TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5688/2021
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 16.09.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5688/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione Parte_4
pagina 1 di 7 di nuovo difensore, dall'avv. Riccardo Saladino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano, in Pomigliano D'Arco (NA), alla piazza G. Leone n. 23;
ATTORI
E
in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Antonio Palumbo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano
D'Arco (NA), alla via Leonardo da Vinci n. 57;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e proprietari di unità immobiliari ricomprese nel Parte_3 Parte_4
di Pomigliano D'Arco, impugnavano la delibera Controparte_1
dell'assemblea condominiale assunta il 29.06.2021, con la quale veniva approvato all'unanimità il punto n. 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto i “rendiconti di gestione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, presenti agli atti del condominio, redatti dal precedente amministratore Rag. ”. Controparte_2
A fondamento dell'azione deducevano la contraddittorietà della delibera che riguardava gli anni successivi e, pur avendo come base il bilancio preventivo dell'anno 2013, non approvava il consuntivo 2013, lasciando una lacuna nella continuità contabile;
rilevavano la violazione del disposto di cui all'art. 1130-bis c.c., per mancanza del registro di contabilità, della nota sintetica esplicativa e del riepilogo finanziario, contestando che l'estratto conto condominiale potesse surrogare la detta documentazione.
Evidenziavano inoltre che i bilanci approvati si riferivano alla gestione del precedente amministratore (revocato dal Tribunale per gravi irregolarità di gestione), il quale a seguito di un procedimento ex art. 700 c.p.c. non aveva restituito integralmente la pagina 2 di 7 documentazione condominiale relativa agli anni dal 2012, in quanto – a suo dire – andata distrutta a causa di un allagamento.
Riferivano che il non aveva inteso partecipare all'incontro di mediazione CP_1
del 09.09.2021 e che, nel frattempo, in data 12.09.2021, aveva nuovamente convocato l'assemblea per il 28.09.2021 per l'approvazione del bilancio 2013 e la riapprovazione di quelli dal 2014 al 2018 corredati della necessaria documentazione, a dimostrazione del fatto che quelli approvati con la delibera impugnata fossero illegittimi.
Concludevano quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia della delibera contestata, da concedersi inaudita altera parte, che la stessa fosse dichiarata illegittima, nulla e/o annullabile, con vittoria di spese.
Il Tribunale rigettava la richiesta sospensiva ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento inaudita altera parte.
Si costituiva il in persona dell'amministratore, il quale Controparte_1
eccepiva la carenza di interesse ad agire degli attori, non essendo stati esposti i motivi per cui la denunciata incompletezza documentale avrebbe impedito di verificare la correttezza della gestione delle risorse condominiali, né contestate specificamente le spese e le movimentazioni annotate nei documenti contabili.
La carenza di interesse, inoltre, veniva ascritta al fatto che già prima della notifica della citazione gli attori (per loro espressa ammissione) sapevano di essere stati nuovamente convocati in assemblea per il 27-28.09.2021, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2013 e per la riapprovazione dei rendiconti della gestione
[...]
dal 2014 al 2018, corredati delle note sintetiche esplicative della gestione;
CP_2
approvazione intervenuta con la successiva delibera del 28.09.2021, che ha sostituito la delibera impugnata, sanandone i presunti “vizi”.
Il Condominio contestava la domanda anche nel merito e lamentava che l'azione - in ragione di quanto innanzi - sarebbe stata proposta nella consapevolezza dell'assenza di una sua utilità pratica, con abuso del mezzo processuale.
pagina 3 di 7 Chiedeva, quindi, di rigettare in rito o, in subordine, nel merito, la domanda e di condannare gli attori in solido tra loro, al risarcimento in favore del del CP_1
danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito il Tribunale rigettava la richiesta di riunione al presente giudizio di quelli di più recente iscrizione a ruolo con R.G. n.
6865/2021 ed R.G. n. 4530/2022 (con oggetto l'impugnativa delle delibere successivamente adottate sullo stesso oggetto), in ragione del diverso momento processuale nel quale i procedimenti si trovavano.
Rigettate, inoltre, le istanze di prova la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e infine, fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che abbia eliminato la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(Cassazione civile, sez. III, 10.02.2003, n. 1950).
Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato, che la delibera impugnata è stata sostituita da altra delibera – meglio altre due – avente lo stesso oggetto.
Difatti, gli attori hanno agito in giudizio impugnando la delibera condominiale adottata in data 29.06.2021, con la quale è stato approvato all'unanimità il punto n. 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto i “rendiconti di gestione per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018, presenti agli atti del , redatti dal precedente amministratore CP_1
Rag. ” (v. docc. 2 e 3 all. alla produzione attorea). Controparte_2
Senonché il convenuto ha eccepito e documentato che la delibera CP_1
impugnata è stata successivamente sostituita dalla delibera del 28.09.2021, con la quale pagina 4 di 7 l'assemblea ha riapprovato i rendiconti dal 2014 al 2018 corredandoli di nota sintetica esplicativa ed approvando altresì il rendiconto 2013 (cfr. all. 2 produzione convenuto).
Ne consegue che la delibera impugnata è stata superata da una nuova deliberazione, volta ad emendare le doglianze manifestate nella presente vertenza dai condomini attori e la nuova delibera costituisce oggetto di un ulteriore giudizio di impugnativa, autonomamente pendente innanzi al Tribunale (N.R.G. 6865/2021).
A ciò aggiungasi che anche la delibera del 28.09.2021 è stata successivamente sostituita ed emendata con la delibera del 26.03.2022 (v. all. 08 alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto), ugualmente impugnata nel separato giudizio iscritto al N.R.G.
4530/2022.
La sostituzione della delibera con altra - o meglio con altre due, sebbene a loro volta oggetto di impugnativa - determina la cessazione della materia del contendere, che si verifica anche quando la sostituzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 c.c. in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10847/2020).
Difatti, l'assemblea condominiale che abbia deliberato riguardo un certo ordine del giorno può modificarlo per intero o in parte sostituendo la delibera condominiale originaria con un'altra. In tal caso trova applicazione la previsione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. dettata in materia societaria, ma estesa in via interpretativa in materia condominiale, a norma del quale “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno”.
Qualora sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore pagina 5 di 7 impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo.
Motivo per cui va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti - come nella specie - che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata (v. Cass. n. 24957/2016; Cass. n.
2999/2010; Cass. n. 11961/2004).
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolarle, in base al principio della soccombenza.
Ed invero, l'intervenuta cessazione della materia del contendere non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni delle parti.
Come stabilito da giurisprudenza costante, infatti, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. ex multis Corte di
Cassazione, sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Orbene, nella fattispecie, la sostituzione della delibera impugnata con altra avente il medesimo oggetto, integrata della nota sintetica esplicativa e del bilancio dell'anno
2013, milita in senso favorevole alle ragioni dei condòmini attori, che per l'appunto ne censuravano la mancanza, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1130-bis c.c.
Tuttavia, gli attori, essendo stati raggiunti dall'avviso di convocazione per l'assemblea del 28.09.2021 prima della notifica della citazione e, quindi prima del 17.09.2021, avrebbero potuto più utilmente attendere l'esito dell'assemblea del 28.09.2021, anziché procedere alla notifica ed alla contestuale iscrizione a ruolo del presente giudizio, giacché i termini per l'impugnativa della delibera del 29.06.2021, notificata il pagina 6 di 7 30.06.2021 (cfr. doc. 4 produzione convenuto) - rimasti sospesi durante la procedura di mediazione (cfr. doc. 13 produzione attori) - sarebbero scaduti solo il 05.10.2021.
In considerazione di quanto innanzi, si ritiene che nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Infondata è da ritenersi altresì la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avanzata da entrambe le parti in maniera contrapposta, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese tra le parti.
Nola, 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 16.09.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5688/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione Parte_4
pagina 1 di 7 di nuovo difensore, dall'avv. Riccardo Saladino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano, in Pomigliano D'Arco (NA), alla piazza G. Leone n. 23;
ATTORI
E
in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Antonio Palumbo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano
D'Arco (NA), alla via Leonardo da Vinci n. 57;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e proprietari di unità immobiliari ricomprese nel Parte_3 Parte_4
di Pomigliano D'Arco, impugnavano la delibera Controparte_1
dell'assemblea condominiale assunta il 29.06.2021, con la quale veniva approvato all'unanimità il punto n. 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto i “rendiconti di gestione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, presenti agli atti del condominio, redatti dal precedente amministratore Rag. ”. Controparte_2
A fondamento dell'azione deducevano la contraddittorietà della delibera che riguardava gli anni successivi e, pur avendo come base il bilancio preventivo dell'anno 2013, non approvava il consuntivo 2013, lasciando una lacuna nella continuità contabile;
rilevavano la violazione del disposto di cui all'art. 1130-bis c.c., per mancanza del registro di contabilità, della nota sintetica esplicativa e del riepilogo finanziario, contestando che l'estratto conto condominiale potesse surrogare la detta documentazione.
Evidenziavano inoltre che i bilanci approvati si riferivano alla gestione del precedente amministratore (revocato dal Tribunale per gravi irregolarità di gestione), il quale a seguito di un procedimento ex art. 700 c.p.c. non aveva restituito integralmente la pagina 2 di 7 documentazione condominiale relativa agli anni dal 2012, in quanto – a suo dire – andata distrutta a causa di un allagamento.
Riferivano che il non aveva inteso partecipare all'incontro di mediazione CP_1
del 09.09.2021 e che, nel frattempo, in data 12.09.2021, aveva nuovamente convocato l'assemblea per il 28.09.2021 per l'approvazione del bilancio 2013 e la riapprovazione di quelli dal 2014 al 2018 corredati della necessaria documentazione, a dimostrazione del fatto che quelli approvati con la delibera impugnata fossero illegittimi.
Concludevano quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia della delibera contestata, da concedersi inaudita altera parte, che la stessa fosse dichiarata illegittima, nulla e/o annullabile, con vittoria di spese.
Il Tribunale rigettava la richiesta sospensiva ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento inaudita altera parte.
Si costituiva il in persona dell'amministratore, il quale Controparte_1
eccepiva la carenza di interesse ad agire degli attori, non essendo stati esposti i motivi per cui la denunciata incompletezza documentale avrebbe impedito di verificare la correttezza della gestione delle risorse condominiali, né contestate specificamente le spese e le movimentazioni annotate nei documenti contabili.
La carenza di interesse, inoltre, veniva ascritta al fatto che già prima della notifica della citazione gli attori (per loro espressa ammissione) sapevano di essere stati nuovamente convocati in assemblea per il 27-28.09.2021, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2013 e per la riapprovazione dei rendiconti della gestione
[...]
dal 2014 al 2018, corredati delle note sintetiche esplicative della gestione;
CP_2
approvazione intervenuta con la successiva delibera del 28.09.2021, che ha sostituito la delibera impugnata, sanandone i presunti “vizi”.
Il Condominio contestava la domanda anche nel merito e lamentava che l'azione - in ragione di quanto innanzi - sarebbe stata proposta nella consapevolezza dell'assenza di una sua utilità pratica, con abuso del mezzo processuale.
pagina 3 di 7 Chiedeva, quindi, di rigettare in rito o, in subordine, nel merito, la domanda e di condannare gli attori in solido tra loro, al risarcimento in favore del del CP_1
danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'esito il Tribunale rigettava la richiesta di riunione al presente giudizio di quelli di più recente iscrizione a ruolo con R.G. n.
6865/2021 ed R.G. n. 4530/2022 (con oggetto l'impugnativa delle delibere successivamente adottate sullo stesso oggetto), in ragione del diverso momento processuale nel quale i procedimenti si trovavano.
Rigettate, inoltre, le istanze di prova la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e infine, fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che abbia eliminato la posizione di contrasto, anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(Cassazione civile, sez. III, 10.02.2003, n. 1950).
Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentato, che la delibera impugnata è stata sostituita da altra delibera – meglio altre due – avente lo stesso oggetto.
Difatti, gli attori hanno agito in giudizio impugnando la delibera condominiale adottata in data 29.06.2021, con la quale è stato approvato all'unanimità il punto n. 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto i “rendiconti di gestione per gli anni 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018, presenti agli atti del , redatti dal precedente amministratore CP_1
Rag. ” (v. docc. 2 e 3 all. alla produzione attorea). Controparte_2
Senonché il convenuto ha eccepito e documentato che la delibera CP_1
impugnata è stata successivamente sostituita dalla delibera del 28.09.2021, con la quale pagina 4 di 7 l'assemblea ha riapprovato i rendiconti dal 2014 al 2018 corredandoli di nota sintetica esplicativa ed approvando altresì il rendiconto 2013 (cfr. all. 2 produzione convenuto).
Ne consegue che la delibera impugnata è stata superata da una nuova deliberazione, volta ad emendare le doglianze manifestate nella presente vertenza dai condomini attori e la nuova delibera costituisce oggetto di un ulteriore giudizio di impugnativa, autonomamente pendente innanzi al Tribunale (N.R.G. 6865/2021).
A ciò aggiungasi che anche la delibera del 28.09.2021 è stata successivamente sostituita ed emendata con la delibera del 26.03.2022 (v. all. 08 alla II memoria ex art. 183 c.p.c. del convenuto), ugualmente impugnata nel separato giudizio iscritto al N.R.G.
4530/2022.
La sostituzione della delibera con altra - o meglio con altre due, sebbene a loro volta oggetto di impugnativa - determina la cessazione della materia del contendere, che si verifica anche quando la sostituzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 c.c. in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10847/2020).
Difatti, l'assemblea condominiale che abbia deliberato riguardo un certo ordine del giorno può modificarlo per intero o in parte sostituendo la delibera condominiale originaria con un'altra. In tal caso trova applicazione la previsione di cui all'art. 2377, comma 8, c.c. dettata in materia societaria, ma estesa in via interpretativa in materia condominiale, a norma del quale “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno”.
Qualora sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l'annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l'impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore pagina 5 di 7 impugnazione, se si ritenga che anch'esso non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo.
Motivo per cui va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti - come nella specie - che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata (v. Cass. n. 24957/2016; Cass. n.
2999/2010; Cass. n. 11961/2004).
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolarle, in base al principio della soccombenza.
Ed invero, l'intervenuta cessazione della materia del contendere non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni delle parti.
Come stabilito da giurisprudenza costante, infatti, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. ex multis Corte di
Cassazione, sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Orbene, nella fattispecie, la sostituzione della delibera impugnata con altra avente il medesimo oggetto, integrata della nota sintetica esplicativa e del bilancio dell'anno
2013, milita in senso favorevole alle ragioni dei condòmini attori, che per l'appunto ne censuravano la mancanza, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1130-bis c.c.
Tuttavia, gli attori, essendo stati raggiunti dall'avviso di convocazione per l'assemblea del 28.09.2021 prima della notifica della citazione e, quindi prima del 17.09.2021, avrebbero potuto più utilmente attendere l'esito dell'assemblea del 28.09.2021, anziché procedere alla notifica ed alla contestuale iscrizione a ruolo del presente giudizio, giacché i termini per l'impugnativa della delibera del 29.06.2021, notificata il pagina 6 di 7 30.06.2021 (cfr. doc. 4 produzione convenuto) - rimasti sospesi durante la procedura di mediazione (cfr. doc. 13 produzione attori) - sarebbero scaduti solo il 05.10.2021.
In considerazione di quanto innanzi, si ritiene che nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Infondata è da ritenersi altresì la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avanzata da entrambe le parti in maniera contrapposta, non ricorrendo l'abuso della potestas agendi, ossia la promozione della lite, di per sé legittima, per fini diversi da quelli per i quali il potere stesso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (cfr. Cass. n. 9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese tra le parti.
Nola, 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7