CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - IG OS US GA - Relatore - AN IO SC LO Sent. n.2367-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 33784/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EM VI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere US GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AF AR, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente, Avv. Marco Franco e IM Capuzi, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 31 luglio 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso, aggravato dall’uso del metodo mafioso e della minorata difesa, per avere privato LA RE della libertà personale, picchiandolo e minacciandolo allo scopo di conseguire informazioni circa precedenti Penale Sent. Sez. 2 Num. 4206 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: GA US Data Udienza: 23/12/2025 consegne di sostanze stupefacenti, avendo assunto l’indagato il ruolo di mandante (capo 2 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione VI DE, deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito decisiva rilevanza indiziaria ad un video ritrovato sul telefonino di uno degli esecutori materiali del delitto (TI RI) che lo aveva registrato il giorno stesso del sequestro. Tale video riprendeva un altro cellulare mentre riproduceva un messaggio vocale in cui, secondo l’ordinanza, si davano istruzioni per il compimento del delitto. Tuttavia, non vi sarebbero elementi per risalire alla data esatta ed all’orario in cui tale messaggio vocale era stato registrato ed inoltrato, né tantomeno a chi fosse stato inviato. Il contenuto, inoltre, non collimerebbe con le risultanze investigative inerenti al sequestro della persona offesa. La disponibilità in capo al ricorrente del criptofonino dal quale era partito il messaggio, non sarebbe stata provata con riferimento al periodo di interesse, ma solo in epoca di molto precedente e tale oggettiva circostanza non poteva dirsi superata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA RE, anch’esse riferibili all’uso di cellulari da parte del ricorrente solo in epoca pregressa al fatto illecito contestato. Per altro verso, il contenuto del messaggio non sarebbe sintonico rispetto alle risultanze del sequestro, come accertate dalla polizia giudiziaria attraverso i filmati girati da TI RI e le dichiarazioni della vittima, nonché quanto alla corretta identificazione dei soggetti ai quali si faceva riferimento nelle intercettazioni, diversi da quelli indicati dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari (il riferimento è al soggetto a nome Alessio). Infine, l’indagine tecnica di tipo fonico effettuata dal RIS non aveva consentito di ricondurre al ricorrente la voce del messaggio, circostanza che non poteva essere colmata dal Tribunale attraverso l’ascolto diretto del messaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. 1.Il ricorrente tende ad offrire, peraltro obliterando alcuni dati decisivi, una alternativa ricostruzione di merito dei dati investigativi che l’ordinanza impugnata ha enumerato e composto attraverso una motivazione completa e non manifestamente illogica. Nulla contestandosi sulla sussistenza del sequestro di persona, documentato in diretta da un video ritrovato ad uno degli esecutori materiali tratti in arresto (TI RI, cfr. fg. 3 dell’ordinanza), il ruolo di mandante del ricorrente è stato tratto dal Tribunale attraverso la concomitanza temporale con il sequestro di un altro video registrato dal TI RI, che conteneva riferimenti alla effettuazione del crimine nella stessa giornata, alle disposizioni impartite all’esecutore materiale, alla causale legata al traffico di sostanze stupefacenti, alla comune detenzione, riferibile al ricorrente e non contestata anche con riferimento al piano della casa circondariale, del soggetto che aveva registrato il messaggio vocale, con un altro detenuto a nome BI (recluso al piano inferiore rispetto all’indagato) coinvolto nella vicenda del sequestro e citato dalla persona offesa nel video registrato dall’esecutore materiale. Per tali ragioni, l’indagato è stato considerato l’autore del messaggio valorizzato dal Tribunale. Le indagini avevano, peraltro, permesso di accertare – anche attraverso l’ausilio delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia – che il ricorrente, incolpato di gravi reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti per i quali era stato definitivamente condannato, utilizzasse in carcere criptofonini con lo stesso numero di quello dell’autore del messaggio ritenuto indiziante. Inoltre, era stato accertato che il ricorrente aveva effettivamente rapporti con l’esecutore materiale del sequestro in epoca coeva al delitto (fg. 6 dell’ordinanza). Infine, la consulenza effettuata dal RIS non aveva concluso per la sicura attribuibilità del messaggio alla voce del ricorrente ma neanche l’aveva esclusa;
e ciò sulla base della scarsa qualità del reperto. Tali dati sorreggono il giudizio di gravità indiziaria, dal momento che le ulteriori censure proposte nel ricorso pretenderebbero una diversa lettura di merito dei medesimi dati che non è verificabile in questa sede in presenza di una motivazione priva di vizi logico- ricostruttivi. Si può richiamare, in proposito, il principio di diritto, adattabile al caso in esame avuto riguardo alla natura degli elementi investigativi, secondo cui, in materia di intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe AD RO Messini D’Agostini
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AF AR, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dei difensori del ricorrente, Avv. Marco Franco e IM Capuzi, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 31 luglio 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso, aggravato dall’uso del metodo mafioso e della minorata difesa, per avere privato LA RE della libertà personale, picchiandolo e minacciandolo allo scopo di conseguire informazioni circa precedenti Penale Sent. Sez. 2 Num. 4206 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: GA US Data Udienza: 23/12/2025 consegne di sostanze stupefacenti, avendo assunto l’indagato il ruolo di mandante (capo 2 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione VI DE, deducendo, con unico ed articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito decisiva rilevanza indiziaria ad un video ritrovato sul telefonino di uno degli esecutori materiali del delitto (TI RI) che lo aveva registrato il giorno stesso del sequestro. Tale video riprendeva un altro cellulare mentre riproduceva un messaggio vocale in cui, secondo l’ordinanza, si davano istruzioni per il compimento del delitto. Tuttavia, non vi sarebbero elementi per risalire alla data esatta ed all’orario in cui tale messaggio vocale era stato registrato ed inoltrato, né tantomeno a chi fosse stato inviato. Il contenuto, inoltre, non collimerebbe con le risultanze investigative inerenti al sequestro della persona offesa. La disponibilità in capo al ricorrente del criptofonino dal quale era partito il messaggio, non sarebbe stata provata con riferimento al periodo di interesse, ma solo in epoca di molto precedente e tale oggettiva circostanza non poteva dirsi superata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA RE, anch’esse riferibili all’uso di cellulari da parte del ricorrente solo in epoca pregressa al fatto illecito contestato. Per altro verso, il contenuto del messaggio non sarebbe sintonico rispetto alle risultanze del sequestro, come accertate dalla polizia giudiziaria attraverso i filmati girati da TI RI e le dichiarazioni della vittima, nonché quanto alla corretta identificazione dei soggetti ai quali si faceva riferimento nelle intercettazioni, diversi da quelli indicati dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari (il riferimento è al soggetto a nome Alessio). Infine, l’indagine tecnica di tipo fonico effettuata dal RIS non aveva consentito di ricondurre al ricorrente la voce del messaggio, circostanza che non poteva essere colmata dal Tribunale attraverso l’ascolto diretto del messaggio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. 1.Il ricorrente tende ad offrire, peraltro obliterando alcuni dati decisivi, una alternativa ricostruzione di merito dei dati investigativi che l’ordinanza impugnata ha enumerato e composto attraverso una motivazione completa e non manifestamente illogica. Nulla contestandosi sulla sussistenza del sequestro di persona, documentato in diretta da un video ritrovato ad uno degli esecutori materiali tratti in arresto (TI RI, cfr. fg. 3 dell’ordinanza), il ruolo di mandante del ricorrente è stato tratto dal Tribunale attraverso la concomitanza temporale con il sequestro di un altro video registrato dal TI RI, che conteneva riferimenti alla effettuazione del crimine nella stessa giornata, alle disposizioni impartite all’esecutore materiale, alla causale legata al traffico di sostanze stupefacenti, alla comune detenzione, riferibile al ricorrente e non contestata anche con riferimento al piano della casa circondariale, del soggetto che aveva registrato il messaggio vocale, con un altro detenuto a nome BI (recluso al piano inferiore rispetto all’indagato) coinvolto nella vicenda del sequestro e citato dalla persona offesa nel video registrato dall’esecutore materiale. Per tali ragioni, l’indagato è stato considerato l’autore del messaggio valorizzato dal Tribunale. Le indagini avevano, peraltro, permesso di accertare – anche attraverso l’ausilio delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia – che il ricorrente, incolpato di gravi reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti per i quali era stato definitivamente condannato, utilizzasse in carcere criptofonini con lo stesso numero di quello dell’autore del messaggio ritenuto indiziante. Inoltre, era stato accertato che il ricorrente aveva effettivamente rapporti con l’esecutore materiale del sequestro in epoca coeva al delitto (fg. 6 dell’ordinanza). Infine, la consulenza effettuata dal RIS non aveva concluso per la sicura attribuibilità del messaggio alla voce del ricorrente ma neanche l’aveva esclusa;
e ciò sulla base della scarsa qualità del reperto. Tali dati sorreggono il giudizio di gravità indiziaria, dal momento che le ulteriori censure proposte nel ricorso pretenderebbero una diversa lettura di merito dei medesimi dati che non è verificabile in questa sede in presenza di una motivazione priva di vizi logico- ricostruttivi. Si può richiamare, in proposito, il principio di diritto, adattabile al caso in esame avuto riguardo alla natura degli elementi investigativi, secondo cui, in materia di intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe AD RO Messini D’Agostini