Articolo 4 della Legge 16 giugno 2015, n. 86
Articolo 3
Versione
17 luglio 2015
Art. 4. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 luglio 2015