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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2185 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 13.10.2025 tra
(cod. fisc.: , domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo digitale dell'avv. Giuseppe Fevola (cod. fisc.: C.F._2
(p.e.c.: , che lo rappresenta e difende
[...] Email_1 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: ), in persona del legale rap- Parte_2 P.IVA_1 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n. 1, presso lo studio dell'avv. Donatella Maria Ines Geromel (cod. fisc.:
[...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su C.F._3 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'ef- fetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente alla opposta.
In via istruttoria, parte appellante, al fine di provare la persistenza dell'intesa illecita a considerevole distanza cronologica dall'accertamento della CA d'LI con provvedimento n. 55 del 2005, chiede all'adita Corte d'Appello di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ad almeno 10 istituti di credito, di di- verso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle stesse in epoca coeva a quella della stipulazione delle fideiussioni omnibus per cui è causa. (…)
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i giudizi, oltre oneri come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto av- vocato che si dichiara antistatario delle stesse”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione, (…)
3) nel merito, per le ragioni sopra esposte, respingere l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 19039/2024;
4) Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 17.1.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18202/2023 emesso dal Tribu- nale di Roma in data 29.11.2023, con cui gli è stato ingiunto, quale fideius- sore della C & C S.r.l. (di cui è stata aperta dal Tribunale di Roma la liquida- zione giudiziale con sentenza n. 482/2023 in data 27.7.2023), di pagare alla la somma di € 985.295,00, oltre interessi moratori Parte_2 convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso di un finanziamento chirografario. A sostegno dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta, l'attore ha dedotto come: i) la fideiussione del 20.6.2022 prodotta dalla creditrice in copia fotostatica nel procedimento monitorio fosse poco leggibile, disconoscendo la conformità della stessa all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., e riservando di disconoscere la sottoscrizione a seguito della produzione dell'originale da parte dell'opposta; ii) la fosse Pt_2
2 comunque decaduta dalla garanzia per non avere proposto istanze in sede giudiziaria contro la debitrice principale o contro il fideiussore entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., a nulla valendo la clausola contrattuale di deroga alla menzionata disposizione codicistica perché tale clausola, conforme a quella di cui all'art. 6 contenuta nel noto schema A.B.I. del 2002, censurata nel provvedimento della CA d'LI n. 55 del 2.5.2005, è nulla per violazione della normativa antitrust; iii) gli interessi convenuti nel contratto di finanzia- mento stipulato con la società debitrice principale fossero illegittimi e, dun- que, non dovuti.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha dedotto Parte_2
l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 19039/2024 in data 12.12.2024 il Tribunale di Roma –
Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così provveduto: “1. - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 della somma di €573.906,93, oltre interessi secondo quanto indicato in parte motiva;
3. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio che liquida in complessivi €16.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...] che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in Pt_1 epigrafe. Si è costituita nel presente grado di giudizio la Parte_2 che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “la tesi attorea secondo cui il disconoscimento dell'autenticità della propria apparente sottoscrizione avrebbe potuto essere effettuato solo dopo la produzione del documento originale è priva di fonda- mento, essendo invece principio consolidato, nella giurisprudenza di legitti- mità e di merito, che colui contro cui è prodotta una scrittura ha l'onere, ove ritenga che la stessa non sia a lui riconducibile, di disconoscerla nella prima difesa utile anche se prodotta soltanto in copia”; e, conseguentemente, ha ritenuto che, “non avendo l'opponente espressamente disconosciuto, nell'atto
3 di citazione, l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia della fideius- sione prodotta nella fase monitoria, il contratto (rectius, il documento) di cui trattasi deve ritenersi riconosciuto”. In particolare, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto ha ritenuto dal giudice di primo grado, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., e quindi con il primo atto difensivo successivo alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e alla presa visione della documentazione prodotta per conseguire lo stesso, egli ha espressamente disconosciuto la fideiussione del 20.6.2022.
Il motivo non è fondato.
2.1. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, non può “sostenersi che nell'atto introduttivo il bbia implicitamente negato l'autenticità della Pt_1 propria sottoscrizione in quanto, anche a prescindere dal fatto che il discono- scimento deve essere espresso e inequivoco, alla pag. 2 dell'atto di citazione l'opponente ha chiaramente affermato che dall'esame della copia fotostatica del documento (che egli sostiene essere di pessima qualità, ma che invece è nitidissima) la sottoscrizione apposta in calce al contratto 'appare olografa' (termine usato in modo improprio, riferendosi esso al testamento, ma che senza dubbio vuole indicare l'autografia della firma)”.
Non è allora possibile affermare – come fa parte appellante – che “Tale di- sconoscimento è stato manifestato in modo chiaro e preciso, con riserva espressa, all'esito della produzione dell'originale del documento discono- sciuto, di disconoscere la fideiussione anche ai sensi degli artt. 214 e segg.
c.p.c.”. Dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta che ha disconosciuto la conformità all'originale della copia foto- Parte_1 statica del contratto di fideiussione in data 22.6.2022, recante la sua sotto- scrizione e prodotto in copia dalla CA nel procedimento monitorio, ma piuttosto ha riservato l'eventuale disconoscimento della propria sottoscri- zione (“con riserva di”) soltanto all'atto della produzione da parte dell'oppo- sta dell'originale di tale contratto.
L'odierno appellante deduce che, laddove nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. si legge che la sua sottoscrizione apposta sulla fideiussione prodotta in copia “appare olografa”, si tratterebbe di un refuso, in quanto si intendeva
“appare apocrifa”. L'errore in cui sarebbe incorsa parte opponente, tuttavia, non era di immediata evidenza, e ciò proprio in ragione del tenore del
4 disconoscimento effettuato e sopra riportato, che – si ripete – espressamente e chiaramente ha riguardato la conformità del contratto di fideiussione pro- dotto in copia all'originale, e non anche – quantomeno altrettanto chiara- mente, ma anzi in ogni caso (anche a voler ritenere evidente che abbia affer- mato che “appare apocrifa”) espressamente in forma perplessa – l'autografia della propria sottoscrizione. In ogni caso, cosa l'opponente intendesse de- durre con riguardo all'autografia della propria sottoscrizione non è stato mai chiarito, emendando l'assunto errore di trascrizione in seguito, fino alla pro- posizione dell'appello in esame.
2.2. A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6.8.2015, n. 16551). Alla prima udienza di trattazione del 6.6.2024, quindi, il difensore della “produce l'originale della fideiussione di cui l'opponente Parte_2 ha contestato la conformità all'originale ex art. 2919 c.c. con allegato avviso di ricevimento di ” e il difensore dell'opponente “rappresenta CP_2 che il proprio cliente si riserva di verificare il documento oggi prodotto in originale e eventualmente di disconoscere la firma”.
All'esito di detta udienza il giudice si è riservato e, con ordinanza in data 12.6.2024, ha fissato l'udienza per la remissione in decisione della causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Con le note di preci- sazione delle conclusioni depositate in data 4.7.2024 l'odierna parte appel- lante non ha senz'altro disconosciuto l'autografia della propria sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione in data 22.5.2022, ma – come si legge in tali note – “parte opponente chiede fissarsi udienza in presenza per poter visionale la fideiussione in originale e proporre eventualmente que- rela di falso”. Con la propria comparsa conclusionale depositata in data 2.9.2024, ancora, “parte opponente insiste affinché l'adito Giudice voglia fis- sare udienza in presenza per poter consentire al sig. i presen- Parte_1 ziale alla stessa udienza e prendere visione dell'originale della fideiussione al fine di proporre eventualmente querela di falso ex artt. 221 e segg. c.p.c.”.
5 In altri termini, all'esito della produzione – e non della mera esibizione, pe- raltro – dell'originale del documento da parte dell'odierna appellata, atte- stata dal verbale dell'udienza del 6.6.2024, non ha effettuato Parte_1 il disconoscimento della propria sottoscrizione nella prima difesa utile suc- cessiva, e segnatamente non lo ha fatto con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 4.7.2024, ma neanche lo ha fatto con la pro- pria memoria conclusionale.
Conseguentemente, non assume alcuna rilevanza, al fine di ritenere – come ha fatto il giudice di prime cure – che è priva di pregio la tesi di Parte_1 per cui “Tale documento è stato esibito in originale nel corso della udienza del 6.6.2024 quando la parte interessata non era presente, non essendo prevista la comparizione personale delle parti e non potendo prevedere che in tale occasione il documento disconosciuto sarebbe stato prodotto in origi- nale”.
Il giudice di primo grado, dunque, ha ritenuto condivisibilmente che
[...] abbia disconosciuto esclusivamente la conformità all'originale, ai Pt_1 sensi dell'art. 2719 c.c., del contratto di fideiussione, e non anche che abbia tempestivamente disconosciuto l'autografia della propria sottoscrizione. In- fatti, questo è quanto trova conferma negli atti del giudizio di primo grado.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. prevista nella fideiussione del 20.6.2022, e segnatamente laddove ha affermato che “non può certo considerarsi nulla per contrarietà alla nor- mativa antitrust come accertata dalla CA d'LI nel provvedimento n. 55/2005, venendo qui in rilievo una fideiussione specifica, ovverosia prestata
a garanzia delle obbligazioni discendenti dal solo contratto di mutuo chiro- grafario dell'importo di € 950.000,00 stipulato con la C & C S.r.l. (v. doc. 5 fascicolo monitorio), e riguardando invece l'accertamento compiuto dalla
CA d'LI nel citato provvedimento del 2005 esclusivamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus”; e, conse- guentemente, ha affermato che “solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata della decisione della CA d'LI del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità”.
6 Sempre nell'ambito di tale secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado anche laddove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che “l'opponente non ha neppure fornito prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideius- sioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza (i pochi formu- lari prodotti dal come doc. 3 allagato alla citazione sono privi di Pt_1 rilievo sia perché riguardano un numero limitato di istituto di credito, sia per- ché molte delle fideiussioni prodotte sono fideiussioni omnibus e non specifi- che)”; e, pertanto, ha ritenuto “valida la deroga negoziale all'art. 1957 c.c.”
e conseguentemente ha ritenuto che “l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata da non può che essere disattesa”. Parte_1
Il motivo è privo di pregio.
3.1. Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la CA d'LI, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'in- terno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate Pt_3 ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus. Più in detta- glio, lo schema esaminato dalla CA d'LI era costituito da tredici articoli, la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con riguardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere re- stituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti deri- vanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il 7 debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante en- tro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la CA d'LI tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità econo- mica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprattutto, ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, significativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la CA d'LI ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 del 2.5.2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, e come ha ritenuto la Suprema Corte, le singole deroghe di cui al provvedimento in sé considerate non costituiscono clausole abu- Pt_3 sive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Come ha evidenziato sempre il suddetto provvedimento della CA d'LI
(v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate"
8 dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
3.2. La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla CA d'LI con riguardo alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I,
2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla CA d'LI il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla Direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un prin- cipio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento an- ticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territo- riale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n.
21841).
4. In conclusione, l'appello proposto da n. 19039/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 12.12.2024 deve essere rigettato.
9 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta anche in ragione della decisione della causa alla prima udienza.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
19039/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa in data 12.12.2024; condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN EN Thellung de Courtelary
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così composta: EN THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2185 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 13.10.2025 tra
(cod. fisc.: , domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'indirizzo digitale dell'avv. Giuseppe Fevola (cod. fisc.: C.F._2
(p.e.c.: , che lo rappresenta e difende
[...] Email_1 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc.: ), in persona del legale rap- Parte_2 P.IVA_1 presentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n. 1, presso lo studio dell'avv. Donatella Maria Ines Geromel (cod. fisc.:
[...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su C.F._3 foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: intese e abuso di posizione dominante per violazione della nor- mativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'ef- fetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra esposti, accertando e dichiarando che nulla deve l'opponente alla opposta.
In via istruttoria, parte appellante, al fine di provare la persistenza dell'intesa illecita a considerevole distanza cronologica dall'accertamento della CA d'LI con provvedimento n. 55 del 2005, chiede all'adita Corte d'Appello di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ad almeno 10 istituti di credito, di di- verso dimensionamento, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato dalle stesse in epoca coeva a quella della stipulazione delle fideiussioni omnibus per cui è causa. (…)
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i giudizi, oltre oneri come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto av- vocato che si dichiara antistatario delle stesse”; per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_1 contraria domanda, istanza ed eccezione, (…)
3) nel merito, per le ragioni sopra esposte, respingere l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 19039/2024;
4) Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 17.1.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18202/2023 emesso dal Tribu- nale di Roma in data 29.11.2023, con cui gli è stato ingiunto, quale fideius- sore della C & C S.r.l. (di cui è stata aperta dal Tribunale di Roma la liquida- zione giudiziale con sentenza n. 482/2023 in data 27.7.2023), di pagare alla la somma di € 985.295,00, oltre interessi moratori Parte_2 convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso di un finanziamento chirografario. A sostegno dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta, l'attore ha dedotto come: i) la fideiussione del 20.6.2022 prodotta dalla creditrice in copia fotostatica nel procedimento monitorio fosse poco leggibile, disconoscendo la conformità della stessa all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., e riservando di disconoscere la sottoscrizione a seguito della produzione dell'originale da parte dell'opposta; ii) la fosse Pt_2
2 comunque decaduta dalla garanzia per non avere proposto istanze in sede giudiziaria contro la debitrice principale o contro il fideiussore entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., a nulla valendo la clausola contrattuale di deroga alla menzionata disposizione codicistica perché tale clausola, conforme a quella di cui all'art. 6 contenuta nel noto schema A.B.I. del 2002, censurata nel provvedimento della CA d'LI n. 55 del 2.5.2005, è nulla per violazione della normativa antitrust; iii) gli interessi convenuti nel contratto di finanzia- mento stipulato con la società debitrice principale fossero illegittimi e, dun- que, non dovuti.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha dedotto Parte_2
l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 19039/2024 in data 12.12.2024 il Tribunale di Roma –
Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così provveduto: “1. - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 della somma di €573.906,93, oltre interessi secondo quanto indicato in parte motiva;
3. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio che liquida in complessivi €16.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...] che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in Pt_1 epigrafe. Si è costituita nel presente grado di giudizio la Parte_2 che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “la tesi attorea secondo cui il disconoscimento dell'autenticità della propria apparente sottoscrizione avrebbe potuto essere effettuato solo dopo la produzione del documento originale è priva di fonda- mento, essendo invece principio consolidato, nella giurisprudenza di legitti- mità e di merito, che colui contro cui è prodotta una scrittura ha l'onere, ove ritenga che la stessa non sia a lui riconducibile, di disconoscerla nella prima difesa utile anche se prodotta soltanto in copia”; e, conseguentemente, ha ritenuto che, “non avendo l'opponente espressamente disconosciuto, nell'atto
3 di citazione, l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia della fideius- sione prodotta nella fase monitoria, il contratto (rectius, il documento) di cui trattasi deve ritenersi riconosciuto”. In particolare, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto ha ritenuto dal giudice di primo grado, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., e quindi con il primo atto difensivo successivo alla notifica del decreto ingiuntivo opposto e alla presa visione della documentazione prodotta per conseguire lo stesso, egli ha espressamente disconosciuto la fideiussione del 20.6.2022.
Il motivo non è fondato.
2.1. Come ha ritenuto il giudice di primo grado, non può “sostenersi che nell'atto introduttivo il bbia implicitamente negato l'autenticità della Pt_1 propria sottoscrizione in quanto, anche a prescindere dal fatto che il discono- scimento deve essere espresso e inequivoco, alla pag. 2 dell'atto di citazione l'opponente ha chiaramente affermato che dall'esame della copia fotostatica del documento (che egli sostiene essere di pessima qualità, ma che invece è nitidissima) la sottoscrizione apposta in calce al contratto 'appare olografa' (termine usato in modo improprio, riferendosi esso al testamento, ma che senza dubbio vuole indicare l'autografia della firma)”.
Non è allora possibile affermare – come fa parte appellante – che “Tale di- sconoscimento è stato manifestato in modo chiaro e preciso, con riserva espressa, all'esito della produzione dell'originale del documento discono- sciuto, di disconoscere la fideiussione anche ai sensi degli artt. 214 e segg.
c.p.c.”. Dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risulta che ha disconosciuto la conformità all'originale della copia foto- Parte_1 statica del contratto di fideiussione in data 22.6.2022, recante la sua sotto- scrizione e prodotto in copia dalla CA nel procedimento monitorio, ma piuttosto ha riservato l'eventuale disconoscimento della propria sottoscri- zione (“con riserva di”) soltanto all'atto della produzione da parte dell'oppo- sta dell'originale di tale contratto.
L'odierno appellante deduce che, laddove nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. si legge che la sua sottoscrizione apposta sulla fideiussione prodotta in copia “appare olografa”, si tratterebbe di un refuso, in quanto si intendeva
“appare apocrifa”. L'errore in cui sarebbe incorsa parte opponente, tuttavia, non era di immediata evidenza, e ciò proprio in ragione del tenore del
4 disconoscimento effettuato e sopra riportato, che – si ripete – espressamente e chiaramente ha riguardato la conformità del contratto di fideiussione pro- dotto in copia all'originale, e non anche – quantomeno altrettanto chiara- mente, ma anzi in ogni caso (anche a voler ritenere evidente che abbia affer- mato che “appare apocrifa”) espressamente in forma perplessa – l'autografia della propria sottoscrizione. In ogni caso, cosa l'opponente intendesse de- durre con riguardo all'autografia della propria sottoscrizione non è stato mai chiarito, emendando l'assunto errore di trascrizione in seguito, fino alla pro- posizione dell'appello in esame.
2.2. A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6.8.2015, n. 16551). Alla prima udienza di trattazione del 6.6.2024, quindi, il difensore della “produce l'originale della fideiussione di cui l'opponente Parte_2 ha contestato la conformità all'originale ex art. 2919 c.c. con allegato avviso di ricevimento di ” e il difensore dell'opponente “rappresenta CP_2 che il proprio cliente si riserva di verificare il documento oggi prodotto in originale e eventualmente di disconoscere la firma”.
All'esito di detta udienza il giudice si è riservato e, con ordinanza in data 12.6.2024, ha fissato l'udienza per la remissione in decisione della causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Con le note di preci- sazione delle conclusioni depositate in data 4.7.2024 l'odierna parte appel- lante non ha senz'altro disconosciuto l'autografia della propria sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione in data 22.5.2022, ma – come si legge in tali note – “parte opponente chiede fissarsi udienza in presenza per poter visionale la fideiussione in originale e proporre eventualmente que- rela di falso”. Con la propria comparsa conclusionale depositata in data 2.9.2024, ancora, “parte opponente insiste affinché l'adito Giudice voglia fis- sare udienza in presenza per poter consentire al sig. i presen- Parte_1 ziale alla stessa udienza e prendere visione dell'originale della fideiussione al fine di proporre eventualmente querela di falso ex artt. 221 e segg. c.p.c.”.
5 In altri termini, all'esito della produzione – e non della mera esibizione, pe- raltro – dell'originale del documento da parte dell'odierna appellata, atte- stata dal verbale dell'udienza del 6.6.2024, non ha effettuato Parte_1 il disconoscimento della propria sottoscrizione nella prima difesa utile suc- cessiva, e segnatamente non lo ha fatto con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 4.7.2024, ma neanche lo ha fatto con la pro- pria memoria conclusionale.
Conseguentemente, non assume alcuna rilevanza, al fine di ritenere – come ha fatto il giudice di prime cure – che è priva di pregio la tesi di Parte_1 per cui “Tale documento è stato esibito in originale nel corso della udienza del 6.6.2024 quando la parte interessata non era presente, non essendo prevista la comparizione personale delle parti e non potendo prevedere che in tale occasione il documento disconosciuto sarebbe stato prodotto in origi- nale”.
Il giudice di primo grado, dunque, ha ritenuto condivisibilmente che
[...] abbia disconosciuto esclusivamente la conformità all'originale, ai Pt_1 sensi dell'art. 2719 c.c., del contratto di fideiussione, e non anche che abbia tempestivamente disconosciuto l'autografia della propria sottoscrizione. In- fatti, questo è quanto trova conferma negli atti del giudizio di primo grado.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere disatteso l'eccezione di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. prevista nella fideiussione del 20.6.2022, e segnatamente laddove ha affermato che “non può certo considerarsi nulla per contrarietà alla nor- mativa antitrust come accertata dalla CA d'LI nel provvedimento n. 55/2005, venendo qui in rilievo una fideiussione specifica, ovverosia prestata
a garanzia delle obbligazioni discendenti dal solo contratto di mutuo chiro- grafario dell'importo di € 950.000,00 stipulato con la C & C S.r.l. (v. doc. 5 fascicolo monitorio), e riguardando invece l'accertamento compiuto dalla
CA d'LI nel citato provvedimento del 2005 esclusivamente lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus”; e, conse- guentemente, ha affermato che “solo rispetto alle fideiussioni omnibus può invocarsi la natura di prova privilegiata della decisione della CA d'LI del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità”.
6 Sempre nell'ambito di tale secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado anche laddove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che “l'opponente non ha neppure fornito prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale avente ad oggetto l'utilizzo in modo uniforme di clausole negoziali relative a fideius- sioni specifiche avente un effetto distorsivo della concorrenza (i pochi formu- lari prodotti dal come doc. 3 allagato alla citazione sono privi di Pt_1 rilievo sia perché riguardano un numero limitato di istituto di credito, sia per- ché molte delle fideiussioni prodotte sono fideiussioni omnibus e non specifi- che)”; e, pertanto, ha ritenuto “valida la deroga negoziale all'art. 1957 c.c.”
e conseguentemente ha ritenuto che “l'eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata da non può che essere disattesa”. Parte_1
Il motivo è privo di pregio.
3.1. Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la CA d'LI, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'in- terno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate Pt_3 ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus. Più in detta- glio, lo schema esaminato dalla CA d'LI era costituito da tredici articoli, la violazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con riguardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere re- stituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti deri- vanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il 7 debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante en- tro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la CA d'LI tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità econo- mica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprattutto, ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, significativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la CA d'LI ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 del 2.5.2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, e come ha ritenuto la Suprema Corte, le singole deroghe di cui al provvedimento in sé considerate non costituiscono clausole abu- Pt_3 sive o vessatorie (cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Come ha evidenziato sempre il suddetto provvedimento della CA d'LI
(v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”.
In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate"
8 dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
3.2. La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla CA d'LI con riguardo alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I,
2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla CA d'LI il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla Direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un prin- cipio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento an- ticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territo- riale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n.
21841).
4. In conclusione, l'appello proposto da n. 19039/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 12.12.2024 deve essere rigettato.
9 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta anche in ragione della decisione della causa alla prima udienza.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
19039/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa in data 12.12.2024; condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Parte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 13.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN EN Thellung de Courtelary
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