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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5860 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 27389 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to GARGANO CARLO Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11.12.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto che in data 28.11.2022 aveva presentato all' onvenuto domanda finalizzata all'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità civile, CP_2 nonché del riconoscimento dello stato di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92, e che, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, non era stata convocata a visita da parte della competente Commissione medica;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione della prestazione richiesta (assegno di invalidità); di avere formulato tempestivo atto di dissenso;
che nelle more del giudizio e successivamente allo svolgimento delle operazioni peritali, era stata convocata a visita dalla Commissione Medica di Prima Istanza in data 19.04.24; che all'esito della visita era stata riconosciuta “portatrice di Handicap ai sensi della L.104/92, comma 1, art. 3” nonché “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88, 124/98): grave 100%”, con decorrenza dal 01.12.2023 e revisione a giugno 2025.
Pertanto, l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via principale dichiararsi la cessata materia del contendere atteso il pieno riconoscimento del beneficio in favore della ricorrente – avvenuto a seguito di verifica effettuata in data 19.04.24 ovvero successivamente CP_ alla data dell'accesso peritale del 02.04.24 del CTU - da parte del CML dell' di Napoli che si esprimeva come di seguito: “Invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98): grave 100%”, con decorrenza dal 01.12.2023 e con revisione a giugno 2025”;
1 2) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della cennata richiesta, attesa la sussistenza di un giudizio della Commissione Medica che riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 100% e portatrice dello stato di handicap ex art. 3 co.1 L. 104/92 con decorrenza dal 01.12.23, accertare la procedibilità della presente procedura promossa nel pieno rispetto della normativa di settore ed all'esito conferire incarico ad un nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante con il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, e conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione dei ratei relativi a far data dalla amministrativa del 28.11.22 e sino al
01.12.23 o da quella diversa che sarà determinata dall'Ausiliare all'esito dell'espletamento delle operazioni peritali;
3) in ogni caso condannare altresì l' al pagamento di spese diritti ed onorari di procedura con CP_1 maggiorazione del 30% ai sensi del D.M. 55/2014 atteso l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali nell'indice della documentazione allegata ed in foliario, nonché spese generali (pari al 15%) oltre IVA e CPA con attribuzione in favore del procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario;
”
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 02/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In considerazione del pieno riconoscimento del beneficio in favore della ricorrente – avvenuto a seguito di visita effettuata in data 19.04.24 ovvero successivamente alla data dell'accesso peritale del 02.04.24 - da parte della Commissione medica competente - va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa e l'obbligo del giudice di pronunziarsi sulla fondatezza della domanda.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale
2 eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento della prestazione pretesa determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua il governo delle spese da definirsi sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'accoglimento pieno e del tutto tardivo in sede amministrativa delle ragioni della ricorrente;
va considerato che il riconoscimento del beneficio preteso è avvenuto nell'aprile 2024 e dunque ben oltre la presentazione della domanda amministrativa del 28.11.2022 (come risulta dalla produzione di parte ricorrente).
Le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della parte convenuta condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente con attribuzione.
P.Q.M.
CP_ Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidandole in euro 2.500,00 con attribuzione in favore dell'avv. GARGANO CARLO anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 02.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 27389 / 2024 vertente
TRA
, nata il [...] , rappresentata e difesa dall'avv.to GARGANO CARLO Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11.12.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto che in data 28.11.2022 aveva presentato all' onvenuto domanda finalizzata all'ottenimento dell'assegno mensile di invalidità civile, CP_2 nonché del riconoscimento dello stato di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92, e che, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge, non era stata convocata a visita da parte della competente Commissione medica;
che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti la erogazione della prestazione richiesta (assegno di invalidità); di avere formulato tempestivo atto di dissenso;
che nelle more del giudizio e successivamente allo svolgimento delle operazioni peritali, era stata convocata a visita dalla Commissione Medica di Prima Istanza in data 19.04.24; che all'esito della visita era stata riconosciuta “portatrice di Handicap ai sensi della L.104/92, comma 1, art. 3” nonché “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88, 124/98): grave 100%”, con decorrenza dal 01.12.2023 e revisione a giugno 2025.
Pertanto, l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via principale dichiararsi la cessata materia del contendere atteso il pieno riconoscimento del beneficio in favore della ricorrente – avvenuto a seguito di verifica effettuata in data 19.04.24 ovvero successivamente CP_ alla data dell'accesso peritale del 02.04.24 del CTU - da parte del CML dell' di Napoli che si esprimeva come di seguito: “Invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98): grave 100%”, con decorrenza dal 01.12.2023 e con revisione a giugno 2025”;
1 2) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della cennata richiesta, attesa la sussistenza di un giudizio della Commissione Medica che riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 100% e portatrice dello stato di handicap ex art. 3 co.1 L. 104/92 con decorrenza dal 01.12.23, accertare la procedibilità della presente procedura promossa nel pieno rispetto della normativa di settore ed all'esito conferire incarico ad un nuovo Consulente Tecnico d'Ufficio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante con il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, e conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione dei ratei relativi a far data dalla amministrativa del 28.11.22 e sino al
01.12.23 o da quella diversa che sarà determinata dall'Ausiliare all'esito dell'espletamento delle operazioni peritali;
3) in ogni caso condannare altresì l' al pagamento di spese diritti ed onorari di procedura con CP_1 maggiorazione del 30% ai sensi del D.M. 55/2014 atteso l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali nell'indice della documentazione allegata ed in foliario, nonché spese generali (pari al 15%) oltre IVA e CPA con attribuzione in favore del procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario;
”
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 02/07/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
In considerazione del pieno riconoscimento del beneficio in favore della ricorrente – avvenuto a seguito di visita effettuata in data 19.04.24 ovvero successivamente alla data dell'accesso peritale del 02.04.24 - da parte della Commissione medica competente - va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la res litigiosa e l'obbligo del giudice di pronunziarsi sulla fondatezza della domanda.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale
2 eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento della prestazione pretesa determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua il governo delle spese da definirsi sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto dell'accoglimento pieno e del tutto tardivo in sede amministrativa delle ragioni della ricorrente;
va considerato che il riconoscimento del beneficio preteso è avvenuto nell'aprile 2024 e dunque ben oltre la presentazione della domanda amministrativa del 28.11.2022 (come risulta dalla produzione di parte ricorrente).
Le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della parte convenuta condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente con attribuzione.
P.Q.M.
CP_ Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidandole in euro 2.500,00 con attribuzione in favore dell'avv. GARGANO CARLO anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 02.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
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