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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 849 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1
con l'Avv. Generoso Romano ---- appellante
E appellato/ non costituito Controparte_1
oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro. Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni per l'appellante: “… 1) accertare l'illegittimità della sentenza n. 378/2022 del
Tribunale di Castrovillari - Sez. Lavoro, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato, per tutti i motivi esposti, e rigettare il ricorso perché inammissibile per genericità dei motivi o comunque infondato in relazione ai crediti previdenziali, con riforma delle spese di primo grado;
2) in subordine rispetto al motivo di appello sub 1), solo qualora non sia accolto, accertare l'illegittimità della sentenza n. 378/2022 del Tribunale di Castrovillari - Sez. Lavoro nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza del diritto di iscrivere ipoteca sui beni immobili dell'opponente sulla base della comunicazione preventiva opposta limitatamente ai crediti di natura previdenziale, per tutti i motivi esposti, e rigettare il ricorso;
- vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal Sig.
volto a far accertare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione Controparte_1
ipotecaria n° 03476201 40000 1562 000, per complessivi € 97.577,56, notificatagli addì 5/1/2015.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la mancata, specifica indicazione, nell'atto notificato al privato, da parte dell'agente della riscossione, dell'immobile che, al completamento della procedura di iscrizione ipotecaria, sarebbe stato gravato dal correlativo peso, abbia violato, da un lato, il principio del contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, il principio di specificità imposto dall'art. 2809 c.c.
Sicché, l'omissione dell' ad avviso del giudice di prime cure, avrebbe depotenziato le CP_2
possibilità difensive del destinatario della comunicazione preventiva di cui trattasi, così pregiudicando di conoscere anticipatamente l'esito della procedura di iscrizione ipotecaria (la quale, si ripete è destinata comunque a gravare, giusto il riferito principio di specialità di cui all'art. 2809 c.c., sopra un bene specialmente individuato e non sulla generalità indistinta del patrimonio immobiliare del debitore) e quindi vulnerando il proprio diritto ad una effettiva partecipazione procedimentale su un aspetto essenziale della procedura in quanto involgente l'oggetto della procedura medesima>>.
3. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di primo grado, per CP_2
le seguenti ragioni: a) perché si sarebbe pronunciato ultra petitum, accogliendo il ricorso sulla scorta di un motivo di doglianza non agitato, nello stesso atto, dalla parte agente in giudizio;
b) perché avrebbe mal interpretato la norma di cui all'art. 77, comma 2 bis, del DPR n° 602/73, la quale dispone circa l'iscrizione di “ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati”, senza prevedere alcun obbligo, in capo all'iscrivente, circa l'individuazione specifica di tali immobili, visto che la parte passiva avrebbe, per altra via – in caso di ipoteca sproporzionata – la possibilità di agire per un'eventuale riduzione della stessa;
c) perché avrebbe equivocato sulla specificità dei beni da ipotecare, contemplata dall'art. 2809 c.c., non rilevando che detta norma è prevista per l'effettiva iscrizione dell'ipoteca e non per il mero preannuncio di un'ipoteca ancora da iscrivere.
4. E' rimato contumace, in questo grado, l'originario ricorrente. 5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 E' corretta, infatti, la doglianza dell' , vertente sulla Parte_1
mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che tra le difese del Sig. in CP_1
primo grado, non si coglie quella che ha innervato la sentenza del Tribunale.
I.2 Tale troncante osservazione viene supportata anche da ragioni di merito, che qui si evidenziano e che formano oggetto di censure dell' CP_2
I.3 La specificazione dell'immobile da gravare da ipoteca è disciplinata dall'art 2809 c.c. che, espressamente, dispone, al primo comma, che “l'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati”.
L'ordinamento italiano, infatti, non prevede la possibilità di un'iscrizione di portata generale, imponendo, viceversa, che l'iscrizione debba essere circoscritta a ben precisati beni immobili.
I.4 Sennonché, come opportunamente evidenziato dall'appellante, l'atto di comunicazione preventiva di ipoteca non è un atto che grava direttamente su uno o più immobili del destinatario.
E', piuttosto, un preavviso che si dà alla parte, al fine di consentirle di disquisire, con l'agente della riscossione, circa la sussistenza – o meno – dei presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca o per valutare vizi di altra natura ostatitivi all'iscrizione dell'ipoteca medesima.
In tal senso, infatti, depone l'art. 77 del DPR n° 602/1973, vigente ratione temporis, laddove dispone come segue, senza imporre alcun obbligo di specificità: “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
...
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
I.5 Sicché, la specificazione dell'immobile sul quale verrà iscritta l'ipoteca si dovrà effettuare nel momento in cui, in mancanza di valide confutazioni, l'agente della riscossione dovrà procedere materialmente all'iscrizione (cfr. anche, ex multis, Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Piacenza, sentenza n° 51/2025 del 3/3/2025).
II.- In ragione di ciò, la sentenza del tribunale non può essere confermata e, in carenza di altre questioni da affrontare nel merito, stante la mancata riproposizione delle stesse da parte dell'appellato, rimasto contumace, l'appello va accolto.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1
, con ricorso depositato in data 29 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 378/2022, resa in data 4 marzo 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado, proposto dal Sig. Controparte_1
2. Condanna il Sig. a pagare le spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 2.800,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%,
CPA ed IVA se dovuta, in favore di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 849 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1
con l'Avv. Generoso Romano ---- appellante
E appellato/ non costituito Controparte_1
oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro. Opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni per l'appellante: “… 1) accertare l'illegittimità della sentenza n. 378/2022 del
Tribunale di Castrovillari - Sez. Lavoro, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato, per tutti i motivi esposti, e rigettare il ricorso perché inammissibile per genericità dei motivi o comunque infondato in relazione ai crediti previdenziali, con riforma delle spese di primo grado;
2) in subordine rispetto al motivo di appello sub 1), solo qualora non sia accolto, accertare l'illegittimità della sentenza n. 378/2022 del Tribunale di Castrovillari - Sez. Lavoro nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza del diritto di iscrivere ipoteca sui beni immobili dell'opponente sulla base della comunicazione preventiva opposta limitatamente ai crediti di natura previdenziale, per tutti i motivi esposti, e rigettare il ricorso;
- vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal Sig.
volto a far accertare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione Controparte_1
ipotecaria n° 03476201 40000 1562 000, per complessivi € 97.577,56, notificatagli addì 5/1/2015.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la mancata, specifica indicazione, nell'atto notificato al privato, da parte dell'agente della riscossione, dell'immobile che, al completamento della procedura di iscrizione ipotecaria, sarebbe stato gravato dal correlativo peso, abbia violato, da un lato, il principio del contraddittorio endoprocedimentale e, dall'altro, il principio di specificità imposto dall'art. 2809 c.c.
Sicché, l'omissione dell' ad avviso del giudice di prime cure, avrebbe depotenziato le CP_2
possibilità difensive del destinatario della comunicazione preventiva di cui trattasi, così pregiudicando di conoscere anticipatamente l'esito della procedura di iscrizione ipotecaria (la quale, si ripete è destinata comunque a gravare, giusto il riferito principio di specialità di cui all'art. 2809 c.c., sopra un bene specialmente individuato e non sulla generalità indistinta del patrimonio immobiliare del debitore) e quindi vulnerando il proprio diritto ad una effettiva partecipazione procedimentale su un aspetto essenziale della procedura in quanto involgente l'oggetto della procedura medesima>>.
3. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di primo grado, per CP_2
le seguenti ragioni: a) perché si sarebbe pronunciato ultra petitum, accogliendo il ricorso sulla scorta di un motivo di doglianza non agitato, nello stesso atto, dalla parte agente in giudizio;
b) perché avrebbe mal interpretato la norma di cui all'art. 77, comma 2 bis, del DPR n° 602/73, la quale dispone circa l'iscrizione di “ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati”, senza prevedere alcun obbligo, in capo all'iscrivente, circa l'individuazione specifica di tali immobili, visto che la parte passiva avrebbe, per altra via – in caso di ipoteca sproporzionata – la possibilità di agire per un'eventuale riduzione della stessa;
c) perché avrebbe equivocato sulla specificità dei beni da ipotecare, contemplata dall'art. 2809 c.c., non rilevando che detta norma è prevista per l'effettiva iscrizione dell'ipoteca e non per il mero preannuncio di un'ipoteca ancora da iscrivere.
4. E' rimato contumace, in questo grado, l'originario ricorrente. 5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 maggio 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato.
I.1 E' corretta, infatti, la doglianza dell' , vertente sulla Parte_1
mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che tra le difese del Sig. in CP_1
primo grado, non si coglie quella che ha innervato la sentenza del Tribunale.
I.2 Tale troncante osservazione viene supportata anche da ragioni di merito, che qui si evidenziano e che formano oggetto di censure dell' CP_2
I.3 La specificazione dell'immobile da gravare da ipoteca è disciplinata dall'art 2809 c.c. che, espressamente, dispone, al primo comma, che “l'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati”.
L'ordinamento italiano, infatti, non prevede la possibilità di un'iscrizione di portata generale, imponendo, viceversa, che l'iscrizione debba essere circoscritta a ben precisati beni immobili.
I.4 Sennonché, come opportunamente evidenziato dall'appellante, l'atto di comunicazione preventiva di ipoteca non è un atto che grava direttamente su uno o più immobili del destinatario.
E', piuttosto, un preavviso che si dà alla parte, al fine di consentirle di disquisire, con l'agente della riscossione, circa la sussistenza – o meno – dei presupposti per l'iscrizione dell'ipoteca o per valutare vizi di altra natura ostatitivi all'iscrizione dell'ipoteca medesima.
In tal senso, infatti, depone l'art. 77 del DPR n° 602/1973, vigente ratione temporis, laddove dispone come segue, senza imporre alcun obbligo di specificità: “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
...
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
I.5 Sicché, la specificazione dell'immobile sul quale verrà iscritta l'ipoteca si dovrà effettuare nel momento in cui, in mancanza di valide confutazioni, l'agente della riscossione dovrà procedere materialmente all'iscrizione (cfr. anche, ex multis, Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Piacenza, sentenza n° 51/2025 del 3/3/2025).
II.- In ragione di ciò, la sentenza del tribunale non può essere confermata e, in carenza di altre questioni da affrontare nel merito, stante la mancata riproposizione delle stesse da parte dell'appellato, rimasto contumace, l'appello va accolto.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1
, con ricorso depositato in data 29 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 378/2022, resa in data 4 marzo 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado, proposto dal Sig. Controparte_1
2. Condanna il Sig. a pagare le spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 2.800,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%,
CPA ed IVA se dovuta, in favore di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale