Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 17829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17829 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1110
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 038759/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
RO VITALY, N. IL 15/01/1971;
avverso ORDINANZA del 03/11/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. CEDRANGOLO Oscar sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice a quo. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata e depositata il 3 novembre 2007, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta del condannato, ha dichiarato condonati, ai sensi della L. 31 luglio 2006, n. 241, anni 1, mesi 6, giorni 5 di reclusione, mesi quattro di arresto e la pena pecuniaria, per intero, in relazione alla condanna inflitta dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 19 gennaio 2005 (irrevocabile il 22 marzo 2005) a HY LY in ragione di anni 2, mesi 2, giorni 10 di reclusione, mesi 5 di arresto ed Euro 400 di multa;
per effetto di siffatta declaratoria, il giudice della esecuzione ha, quindi, rideterminato con riferimento alla data del 12 maggio 2004, il dies a quo di decorrenza della espiazione della ulteriore pena, inflitta a HY, con sentenza delle stessa Corte 8 novembre 2006 (irrevocabile il 18 giugno 2007) di condanna alla reclusione in anni 3 e mesi 4 pel delitto, escluso dall'indulto, di associazione di tipo mafioso;
e ha disposto l'immediata scarcerazione del condannato per l'intervenuta espiazione della suddetta pena detentiva (terminata il 11 settembre 2007).
La Corte territoriale, disattendendo l'avviso del Procuratore generale, ha motivato che il condannato, in virtù di fermo convalidato e di successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere, era ristretto pel delitto associativo dal 12 maggio 2004;
sicché la custodia cautelare patita doveva essere computata per intero ai sensi dell'art. 657 c.p.p., comma 1. 2. - Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 9 novembre 2007, col quale denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 657 c.p.p., comma 4. Il ricorrente deduce: la custodia cautelare subita dal condannato dal 12 maggio 2004 al 17 dicembre 2004, in virtù del concorso delle ordinanze coercitive emesse in entrambi di giudizi definiti con le ridette sentenze deve essere imputata alla condanna inflitta con la sentenza del 19 gennaio 2005 (passata in giudicato per prima); in seguito al condono della pena irrogata con tale sentenza, il periodo in questione (12 maggio 2004 - 17 dicembre 2007) non può essere imputato "per fungibilità" ai sensi dell'art. 657 c.p.p., comma 2, alla pena da espiare per il delitto associativo, in quanto la permanenza è cessata (con la pronuncia della sentenza di primo grado) il 18 ottobre 2005; trova, infatti, applicazione la limitazione (non osservata dalla Corte) dell'art. 657 c.p.p., comma 4, secondo la quale sono computate soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quel deve essere determinata la pena da eseguire;
e tale non è, per l'appunto, il caso della custodia cautelare subita e della pena espiata da HY, in virtù della sentenza del 19 gennaio 2005, prime che avesse termine la permanenza del delitto associativo. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 4 dicembre 2007, rileva: il 17 dicembre 2004 HY è stato scarcerato (in via puramente formale in costanza della concorrente coercizione per il delitto associativo) in relazione ai reati per i quali la riportato la condanna del 19 gennaio 2005 oggetto del condono;
il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 18 gennaio 2007, ha condonato la residua pena espianda per i reati in questione;
il condannato non ha interesse al condono della pena già espiata per i medesimi reati, in quanto detta pena non può essere computata in relazione alla condanna per il delitto associativo, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., comma 2, avendo avuto esecuzione prima della cessazione della permanenza del ridetto delitto associativo.
4. - Il ricorso è fondato.
L'art. 657 c.p.p., comma 4, nei casi contemplati dal comma 2, limita rigorosamente la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato pel quale deve essere determinata la pena da eseguire. Con specifico riferimento ai reati permanenti la giurisprudenza di questa Corte è constante nell'escludere "l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo" se "la permanenza è cessata dopo l'espiazione senza titolo" (v. da ultimo: Sez. 1^, n. 127 del 12/12/2006 Gentile, massima n. 235342; Sez. 1^, n. 20997 del 01/04/2004, Miele, massima n. 228197; Sez. 1^, n. 277 del 11/01/1999, Rapisarda, massima n. 212574; Sez. 1^, n. 6456 del 16/12/1998, Giammuso, massima n. 212453).
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, perché, previa verifica -mediante l'esame delle sentenze della Corte medesima 8 novembre 2006 e, se del caso, di quella di primo grado 18 ottobre 2005 - della eventuale cessazione della permanenza in epoca anteriore alla sentenza di primo grado (cfr. Cass., Sez. 1^, 22 marzo 2007, n. 20238, Lounici, massima n. 236664), computerà, ai sensi dell'art.657 c.p.p., commi 2 e 4 la custodia cautelare subita e/o la pena espiata dal condannato, nel processo di cui alla sentenza 19 gennaio 2005, suscettibile di condono, limitatemene al periodo successivo alla cessazione della permanenza del delitto associativo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008