Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5274/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tatiana Vija Parte_1 C.F._1
(C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Dal Prà Controparte_1 C.F._3
(C.F. C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata in [...] il27.10.1984, e nato a Moldavia in [...]3.1981, uniti in
[...] Controparte_1
matrimonio civile in Moldavia il 3.1.2012;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
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assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente alla loro salute, educazione ed istruzione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
essi risiederanno prevalentemente con la madre presso la casa coniugale sita in Thiene (Vi), via
Montegrappa, 24
4) la casa coniugale, sita a Thiene via Montegrappa n. 24, unitamente agli arredi di pertinenza, viene assegnata alla signora quale collocataria prevalente dei figli;
Pt_1
5)fintanto che il padre non troverà una soluzione abitativa il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e , il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 18.00 e una settimana il sabato Per_1 Per_2 pomeriggio dalle 14 fino alle 20.30 e l'altra settimana la domenica dalle 14fino alle 20.30; non appena il padre troverà una soluzione abitativa, potrà vedere e tenere con séi figli e Per_1 Per_2
ogni qualvolta sia possibile, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori e comunque almeno con le seguenti modalità minime:
-a settimane alterne, dal venerdì tardo pomeriggio e comunque prima di cena sino alla domenica sera, quando, dopo cena li porterà a casa della madre;
-il martedì ed il giovedì, dalle ore 17,00 sino alla ore 20,30 quando dopo aver cenato li porterà a casa dalla madre.
-durante le vacanze di Natale, i minori trascorreranno ad anni alterni con il padre la settimana dal 25 al 31 dicembre prima di cena, e l'anno successivo dal 31 dicembre, prima di cena sino al 6 gennaio (e ciò in modo che i minori possano trascorrere con i genitori, ad anni alterni, la vigilia di Natale ed il giorno di Natale.
-durante le vacanze di pasqua ad anni alterni un anno il giorno di Pasqua ed un anno il giorno di
Pasquetta, oltre a tre giorni con ciascun genitore da
-vacanze di carnevale alternate.
-Due settimane durante il periodo estivo da concordare entro il 31.5. Nei giorni del compleanno dei figli, nonché in tutte le ricorrenze che li riguardano i genitori dovranno impegnarsi a far sentire la presenza di entrambi nelle forme, nei tempi e modi che di volta in volta individueranno, nonché a far in modo che i figli minori mantengano costanti rapporti con i nonni materni e paterni e con i parenti di entrambi i nuclei. I minori staranno con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma.
6)Il signor contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione Controparte_2
della somma mensile di euro 250.00 (125 per ciascun figlio), comprensiva di quanto percepito a titolo di assegno unico peri figli, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da pagina 2 di 4 giugno 2025, a mezzo bonifico bancario che verrà indicato dalla Ricorrente, oltre rivalutazione annua
Istate contribuirà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% con le modalità
e secondo la regolamentazione prevista nel protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza da intendersi qui per richiamato;
7) il signor si impegna a saldare il canone di locazione per il mese di maggio 2025, le utenze Pt_1 rimangono a carico dell'attrice;
8) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora le parti si Parte_1
impegnano a presentare tutta la documentazione necessaria e i consensi per l'attribuzione dell'AU o di ogni altra provvidenza;
9)spese legali compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude con un visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.12.2024 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Moldavia il 3.1.2012, che dall'unione erano nati i figli (n. 25.9.2013) e (n. 10.8.2016), Per_1 Per_2
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale, chiedendo altresì, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Con comparsa in data 18.4.2025 si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione, a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 20.5.2025, dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno raggiunto un accordo e concluso congiuntamente per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, quanto alla separazione - sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso il parere su riportato - riservando di proporre separato procedimento, per il divorzio, decorso il termine di legge.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
pagina 3 di 4 - le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore della madre, quale genitore convivente con i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese legali vanno compensate, stanti le conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio in Pt_1 Controparte_1
Moldavia il 3.1.2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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