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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/12/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 345/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...] Castelmagno n. 1 ed elettivamente domiciliato in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - PEC C.F._1
- FAX 0175.85438), che lo rappresenta e Email_1 difende,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._2 Email_2 (C.F. , pec: ) e IC De C.F._3 Email_3 TO (C.F. , pec: ) che la C.F._4 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 9 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente, per il periodo da gennaio 2017 – febbraio 2023 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 3.416,24 o la diversa somma accertata in corso di causa.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, il ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, pari ad € 135,00 annuali, che moltiplicati per gli anni nei quali si è raggiunto tale limite, risulta essere pari ad € 405,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
• Accertare e dichiarare tenuta la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi condannarla al pagamento della somma della somma di € 283,03 a titolo di incidenza sul TFR.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli ulteriori interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del deposito del presente ricorso, sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“1) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dal sig. con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
2) in subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta al ricorrente per il tempo-pausa da gennaio 2017 a novembre 2020, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quanto dovuto al ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dal ricorrente per il c.d. tempo-pausa, condannando la resistente alla minor somma di € 875,23, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 1.350,00 (€ 450,00 per tre anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto al ricorrente negli anni 2018, 2019 e 2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
…
Con condanna del ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…chiedendo inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla controparte relativa al c.d. premio di incentivazione ex art, 65 CCNL AIOP, per i motivi già esposti, in quanto, innanzitutto, la tesi dell' errore materiale, oltre che assolutamente non credibile, è già stata in più occasioni rigettata da Codesto Tribunale con le motivazioni
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che qui si richiamano e in secondo luogo, nel caso specifico, è sfornita di quantificazione e di prova. Si chiede inoltre il rigetto della domanda di compensazione o condanna alla minor somma relativa al c.d. tempo pausa, in quanto il ricorrente, come tutte le sue colleghe e i suoi colleghi, non ha mai effettuato delle pause, così come prospettate dalla controparte, pause che, peraltro, non sono in alcun modo disciplinate e che il ricorrente non sarebbe comunque stato in grado di effettuare, in ragione dell' organizzazione del lavoro e che, nello specifico, non è stata in alcun modo quantificata o provata.”.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo
Pag. 3 a 9 impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, , teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Sì, il ricorrente era Tes_1 obbligato ad entrare dieci minuti prima e ad uscire dieci minuti dopo per il cambio consegne e per la vestizione;
questo obbligo non ricordo da chi fosse stato impartito, mi ricordo che era stato detto a voce;
gli spogliatoi sono situati al piano -2 e il reparto al piano -1 (pronto soccorso); per raggiungere il reparto dagli spogliatoi a piedi ci vogliono due o tre minuti;
in ascensore, più o meno lo stesso tempo perché bisognava attenderlo;
il sig. iniziava il turno con la divisa già indossata;
alla fine del turno, doveva dare Pt_1 consegna al turno successivo e poi ci si andava a cambiare negli spogliatoi;
la divisa viene messa negli armadietti e lavata da una impresa esterna;
il passaggio di consegne avviene così: si incontrano quelli del turno precedente salendo un po' prima e ci viene comunicato oralmente e in certi casi per iscritto quello che bisogna fare;
non ho mai visto il sig. fare delle pause durante l'orario di lavoro;
bisognava ritagliarsi Pt_1 il tempo anche per andare in bagno;
non ho mai visto il sig. durante il turno di lavoro;
Parte_2 c'era un solo ascensore dedicato a noi operatori, cui potevamo accedere con una chiave;
in pronto soccorso ogni OSS deve stare in una stanza di pertinenza con pazienti a carico;
l'OSS è associato ad una equipe formata da un medico e un infermiere;
era giusto informare chi arrivava dal turno successivo cosa bisognava fare con i pazienti;
capitava che quando l'equipe era impegnata in operazioni l'OSS aiutava gli infermieri all'accettazione oppure aiutava i colleghi delle altre stanze che avevano più compiti;
non sono mai andato al bar a fare pause;
non ho nemmeno mai visto il ricorrente fare pause;
per il mio settore nel periodo in cui sono stato io non ho mai visto il pronto soccorso vuoto;
preciso che la consegna è molto variabile, non è tutti i giorni uguale;
il numero dei pazienti su cui fare la consegna è molto variabile, dipendente da turno a turno.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di , altro teste di parte ricorrente, che così ha dichiarato: Testimone_2
“ci è stato detto che prima di entrare al lavoro dovevamo entrare almeno dieci minuti prima dell'inizio dell'orario di lavoro;
dovevamo bollare già cambiati;
la bollatrice è al piano zero, il pronto soccorso è al piano -1, gli spogliatoi al piano -2; per raggiungere gli spogliatoi dal pronto soccorso a piedi ci vogliono due o tre minuti;
per portare i degenti vi erano tre ascensori cui potevamo accedere con chiave;
uno vicino al
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pronto soccorso, mentre gli altri erano più distanti;
per accedere al pronto soccorso c'era un ascensore aperto al pubblico;
il ricorrente, finito il turno, doveva timbrare con la divisa e poi andava a cambiarsi;
questo obbligo ci è stato impartito oralmente dalla sig.ra quando io sono stato assunto mi è stato CP_3 impartito tale obbligo sia oralmente che tramite messaggi dalla sig.ra non ero però presente quando CP_3 la sig.ra ha riferito questo al ricorrente;
è stato lui a dirmelo;
in pronto soccorso, arriviamo CP_3 all'accettazione già cambiati;
c'è un'agenda in cui vediamo scritte le varie comunicazioni dell noi CP_1 prendevamo visione di questo e ci passavamo verbalmente le consegne tra colleghi;
in pronto soccorso c'è una equipe formata da medici, infermieri e OSS;
ogni OSS è adibito ad una stanza per visita medica;
gli OSS al pronto soccorso sono almeno quattro al mattino, al pomeriggio idem, di notte solo due;
vi è anche un OSS che fa solo trasporto (prendeva la gente che doveva essere portata al Carle come ricovero per consulenze); quando c'era bisogno, questo OSS dava una mano anche a noi;
noi prima del covid non avevamo diritto al vassoio, ma dopo sì; il problema è che non c'era il tempo materiale per mangiare;
ho visto qualche volta il ricorrente bere il caffè; c'erano giornate in cui c'erano dieci minuti per prendere il caffè, mentre in altre no;
se l'equipe è impegnata in urgenze, l'OSS segue l'equipe, mentre gli altri seguono le altre stanze;
siamo quattro OSS, ognuno ha il suo ruolo e la sua stanza;
non ho mai visto l'equipe fare pausa tutti insieme;
non ho mai visto il ricorrente andare al bar con l'equipe”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_4 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le
Pag. 5 a 9 operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_5
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente, per il periodo da gennaio 2017 – febbraio 2023, a titolo di lavoro straordinario non retribuito, l'importo complessivo lordo di euro 3.416,24, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di 7,5 giorni oltre i 215 giorni di presenza all'anno per almeno tre anni (2018-2019-2020), maturando così il diritto alla corresponsione dell'ulteriore importo di euro 135,00 per tre anni, con conseguente diritto alla corresponsione dell'importo complessivo di euro 405,00, come si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente.
Occorre oltretutto evidenziare che gli importi in questione relativi allo svolgimento del lavoro straordinario strutturale e all'indennità di presenza avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nel calcolo del TFR (già erogato) e quindi la loro incidenza è pari ad euro 283,03 (euro 3.821,24: 13,5), come correttamente indicato dalla parte ricorrente.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: euro 3.416,24, a titolo di lavoro straordinario;
euro 405, a titolo di premio incentivazione;
euro 283,03, a titolo di incidenza sul TFR.
Pag. 6 a 9
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Deve essere infine rigettata la domanda riconvenzionale, tenuto conto della genericità delle allegazioni della parte resistente sul punto, anche in ragione del fatto che appare del tutto inverosimile che bbia corrisposto per diversi anni per errore materiale il c.d. premio CP_1 di presenza.
Infine, non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che il lavoratore facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia che Testimone_3 Testimone_4 entrambi testi di parte resistente, hanno genericamente riferito che il ricorrente faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto il lavoratore in pausa (cfr. testimonianza di “…ho visto il sig. fare pause al bar, lo so perché mi ci Testimone_3 Pt_1 sono ritrovata diverse volte, non so quantificare le volte in cui ho visto il ricorrente fare queste pause;
quando gli operatori vanno al bar, magari sono con tutta l'equipe della stanza (medico e infermiere); di per sé, le pause in pronto soccorso sono gestite così: un turno dalle 13 alle 20, dal lunedì al venerdì, che è quello che si presta all'eventuale sostituzione in caso in cui la sala continui a lavorare e ci sia bisogno della presenza dell'OSS; nei weekend i cambi vengono dati dall'operatore che deve seguire l'ambulanza; ho visto il sig. fare pausa pranzo insieme ad altri OSS nella cucina del reparto insieme ad altri operatori, ma non Pt_1 so quantificare le volte in cui ho visto questo;
al mattino in pronto soccorso ci sono 4 OSS, al pomeriggio 5 OSS, di notte 3 OSS;
in pronto soccorso, in genere l'OSS non ha bisogno di chiedere un cambio per fare le pause, se ad esempio il medico vuole prendersi cinque minuti per andare a mangiare;
per le pause sigarette gli OSS hanno accesso al cortile;
il ricorrente non fuma;
gli operatori che non fumano in genere accompagnano fuori gli OSS che fumano;
ricordo di aver visto il ricorrente fare pausa in un posto con altri colleghi all'esterno del pronto soccorso, sempre nel perimetro dell'ospedale (cortile esterno); io, oltre ad essere responsabile degli OSS del pronto soccorso, lo sono anche di quelli del e del Santa Croce;
il mio ufficio dal 2017 al Pt_6 2024 è situato al io mi sposto o con il mio veicolo privato o con la navetta dell'ospedale; ho un Pt_6 abbonamento con il parcheggio del Movicentro per facilitarmi l'andata e il ritorno;
quando l'equipe è in attività per un'urgenza, l'OSS del pronto soccorso collabora con l'infermiere e con il medico;
in genere, è l'infermiere a dare indicazioni all'OSS su cosa fare;
l'OSS determinate cose le fa in autonomia, di procedura (ad esempio, svestire il paziente per un ECG: in questo caso l'OSS lo sveste in autonomia); se c'è un paziente in arresto cardiaco, l'OSS avvicina al paziente un defibrillatore;
se l'equipe non ha la necessità di avere la presenza dell'OSS lì, l'OSS collabora con i colleghi di altre sale oppure fa pausa;
preciso che per i reparti giro dalle tre alle cinque volte a settimana, perciò non ho mai contato le volte in cui ho visto il ricorrente fare pause, anche perché se mi fosse stato segnalato dagli operatori l'assenza degli operatori dalle stanze, avrei fatto dei richiami;
io esercito una funzione di controllo sugli OSS solo se questi mi vengono segnalati dai coordinatori.”; testimonianza di “…ho visto il ricorrente fare pause: in Testimone_4 pronto soccorso, tranne quando c'è il codice rosso in cui siamo tutti impegnati, possiamo fermarci più volte;
non so quantificare le volte in cui il ricorrente ha fatto delle pause, dipende dal turno;
c'è un turno dedicato
Pag. 7 a 9 che ci dà la pausa pranzo;
il ricorrente faceva sempre la pausa pranzo: abbiamo il turno al pomeriggio che inizia alle 13 e dà il cambio a tutti;
a volte riusciamo anche ad andare a pranzo insieme;
ho visto qualche volta il ricorrente andare in cucina per fare pause;
quando l'equipe medico infermiere va in pausa, noi possiamo andare con loro: è capitato molte volte;
capita che l'OSS vada a fare il caffè per l'equipe, così si prende il caffè tutti insieme;
il ricorrente ha fatto questo, lo facciamo tutti;
sono andata anche con il ricorrente a prendere il caffè al bar, non ricordo quante volte, una di sicuro;
il pronto soccorso è un reparto diverso dagli altri, abbiamo più libertà in questo senso;
se l'equipe è ferma l'OSS non è obbligata a stare nella sala;
nella sala ortopedica se il medico è in sala operatoria per urgenze, la sala è ferma due o tre ore;
in quel frangente l'OSS può andare in pausa e dare il cambio agli altri OSS per la pausa;
ci sono cinque OSS al mattino, sei il pomeriggio dal lunedì al venerdì (sabato e domenica invece cinque di pomeriggio); di notte invece siamo in tre;
di notte riusciamo a fare più pause;
”).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: euro 3.416,24, a titolo di lavoro straordinario;
euro 405, a titolo di premio incentivazione;
euro 283,03, a titolo di incidenza sul TFR;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 11.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 345/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...] Castelmagno n. 1 ed elettivamente domiciliato in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF. - PEC C.F._1
- FAX 0175.85438), che lo rappresenta e Email_1 difende,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._2 Email_2 (C.F. , pec: ) e IC De C.F._3 Email_3 TO (C.F. , pec: ) che la C.F._4 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 9 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente, per il periodo da gennaio 2017 – febbraio 2023 a titolo di lavoro straordinario non retribuito la somma di € 3.416,24 o la diversa somma accertata in corso di causa.
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, il ricorrente ha diritto, per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate di presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 15 euro giornalieri, pari ad € 135,00 annuali, che moltiplicati per gli anni nei quali si è raggiunto tale limite, risulta essere pari ad € 405,00. Dichiarare tenuta e condannare pertanto la convenuta al pagamento di tale somma
• Accertare e dichiarare tenuta la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., e quindi condannarla al pagamento della somma della somma di € 283,03 a titolo di incidenza sul TFR.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli ulteriori interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del deposito del presente ricorso, sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“1) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dal sig. con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
2) in subordine, sempre nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la retribuzione corrisposta al ricorrente per il tempo-pausa da gennaio 2017 a novembre 2020, anche, occorrendo, in via di compensazione tra quanto dovuto al ricorrente a titolo di straordinario per il c.d. tempo-tuta e quanto dovuto in restituzione dal ricorrente per il c.d. tempo-pausa, condannando la resistente alla minor somma di € 875,23, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 1.350,00 (€ 450,00 per tre anni) a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto al ricorrente negli anni 2018, 2019 e 2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
…
Con condanna del ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…chiedendo inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla controparte relativa al c.d. premio di incentivazione ex art, 65 CCNL AIOP, per i motivi già esposti, in quanto, innanzitutto, la tesi dell' errore materiale, oltre che assolutamente non credibile, è già stata in più occasioni rigettata da Codesto Tribunale con le motivazioni
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che qui si richiamano e in secondo luogo, nel caso specifico, è sfornita di quantificazione e di prova. Si chiede inoltre il rigetto della domanda di compensazione o condanna alla minor somma relativa al c.d. tempo pausa, in quanto il ricorrente, come tutte le sue colleghe e i suoi colleghi, non ha mai effettuato delle pause, così come prospettate dalla controparte, pause che, peraltro, non sono in alcun modo disciplinate e che il ricorrente non sarebbe comunque stato in grado di effettuare, in ragione dell' organizzazione del lavoro e che, nello specifico, non è stata in alcun modo quantificata o provata.”.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo
Pag. 3 a 9 impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, , teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Sì, il ricorrente era Tes_1 obbligato ad entrare dieci minuti prima e ad uscire dieci minuti dopo per il cambio consegne e per la vestizione;
questo obbligo non ricordo da chi fosse stato impartito, mi ricordo che era stato detto a voce;
gli spogliatoi sono situati al piano -2 e il reparto al piano -1 (pronto soccorso); per raggiungere il reparto dagli spogliatoi a piedi ci vogliono due o tre minuti;
in ascensore, più o meno lo stesso tempo perché bisognava attenderlo;
il sig. iniziava il turno con la divisa già indossata;
alla fine del turno, doveva dare Pt_1 consegna al turno successivo e poi ci si andava a cambiare negli spogliatoi;
la divisa viene messa negli armadietti e lavata da una impresa esterna;
il passaggio di consegne avviene così: si incontrano quelli del turno precedente salendo un po' prima e ci viene comunicato oralmente e in certi casi per iscritto quello che bisogna fare;
non ho mai visto il sig. fare delle pause durante l'orario di lavoro;
bisognava ritagliarsi Pt_1 il tempo anche per andare in bagno;
non ho mai visto il sig. durante il turno di lavoro;
Parte_2 c'era un solo ascensore dedicato a noi operatori, cui potevamo accedere con una chiave;
in pronto soccorso ogni OSS deve stare in una stanza di pertinenza con pazienti a carico;
l'OSS è associato ad una equipe formata da un medico e un infermiere;
era giusto informare chi arrivava dal turno successivo cosa bisognava fare con i pazienti;
capitava che quando l'equipe era impegnata in operazioni l'OSS aiutava gli infermieri all'accettazione oppure aiutava i colleghi delle altre stanze che avevano più compiti;
non sono mai andato al bar a fare pause;
non ho nemmeno mai visto il ricorrente fare pause;
per il mio settore nel periodo in cui sono stato io non ho mai visto il pronto soccorso vuoto;
preciso che la consegna è molto variabile, non è tutti i giorni uguale;
il numero dei pazienti su cui fare la consegna è molto variabile, dipendente da turno a turno.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di , altro teste di parte ricorrente, che così ha dichiarato: Testimone_2
“ci è stato detto che prima di entrare al lavoro dovevamo entrare almeno dieci minuti prima dell'inizio dell'orario di lavoro;
dovevamo bollare già cambiati;
la bollatrice è al piano zero, il pronto soccorso è al piano -1, gli spogliatoi al piano -2; per raggiungere gli spogliatoi dal pronto soccorso a piedi ci vogliono due o tre minuti;
per portare i degenti vi erano tre ascensori cui potevamo accedere con chiave;
uno vicino al
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pronto soccorso, mentre gli altri erano più distanti;
per accedere al pronto soccorso c'era un ascensore aperto al pubblico;
il ricorrente, finito il turno, doveva timbrare con la divisa e poi andava a cambiarsi;
questo obbligo ci è stato impartito oralmente dalla sig.ra quando io sono stato assunto mi è stato CP_3 impartito tale obbligo sia oralmente che tramite messaggi dalla sig.ra non ero però presente quando CP_3 la sig.ra ha riferito questo al ricorrente;
è stato lui a dirmelo;
in pronto soccorso, arriviamo CP_3 all'accettazione già cambiati;
c'è un'agenda in cui vediamo scritte le varie comunicazioni dell noi CP_1 prendevamo visione di questo e ci passavamo verbalmente le consegne tra colleghi;
in pronto soccorso c'è una equipe formata da medici, infermieri e OSS;
ogni OSS è adibito ad una stanza per visita medica;
gli OSS al pronto soccorso sono almeno quattro al mattino, al pomeriggio idem, di notte solo due;
vi è anche un OSS che fa solo trasporto (prendeva la gente che doveva essere portata al Carle come ricovero per consulenze); quando c'era bisogno, questo OSS dava una mano anche a noi;
noi prima del covid non avevamo diritto al vassoio, ma dopo sì; il problema è che non c'era il tempo materiale per mangiare;
ho visto qualche volta il ricorrente bere il caffè; c'erano giornate in cui c'erano dieci minuti per prendere il caffè, mentre in altre no;
se l'equipe è impegnata in urgenze, l'OSS segue l'equipe, mentre gli altri seguono le altre stanze;
siamo quattro OSS, ognuno ha il suo ruolo e la sua stanza;
non ho mai visto l'equipe fare pausa tutti insieme;
non ho mai visto il ricorrente andare al bar con l'equipe”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_4 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le
Pag. 5 a 9 operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_5
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente, per il periodo da gennaio 2017 – febbraio 2023, a titolo di lavoro straordinario non retribuito, l'importo complessivo lordo di euro 3.416,24, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, più di 7,5 giorni oltre i 215 giorni di presenza all'anno per almeno tre anni (2018-2019-2020), maturando così il diritto alla corresponsione dell'ulteriore importo di euro 135,00 per tre anni, con conseguente diritto alla corresponsione dell'importo complessivo di euro 405,00, come si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente.
Occorre oltretutto evidenziare che gli importi in questione relativi allo svolgimento del lavoro straordinario strutturale e all'indennità di presenza avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nel calcolo del TFR (già erogato) e quindi la loro incidenza è pari ad euro 283,03 (euro 3.821,24: 13,5), come correttamente indicato dalla parte ricorrente.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: euro 3.416,24, a titolo di lavoro straordinario;
euro 405, a titolo di premio incentivazione;
euro 283,03, a titolo di incidenza sul TFR.
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Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Deve essere infine rigettata la domanda riconvenzionale, tenuto conto della genericità delle allegazioni della parte resistente sul punto, anche in ragione del fatto che appare del tutto inverosimile che bbia corrisposto per diversi anni per errore materiale il c.d. premio CP_1 di presenza.
Infine, non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che il lavoratore facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia che Testimone_3 Testimone_4 entrambi testi di parte resistente, hanno genericamente riferito che il ricorrente faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto il lavoratore in pausa (cfr. testimonianza di “…ho visto il sig. fare pause al bar, lo so perché mi ci Testimone_3 Pt_1 sono ritrovata diverse volte, non so quantificare le volte in cui ho visto il ricorrente fare queste pause;
quando gli operatori vanno al bar, magari sono con tutta l'equipe della stanza (medico e infermiere); di per sé, le pause in pronto soccorso sono gestite così: un turno dalle 13 alle 20, dal lunedì al venerdì, che è quello che si presta all'eventuale sostituzione in caso in cui la sala continui a lavorare e ci sia bisogno della presenza dell'OSS; nei weekend i cambi vengono dati dall'operatore che deve seguire l'ambulanza; ho visto il sig. fare pausa pranzo insieme ad altri OSS nella cucina del reparto insieme ad altri operatori, ma non Pt_1 so quantificare le volte in cui ho visto questo;
al mattino in pronto soccorso ci sono 4 OSS, al pomeriggio 5 OSS, di notte 3 OSS;
in pronto soccorso, in genere l'OSS non ha bisogno di chiedere un cambio per fare le pause, se ad esempio il medico vuole prendersi cinque minuti per andare a mangiare;
per le pause sigarette gli OSS hanno accesso al cortile;
il ricorrente non fuma;
gli operatori che non fumano in genere accompagnano fuori gli OSS che fumano;
ricordo di aver visto il ricorrente fare pausa in un posto con altri colleghi all'esterno del pronto soccorso, sempre nel perimetro dell'ospedale (cortile esterno); io, oltre ad essere responsabile degli OSS del pronto soccorso, lo sono anche di quelli del e del Santa Croce;
il mio ufficio dal 2017 al Pt_6 2024 è situato al io mi sposto o con il mio veicolo privato o con la navetta dell'ospedale; ho un Pt_6 abbonamento con il parcheggio del Movicentro per facilitarmi l'andata e il ritorno;
quando l'equipe è in attività per un'urgenza, l'OSS del pronto soccorso collabora con l'infermiere e con il medico;
in genere, è l'infermiere a dare indicazioni all'OSS su cosa fare;
l'OSS determinate cose le fa in autonomia, di procedura (ad esempio, svestire il paziente per un ECG: in questo caso l'OSS lo sveste in autonomia); se c'è un paziente in arresto cardiaco, l'OSS avvicina al paziente un defibrillatore;
se l'equipe non ha la necessità di avere la presenza dell'OSS lì, l'OSS collabora con i colleghi di altre sale oppure fa pausa;
preciso che per i reparti giro dalle tre alle cinque volte a settimana, perciò non ho mai contato le volte in cui ho visto il ricorrente fare pause, anche perché se mi fosse stato segnalato dagli operatori l'assenza degli operatori dalle stanze, avrei fatto dei richiami;
io esercito una funzione di controllo sugli OSS solo se questi mi vengono segnalati dai coordinatori.”; testimonianza di “…ho visto il ricorrente fare pause: in Testimone_4 pronto soccorso, tranne quando c'è il codice rosso in cui siamo tutti impegnati, possiamo fermarci più volte;
non so quantificare le volte in cui il ricorrente ha fatto delle pause, dipende dal turno;
c'è un turno dedicato
Pag. 7 a 9 che ci dà la pausa pranzo;
il ricorrente faceva sempre la pausa pranzo: abbiamo il turno al pomeriggio che inizia alle 13 e dà il cambio a tutti;
a volte riusciamo anche ad andare a pranzo insieme;
ho visto qualche volta il ricorrente andare in cucina per fare pause;
quando l'equipe medico infermiere va in pausa, noi possiamo andare con loro: è capitato molte volte;
capita che l'OSS vada a fare il caffè per l'equipe, così si prende il caffè tutti insieme;
il ricorrente ha fatto questo, lo facciamo tutti;
sono andata anche con il ricorrente a prendere il caffè al bar, non ricordo quante volte, una di sicuro;
il pronto soccorso è un reparto diverso dagli altri, abbiamo più libertà in questo senso;
se l'equipe è ferma l'OSS non è obbligata a stare nella sala;
nella sala ortopedica se il medico è in sala operatoria per urgenze, la sala è ferma due o tre ore;
in quel frangente l'OSS può andare in pausa e dare il cambio agli altri OSS per la pausa;
ci sono cinque OSS al mattino, sei il pomeriggio dal lunedì al venerdì (sabato e domenica invece cinque di pomeriggio); di notte invece siamo in tre;
di notte riusciamo a fare più pause;
”).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: euro 3.416,24, a titolo di lavoro straordinario;
euro 405, a titolo di premio incentivazione;
euro 283,03, a titolo di incidenza sul TFR;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 11.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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