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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1183 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRILLO GIANLUIGI, con domicilio eletto in Legnano al Corso Sempione n.176, presso il difensore avv. GRILLO GIANLUIGI;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona dell'omonimo titolare (p.iva n. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA GIOVANNI con domicilio eletto in Busto RS alla via Parini P.IVA_2
n.1, presso il difensore avv. PIAZZA GIOVANNI;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Busto RS la esponendo che: in data 10.10.2023 il veicolo Maserati CP_1 Parte_2
tg GL563XM in uso alla parte attrice restava coinvolto in un incidente stradale riportando ingenti danni CP_2 alla parte anteriore del mezzo;
veniva aperto il sinistro con la compagnia Assicurativa il giorno CP_3
26.10.2023 un perito incaricato della compagnia si recava presso la sede societaria per visionare il mezzo e prendere contezza dei danni;
in tale sede si conveniva di riparare il mezzo e inviarlo presso una carrozzeria convenzionata;
alla metà di novembre del 2023 si portava il mezzo nella carrozzeria di parte convenuta;
il titolare della carrozzeria comunicava che le riparazioni sarebbero iniziate verso fine gennaio 2024; nel mese di febbraio, marzo ed aprile del 2024 l'attore ha contattato telefonicamente la carrozzeria per avere informazioni sull'inizio dei lavori ricevendo sempre risposte evasive;
veniva quindi contattato il liquidatore per avere aggiornamenti sulla pratica;
il liquidatore comunicava che il perito avrebbe ritenuto le riparazioni del mezzo antieconomiche;
a fronte di questa risposta l'attrice inviava alla compagnia copia di un preventivo predisposto dal carrozziere di fiducia da cui si evinceva che il veicolo era perfettamente riparabile e il costo delle riparazioni era inferiore al valore del mezzo;
a fronte di ciò il liquidatore provvedeva a incaricare nuovamente il perito per effettuare una nuova stima dei danni e invitava il carrozziere a procedere con le riparazioni;
il carrozziere comunicava che avrebbe iniziato i lavori a giugno del 2024; nel mese di luglio del 2024 parte attrice attivava
- 1 - procedimento di mediazione al fine di chiedere la risoluzione del contratto d'opera; nel mese di ottobre del 2024 su insistenza della compagnia assicurativa e del liquidatore l'attrice si determinava a tenere il veicolo presso la atteso che la stessa aveva comunicato che avrebbe dato corso alle riparazioni Controparte_1 riconsegnando il veicolo entro i primi di febbraio del 2025; nonostante le richieste di documentazione fotografica nessun riscontro veniva fornito da parte convenuta;
alla fine di febbraio del 2025 parte attrice ha sollecitato la carrozzeria per avere il mezzo ottenendo una foto da cui emerge che nessun lavoro era stato eseguito sul mezzo e che fino a giugno del 2025 lo stesso non sarebbe stato disponibile a causa di un infortunio del titolare.
Alla luce di tali deduzioni la parte attrice ha concluso chiedendo di accertare la risoluzione giudiziale del contratto d'opera nonché di accertare che nulla è dovuto alla per le riparazioni effettuate oltre alla CP_1 condanna al risarcimento in favore di parte attrice della somma pari ad euro 33.694,05 per i costi che l'attore ha dovuto sostenere a partire da novembre 2023 a causa dell'indisponibilità del veicolo.
Si è costituita parte convenuta prendendo specifica posizione sulla domanda di parte attrice e, contestandola in fatto e in diritto, ha chiesto il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera stipulato con la convenuta deducendo un grave inadempimento della stessa nell'esecuzione del CP_1 contratto e chiedendo di accertare di non dovere nulla a titolo di corrispettivo per le riparazioni effettuate oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni per aver dovuto sostenere delle spese in relazione alla autovettura dal novembre del 2023 e cioè da quando l'autovettura era ricoverata presso la carrozzeria convenuta.
Si rileva, in primo luogo, che il contratto intercorso tra le parti si qualifica come contratto d'opera, la cui disciplina
è prevista agli artt. 2222 e segg. cod. civ.
Al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice occorre osservare che l'inadempimento dedotto dalla stessa attiene al ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione della autovettura.
Quindi si tratta di una doglianza relativa a un'opera non completata con la conseguenza che vengono in rilievo, al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice, le previsioni di cui all'articolo 1453 c.c. e dunque occorre verificare la sussistenza del grave inadempimento di parte convenuta nell'esecuzioni dei lavori di riparazione.
Ebbene alla luce della cronologia degli eventi per come risulta dalla documentazione e dalla narrazione degli eventi di parte attrice l'inadempimento ( rectius ritardo nell'esecuzione delle riparazioni) non può ritenersi grave.
Anzi sul punto occorre valorizzare il comportamento di parte attrice non sorretto da buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ed infatti, dalla narrazione di parte attrice, emerge che a fronte della consegna dell'autovettura alla carrozzeria nel novembre del 2023 e a fronte della circostanza che ad aprile del 2024 il liquidatore della assicurazione di parte attrice aveva comunicato a quest'ultima che, d'intesa con il riparatore, le riparazioni erano ritenute antieconomiche, va osservato che durante questo intervallo temporale ( novembre 2023/ aprile 2024) non vi
- 2 - fosse alcun ritardo imputabile alla carrozzeria, essendo gli accertamenti sulla riparabilità del mezzo prodromici rispetto ad ogni intervento da parte della stessa.
Come rilevato, poi, dall'attrice, a seguito di un suo invito a rivalutare la possibilità di non ritenere antieconomiche le riparazioni, veniva effettuata una nuova perizia ( nel maggio del 2024 e con data di primo rilievo 14.07.2024 – doc. 5 di parte convenuta).
Ebbene, nonostante la parte attrice fosse pienamente consapevole di tale nuova perizia ( avendola sollecitata essa stessa a seguito della prima perizia che riteneva la riparazione del danno antieconomica) in data
24.07.2024 ha inviato una missiva alla parte convenuta deducendo di aver manifestato una necessità del mezzo per la data del 15.07.2024 ( e cioè in pratica il giorno successivo alla data di inizio delle verifiche peritali) e, con un comportamento totalmente in spregio della buona fede contrattuale richiedeva la restituzione del mezzo riparato entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione ( pagina 21 su 174 della produzione documentale effettuata dall'attore in atto di citazione).
Addirittura, la parte attrice deduce che nel mese di luglio del 2024 aveva già avviato un procedimento di mediazione e quindi preannunziava già a quella data di voler instaurare un contenzioso, in caso di mancato componimento bonario in sede di mediazione, con la parte convenuta.
Il tutto mentre le operazioni peritali di accertamento dei danni erano in corso e quindi tenendo un comportamento di sicuro non improntato a buona fede nell'esecuzione del contratto.
Se a ciò si aggiunge che è la stessa parte attrice che afferma che, successivamente agli esiti della seconda perizia, si determinava a tenere il veicolo presso la carrozzeria di parte convenuta ( pagina 3 dell'atto di citazione) e quindi non ritenendo affatto grave il dedotto ( ma lo si ripete insussistente) ritardo alla luce dei doverosi (e richiesti da parte attrice) accertamenti peritali, si deve giungere alla conclusione che non può essere ravvisato alcun grave inadempimento in capo alla parte convenuta nell'esecuzione delle riparazioni.
Sul punto, poi, si fa notare che a seguito dell'invito da parte dell'assicurazione a iniziare le riparazioni avvenuto in data 14.10.2024 e alla luce delle ingenti riparazioni che la vettura richiedeva ( alcune delle quali emerse solo in corso d'opera come quelli indicate dalla all'assicurazione relative alla parte anteriore destra), CP_1 nonché alla luce della tempistica di ricezione dei pezzi di ricambio e dell'infortunio occorso al titolare della carrozzeria nel febbraio del 2025, si ritiene di non ritenere provato alcun grave inadempimento di parte convenuta nell'esecuzione delle riparazioni, essendo invece emerso dalla corrispondenza e dal comportamento tenuto preprocessualmente da parte attrice una volontà di voler sin da subito risolvere il contratto anche quando la carrozzeria non poteva intervenire sul veicolo ( e cioè fino al 14.10.2024).
Alla luce di tali motivazioni la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento con conseguente rigetto della stessa e della conseguenziale domanda di risarcimento dei danni.
Sul punto si aggiunge soltanto che nonostante la parte attrice affermi che dopo la seconda perizia ( e quindi dal mese di settembre del 2024) accettasse di tenere il veicolo presso la carrozzeria convenuta per provvedere alle riparazioni, richiede un risarcimento del danno per aver dovuto sostenere al pagamento dei canoni di leasing, di assicurazione e di bollo sin dal novembre del 2023, manifestando quindi ancora una volta un atteggiamento poco conforme ai canoni di buona fede e comunque richiedendo danni che non possono essere posti in correlazione con un inadempimento di parte convenuta che, per lo meno sino all'ottobre del 2024, non
- 3 - sussisteva essendovi il pieno consenso di parte attrice a che la stessa effettuasse le riparazioni richieste.
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in dispositivo di ufficio ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto RS, nella persona del dott. LO AR in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 delle spese di questo giudizio che qui si liquidano in complessivi Euro 5261,00 oltre rimborso spese generali
(15% sul compenso) CPA ed IV come per legge.
Così deciso in Busto RS, il 26/11/2025
Il Giudice
LO AR
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1183 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRILLO GIANLUIGI, con domicilio eletto in Legnano al Corso Sempione n.176, presso il difensore avv. GRILLO GIANLUIGI;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona dell'omonimo titolare (p.iva n. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA GIOVANNI con domicilio eletto in Busto RS alla via Parini P.IVA_2
n.1, presso il difensore avv. PIAZZA GIOVANNI;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Busto RS la esponendo che: in data 10.10.2023 il veicolo Maserati CP_1 Parte_2
tg GL563XM in uso alla parte attrice restava coinvolto in un incidente stradale riportando ingenti danni CP_2 alla parte anteriore del mezzo;
veniva aperto il sinistro con la compagnia Assicurativa il giorno CP_3
26.10.2023 un perito incaricato della compagnia si recava presso la sede societaria per visionare il mezzo e prendere contezza dei danni;
in tale sede si conveniva di riparare il mezzo e inviarlo presso una carrozzeria convenzionata;
alla metà di novembre del 2023 si portava il mezzo nella carrozzeria di parte convenuta;
il titolare della carrozzeria comunicava che le riparazioni sarebbero iniziate verso fine gennaio 2024; nel mese di febbraio, marzo ed aprile del 2024 l'attore ha contattato telefonicamente la carrozzeria per avere informazioni sull'inizio dei lavori ricevendo sempre risposte evasive;
veniva quindi contattato il liquidatore per avere aggiornamenti sulla pratica;
il liquidatore comunicava che il perito avrebbe ritenuto le riparazioni del mezzo antieconomiche;
a fronte di questa risposta l'attrice inviava alla compagnia copia di un preventivo predisposto dal carrozziere di fiducia da cui si evinceva che il veicolo era perfettamente riparabile e il costo delle riparazioni era inferiore al valore del mezzo;
a fronte di ciò il liquidatore provvedeva a incaricare nuovamente il perito per effettuare una nuova stima dei danni e invitava il carrozziere a procedere con le riparazioni;
il carrozziere comunicava che avrebbe iniziato i lavori a giugno del 2024; nel mese di luglio del 2024 parte attrice attivava
- 1 - procedimento di mediazione al fine di chiedere la risoluzione del contratto d'opera; nel mese di ottobre del 2024 su insistenza della compagnia assicurativa e del liquidatore l'attrice si determinava a tenere il veicolo presso la atteso che la stessa aveva comunicato che avrebbe dato corso alle riparazioni Controparte_1 riconsegnando il veicolo entro i primi di febbraio del 2025; nonostante le richieste di documentazione fotografica nessun riscontro veniva fornito da parte convenuta;
alla fine di febbraio del 2025 parte attrice ha sollecitato la carrozzeria per avere il mezzo ottenendo una foto da cui emerge che nessun lavoro era stato eseguito sul mezzo e che fino a giugno del 2025 lo stesso non sarebbe stato disponibile a causa di un infortunio del titolare.
Alla luce di tali deduzioni la parte attrice ha concluso chiedendo di accertare la risoluzione giudiziale del contratto d'opera nonché di accertare che nulla è dovuto alla per le riparazioni effettuate oltre alla CP_1 condanna al risarcimento in favore di parte attrice della somma pari ad euro 33.694,05 per i costi che l'attore ha dovuto sostenere a partire da novembre 2023 a causa dell'indisponibilità del veicolo.
Si è costituita parte convenuta prendendo specifica posizione sulla domanda di parte attrice e, contestandola in fatto e in diritto, ha chiesto il rigetto della stessa.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera stipulato con la convenuta deducendo un grave inadempimento della stessa nell'esecuzione del CP_1 contratto e chiedendo di accertare di non dovere nulla a titolo di corrispettivo per le riparazioni effettuate oltre alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni per aver dovuto sostenere delle spese in relazione alla autovettura dal novembre del 2023 e cioè da quando l'autovettura era ricoverata presso la carrozzeria convenuta.
Si rileva, in primo luogo, che il contratto intercorso tra le parti si qualifica come contratto d'opera, la cui disciplina
è prevista agli artt. 2222 e segg. cod. civ.
Al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice occorre osservare che l'inadempimento dedotto dalla stessa attiene al ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione della autovettura.
Quindi si tratta di una doglianza relativa a un'opera non completata con la conseguenza che vengono in rilievo, al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice, le previsioni di cui all'articolo 1453 c.c. e dunque occorre verificare la sussistenza del grave inadempimento di parte convenuta nell'esecuzioni dei lavori di riparazione.
Ebbene alla luce della cronologia degli eventi per come risulta dalla documentazione e dalla narrazione degli eventi di parte attrice l'inadempimento ( rectius ritardo nell'esecuzione delle riparazioni) non può ritenersi grave.
Anzi sul punto occorre valorizzare il comportamento di parte attrice non sorretto da buona fede nell'esecuzione del contratto.
Ed infatti, dalla narrazione di parte attrice, emerge che a fronte della consegna dell'autovettura alla carrozzeria nel novembre del 2023 e a fronte della circostanza che ad aprile del 2024 il liquidatore della assicurazione di parte attrice aveva comunicato a quest'ultima che, d'intesa con il riparatore, le riparazioni erano ritenute antieconomiche, va osservato che durante questo intervallo temporale ( novembre 2023/ aprile 2024) non vi
- 2 - fosse alcun ritardo imputabile alla carrozzeria, essendo gli accertamenti sulla riparabilità del mezzo prodromici rispetto ad ogni intervento da parte della stessa.
Come rilevato, poi, dall'attrice, a seguito di un suo invito a rivalutare la possibilità di non ritenere antieconomiche le riparazioni, veniva effettuata una nuova perizia ( nel maggio del 2024 e con data di primo rilievo 14.07.2024 – doc. 5 di parte convenuta).
Ebbene, nonostante la parte attrice fosse pienamente consapevole di tale nuova perizia ( avendola sollecitata essa stessa a seguito della prima perizia che riteneva la riparazione del danno antieconomica) in data
24.07.2024 ha inviato una missiva alla parte convenuta deducendo di aver manifestato una necessità del mezzo per la data del 15.07.2024 ( e cioè in pratica il giorno successivo alla data di inizio delle verifiche peritali) e, con un comportamento totalmente in spregio della buona fede contrattuale richiedeva la restituzione del mezzo riparato entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione ( pagina 21 su 174 della produzione documentale effettuata dall'attore in atto di citazione).
Addirittura, la parte attrice deduce che nel mese di luglio del 2024 aveva già avviato un procedimento di mediazione e quindi preannunziava già a quella data di voler instaurare un contenzioso, in caso di mancato componimento bonario in sede di mediazione, con la parte convenuta.
Il tutto mentre le operazioni peritali di accertamento dei danni erano in corso e quindi tenendo un comportamento di sicuro non improntato a buona fede nell'esecuzione del contratto.
Se a ciò si aggiunge che è la stessa parte attrice che afferma che, successivamente agli esiti della seconda perizia, si determinava a tenere il veicolo presso la carrozzeria di parte convenuta ( pagina 3 dell'atto di citazione) e quindi non ritenendo affatto grave il dedotto ( ma lo si ripete insussistente) ritardo alla luce dei doverosi (e richiesti da parte attrice) accertamenti peritali, si deve giungere alla conclusione che non può essere ravvisato alcun grave inadempimento in capo alla parte convenuta nell'esecuzione delle riparazioni.
Sul punto, poi, si fa notare che a seguito dell'invito da parte dell'assicurazione a iniziare le riparazioni avvenuto in data 14.10.2024 e alla luce delle ingenti riparazioni che la vettura richiedeva ( alcune delle quali emerse solo in corso d'opera come quelli indicate dalla all'assicurazione relative alla parte anteriore destra), CP_1 nonché alla luce della tempistica di ricezione dei pezzi di ricambio e dell'infortunio occorso al titolare della carrozzeria nel febbraio del 2025, si ritiene di non ritenere provato alcun grave inadempimento di parte convenuta nell'esecuzione delle riparazioni, essendo invece emerso dalla corrispondenza e dal comportamento tenuto preprocessualmente da parte attrice una volontà di voler sin da subito risolvere il contratto anche quando la carrozzeria non poteva intervenire sul veicolo ( e cioè fino al 14.10.2024).
Alla luce di tali motivazioni la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento con conseguente rigetto della stessa e della conseguenziale domanda di risarcimento dei danni.
Sul punto si aggiunge soltanto che nonostante la parte attrice affermi che dopo la seconda perizia ( e quindi dal mese di settembre del 2024) accettasse di tenere il veicolo presso la carrozzeria convenuta per provvedere alle riparazioni, richiede un risarcimento del danno per aver dovuto sostenere al pagamento dei canoni di leasing, di assicurazione e di bollo sin dal novembre del 2023, manifestando quindi ancora una volta un atteggiamento poco conforme ai canoni di buona fede e comunque richiedendo danni che non possono essere posti in correlazione con un inadempimento di parte convenuta che, per lo meno sino all'ottobre del 2024, non
- 3 - sussisteva essendovi il pieno consenso di parte attrice a che la stessa effettuasse le riparazioni richieste.
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in dispositivo di ufficio ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto RS, nella persona del dott. LO AR in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
così provvede:
[...]
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_4 delle spese di questo giudizio che qui si liquidano in complessivi Euro 5261,00 oltre rimborso spese generali
(15% sul compenso) CPA ed IV come per legge.
Così deciso in Busto RS, il 26/11/2025
Il Giudice
LO AR
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