TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/06/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7279/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Passanisi ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via G. D'Annunzio n. 24, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2024, ha impugnato l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001964412, con la quale l' gli ha ingiunto per l'annualità 2018 il CP_1
Pagina 1 pagamento della somma complessiva di euro 4.964,64, oltre spese di notifica, assumendo la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), laddove lo stesso in quell'anno neppure ha operato come imprenditore agricolo.
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha dedotto:
- che con sentenza nr. 1044/2024 del 21/02/2024 l'intestato Tribunale ha già preso atto che si è “cancellato dall'elenco a far data dall'8.02.2018 e ciò sulla base della "Pei CP_2
protocollo nr. 2100.09/01/291.0005905" che imponeva agli uffici amministrativi la cancellazione in autotutela di posizione , per l'effetto dichiarando la cessazione della CP_2
materia del contendere relativamente a tale capo di domanda ed il riconoscimento del suo diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola;
- che altresì la mancanza della qualifica di imprenditore agricolo risulta attestata dal responsabile del VI servizio S.U.A.P. del Comune di Fiumefreddo di Sicilia nella nota prot. nr.
26784 del 13/12//2022 per non essergli stato riconosciuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- che, ad ogni modo, allo stesso non è stato comunicato alcun atto di accertamento sì da consentirgli di regolare la propria posizione nei 90 giorni concessi dal legislatore;
- che la mancata notifica degli atti di accertamento sottostanti all'ordinanza di ingiunzone inficia l'intera procedura sanzionatoria che consegue alla (pretesa) omissione delle somme richieste, per cui anche qualora l'impresa agricola del contribuente fosse stata ancora attiva nell'anno 2018, lo stesso comunque non sarebbe assoggettabile alle sanzioni irrogate;
- che inoltre l'ordinanza ingiunzione è illegittima in quanto priva di motivazione o, ad ogni modo, recante una motivazione “di stile”, limitandosi all'enunciazione di norme di legge senza dar conto nel caso concreto dei presupposti di fatto che hanno condotto a comminare la sanzione;
- che comunque l' è decaduto dal potere di sanzionare la presunta omissione delle CP_1 ritenute contributive ai sensi dell'art. 14 l. n.689/1981.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, “…- nel merito:(di) accertare e dichiarare
l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione suddetta: 1) perché la società agricola del ricorrente era già cessata nell'anno in cui vengono contestati gli omessi versamenti;
2) per omessa motivazione, ovvero, perché corredata da motivazione di stile inidonea a fondare l'irrogazione della sanzione;
3) per omessa notifica degli avvisi di addebito 4) perché l'Ente era decaduto
Pagina 2 dal potere di irrogare la sanzione ex art. 14 L. 689/1981; - conseguentemente, … dichiarare
l'inesistenza dei presupposti voluti dalla legge per farsi luogo all'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione impugnata;
- per l'effetto, annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata. Con vittoria di compensi di giudizio da distrarsi in favore del(l') avvocato antistatario”.
In data 4.04.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1 telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto che “l'avviso di accertamento, prodromico all'emissione della O.I. opposta, è stato consegnato all'agente notificatore oltre i termini di legge di cui all'art. 14 della L. 689/81 e precisamente in data il 01/12/2019, (per cui) si è proposta al Direttore Sede autotutela ai fini dell'annullamento della stessa …”.
Conseguentemente, l' ha chiesto “accertata l'ammissibilità dell'opposizione dichiarare CP_1
cessata la materia del contendere, spese compensate ritenuto il non univoco orientamento giurisprudenziale sul termine di cui all'art. 14 della L. 689.81”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 20.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
__________________________
Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del giudizio di opposizione che ci occupa, essendo provato in atti che l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa è stata notificata in data 24.06.2024
e dai registri di consolle risulta che il ricorso è stato depositato il 23.07.2024.
Nel merito, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
1.09.2011 n.150, giova ricordare che il giudizio di opposizione instaura un ordinario processo di cognizione a parti invertite, nel quale l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, sicché spetta ad essa, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre è onere dell'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, fornire la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. 07.03.2007, n. 5277).
Il principio di legalità, peraltro, in materia di sanzioni amministrative, impone non solo la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti, ma anche di modellare la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere e ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale
Pagina 3 per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale (Corte Cost. 12.07.2021 n.151)
In questa prospettiva, va rilevato che l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nella fattispecie concreta, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001964412, nel costituirsi nel presente giudizio, l'Amministrazione previdenziale ha depositato la proposta di annullamento in autotutela del titolo opposto, “Considerato che l'avviso di accertamento
2100.05/11/2019.0556387, prodromico all'emissione della OI 1964412, è stato CP_1
consegnato all'agente notificatore oltre i termini di cui all'art. 14 della L. 689/81 (e precisamente in data 01/12/2019)”, restando onerata con provvedimento del 19.04.2025 di produrre il provvedimento di annullamento del titolo in parola.
Tale onere è rimasto disatteso non avendo fornito l' dati di riscontro del dedotto CP_1
Pagina 4 annullamento, sicché, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, considerato che nella fattispecie concreta non sussistono elementi sufficienti a comprovare la legittimità della reazione sanzionatoria adottata a carico del ricorrente, la predetta ordinanza di ingiunzione va annullata.
Le spese processuali sono per un terzo compensate alla luce della condotta processuale non oppositiva assunta dall' rispetto alle difese e alle domande spiegate dal ricorrente e per i CP_1
restanti due terzi, secondo il principio della causalità che informa la regola della soccombenza, poste a carico del primo e, in concreto, liquidate in favore del secondo avuto riguardo alla domanda di distrazione avanzata dal procuratore costituito in ricorso e reiterata nelle note cartolari del 19.06.2025 e tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'intervenuto arresto del procedimento alla fase iniziale, senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM n.55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'ordinanza ingiunzione OI-
001964412, che, per l'effetto, annulla
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in euro 49,00 a titolo di spese vive ed in euro 730,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 21.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 5