9/2006, stante anche l'ordine di reintegrazione nelle mansioni svolte sino alla data di cessione
(Area Professionale 3, livello 3, CCNL Asco Tributi), il ricorrente ha diritto: 1) alla ricostruzione del rapporto ex tunc alle dipendenze della cedente a far data dall'1/4/1987 (data di assunzione) con tutte le conseguenze derivanti dall'illecito commesso dal datore di lavoro per aver estinto il rapporto in modo illegittimo nei termini precisati in fatto ed in diritto (a titolo di esempio: scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, premi, elemento aggiuntivo della retribuzione e ogni altra indennità o retribuzione prevista dal CCNL e da quello integrativo) e, per l'effetto, la condanna della resistente al risarcimento del danno per il periodo aprile 2013 – 25 marzo 2019 quantificato in euro 264.124,74, di cui 18.245.90, a titolo di TFR, ovvero quell'altra diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa da determinarsi, in caso di contestazione, anche a mezzo di CTU contabile che fin d'ora si richiede;
2) per il periodo 26 marzo 2019 - 1° maggio 2019, al normale trattamento economico previsto dal CCNL di categoria e, per l'effetto, alla condanna della resistente al pagamento della somma di euro 4.472,73 per come in atti specificato;
3) per il periodo
1/5/2019 – 31/12/2019 alle ulteriori indennità ed emolumenti per come descritti in atti e, per l'effetto, alla condanna della resistente al pagamento dell''ulteriore somma pari ad euro 3.988,80 per gli scatti di anzianità; euro 639,92 per importo ex ristrutturazione tabellare;
euro 1.235,58 per l'elemento aggiuntivo della retribuzione, per un totale pari ad euro 5.864,24. Oltre le somme maturande sino alla pronuncia in questa sede. Il tutto, in ogni caso, con l'aggiunta degli interessi
2 legali e della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari…….”.
Con memoria difensiva si costituiva l' , la quale spiegava le Parte_1
seguenti conclusioni:
“Preliminarmente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare Cont l'estinzione del rapporto di lavoro tra (oggi ) e il sig. per Controparte_1 Pt_2 decadenza dall'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art.6 della L.n. 604 del 1966 e per l'effetto disporre il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.;
- In subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale preliminare, respingere le domande avversarie;
- Condannare l'istante alla rifusione di spese e competenze del chiedendo il rigetto del ricorso, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e, in via preliminare, la declaratoria di nullità del ricorso”.
La sentenza di primo grado
Acquisita la disposta CTU, il GL con sentenza in data 28/11/2022 decideva la causa come segue:
“…definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale.
2. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alle dipendenze della parte resistente con anzianità decorrente dal 1 settembre 2006 (Area professionale
3, livello 3 CCNL Asco Tributi) e a vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità e gli altri emolumenti previsti dal CCNL cit., come indicati nella parte motiva.
3. Condanna l' resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 240.089,16, Pt_1
oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze a partire dal 31.10.2021 al saldo.
4. Condanna l' resistente all'accantonamento delle differenze di TFR sulle differenze Pt_1 retributive per l'ammontare calcolato al 31 agosto 2014 in 3.633,88 lordi.
5. Condanna l' resistente a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Pt_1
complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, , iva e cpa come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari.
6. Pone definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU, liquidate in euro 582,05 Pt_1 per onorari, oltre accessori di legge….”.
3
1. L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza l' interponeva gravame Controparte_3 denunciandone l'erroneità per i seguenti motivi:
“Violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sull'eccezione opposta dall'Agenzia appellante in merito alla necessità di portare in detrazione quanto era stato percepito – a qualsiasi titolo – dal sig. nel periodo considerato”; Pt_2
“Omessa valutazione della natura risarcitoria dell'obbligazione in capo all' Controparte_1
per il periodo precedente alla declaratoria di nullità della cessione di azienda – omessa
[...] detrazione dall'importo riconosciuto al lavoratore delle somme percepite dal lavoratore a titolo di aliunde perceptum”.
Spiegava le seguenti conclusioni:
“in parziale riforma della sentenza di primo grado, voglia quantificare gli importi dovuti al sig.
a titolo risarcimento per i fatti di causa nel minore importo di €. 137.800,39 lordi, Parte_2
già rivalutati al 31/10/2021, riconoscendo in detrazione dal totale delle retribuzioni che sarebbero spettate all'appellato nel periodo dal 01/06/2013 al 25/03/2019 gli importi da questi percepiti a vario titolo nel medesimo periodo, per come illustrato nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi del grado di appello.”.
Argomentava ampiamente in ordine ai proposti motivi di gravame, come da atto di appello che in parte qua si richiama e deve ritenersi come qui riportato e trascritto.
Si costituiva in giudizio il che contrastava il proposto appello, così concludendo: Pt_2
“Voglia dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare il proposto gravame e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Vinte le spese del grado con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
Argomentava diffusamente come da atto di costituzione in appello che in parte qua si richiama e deve ritenersi come qui riportato e trascritto.
In data 25/10/2024 la Corte pronunciava ordinanza con cui dichiarava la nullità parziale della CTU depositata dalla dott.ssa nel giudizio di primo grado relativamente all'aliunde Persona_1 perceptum determinata dall'acquisizione della relativa documentazione da parte della consulente, tempestivamente eccepita, e, disposta l'acquisizione di siffatta documentazione, ordinava l'integrazione della CTU da espletarsi dalla stessa consulente relativamente al calcolo dell'aliunde perceptum.
4 Acquisita la disposta CTU, all'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo in atti, di cui veniva data lettura.
********************
3. Motivi della decisione.
La Corte ritiene che il proposto appello sia parzialmente fondato e meriti, perciò, accoglimento per quanto di ragione.
Ricostruiti i fatti come da sentenza impugnata, va osservato che nella memoria difensiva relativa al giudizio di primo grado l' , con riferimento agli arretrati di retribuzione, Controparte_1
aveva contestato i conteggi avversari pervenendo ad un importo inferiore da cui doveva essere detratto l'aliunde perceptum per il periodo di riferimento.
Al riguardo determinanti sono le risultanze della CTU a firma della consulente che Persona_1
la Corte reputa di condividere -salve le considerazioni di cui in appresso-, essendo la consulenza medesima immune da vizi logici e tecnici, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, nonché caratterizzata da un'attenta e particolareggiata disamina del caso di specie e non contrastata da alcun valido elemento di argomentazione acquisito al giudizio.
Orbene il CTU è giunto alle seguenti conclusioni:
“Esaminati i documenti presenti in atti, costituiti da Certificazioni Uniche, dichiarazione dei redditi ed estratto conto contributivo, il lavoratore, dal giugno 2013 al 25.03.2019, ha percepito: - nel 2013 euro 6.101,29 dall'INPS a titolo di Cassa integrazione Guadagni
- nel 2014 euro 10.764,68 dall'INPS a titolo di Cassa integrazione Guadagni ed euro 13.242,00 da
Esattorie SPA a titolo di Indennità sostitutiva del preavviso
- nel 2015 euro 12.914,00 dall'INPS a titolo di NASPI
- nel 2016 euro 1.669,00 quali emolumenti per lavoro dipendente ed euro 2.467,75 dall'INPS a titolo di NASPI
- nel 2017 euro 14.550,00 quali emolumenti per lavoro dipendente ed euro 4.054,17 dall'INPS a titolo di NASPI
- nel 2018 euro 22.422,00 quali emolumenti per lavoro dipendente - nel 2019 euro 8.688,00 quali emolumenti per lavoro dipendente.
Quanto sopra ammonta a
- euro 16.865,97 per Cassa integrazione Guadagni
5 - euro 13.242,00 per Indennità sostitutiva del preavviso
- euro 19.435,92 per NASPI
- euro 47.32900 per lavoro dipendente per un totale di euro 96.872,89.”
Va osservato al riguardo che, come evidenziato dalla giurisprudenza, non sono detraibili dall'aliunde perceptum le seguenti voci:
-indennità di disoccupazione (cfr Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 16/5/2018, n.11989; Cass.
27.3.2017 n. 7794; Cass. n. 2447/2009; Cass. n. 2716/2012, le quali hanno espresso il principio di diritto secondo in quale “in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge.”); CP_
e NASPI (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 12/5/2020, n.8799 la quale ha precisato che:
“secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, considerato che l'eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale (cfr., tra le altre, Cass. n.
14878 del 7.6.2018, Cass. n. 9724 del 18/4/2017, Cass. n. 7794 del 27/03/2017).
Va invece detratta dall'aliunde perceptum -oltre che evidentemente la retribuzione percepita dal lavoratore per lavoro dipendente con riguardo al periodo che ne occupa, come quantificata dal consulente nel suddetto elaborato- la somma relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, quale dianzi indicata, in quanto emolumento (lucro) percepito dal lavoratore a causa di quello stesso fatto illegittimo -il licenziamento- (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. 12/11/2024, N°29148).
Pertanto, giusta i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, quali dianzi riportati tra parentesi, dal totale quantificato dal CTU nel suddetto elaborato tecnico a titolo di aliunde perceptum vanno detratte le voci relative alla CIG ed alla NASPI per il totale quantificato dal CTU di €36.301,89 : €96.872,89 meno €36.301,89 = €60.571,00, somma, quest'ultima, che, rappresentando, pertanto, l'aliunde perceptum, va detratta, conseguentemente, dal quantum, che
6 l' è tenuta a pagare al , determinato dal CTU in primo grado -somma Controparte_1 Pt_2 non rivalutata di €226.510,55 -.
Ne discende la rideterminazione in €165.939,55 della somma di cui al capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata che l'appellante è tenuta a pagare all'appellato oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla scadenza delle singole partite di credito al saldo.
4. Atteso l'esito del giudizio di parziale soccombenza, vanno compensate per 1/3 tra le parti le spese relative al giudizio di primo grado, così come liquidate dal giudice di primo grado, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei rimanenti 2/3, come da liquidazione in dispositivo, e vanno del pari compensate per 1/3 tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei rimanenti 2/3, come da liquidazione in dispositivo.
Vanno, infine, poste a carico di entrambe le parti in ragione di 1/3 a carico dell'appellato e di 2/3 a carico dell'appellante le spese relative alla CTU espletata nel primo grado del giudizio, così come già liquidate dal giudice di primo grado nonché quelle relative alla consulenza tecnica espletata nel presente grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 28/11/2022, e con ricorso qui depositato il 17/4/2023 da Controparte_3
nei confronti di Parte_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, ridetermina in €165.939,55 la somma di cui al capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata che l'appellante è tenuta a pagare all'appellato oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla scadenza delle singole partite di credito al saldo;
-compensa per 1/3 tra le parti le spese relative al giudizio di primo grado, così come liquidate dal giudice di primo grado, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei rimanenti 2/3 liquidati in €4667,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge, con distrazione;
7 -compensa per 1/3 tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.100,00, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei rimanenti 2/3 liquidati in €1.400,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge, con distrazione;
-pone a carico di entrambe le parti in ragione di 1/3 a carico dell'appellato e di 2/3 a carico dell'appellante le spese relative alla CTU espletata nel primo grado del giudizio, così come già liquidate dal giudice di primo grado;
-liquida in favore del CTU a titolo di onorario per la consulenza tecnica espletata nel presente grado
€270,00, ponendo a carico dell'appellante €180,00 ed €90,00 a carico dell'appellato, oltre accessori di legge.
Campobasso, 28/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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