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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 5754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5754 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
2052/2020, vertente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ROMANIELLO FRANCESCO ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
per quest'atto rappresentata da (codice fiscale e Controparte_1 CP_2 partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. CATERINA ALFANO (C.F. P.IVA_2 [...]
) C.F._2
Appellato
Conclusioni di parte appellante: Revocare la sentenza n. 2797/2020 emessa dal Tribunale a definizione del giudizio N.R.G.
24152/2016 – pubblicata in data 17.04.2020 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
n.3898/2016 del 31/05/2016 R.G.n. 7840/2016 posto all'origine del giudizio di primo grado;
Condannare in persona del dott. nella Controparte_3 Controparte_4 qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria, con funzione
Recupero Crediti di Napoli della suddetta banca al pagamento Controparte_3 delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. “
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello in quanto inammissibile, con condanna alle spese di lite”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la CP_5 Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo emesso a loro carico ed Controparte_3 in favore di quest'ultima, in data 31.5.216, per l'importo di € 476.076,76, esponendo: 1) che la società opponente aveva aperto due rapporti di conto corrente presso la banca opposta ed uno di anticipazione contro cessioni di credito, i cui saldi complessivi, alla data della richiesta monitoria, ammontavano ad € 78.750,36, € 319.803,91 ed € 77.522,49; 2) che le esposizioni debitorie erano garantite da fideiussione prestata in favore della società da;
3) che la pretesa Parte_1 della banca era evidentemente inammissibile, in quanto ella aveva proceduto ad addebitare costi non dovuti, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo;
4) che, pertanto, in accoglimento della opposizione, andava revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi, la banca opposta chiedeva il rigetto della opposizione rilevando la piena fondatezza del proprio diritto di credito.
Con sentenza n. m 2797/2020, resa in data 17.4.2020, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione spiegata per manifesta infondatezza, evidenziando l'assenza di qualsiasi riscontro della tesi dell'opponente, risultando del tutto valide le pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi come riportate nelle previsioni contrattuali successive alla data del
22.4.2000, e cioè alla data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000.
Il giudizio di appello. Con atto di citazione ritualmente notificato, la e hanno proposto Parte_1 Parte_1 gravame avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma integrale con accoglimento della opposizione spiegata.
Costituitasi, la , rappresentata da quale cessionaria del credito vantato dalla CP_1 CP_2
in virtù di cessione del 20.12.2017, ha eccepito la Controparte_3 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito.
All'udienza del 10.9.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
L'appello è inammissibile.
In via preliminare la Corte rileva, infatti, la fondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Dalla mera lettura dell'atto di appello, non è infatti possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, ragion per cui va sicuramente affermata la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Sul punto, si evidenzia in linea generale che, ai fini della specificità dei motivi d'appello, è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del
19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
Nel caso di specie, contrariamente ai principi sin qui esaminati, la difesa dell'appellante non ha inteso indicare alcun passaggio motivazionale della pronuncia impugnata, la quale viene esclusivamente riportata, per sintesi, nel contenuto del suo dispositivo di rigetto della opposizione spiegata, senza che vengano esplicitati, neanche in via estremamente sintetica, i punti salienti della motivazione che ha retto la pronuncia impugnata, e senza che la stessa venga poi confutata e criticata con controargomentazioni elevate a motivo di appello.
Dunque, sebbene la difesa dell'appellante abbia provveduto, per sintesi, a ripetere le medesime argomentazioni contenute nei propri atti difensivi di primo grado, non ha inteso in alcun modo parametrare le stesse alla decisione impugnata, omettendo in modo assoluto di prendere posizione
(nel senso di attingere singoli passaggi decisionali con specifici motivi di gravame) su quanto già deciso dal giudice di primo grado sulle medesime argomentazioni riproposte in sede di appello, il cui ragionamento è stato sostanzialmente ignorato tanto ai fini della critica necessaria alla spiegazione del motivo di appello, sia quanto alla critica mossa che alla indicazione di un differente percorso decisionale di cui si sollecita l'adozione da parte del giudice del gravame. L'appello non contiene dunque alcuna minima traccia di “critica” della pronuncia impugnata sotto alcun profilo in essa contenuta, non ne indica i punti contestati (ignorandone invero l'integrale contenuto), essendo del tutto sprovvista di qualsiasi parte “argomentativa” che possa essere posta a fondamento del vaglio in secondo grado della validità del ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata.
L'appello è dunque inammissibile.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.260.000,01 ad €.520.000,00, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2052/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 2797/2020 emessa dal Tribunale di
Napoli e pubblicata il 13.5.2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.060,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.11.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
2052/2020, vertente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ROMANIELLO FRANCESCO ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
per quest'atto rappresentata da (codice fiscale e Controparte_1 CP_2 partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. CATERINA ALFANO (C.F. P.IVA_2 [...]
) C.F._2
Appellato
Conclusioni di parte appellante: Revocare la sentenza n. 2797/2020 emessa dal Tribunale a definizione del giudizio N.R.G.
24152/2016 – pubblicata in data 17.04.2020 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo
n.3898/2016 del 31/05/2016 R.G.n. 7840/2016 posto all'origine del giudizio di primo grado;
Condannare in persona del dott. nella Controparte_3 Controparte_4 qualità di Responsabile del Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria, con funzione
Recupero Crediti di Napoli della suddetta banca al pagamento Controparte_3 delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. “
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello in quanto inammissibile, con condanna alle spese di lite”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
La e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la CP_5 Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo emesso a loro carico ed Controparte_3 in favore di quest'ultima, in data 31.5.216, per l'importo di € 476.076,76, esponendo: 1) che la società opponente aveva aperto due rapporti di conto corrente presso la banca opposta ed uno di anticipazione contro cessioni di credito, i cui saldi complessivi, alla data della richiesta monitoria, ammontavano ad € 78.750,36, € 319.803,91 ed € 77.522,49; 2) che le esposizioni debitorie erano garantite da fideiussione prestata in favore della società da;
3) che la pretesa Parte_1 della banca era evidentemente inammissibile, in quanto ella aveva proceduto ad addebitare costi non dovuti, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo;
4) che, pertanto, in accoglimento della opposizione, andava revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi, la banca opposta chiedeva il rigetto della opposizione rilevando la piena fondatezza del proprio diritto di credito.
Con sentenza n. m 2797/2020, resa in data 17.4.2020, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione spiegata per manifesta infondatezza, evidenziando l'assenza di qualsiasi riscontro della tesi dell'opponente, risultando del tutto valide le pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi come riportate nelle previsioni contrattuali successive alla data del
22.4.2000, e cioè alla data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000.
Il giudizio di appello. Con atto di citazione ritualmente notificato, la e hanno proposto Parte_1 Parte_1 gravame avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma integrale con accoglimento della opposizione spiegata.
Costituitasi, la , rappresentata da quale cessionaria del credito vantato dalla CP_1 CP_2
in virtù di cessione del 20.12.2017, ha eccepito la Controparte_3 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito.
All'udienza del 10.9.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
L'appello è inammissibile.
In via preliminare la Corte rileva, infatti, la fondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Dalla mera lettura dell'atto di appello, non è infatti possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, ragion per cui va sicuramente affermata la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Sul punto, si evidenzia in linea generale che, ai fini della specificità dei motivi d'appello, è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del
19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
Nel caso di specie, contrariamente ai principi sin qui esaminati, la difesa dell'appellante non ha inteso indicare alcun passaggio motivazionale della pronuncia impugnata, la quale viene esclusivamente riportata, per sintesi, nel contenuto del suo dispositivo di rigetto della opposizione spiegata, senza che vengano esplicitati, neanche in via estremamente sintetica, i punti salienti della motivazione che ha retto la pronuncia impugnata, e senza che la stessa venga poi confutata e criticata con controargomentazioni elevate a motivo di appello.
Dunque, sebbene la difesa dell'appellante abbia provveduto, per sintesi, a ripetere le medesime argomentazioni contenute nei propri atti difensivi di primo grado, non ha inteso in alcun modo parametrare le stesse alla decisione impugnata, omettendo in modo assoluto di prendere posizione
(nel senso di attingere singoli passaggi decisionali con specifici motivi di gravame) su quanto già deciso dal giudice di primo grado sulle medesime argomentazioni riproposte in sede di appello, il cui ragionamento è stato sostanzialmente ignorato tanto ai fini della critica necessaria alla spiegazione del motivo di appello, sia quanto alla critica mossa che alla indicazione di un differente percorso decisionale di cui si sollecita l'adozione da parte del giudice del gravame. L'appello non contiene dunque alcuna minima traccia di “critica” della pronuncia impugnata sotto alcun profilo in essa contenuta, non ne indica i punti contestati (ignorandone invero l'integrale contenuto), essendo del tutto sprovvista di qualsiasi parte “argomentativa” che possa essere posta a fondamento del vaglio in secondo grado della validità del ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata.
L'appello è dunque inammissibile.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.260.000,01 ad €.520.000,00, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2052/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 2797/2020 emessa dal Tribunale di
Napoli e pubblicata il 13.5.2020.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 10.060,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.11.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano