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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 785/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 14.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 785/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Sandra Normanni
contro
:
Controparte_1
Avv. Stefano Monti
CP_2
contumace
Controparte_3
Avv. Stefano Monti
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2018, convenne dinanzi al Tribunale di Parte_1
NN (in proprio e quale erede di , (quale Controparte_1 Persona_1 CP_2
erede di e (già Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 16.3.2013 alle ore 17.00 circa a NN e di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, quantificati complessivamente in € 1.207.212.84.
pagina 1 di 11 Espose l'attore che mentre stava conducendo la propria bicicletta a mano ed ultimando l'attraversamento pedonale di via Zalamella, con il favore della luce verde e seguito dalla moglie e dai figli, era stato investito da che, alla guida del veicolo Fiat Panda, tg. DS 946 TG – Controparte_1 di proprietà di e assicurato da – stava giungendo a forte Persona_1 Controparte_4 velocità da via Canalazzo e, anziché fermarsi all'altezza dell'incrocio tra via Zalamella e via
Canalazzo, dotato di impianto semaforico che proiettava luce rossa, aveva svoltato a sinistra verso via
Zalamella, occupando parzialmente in contromano la corsia.
Trasportato in stato di coma profondo prima presso l'Ospedale Civile “Bufalini” di Cesena e poi presso l'Ospedale Civile “Umberto I” di Lugo, a causa del sinistro aveva subito gravi lesioni riportando un'invalidità permanente dell'80%, oltre a I.T.T. e I.T.P.
Si costituirono e contestando l'an ed il quantum e Controparte_3 Controparte_1 deducendo, in particolare, l'erroneità della ricostruzione dell'incidente come indicata dall'attore. La dinamica corretta era, in realtà, quella descritta nel rapporto della Polizia Municipale di NN intervenuta sul luogo;
l'attore, infatti, era in sella alla bicicletta provenendo da via Canalazzo e, giunto all'incrocio con via Zalamella, aveva proseguito incurante del semaforo rosso venendo così a collisione con il veicolo condotto da il quale stava percorrendo via Zalamella con il favore Controparte_1
della luce verde. Conclusero, quindi, chiedendo il rigetto delle domande.
Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali e documentali, l'adito Tribunale con sentenza n.
147/2022 ritenne sussistente l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Parte_1
e lo condannò alla rifusione delle spese di lite a favore di parti convenute costituite.
Quanto alla dinamica del sinistro, il Tribunale ritenne attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni indotti dai convenuti, e , in quanto presenti al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 momento del sinistro e identificati da una pattuglia della Polizia di Stato intervenuta nell'immediatezza dei fatti, che aveva fornito poi i nominativi dei presenti alla Polizia Municipale, giunta successivamente. Non ritenne, invece, attendibili le dichiarazioni rilasciate dai testi indicati dall'attore, la moglie in quanto le sue dichiarazioni erano contraddittorie, ed Testimone_4 [...]
perché il luogo in cui aveva dichiarato di trovarsi al momento del sinistro presentava una Tes_5 visibilità limitata del punto dell'impatto a causa della presenza di muretti di cemento, oltre al fatto che la sua presenza non era stata riscontrata dalla Polizia Municipale, trattandosi dunque di soggetto non identificato come testimone oculare.
Il Tribunale, quindi, ritenne che “a fronte dell'ostacolo imprevisto ed imprevedibile trovatosi di fronte, nulla poté fare per evitare l'impatto, se non tentare una inutile sterzata verso Controparte_1
sinistra. E ciò considerato, peraltro, che teneva una velocità adeguata alla Controparte_1
pagina 2 di 11 percorrenza di un'intersezione stradale (cfr. dichiarazione testimoniale di che ha Testimone_1
riferito che la strada era, a quell'ora, di sabato, molto trafficata, per cui la macchina che la precedeva
- cioè quella guidata dall'odierno convenuto - teneva una velocità molto moderata). L'accertata ricostruzione della dinamica del sinistro trova conferma nei danni riportati dai veicoli coinvolti. In particolare, all'esito dello scontro la sella della bici fu divelta (cfr. verbale accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose) e, come noto, tale circostanza è conseguenza della forza di trazione esercitata dal peso del corpo del ciclista sulla sella del velocipede”. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a dieci motivi ed ha chiesto di disporre Parte_1
CTU cinematica e CTU medico legale non ammesse in primo grado.
Si sono costituiti e , eccependo l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_3 dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante e, precisate le conclusioni, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di appello censura la sentenza per omissioni istruttorie, a causa del mancato esperimento da parte del giudice di primo grado di CTU tecnico-cinematica e medico-legale che, invece, l'appellante ritiene indispensabili ai fini dell'attribuzione della responsabilità in capo all'appellato.
Il motivo è infondato. Come si vedrà nel prosieguo, la dinamica concreta del sinistro è chiaramente provata dal rapporto redatto dai verbalizzanti e dalle dichiarazioni rese a s.i.t. e all'udienza istruttoria dai testimoni oculari, motivo per cui la CTU tecnico-cinematica, volta a ricostruire, in astratto, la dinamica del sinistro non è affatto necessaria.
La CTU medico-legale, poi, è superflua, come risulterà all'esito dei motivi vertenti sull'attribuzione della responsabilità.
Con il secondo e con il terzo motivo di appello, si lamenta la disapplicazione da parte del giudice di primo grado della normativa relativa al Codice della Strada, in particolare degli artt. 140, 141, 142, 145
C.d.S., oltre che della normativa codicistica, in particolare dell'art. 2054 c.c.
Tali motivi sono inammissibili, in quanto irrimediabilmente generici, poiché l'appellato si limita a trascrivere testualmente i citati articoli del C.d.S. e del Codice Civile ed a lamentare, del tutto immotivatamente, che il Tribunale “… non ha ritenuto di applicare il codice della strada che in ben quattro articoli sancisce la colpevole condotta di guida del sig. nella causazione Controparte_1 del sinistro” e che “… non ha applicato il codice civile, che sancisce in modo cogente che in caso di
pagina 3 di 11 opposte valutazioni dello stesso fatto si deve dividere la responsabilità, fra le parti, contendenti ex art.
2054 c.c.”, senza formulare alcuna censura alla motivazione della sentenza, senza indicare in quali errori sarebbe incorso il giudice, né dove e perché la motivazione non applica le norme richiamate.
Il quarto motivo censura l'erronea sopravvalutazione delle sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.) rilasciate dal convenuto e da e , dal CP_1 Testimone_1 Testimone_6 Testimone_3
giudice ritenute attendibili perché rilasciate al pubblico ufficiale, senza considerare che furono rilasciate alcune ore o alcuni giorni dopo il sinistro. Inoltre, il giudice non ha tenuto conto della contraddittorietà delle dichiarazioni rese all'udienza del 10.12.2020 dall'agente di polizia Tes_7
che, interrogato sull'orario di servizio, dichiarò di essere stato in servizio dalle ore 7 alle 13,
[...]
mentre il sinistro avvenne attorno alle ore 17.
Il motivo viene trattato congiuntamente all'ottavo che lamenta le “dichiarazioni irrealistiche dei testimoni del convenuto alle quali il giudice di prime cure non ha dedicato le doverose attenzioni”, in quanto strettamente connessi.
I testimoni e hanno riferito di avere lasciato le proprie generalità ad un Tes_1 Tes_3 Tes_6
agente della Polizia di Stato il quale le aveva poi consegnate agli agenti della Polizia Municipale.
Secondo l'appellante, proprio a causa dell'assenza dell'agente all'ora del sinistro, le Testimone_7
S.I.T. rese dai presenti sono da considerarsi irrealistiche.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, risulta dal verbale che gli agenti della Polizia di Stato arrivarono sul luogo nell'immediatezza del sinistro ed attesero l'arrivo degli agenti della Polizia Municipale, preservando la situazione del luogo e identificando i soggetti coinvolti ed i testimoni oculari, per poi riferirne i nominativi alla Polizia Municipale, ed il verbale non è contestato con querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Tanto precisato, il fatto che l'agente di polizia sentito in primo grado come Testimone_7 testimone sette anni dopo il sinistro stradale, non abbia ricordato con precisione l'orario in cui quel giorno aveva prestato servizio, appare certamente riconducibile ad un semplice errore di memoria che in nulla inficia la genuinità delle dichiarazioni sue e di quelle degli altri testimoni di cui raccolse le generalità.
In secondo luogo, le censure sono del tutto generiche laddove lamentano che la sentenza si basa sulle dichiarazioni dei testi sentiti a S.I.T. non nell'immediatezza del sinistro, bensì alcune ore o giorni dopo, poiché tale iato temporale, peraltro molto breve, non implica ex se che le dichiarazioni non siano veritiere ed attendibili.
pagina 4 di 11 Peraltro, i testimoni e escussi in primo grado, ad escludere ogni dubbio Tes_1 Tes_3 Tes_6
sulla loro attendibilità, hanno confermato la dinamica del sinistro come già riferita in sede di S.I.T., come si vedrà esaminando l'ultimo motivo.
Col quinto motivo, l'appellante lamenta la sottovalutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da lui stesso, nonché dalla propria moglie Controparte_5
Col sesto motivo, lamenta la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dal testimone dal giudice Tes_5 erroneamente ritenuto inattendibile. Secondo l'appellante, “È ininfluente la circostanza che non ha potuto vedere il volo effettuato dal pedone, sino ad andare a frantumare il parabrezza dell'autovettura, in quanto la vista è stata impedita oggettivamente da un manufatto in cemento situato nell'incrocio, perché la calotta sferica lasciata dall'infortunato è la miglior prova dell'avvenuto impatto”.
Tali motivi consentono la trattazione congiunta con il settimo che lamenta la carenza di motivazione sulla ritenuta inattendibilità dei testi di parte attrice “ innanzitutto, Parte_1 [...]
e ”, posto che “il sig. nel suo intento di ottenere Controparte_5 Tes_5 Parte_1
giustizia, nonostante le discordanti valutazioni, non ha chiesto al Giudice istruttore di accettare e dichiarare la provenienza da via Zalamella, dell'autovettura investitrice Fiat Panda bianca, utilizzando le dichiarazioni irrealistiche dei testimoni del convenuto”.
I tre motivi sono infondati nella parte in cui trattano delle sommarie dichiarazioni rese dallo stesso appellante e, per la rimanente parte, sono inammissibili, perché totalmente generici;
il settimo è anche incomprensibile.
Per un verso, infatti, quelle rese dalla parte non sono dichiarazioni testimoniali e non hanno valore di prova quando sono favorevoli al dichiarante, ma solo quando sono sfavorevoli a sé e favorevoli alla controparte. Dunque, nel presente giudizio non hanno alcun valore probatorio le dichiarazioni rese a
S.I.T. dall'attore, perché non hanno portata confessoria.
Per altro verso, le censure si connotano per l'estrema genericità al cospetto della chiara, precisa, esaustiva e del tutto condivisibile motivazione della sentenza circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste e dal teste evidenziando il giudice, in modo Controparte_5 Tes_5
puntuale, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla prima – che, come riferito dalla teste
Ufficiale di P.G. isp. nell'immediatezza del sinistro aveva dichiarato di non avere Testimone_8 visto l'incidente, poiché in quel momento era distante dal marito – e l'impossibilità del secondo di vedere la dinamica del sinistro dal punto in cui aveva dichiarato di trovarsi, in uno con la circostanza che la sua presenza sul luogo del sinistro non era stata rilevata dalla Polizia – unico testimone la cui presenza non fu attestata dagli agenti né indicata da alcuno degli astanti come persona presente al momento del sinistro, circostanza che invece risulta soddisfatta per tutti gli altri – e con il fatto che pagina 5 di 11 l'attore, seppur sollecitato, non aveva chiarito come avesse rintracciato tale teste il quale aveva dichiarato che, dopo il sinistro, se ne era andato via senza lasciare i propri dati a nessuno.
Si legge, infatti, nella motivazione dell'impugnata sentenza: “Non risultano, invece, attendibili le dichiarazioni dei testi e . Testimone_4 Tes_5
La prima - che ha asserito di non aver rapporti con l'attore, essendone divorziata dal 25/2/2019 - nel confermare lo svolgersi della dinamica del sinistro per come rappresentata dall'attore ha contraddittoriamente narrato, dapprima, che si trovava a 10 m dal suo ex marito che camminava dinanzi a lei con la bici condotta a mano (cfr. risposta al capitolo 1) e, poi, che al momento dell'incidente si trovava a distanza di “tre strisce” da (cfr. primo “ADR”). Parte_1
In secondo luogo, risulta dalla relazione scritta della Polizia Giudiziaria del 15/10/2013 (cfr. descrizione dei fatti, sottoscritta dall'Ufficiale di P.G. isp. che “in merito alle Testimone_8
dichiarazioni di diversamente da quanto dichiarato in sede di verbalizzazione Controparte_5
S.I.T. la stessa, verbalmente, dichiarava al sott. Isp. di non aver visto la dinamica del sinistro Tes_8
in quanto si trovava più indietro rispetto al marito che la precedeva sulla via Canalazzo”. Anche nel presente giudizio l'isp. della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per Testimone_8
dubitare, ha dichiarato che , in stato di evidente agitazione emotiva, Controparte_5 inizialmente le riferì di non aver visto l'incidente, mentre successivamente, in sede di SIT, alle 17.50, fu molto precisa.
Tale discordanza tra quanto dichiarato dalla teste, rispettivamente, all'isp. nell'immediatezza Tes_8
del fatto e in sede di SIT (confermato poi nel presente giudizio) concorre a far ritenere inattendibili le dichiarazioni di . Controparte_5
Neppure risulta attendibile il teste , il quale ha riferito di aver visto tre persone con le bici Tes_5
condotte a mano, provenienti da via Canalazzo, che stavano attraversando via Zalamella sulle strisce pedonali ed una panda di colore chiaro che, proveniente da via Canalazzo, lato opposto a quello da cui provenivano i pedoni, ad alta velocità, svoltando in via Zalamella, direzione via Cavina, investiva il sig. Pt_1
Tuttavia, il teste non risulta attendibile, come anticipato, in quanto dalla documentazione in atti (cfr. doc. 12 della produzione attorea) si evince che dal parcheggio in cui il teste ha asserito trovarsi al momento del sinistro, l'area dell'attraversamento pedonale era difficilmente visibile in ragione della presenza di muretti in cemento, come peraltro confermato dal teste stesso che ha dichiarato di non aver visto il momento dell'impatto, di aver sentito solo “la botta”, perché c'erano dei muretti che gli occludevano la visuale del punto dell'impatto (cfr. risposta al capitolo 30).
pagina 6 di 11 In secondo luogo, posto che la narrazione del testimone in discorso contrasta con quanto dichiarato dai testi e , deve notarsi che la presenza di sul luogo del Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_5
sinistro non trova riscontro negli atti della Polizia Municipale, trattandosi di soggetto non identificato come testimone oculare del fatto, né la parte attrice ha spiegato, seppur sollecitata in tal senso dai convenuti, come abbia fatto a rintracciare tale teste che, dopo aver visto il verificarsi dell'incidente, andò via senza lasciare i suoi dati a nessuno (come dallo stesso testimone dichiarato).
Non può ritenersi dunque attendibile questo testimone, non solo perché avente una visuale deteriore, dal luogo in cui asseritamente si trovava, sull'incrocio teatro del sinistro rispetto ai testi Tes_1
e , ma anche perché la presenza di tale teste sui luoghi di
[...] Testimone_2 Testimone_3
causa non trova riscontri oggettivi, che invece sussistono per i testi predetti, identificati sui luoghi di causa da una pattuglia della Questura, che riferì, poi, alla Polizia Municipale quali fossero i testimoni oculari del sinistro (cfr. relazione della P.G. ai sensi dell'art. 11 c. 1 e 2 D.Lgs. n. 274/2000)”.
Come risulta evidente, l'appellante non si confronta affatto con la puntuale valutazione di inattendibilità dei testi dal medesimo indicati, la moglie e né evidenzia alcuna ragione per la Tes_5
quale la motivazione sarebbe sbagliata, limitandosi ad affermarne l'erroneità.
Alle, condivise, argomentazioni del giudice si aggiunge che il teste ha dichiarato di conoscere di Tes_5
vista i pedoni, mentre gli altri testi hanno dichiarato di non avere nessun rapporto con le parti della causa.
Inoltre, si osserva che né l'appellante né la moglie hanno indicato per quale ragione avrebbero preferito condurre la bicicletta a mano anziché salirvi in sella, nonostante si trovassero sulla strada pubblica.
Le dichiarazioni dell'appellante, d'altra parte, non solo non hanno valenza probatoria per le ragioni sopra indicate, ma confliggono insanabilmente con le dichiarazioni rese dalle altre persone presenti sul luogo del sinistro raccolte dai verbalizzanti, poi dagli stessi confermate in sede di escussione testimoniale in primo grado.
L'appellante, poi, non spiega per quale ragione le dichiarazioni dei testi sentiti a S.I.T. qualche ora o giorno dopo il sinistro sarebbero meno attendibili rispetto a quelle da lui stesso rese dopo essersi svegliato dallo stato di coma causato dall'incidente, più di due mesi dopo il verificarsi del sinistro, quando in data 4.6.2013 ai verbalizzanti dichiarò di non ricordare nulla né del prima né del dopo, ma – eccezionalmente – ricordava del fatto che camminava a piedi, che il semaforo era verde, che l'automobile di proveniva da via Canalazzo ed aveva girato verso via Cavina. CP_1
Con il nono motivo, l'appellante lamenta il mancato ascolto a S.I.T., da parte della Polizia Municipale, di , di , della propria figlia e del proprio CP_6 Controparte_7 Controparte_8 figlio pur essendo presenti nell'immediatezza del fatto. Persona_2
pagina 7 di 11 L'appellante precisa che i primi tre rilasciarono a lui dichiarazione scritte, depositate in primo grado, ed insiste per l'audizione del teste , se possibile, in quanto trasferito in Inghilterra, Controparte_7
e della teste Controparte_8
Orbene, precisato, in via generale, che gli atti compiuti o non compiuti dalla Polizia Municipale non sono valutabili come censure alla sentenza e che le dichiarazioni scritte non hanno alcun valore probatorio in quanto si tratta di prova atipica in luogo di prova tipica, le prove testimoniali ex artt. 244
e 257 bis c.p.c., nella fattispecie in decisione ogni considerazione dell'appellante su è CP_6 irrilevante, perché non lo indicò come testimone né nell'atto di citazione di primo grado né nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e solo nell'appello afferma che “ora” è deceduto, sicché alcun valore probatorio potrebbe attribuirsi alla dichiarazione scritta del medesimo (depositata in forma cartacea in primo grado sub doc. 5) che, peraltro, l'appellante non ha ridepositato in questo grado e di cui non riferisce nemmeno il contenuto. Peraltro, l'ammissione del teste fu richiesta CP_6 tardivamente nelle note depositate per l'udienza di precisazione conclusioni in data 24.6.2021, il che ne dimostra l'esistenza in vita al tempo.
Parimenti irrilevanti sono le considerazioni dell'appellante sul teste , perché Controparte_7
l'istanza di ammissione testimoniale fu motivatamente rigettata dal giudice con ordinanza del
19.8.2019, ritenendo l'audizione superflua, ed il motivo non evidenzia le ragioni per cui, all'esito dell'istruttoria esperita, sarebbe ancora rilevante tale prova;
né l'appellante ha insistito per ammissione in sede di precisazione delle conclusioni in questo grado, con ciò rinunciandovi. Inoltre, non risulta depositata in primo grado una dichiarazione scritta di che, comunque, non Controparte_7
avrebbe valenza probatoria per i motivi di cui si è scritto sopra.
Sono irrilevanti anche le considerazioni sulla prova testimoniale della figlia per Testimone_9 la cui escussione l'appellante insiste, posto che il Tribunale ammise tale testimonianza, ma poi dichiarò
l'attore decaduto dalla prova con ordinanza del 10.12.2020 (all'udienza del 11.12.2019 la sua audizione fu sospesa a causa della difficoltà nel parlare e comprendere la lingua italiana, l'udienza fu rinviata al
12.3.2019 per la nomina di un interprete, ma la teste non fu citata a comparire all'udienza e, su eccezione, il giudice dichiarò la decadenza dalla prova). Alcun valore potrebbe poi attribuirsi alla dichiarazione scritta rilasciata dalla stessa (doc. 3 depositato in forma cartacea in primo grado) che, in ogni caso, l'appellante non ha ridepositato in questa fase.
Ancora, ogni considerazione dell'appellante sulla prova testimoniale del figlio – non Persona_2 ammessa dal giudice con l'ordinanza del 19.8.2019 – è irrilevante, perché la relativa istanza non è stata riproposta nell'appello, dovendo quindi reputarsi che la parte vi abbia rinunciato.
pagina 8 di 11 È infondato anche l'ultimo motivo di appello che rileva contraddizioni fra le dichiarazioni S.I.T. rese dai coniugi (nell'appello erroneamente indicato come ) e Testimone_2 Tes_6 Tes_3
Afferma l'appellante che in sede di S.I.T. avevano entrambi dichiarato di trovarsi in
[...]
automobile sulla via Canalazzo, fermi al semaforo rosso e che il ciclista era passato speditamente, nonostante il rosso, e, tuttavia, la contraddizione fra i due coniugi “si è rilevata davanti al Giudice quando la moglie ha mantenuto la prima versione delle S.i.t. , mentre il marito Testimone_3
ha cambiato la versione iniziale dichiarando all'opposto che vide un ciclista Testimone_6 fermarsi all'incrocio, rimanere alcuni secondi attaccato al palo poi infine passare.
Il Giudice di prime cure ha certamente preso atto delle contraddizioni che furono segnalate dalla difesa dell'infortunato Sig. tuttavia, anziché ritenere inattendibili entrambi i suddetti Parte_1
testi, ha posto le loro dichiarazioni a fondamento della propria sentenza, limitandosi a disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla procura della repubblica di NN”.
In realtà, non vi è contraddizione nelle dichiarazioni del teste il quale non ha Testimone_2
sostanzialmente cambiato la versione iniziale resa ai verbalizzanti, bensì ha meglio specificato quanto avvenuto nel lasso di tempo, necessariamente brevissimo, intercorso tra il momento in cui il ciclista superò, sul lato destro, la sua automobile – la prima della fila ferma al semaforo rosso sulla via
Canalazzo – e quello in cui attraversò l'incrocio.
In ogni caso, anche se si volesse ritenere una contraddizione, la stessa è del tutto marginale, non mutando affatto gli elementi rilevanti dell'accertata dinamica del sinistro, perché in sede testimoniale conferma che il ciclista non camminava a piedi, bensì era alla guida della bicicletta e che Tes_2 attraversò l'incrocio con il semaforo rosso.
Peraltro, la dinamica descritta dai coniugi, testi e , trova perfetto riscontro in quella Tes_2 Tes_3
descritta dalla teste che, alla guida del proprio veicolo sulla via Zalamella, si trovava dietro Tes_1 all'automobile di colore bianco condotta da Sentita a sommarie informazioni sul luogo CP_1 dell'incidente, alle ore 18.28, dichiarò che “… quando la macchina bianca davanti a me (l'auto guidata da n.d.r.) era al centro dell'incrocio, improvvisamente dalla mia destra, Controparte_1
ossia dalla direzione della Via Canalazzo lato periferia vedevo sfrecciare una bicicletta condotta da una persona che si trovava in sella e stava pedalando. La bicicletta attraversava la via Canalazzo con direzione verso la palestra Life Planet che si trovava dall'altro della via Canalazzo. Vista
l'immediatezza degli eventi il conducente dell'auto bianca provava ad evitare l'urto cercando di spostarsi verso sinistra. Il tentativo è stato inutile ed urtava la bicicletta ed il suo conducente. Preciso che dal senso opposto al nostro arrivava una fila di veicoli (…) sono certa che il ciclista stesse attraversando l'incrocio semaforico della via Zalamella, proveniente dal lato periferia di via
pagina 9 di 11 Canalazzo, verso la palestra Life Planet, quindi col rosso avendo io e la macchina bianca il verde”.
Escussa all'udienza in data 6.11.2019, la stessa dichiarò: “il giorno 16 marzo 2013, verso le 17, mi trovavo su Via Zalamella in direzione dei campi da tennis. La mia auto, una mercedes classe B, era preceduta da una fiat panda bianca che percorreva la via Zalamella come tutte le altre auto in fila. La mia auto come la fiat panda bianca che mi precedeva aveva la luce verde a favore e procedevamo entrambi la marcia diritto in avanti.
ADR: preciso che proseguivamo al centro della carreggiata, in fila.
Cap 8 e 9: il ciclista proveniva da via Canalazzo. L'ho visto dapprima salire, in sella alla bici, sul marciapiede e poi lanciarsi, sempre in sella alla bici, verso l'altra parte di via Canalazzo, dove si trova la palestra Life Planet ed il supermercato Eurospar. Preciso che l'attraversamento non è avvenuto sulle strisce pedonali, ma nella parte della strada ad esse antistante, precisamente nella parte di proiezione del marciapiede antistante alle strisce pedonali;
ADR il ciclista l'ho visto scheggiare, non l'ho visto fermarsi.
Cap. 10: io ho visto volare il ciclista. Dopo di che l'automobilista della fiat panda ha inchiodato l'auto ed è sceso dalla macchina, aprendo le portiere al centro della strada. Preciso che io potevo andare a
20 all'ora più o meno perché a quell'orario e di sabato pomeriggio quella strada è molto trafficata. La macchina dinanzi a me andava più o meno alla stessa velocità. Ripeto, infatti, che quella strada è molto trafficata e ci sono semafori ogni 200 m.
Cap 10 bis: ho già risposto
Cap 11: ripeto che ho visto il ciclista volare nella stessa direzione verso cui a forte velocità viaggiava in bici, lanciandosi in strada”.
Da ultimo, non ha alcuna rilevanza, sotto il profilo che qui si esamina, la trasmissione alla locale
Procura della Repubblica dell'impugnata sentenza “in ordine alle contrastanti deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria”, essendo del tutto evidente che il giudice l'ha disposta in relazione alle dichiarazioni testimoniali che ha ritenuto inattendibili, ossia quelle del teste e della Tes_5
teste e non certo per quelle rese dagli altri testi sulla cui base ha ricostruito, Testimone_4
in concreto, la dinamica del sinistro.
Come correttamente affermato dal Tribunale, è superata la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054 II comma c.c. in capo al conducente che, procedendo a velocità molto bassa, si trovò CP_1
improvvisamente difronte il ciclista che proveniva dalla propria destra e nessuna manovra poté utilmente porre in essere per evitare lo scontro, dato che, come riferito dalla teste il ciclista Tes_1
sfrecciava a forte velocità e si lanciò nell'area dell'incrocio.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 10 di 11 Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di NN n. Parte_1
147/2022;
- condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 CP_2 Controparte_3
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 20.000 per compensi, oltre
[...]
spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.2.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 14.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 785/2022 promossa da:
Parte_1
Avv. Sandra Normanni
contro
:
Controparte_1
Avv. Stefano Monti
CP_2
contumace
Controparte_3
Avv. Stefano Monti
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2018, convenne dinanzi al Tribunale di Parte_1
NN (in proprio e quale erede di , (quale Controparte_1 Persona_1 CP_2
erede di e (già Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 16.3.2013 alle ore 17.00 circa a NN e di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, quantificati complessivamente in € 1.207.212.84.
pagina 1 di 11 Espose l'attore che mentre stava conducendo la propria bicicletta a mano ed ultimando l'attraversamento pedonale di via Zalamella, con il favore della luce verde e seguito dalla moglie e dai figli, era stato investito da che, alla guida del veicolo Fiat Panda, tg. DS 946 TG – Controparte_1 di proprietà di e assicurato da – stava giungendo a forte Persona_1 Controparte_4 velocità da via Canalazzo e, anziché fermarsi all'altezza dell'incrocio tra via Zalamella e via
Canalazzo, dotato di impianto semaforico che proiettava luce rossa, aveva svoltato a sinistra verso via
Zalamella, occupando parzialmente in contromano la corsia.
Trasportato in stato di coma profondo prima presso l'Ospedale Civile “Bufalini” di Cesena e poi presso l'Ospedale Civile “Umberto I” di Lugo, a causa del sinistro aveva subito gravi lesioni riportando un'invalidità permanente dell'80%, oltre a I.T.T. e I.T.P.
Si costituirono e contestando l'an ed il quantum e Controparte_3 Controparte_1 deducendo, in particolare, l'erroneità della ricostruzione dell'incidente come indicata dall'attore. La dinamica corretta era, in realtà, quella descritta nel rapporto della Polizia Municipale di NN intervenuta sul luogo;
l'attore, infatti, era in sella alla bicicletta provenendo da via Canalazzo e, giunto all'incrocio con via Zalamella, aveva proseguito incurante del semaforo rosso venendo così a collisione con il veicolo condotto da il quale stava percorrendo via Zalamella con il favore Controparte_1
della luce verde. Conclusero, quindi, chiedendo il rigetto delle domande.
Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali e documentali, l'adito Tribunale con sentenza n.
147/2022 ritenne sussistente l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Parte_1
e lo condannò alla rifusione delle spese di lite a favore di parti convenute costituite.
Quanto alla dinamica del sinistro, il Tribunale ritenne attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni indotti dai convenuti, e , in quanto presenti al Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 momento del sinistro e identificati da una pattuglia della Polizia di Stato intervenuta nell'immediatezza dei fatti, che aveva fornito poi i nominativi dei presenti alla Polizia Municipale, giunta successivamente. Non ritenne, invece, attendibili le dichiarazioni rilasciate dai testi indicati dall'attore, la moglie in quanto le sue dichiarazioni erano contraddittorie, ed Testimone_4 [...]
perché il luogo in cui aveva dichiarato di trovarsi al momento del sinistro presentava una Tes_5 visibilità limitata del punto dell'impatto a causa della presenza di muretti di cemento, oltre al fatto che la sua presenza non era stata riscontrata dalla Polizia Municipale, trattandosi dunque di soggetto non identificato come testimone oculare.
Il Tribunale, quindi, ritenne che “a fronte dell'ostacolo imprevisto ed imprevedibile trovatosi di fronte, nulla poté fare per evitare l'impatto, se non tentare una inutile sterzata verso Controparte_1
sinistra. E ciò considerato, peraltro, che teneva una velocità adeguata alla Controparte_1
pagina 2 di 11 percorrenza di un'intersezione stradale (cfr. dichiarazione testimoniale di che ha Testimone_1
riferito che la strada era, a quell'ora, di sabato, molto trafficata, per cui la macchina che la precedeva
- cioè quella guidata dall'odierno convenuto - teneva una velocità molto moderata). L'accertata ricostruzione della dinamica del sinistro trova conferma nei danni riportati dai veicoli coinvolti. In particolare, all'esito dello scontro la sella della bici fu divelta (cfr. verbale accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose) e, come noto, tale circostanza è conseguenza della forza di trazione esercitata dal peso del corpo del ciclista sulla sella del velocipede”. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a dieci motivi ed ha chiesto di disporre Parte_1
CTU cinematica e CTU medico legale non ammesse in primo grado.
Si sono costituiti e , eccependo l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_3 dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante e, precisate le conclusioni, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di appello censura la sentenza per omissioni istruttorie, a causa del mancato esperimento da parte del giudice di primo grado di CTU tecnico-cinematica e medico-legale che, invece, l'appellante ritiene indispensabili ai fini dell'attribuzione della responsabilità in capo all'appellato.
Il motivo è infondato. Come si vedrà nel prosieguo, la dinamica concreta del sinistro è chiaramente provata dal rapporto redatto dai verbalizzanti e dalle dichiarazioni rese a s.i.t. e all'udienza istruttoria dai testimoni oculari, motivo per cui la CTU tecnico-cinematica, volta a ricostruire, in astratto, la dinamica del sinistro non è affatto necessaria.
La CTU medico-legale, poi, è superflua, come risulterà all'esito dei motivi vertenti sull'attribuzione della responsabilità.
Con il secondo e con il terzo motivo di appello, si lamenta la disapplicazione da parte del giudice di primo grado della normativa relativa al Codice della Strada, in particolare degli artt. 140, 141, 142, 145
C.d.S., oltre che della normativa codicistica, in particolare dell'art. 2054 c.c.
Tali motivi sono inammissibili, in quanto irrimediabilmente generici, poiché l'appellato si limita a trascrivere testualmente i citati articoli del C.d.S. e del Codice Civile ed a lamentare, del tutto immotivatamente, che il Tribunale “… non ha ritenuto di applicare il codice della strada che in ben quattro articoli sancisce la colpevole condotta di guida del sig. nella causazione Controparte_1 del sinistro” e che “… non ha applicato il codice civile, che sancisce in modo cogente che in caso di
pagina 3 di 11 opposte valutazioni dello stesso fatto si deve dividere la responsabilità, fra le parti, contendenti ex art.
2054 c.c.”, senza formulare alcuna censura alla motivazione della sentenza, senza indicare in quali errori sarebbe incorso il giudice, né dove e perché la motivazione non applica le norme richiamate.
Il quarto motivo censura l'erronea sopravvalutazione delle sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.) rilasciate dal convenuto e da e , dal CP_1 Testimone_1 Testimone_6 Testimone_3
giudice ritenute attendibili perché rilasciate al pubblico ufficiale, senza considerare che furono rilasciate alcune ore o alcuni giorni dopo il sinistro. Inoltre, il giudice non ha tenuto conto della contraddittorietà delle dichiarazioni rese all'udienza del 10.12.2020 dall'agente di polizia Tes_7
che, interrogato sull'orario di servizio, dichiarò di essere stato in servizio dalle ore 7 alle 13,
[...]
mentre il sinistro avvenne attorno alle ore 17.
Il motivo viene trattato congiuntamente all'ottavo che lamenta le “dichiarazioni irrealistiche dei testimoni del convenuto alle quali il giudice di prime cure non ha dedicato le doverose attenzioni”, in quanto strettamente connessi.
I testimoni e hanno riferito di avere lasciato le proprie generalità ad un Tes_1 Tes_3 Tes_6
agente della Polizia di Stato il quale le aveva poi consegnate agli agenti della Polizia Municipale.
Secondo l'appellante, proprio a causa dell'assenza dell'agente all'ora del sinistro, le Testimone_7
S.I.T. rese dai presenti sono da considerarsi irrealistiche.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, risulta dal verbale che gli agenti della Polizia di Stato arrivarono sul luogo nell'immediatezza del sinistro ed attesero l'arrivo degli agenti della Polizia Municipale, preservando la situazione del luogo e identificando i soggetti coinvolti ed i testimoni oculari, per poi riferirne i nominativi alla Polizia Municipale, ed il verbale non è contestato con querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Tanto precisato, il fatto che l'agente di polizia sentito in primo grado come Testimone_7 testimone sette anni dopo il sinistro stradale, non abbia ricordato con precisione l'orario in cui quel giorno aveva prestato servizio, appare certamente riconducibile ad un semplice errore di memoria che in nulla inficia la genuinità delle dichiarazioni sue e di quelle degli altri testimoni di cui raccolse le generalità.
In secondo luogo, le censure sono del tutto generiche laddove lamentano che la sentenza si basa sulle dichiarazioni dei testi sentiti a S.I.T. non nell'immediatezza del sinistro, bensì alcune ore o giorni dopo, poiché tale iato temporale, peraltro molto breve, non implica ex se che le dichiarazioni non siano veritiere ed attendibili.
pagina 4 di 11 Peraltro, i testimoni e escussi in primo grado, ad escludere ogni dubbio Tes_1 Tes_3 Tes_6
sulla loro attendibilità, hanno confermato la dinamica del sinistro come già riferita in sede di S.I.T., come si vedrà esaminando l'ultimo motivo.
Col quinto motivo, l'appellante lamenta la sottovalutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese da lui stesso, nonché dalla propria moglie Controparte_5
Col sesto motivo, lamenta la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dal testimone dal giudice Tes_5 erroneamente ritenuto inattendibile. Secondo l'appellante, “È ininfluente la circostanza che non ha potuto vedere il volo effettuato dal pedone, sino ad andare a frantumare il parabrezza dell'autovettura, in quanto la vista è stata impedita oggettivamente da un manufatto in cemento situato nell'incrocio, perché la calotta sferica lasciata dall'infortunato è la miglior prova dell'avvenuto impatto”.
Tali motivi consentono la trattazione congiunta con il settimo che lamenta la carenza di motivazione sulla ritenuta inattendibilità dei testi di parte attrice “ innanzitutto, Parte_1 [...]
e ”, posto che “il sig. nel suo intento di ottenere Controparte_5 Tes_5 Parte_1
giustizia, nonostante le discordanti valutazioni, non ha chiesto al Giudice istruttore di accettare e dichiarare la provenienza da via Zalamella, dell'autovettura investitrice Fiat Panda bianca, utilizzando le dichiarazioni irrealistiche dei testimoni del convenuto”.
I tre motivi sono infondati nella parte in cui trattano delle sommarie dichiarazioni rese dallo stesso appellante e, per la rimanente parte, sono inammissibili, perché totalmente generici;
il settimo è anche incomprensibile.
Per un verso, infatti, quelle rese dalla parte non sono dichiarazioni testimoniali e non hanno valore di prova quando sono favorevoli al dichiarante, ma solo quando sono sfavorevoli a sé e favorevoli alla controparte. Dunque, nel presente giudizio non hanno alcun valore probatorio le dichiarazioni rese a
S.I.T. dall'attore, perché non hanno portata confessoria.
Per altro verso, le censure si connotano per l'estrema genericità al cospetto della chiara, precisa, esaustiva e del tutto condivisibile motivazione della sentenza circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste e dal teste evidenziando il giudice, in modo Controparte_5 Tes_5
puntuale, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla prima – che, come riferito dalla teste
Ufficiale di P.G. isp. nell'immediatezza del sinistro aveva dichiarato di non avere Testimone_8 visto l'incidente, poiché in quel momento era distante dal marito – e l'impossibilità del secondo di vedere la dinamica del sinistro dal punto in cui aveva dichiarato di trovarsi, in uno con la circostanza che la sua presenza sul luogo del sinistro non era stata rilevata dalla Polizia – unico testimone la cui presenza non fu attestata dagli agenti né indicata da alcuno degli astanti come persona presente al momento del sinistro, circostanza che invece risulta soddisfatta per tutti gli altri – e con il fatto che pagina 5 di 11 l'attore, seppur sollecitato, non aveva chiarito come avesse rintracciato tale teste il quale aveva dichiarato che, dopo il sinistro, se ne era andato via senza lasciare i propri dati a nessuno.
Si legge, infatti, nella motivazione dell'impugnata sentenza: “Non risultano, invece, attendibili le dichiarazioni dei testi e . Testimone_4 Tes_5
La prima - che ha asserito di non aver rapporti con l'attore, essendone divorziata dal 25/2/2019 - nel confermare lo svolgersi della dinamica del sinistro per come rappresentata dall'attore ha contraddittoriamente narrato, dapprima, che si trovava a 10 m dal suo ex marito che camminava dinanzi a lei con la bici condotta a mano (cfr. risposta al capitolo 1) e, poi, che al momento dell'incidente si trovava a distanza di “tre strisce” da (cfr. primo “ADR”). Parte_1
In secondo luogo, risulta dalla relazione scritta della Polizia Giudiziaria del 15/10/2013 (cfr. descrizione dei fatti, sottoscritta dall'Ufficiale di P.G. isp. che “in merito alle Testimone_8
dichiarazioni di diversamente da quanto dichiarato in sede di verbalizzazione Controparte_5
S.I.T. la stessa, verbalmente, dichiarava al sott. Isp. di non aver visto la dinamica del sinistro Tes_8
in quanto si trovava più indietro rispetto al marito che la precedeva sulla via Canalazzo”. Anche nel presente giudizio l'isp. della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per Testimone_8
dubitare, ha dichiarato che , in stato di evidente agitazione emotiva, Controparte_5 inizialmente le riferì di non aver visto l'incidente, mentre successivamente, in sede di SIT, alle 17.50, fu molto precisa.
Tale discordanza tra quanto dichiarato dalla teste, rispettivamente, all'isp. nell'immediatezza Tes_8
del fatto e in sede di SIT (confermato poi nel presente giudizio) concorre a far ritenere inattendibili le dichiarazioni di . Controparte_5
Neppure risulta attendibile il teste , il quale ha riferito di aver visto tre persone con le bici Tes_5
condotte a mano, provenienti da via Canalazzo, che stavano attraversando via Zalamella sulle strisce pedonali ed una panda di colore chiaro che, proveniente da via Canalazzo, lato opposto a quello da cui provenivano i pedoni, ad alta velocità, svoltando in via Zalamella, direzione via Cavina, investiva il sig. Pt_1
Tuttavia, il teste non risulta attendibile, come anticipato, in quanto dalla documentazione in atti (cfr. doc. 12 della produzione attorea) si evince che dal parcheggio in cui il teste ha asserito trovarsi al momento del sinistro, l'area dell'attraversamento pedonale era difficilmente visibile in ragione della presenza di muretti in cemento, come peraltro confermato dal teste stesso che ha dichiarato di non aver visto il momento dell'impatto, di aver sentito solo “la botta”, perché c'erano dei muretti che gli occludevano la visuale del punto dell'impatto (cfr. risposta al capitolo 30).
pagina 6 di 11 In secondo luogo, posto che la narrazione del testimone in discorso contrasta con quanto dichiarato dai testi e , deve notarsi che la presenza di sul luogo del Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_5
sinistro non trova riscontro negli atti della Polizia Municipale, trattandosi di soggetto non identificato come testimone oculare del fatto, né la parte attrice ha spiegato, seppur sollecitata in tal senso dai convenuti, come abbia fatto a rintracciare tale teste che, dopo aver visto il verificarsi dell'incidente, andò via senza lasciare i suoi dati a nessuno (come dallo stesso testimone dichiarato).
Non può ritenersi dunque attendibile questo testimone, non solo perché avente una visuale deteriore, dal luogo in cui asseritamente si trovava, sull'incrocio teatro del sinistro rispetto ai testi Tes_1
e , ma anche perché la presenza di tale teste sui luoghi di
[...] Testimone_2 Testimone_3
causa non trova riscontri oggettivi, che invece sussistono per i testi predetti, identificati sui luoghi di causa da una pattuglia della Questura, che riferì, poi, alla Polizia Municipale quali fossero i testimoni oculari del sinistro (cfr. relazione della P.G. ai sensi dell'art. 11 c. 1 e 2 D.Lgs. n. 274/2000)”.
Come risulta evidente, l'appellante non si confronta affatto con la puntuale valutazione di inattendibilità dei testi dal medesimo indicati, la moglie e né evidenzia alcuna ragione per la Tes_5
quale la motivazione sarebbe sbagliata, limitandosi ad affermarne l'erroneità.
Alle, condivise, argomentazioni del giudice si aggiunge che il teste ha dichiarato di conoscere di Tes_5
vista i pedoni, mentre gli altri testi hanno dichiarato di non avere nessun rapporto con le parti della causa.
Inoltre, si osserva che né l'appellante né la moglie hanno indicato per quale ragione avrebbero preferito condurre la bicicletta a mano anziché salirvi in sella, nonostante si trovassero sulla strada pubblica.
Le dichiarazioni dell'appellante, d'altra parte, non solo non hanno valenza probatoria per le ragioni sopra indicate, ma confliggono insanabilmente con le dichiarazioni rese dalle altre persone presenti sul luogo del sinistro raccolte dai verbalizzanti, poi dagli stessi confermate in sede di escussione testimoniale in primo grado.
L'appellante, poi, non spiega per quale ragione le dichiarazioni dei testi sentiti a S.I.T. qualche ora o giorno dopo il sinistro sarebbero meno attendibili rispetto a quelle da lui stesso rese dopo essersi svegliato dallo stato di coma causato dall'incidente, più di due mesi dopo il verificarsi del sinistro, quando in data 4.6.2013 ai verbalizzanti dichiarò di non ricordare nulla né del prima né del dopo, ma – eccezionalmente – ricordava del fatto che camminava a piedi, che il semaforo era verde, che l'automobile di proveniva da via Canalazzo ed aveva girato verso via Cavina. CP_1
Con il nono motivo, l'appellante lamenta il mancato ascolto a S.I.T., da parte della Polizia Municipale, di , di , della propria figlia e del proprio CP_6 Controparte_7 Controparte_8 figlio pur essendo presenti nell'immediatezza del fatto. Persona_2
pagina 7 di 11 L'appellante precisa che i primi tre rilasciarono a lui dichiarazione scritte, depositate in primo grado, ed insiste per l'audizione del teste , se possibile, in quanto trasferito in Inghilterra, Controparte_7
e della teste Controparte_8
Orbene, precisato, in via generale, che gli atti compiuti o non compiuti dalla Polizia Municipale non sono valutabili come censure alla sentenza e che le dichiarazioni scritte non hanno alcun valore probatorio in quanto si tratta di prova atipica in luogo di prova tipica, le prove testimoniali ex artt. 244
e 257 bis c.p.c., nella fattispecie in decisione ogni considerazione dell'appellante su è CP_6 irrilevante, perché non lo indicò come testimone né nell'atto di citazione di primo grado né nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e solo nell'appello afferma che “ora” è deceduto, sicché alcun valore probatorio potrebbe attribuirsi alla dichiarazione scritta del medesimo (depositata in forma cartacea in primo grado sub doc. 5) che, peraltro, l'appellante non ha ridepositato in questo grado e di cui non riferisce nemmeno il contenuto. Peraltro, l'ammissione del teste fu richiesta CP_6 tardivamente nelle note depositate per l'udienza di precisazione conclusioni in data 24.6.2021, il che ne dimostra l'esistenza in vita al tempo.
Parimenti irrilevanti sono le considerazioni dell'appellante sul teste , perché Controparte_7
l'istanza di ammissione testimoniale fu motivatamente rigettata dal giudice con ordinanza del
19.8.2019, ritenendo l'audizione superflua, ed il motivo non evidenzia le ragioni per cui, all'esito dell'istruttoria esperita, sarebbe ancora rilevante tale prova;
né l'appellante ha insistito per ammissione in sede di precisazione delle conclusioni in questo grado, con ciò rinunciandovi. Inoltre, non risulta depositata in primo grado una dichiarazione scritta di che, comunque, non Controparte_7
avrebbe valenza probatoria per i motivi di cui si è scritto sopra.
Sono irrilevanti anche le considerazioni sulla prova testimoniale della figlia per Testimone_9 la cui escussione l'appellante insiste, posto che il Tribunale ammise tale testimonianza, ma poi dichiarò
l'attore decaduto dalla prova con ordinanza del 10.12.2020 (all'udienza del 11.12.2019 la sua audizione fu sospesa a causa della difficoltà nel parlare e comprendere la lingua italiana, l'udienza fu rinviata al
12.3.2019 per la nomina di un interprete, ma la teste non fu citata a comparire all'udienza e, su eccezione, il giudice dichiarò la decadenza dalla prova). Alcun valore potrebbe poi attribuirsi alla dichiarazione scritta rilasciata dalla stessa (doc. 3 depositato in forma cartacea in primo grado) che, in ogni caso, l'appellante non ha ridepositato in questa fase.
Ancora, ogni considerazione dell'appellante sulla prova testimoniale del figlio – non Persona_2 ammessa dal giudice con l'ordinanza del 19.8.2019 – è irrilevante, perché la relativa istanza non è stata riproposta nell'appello, dovendo quindi reputarsi che la parte vi abbia rinunciato.
pagina 8 di 11 È infondato anche l'ultimo motivo di appello che rileva contraddizioni fra le dichiarazioni S.I.T. rese dai coniugi (nell'appello erroneamente indicato come ) e Testimone_2 Tes_6 Tes_3
Afferma l'appellante che in sede di S.I.T. avevano entrambi dichiarato di trovarsi in
[...]
automobile sulla via Canalazzo, fermi al semaforo rosso e che il ciclista era passato speditamente, nonostante il rosso, e, tuttavia, la contraddizione fra i due coniugi “si è rilevata davanti al Giudice quando la moglie ha mantenuto la prima versione delle S.i.t. , mentre il marito Testimone_3
ha cambiato la versione iniziale dichiarando all'opposto che vide un ciclista Testimone_6 fermarsi all'incrocio, rimanere alcuni secondi attaccato al palo poi infine passare.
Il Giudice di prime cure ha certamente preso atto delle contraddizioni che furono segnalate dalla difesa dell'infortunato Sig. tuttavia, anziché ritenere inattendibili entrambi i suddetti Parte_1
testi, ha posto le loro dichiarazioni a fondamento della propria sentenza, limitandosi a disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla procura della repubblica di NN”.
In realtà, non vi è contraddizione nelle dichiarazioni del teste il quale non ha Testimone_2
sostanzialmente cambiato la versione iniziale resa ai verbalizzanti, bensì ha meglio specificato quanto avvenuto nel lasso di tempo, necessariamente brevissimo, intercorso tra il momento in cui il ciclista superò, sul lato destro, la sua automobile – la prima della fila ferma al semaforo rosso sulla via
Canalazzo – e quello in cui attraversò l'incrocio.
In ogni caso, anche se si volesse ritenere una contraddizione, la stessa è del tutto marginale, non mutando affatto gli elementi rilevanti dell'accertata dinamica del sinistro, perché in sede testimoniale conferma che il ciclista non camminava a piedi, bensì era alla guida della bicicletta e che Tes_2 attraversò l'incrocio con il semaforo rosso.
Peraltro, la dinamica descritta dai coniugi, testi e , trova perfetto riscontro in quella Tes_2 Tes_3
descritta dalla teste che, alla guida del proprio veicolo sulla via Zalamella, si trovava dietro Tes_1 all'automobile di colore bianco condotta da Sentita a sommarie informazioni sul luogo CP_1 dell'incidente, alle ore 18.28, dichiarò che “… quando la macchina bianca davanti a me (l'auto guidata da n.d.r.) era al centro dell'incrocio, improvvisamente dalla mia destra, Controparte_1
ossia dalla direzione della Via Canalazzo lato periferia vedevo sfrecciare una bicicletta condotta da una persona che si trovava in sella e stava pedalando. La bicicletta attraversava la via Canalazzo con direzione verso la palestra Life Planet che si trovava dall'altro della via Canalazzo. Vista
l'immediatezza degli eventi il conducente dell'auto bianca provava ad evitare l'urto cercando di spostarsi verso sinistra. Il tentativo è stato inutile ed urtava la bicicletta ed il suo conducente. Preciso che dal senso opposto al nostro arrivava una fila di veicoli (…) sono certa che il ciclista stesse attraversando l'incrocio semaforico della via Zalamella, proveniente dal lato periferia di via
pagina 9 di 11 Canalazzo, verso la palestra Life Planet, quindi col rosso avendo io e la macchina bianca il verde”.
Escussa all'udienza in data 6.11.2019, la stessa dichiarò: “il giorno 16 marzo 2013, verso le 17, mi trovavo su Via Zalamella in direzione dei campi da tennis. La mia auto, una mercedes classe B, era preceduta da una fiat panda bianca che percorreva la via Zalamella come tutte le altre auto in fila. La mia auto come la fiat panda bianca che mi precedeva aveva la luce verde a favore e procedevamo entrambi la marcia diritto in avanti.
ADR: preciso che proseguivamo al centro della carreggiata, in fila.
Cap 8 e 9: il ciclista proveniva da via Canalazzo. L'ho visto dapprima salire, in sella alla bici, sul marciapiede e poi lanciarsi, sempre in sella alla bici, verso l'altra parte di via Canalazzo, dove si trova la palestra Life Planet ed il supermercato Eurospar. Preciso che l'attraversamento non è avvenuto sulle strisce pedonali, ma nella parte della strada ad esse antistante, precisamente nella parte di proiezione del marciapiede antistante alle strisce pedonali;
ADR il ciclista l'ho visto scheggiare, non l'ho visto fermarsi.
Cap. 10: io ho visto volare il ciclista. Dopo di che l'automobilista della fiat panda ha inchiodato l'auto ed è sceso dalla macchina, aprendo le portiere al centro della strada. Preciso che io potevo andare a
20 all'ora più o meno perché a quell'orario e di sabato pomeriggio quella strada è molto trafficata. La macchina dinanzi a me andava più o meno alla stessa velocità. Ripeto, infatti, che quella strada è molto trafficata e ci sono semafori ogni 200 m.
Cap 10 bis: ho già risposto
Cap 11: ripeto che ho visto il ciclista volare nella stessa direzione verso cui a forte velocità viaggiava in bici, lanciandosi in strada”.
Da ultimo, non ha alcuna rilevanza, sotto il profilo che qui si esamina, la trasmissione alla locale
Procura della Repubblica dell'impugnata sentenza “in ordine alle contrastanti deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria”, essendo del tutto evidente che il giudice l'ha disposta in relazione alle dichiarazioni testimoniali che ha ritenuto inattendibili, ossia quelle del teste e della Tes_5
teste e non certo per quelle rese dagli altri testi sulla cui base ha ricostruito, Testimone_4
in concreto, la dinamica del sinistro.
Come correttamente affermato dal Tribunale, è superata la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054 II comma c.c. in capo al conducente che, procedendo a velocità molto bassa, si trovò CP_1
improvvisamente difronte il ciclista che proveniva dalla propria destra e nessuna manovra poté utilmente porre in essere per evitare lo scontro, dato che, come riferito dalla teste il ciclista Tes_1
sfrecciava a forte velocità e si lanciò nell'area dell'incrocio.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pagina 10 di 11 Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza emessa dal Tribunale di NN n. Parte_1
147/2022;
- condanna alla rifusione a favore di e Parte_1 CP_2 Controparte_3
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 20.000 per compensi, oltre
[...]
spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.2.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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