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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/12/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2021 promossa da:
in proprio e quale genitore Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore avv. David Emmi quale Persona_1 amministratore di sostegno della sig.ra , , tutti con Parte_2 Parte_3 Parte_4 il patrocinio degli avv.ti CIARDELLI GIACOMO e ELEONORA GIULIANI ricorrente e
con il patrocinio degli avv.ti prof. OT OR e CHIARA Controparte_3
OT
ME NG, e con il patrocinio degli avv.ti prof. Controparte_4 Parte_5
OT OR e CHIARA OT
resistente con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_5
terzo intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, convenivano in giudizio, quali eredi del signor , Persona_2 Controparte_3
ME NG e al fine di sentirli condannare al risarcimento Controparte_4 Parte_5 dei danni non patrimoniali patiti in vita dal de cuius, per effetto della patologia mesotelioma pleurico da questi contratta per esposizione professionale ad amianto, nonchè – iure proprio – al risarcimento del
1 danno non patrimoniale subito per perdita del rapporto parentale.
A sostegno delle domande esponevano che il loro congiunto assunto in data 01/03/1971 da CP_6 azienda municipalizzata dell'acquedotto di Viareggio, poi trasformatasi in poi e CP_7 CP_8 attualmente a seguito di scissione e successiva trasformazione societaria nel maggio 1971 Controparte_3 si occupò oltre che del servizio di acquedotto anche dell'erogazione del gas metano.
Riferiscono che il ha svolto a partire dal 1971 sino al 1998 attività di idraulico e operaio Persona_2
e per vent'anni nel corso delle lavorazioni ha avuto costanti e continui contatti con fibre e polvere di amianto senza alcuna informazione precauzione e controllo.
I ricorrenti aggiungevano che il 13.10.17 venivano diagnosticate al loro congiunto multiple placche pleuriche calcifiche venendo poi nuovamente visitato e il 14.1.19 gli veniva diagnosticato “..un quadro clinico caratterizzato da mesotelioma sarcomatoide a livello della pleura destra…in soggetto con pregressa esposizione ad amianto già riconosciuto affetto da placche pleuriche….”. Veniva poi sottoposto a due cicli di trattamento chemioterapico e in data 13.3.19 decedeva;
il inoltre, nel tempo era stato Persona_2 costretto a modificare completamente il proprio stile di vita, ed infatti aveva smesso, non solo di praticare la precedente attività sportiva come ciclista, ma altresì di uscire di casa, per i forti dolori che accusava, ed inoltre, veniva sottoposto dal 24/01/19 al 15/02/19 a due cicli di trattamento chemioterapico e in data
13/03/2019 è deceduto
In data 29.10.19 l' riconosceva al sig. la malattia professionale, con CP_5 Persona_2 comunicazione inoltrata agli eredi ed inoltre, in data 20/12/2019 comunicava altresì che “..l'assicurato deceduto ha maturato in vita il diritto alla prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto in CP_ quanto titolare di rendita per patologia asbesto correlata…”. - In data 23/12/2019 l' comunicava alla sig.ra che a decorrere dal 14/03/19 era stata costituita in suo favore una rendita, quale Parte_1 superstite del coniuge sig. che attiene al solo danno patrimoniale. Persona_2
I ricorrenti precisavano che informati della patologia e della sua incurabilità e che dalla malattia ebbero pesanti ripercussioni sul loro equilibrio psicofisico.
Ancora evidenziavano che gli obblighi e le responsabilità degli odierni convenuti erano state già accertate in relazione al decesso di altro dipendente che come il era stato impegnato nello Controparte_9 Persona_2 svolgimento delle medesime attività; i suddetti erano stati assunti lo stesso giorno ed erano andati in pensione ad un anno di distanza l'uno dall'altro nel 1997 il primo, nel 1998 il secondo. Gli odierni resistenti venivano riconosciuti responsabili per gli effetti civili dalla Cassazione che demandava alla Corte di Appello di Firenze la liquidazione del danno.
Si costituivano e i sigg. NG, e contestando preliminarmente Controparte_3 CP_4 Parte_5 che il svolgesse le medesime mansioni del per il quale è stata riconosciuta con Persona_2 CP_9
2 sentenza passata in giudicato l'esposizione ad amianto ed il nesso di causalità tra il decesso per mesotelioma. Rilevavano che il era idraulico e lavorava, fatta eccezione per un breve periodo, Persona_2 sugli impianti dell'acqua, pertanto contestavano l'esposizione ad amianto.
Chiedevano il rigetto della domanda, contestando la manipolazione da parte del signor di Persona_2 materiali contenenti amianto e quindi la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia, in ogni caso contestando profili di colpa in capo all'Azienda e ai dirigenti.
Interveniva l' in regresso chiedendo la condanna dei convenuti al rimborso delle prestazioni erogata CP_5 alla sig.ra coniuge del . Parte_1 Persona_2
La causa è stata istruita documentalmente, con esame dei testimoni ed espletamento di ctu medica.
Il ricorso è fondato nei limiti della parte motiva.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Giova premettere che la Suprema Corte con la sentenza n. 20047/10 di riforma per gli effetti civili della sentenza della Corte di Appello di Firenze del 29.9.2008, relativamente al decesso di altro dipendente dei resistente per la medesima patologia, ha fissato dei principi cardine pienamente applicabili Controparte_9
e sovrapponibile alla fattispecie oggetto dell'odierno vaglio atteso che la stessa è stata emessa nel giudizio penale nei confronti tra gli altri di NG ME, e;
occorrerà Parte_5 Controparte_4 pertanto in tale sede acclarare la medesimezza delle attività svolte dal rispetto al con Persona_2 CP_9 conseguente esposizione ad amianto dello stesso.
La Corte, infatti, afferma con la citata sentenza che “In questo processo non sono più in discussione né la riconducibilità dell'evento morte all'esposizione all'amianto cui è stato negli anni Controparte_9 sottoposto né che le persone assolte dai giudici di appello e contro le quali voi è stato proposto ricorso ai fini civili- abbiano causalmente contribuito al verificarsi dell'evento.
La Corte di merito ha infatti precisato che non appare ragionevole dubitare della riconducibilità del decesso del ad esposizione professionale ad amianto ed in particolare al lavoro del medesimo svolto CP_9 presso la di Viareggio. Ha poi considerato la sentenza impugnata che aveva avuto una CP_7 CP_9 precedente esperienza lavorativa presso altra impresa operante nel settore della cantieristica navale (nella quale si verificavano esposizione alle polveri di amianto utilizzato in passato per la coibentazione delle navi) ma ha rilevato che al più questa precedente esposizione poteva avere avuto efficacia concausale nel provocare la malattia. Dunque la sentenza dei giudici di appello ha confermato che era stato CP_9 esposto ad una significativa esposizione alle polveri di amianto, che questa esposizione era avvenuta nello svolgimento della sua attività lavorativa e che l'evento mortale quindi deve essere oggettivamente addebitato alle persone nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per il delitto di omicidio colposo.
E infatti la Corte di merito ha assolto gli imputati- in base alle argomentazioni che saranno più avanti esaminate- vuoi per mancanza dell'elemento soggettivo, la colpa, tanto che la formula di assoluzione
3 adottata è stata perché il fatto non costituisce reato. ……………… La sentenza dunque non esclude ed anzi riconosce implicitamente che gli imputati abbiano violato le regole cautelari che avrebbero imposto l'adozione di misure di prevenzione atte ad escludere l'esposizione all'amianto o quantomeno a ridurla in modo consistente ma fonda la sua decisione negativa sull'esistenza della colpa su una riferita inesigibilità nella condotta omessa che sarebbe conseguente alla mancanza di conoscenze scientifiche da parte degli agenti che non avrebbero consentito loro di avere la percezione del rischio cui il lavoratore era sottoposto la motivazione riportata chiarisce che la sentenza impugnata fa riferimento ad una nozione di agente modello che non è condivisibile.”
La Cassazione pertanto ha riconosciuto il giudicato in ordine all'esposizione ad amianto del lavoratore collega dell'odierno ricorrente, nonché la violazione delle regole cautelari atte ad escludere o CP_9 comunque ridurre l'esposizione da parte della società e degli odierni resistenti.
La Corte interviene poi a modificare la sentenza di Appello nella parte in cui esclude l'elemento psicologico in capo ai resistenti affermando il seguente principio “La tesi della Corte è da ritenere erronea perché
l'agente modello è colui che adegua la propria condotta alle conoscenze disponibili della comunità scientifica e che se non dispone di queste conoscenze adempie all'obbligo - se intende svolgere un'attività che comporta il rischio di eventi dannosi - di acquisirle o di utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o al limite di segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione.
Insomma se il soggetto riveste una posizione di garanzia per una funzione di protezione del garantito (nella specie vuoi un lavoratore subordinato) deve operare per assicurare la protezione richiesta dalla legge al fine di evitare eventi dannosi e non può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso. ……………. Erronea dunque è la tesi della Corte di merito laddove per negare l'esigibilità della condotta osservante fa riferimento all'agente concreto e non all'agente modello. Ed erronea è anche la tesi sostenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'elemento soggettivo addebitato avrebbe natura di colpa generica dimenticando l'esistenza della violazione di regole di prevenzione vigenti all'epoca dell'esposizione quale in particolare l'articolo 21 del DPR 19 Marzo 1956 numero 303 concernente l'obbligo per il datore di lavoro di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri dell'amianto nell'ambiente di lavoro e gli articoli 377 -387 del DPR 27 Aprile 1955 n. 147 concernente i mezzi personali di protezione in particolare contro le inalazioni di polveri……………. Ne consegue che la mancata eliminazione o riduzione significativa della fonte di assunzione comportava il rischio dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Rischio prevedibile anche se solo successivamente alla condotta sono state conosciute ulteriori conseguenze di particolare lesività.
………………. Palese dunque è l'errore in cui incorre la sentenza impugnata nella parte in cui interpreta la prima parte del comma 1 dell'articolo 3 della legge 257(laddove viene usata l'espressione concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro) nel senso che queste fibre possono essere liberamente
4 respirate dai lavoratori purché non superino certi limiti e non nel senso che in questi ambienti sia consentito prestare attività lavorativa ma solo se i lavoratori addetti siano dotati dei mezzi di protezione individuali (e siano adottate tutte le misure di protezione ambientale)…………. E' dunque da escludere che prima degli interventi normativi del 1991 e 1992 e anche successivamente nei limiti in cui le lavorazioni relative all'amianto non sono state consentite vi fosse un consenso normativo alla libera inalazione le fibre di amianto purché non superassero i valori limite previsti.”
Acquisiti tali principi fissati dalla Suprema Corte che sia pur non avendo efficacia di giudicato in senso stretto nell'odierno giudizio, devono ritenersi pienamente applicabili in quanto la situazione al vaglio è sovrapponibile a quella oggetto di giudicato si procede ad accertare proprio la medesimezza delle lavorazioni svolte dal Persona_2
Sull'esposizione all'amianto
Sono circostanze certe, in quanto incontestate e comunque provate dallo svolgimento dell'istruttoria svolta e/o dalla documentazione di causa: a) che il ha lavorato alle dipendenze della convenuta (prima Persona_2
poi , poi e attualmente per circa 27 anni, dall'1.3.1971 sino al CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_3
1998 anno in cui è andato in pensione;
b) che, in particolare, ha svolto attività di idraulico e operario;
c) che come confermato dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza relativa al decesso di le Controparte_9 attività presso la resistente nel suddetto periodo hanno comportato esposizione ad amianto.
Invero tale unico aspetto controverso ha trovato ampio riscontro nell'istruttoria dibattimentale;
su punto si vedano le dichiarazioni rese da testi , , e Testimone_1 Testimone_2 CP_10 Tes_3
.
[...]
Il riferiva: “ero collega di lavoro del sig. e lavoravo presso l dal 1970. Tes_1 Persona_3 CP_7
Tutti noi dal 1971 abbiamo iniziato ad effettuare interventi relativi a tubazioni in fibrocemento. Sino agli anni ottanta lavoravamo con queste sostanze e polveri senza alcuna mascherina ed ignari della natura delle suddette sostanza e della relativa pericolosità. Solo dopo quando hanno iniziato a fornirci le mascherina si è saputo che si trattava di sostanze pericolose e di fibrocemento. Per quello che io ricordo ha lavorato Per_2 per l' sino a quando è andato in pensione, svolgendo le mansioni di operaio manutentore e idraulico, CP_7 facevamo tutto per la rete idrica e gas, entravamo nelle buche, tagliavamo e saldavamo. Confermo che il ricorrente a partire dagli anni ottanta ha svolto attività di capo squadra e ha continuato a svolgere i suddetti interventi in esterno occupandosi tanto della rete idrica quanto di quella del gas, a seconda di quello che veniva indicato di fare indifferentemente.
C'erano le tubazioni grosse che avevano un diametro di circa 500 mm e venivano tagliate con la mola ad aria e si liberava polvere intorno a noi, la suddetta operazione veniva svolta nelle buche quando uscivamo eravamo completamente bianchi di polvere. La mola ad aria era utilizzata anche per le tubazioni più
5 piccole. Ci soffiavamo con il compressore per togliere la polvere di dosso, tutto ciò avveniva senza alcuna mascherina. Gli interventi su queste tubazioni avvenivano circa una/due volte all'anno; sulle tubature più piccole di dimensioni di circa 90/100 mm i suddetti interventi invece erano più frequenti, abbiamo operato sino a che non si è sistemato l'intero impianto delle tubature della città di Viareggio. Tutte le tubazioni erano di cemento amianto. Gli interventi di sistemazione della rete del gas sono partiti dalla metà degli anni ottanta e sono durati sino a che non si è sistemata tutta la città, non so dire di preciso per quanti anni. Io sono andato in pensione nel 1995 e a quel periodo che io ricordi tutta la rete idrica era stata sistemata e gli interventi erano solo di manutenzione. Gli interventi sulla rete gas ed idrica erano così svolti: arrivavamo dove c'era la perdita tagliavamo nel punto danneggiato e sostituivamo con il tubo in acciaio. In sede di interventi a seconda del danno e del lavoro da svolgere potevano sopraggiungere anche altre squadre rispetto a quella che inizialmente si era recate sul posto. Tutte le squadra facevano gli stessi lavori che ho innanzi detto operando indifferentemente sulla rete idrica e del gas e questo vale anche per il ricorrente.
Non so dire quanti interventi sulle tubazioni abbiamo effettuato, ricordo che vi erano delle agende del in cui annotava tutti i lavori che si dovevano fare, queste agende erano all'interno della sede Parte_5 della società tuttavia non le abbiamo più ritrovate. Non so dire la frequenza degli interventi annuali, poteva capitare che se ne faceva uno, come 6/7 l'anno. La durata degli interventi variava a seconda dell'entità del danno, potevamo operare per 2/3 ore e alle volte anche per qualche giorno di seguito. Confermo che il svolgeva le stesse mansioni del e con costui abbiamo iniziato a lavorare insieme per Persona_3 CP_9 la ha avuto un mesotelioma ed è deceduto nel 1999. Confermo che in sede di taglio dei CP_7 CP_9 tubi si sprigionavano innumerevoli polveri e tale operazione come ho detto venivano svolte all'interno delle buche ove erano posizionati i tubi. Le mascherine che io ricordi ci sono state fornite negli anni 1982/1983 erano con un tubo e ci venivano date una volta al mese e non sempre. Confermo che nello smantellamento del gasometro di Viareggio c'era il e il lavoro è durato oltre un mese. Ricordo che c'erano delle Persona_2 pensiline di eternit che noi abbiamo rimossi, furono da noi frantumate e portate via. In questo intervento e in quello a intervennero diverse squadra di lavoro e c'era anche il ricorrente. Quando ci furono Parte_6 fornite le mascherine non ci fu detto perché andavano indossate, perlomeno a me non fu detto, ad ogni modo non ricordo che c'era qualcuno dell'azienda che controllava il relativo utilizzo da parte nostra.
Ricordo che furono presi dall'azienda diversi tipi di mascherine presenti all'epoca che però non furono sempre utilizzate, io personalmente ho comprato delle mascherine tipo quella da verniciatore. Le mascherine non le utilizzavamo sempre, venivano messe per poco tempo e poi rimosse per poter respirare.
Il magazziniere metteva a disposizione le mascherine e noi andavamo a rifornirci quando ne avevamo bisogno. Ricordo che una volta all'anno veniva il medico in azienda e a turno ci sottoponeva a vista, controllandoci i polmoni. Poi noi andavamo a Pietrasanta a fare altri accertamenti di spirometria. Non facevamo radiografie. Tali visite mediche sono iniziate tra il 1984 e 1985 non so dire di preciso. Anche
6 durante tali visite non ci veniva data alcuna informazione in ordine ai rischi connessi alle polveri a cui eravamo sottoposti. Ricordo che il ricorrente iniziò a star male mi pare nel 1998 e poi la malattia è durata circa un anno e mezzo ed è deceduto. Quando l'ho rivisto il stava veramente male. Ricordo Persona_2 che prima di ammalarsi lui andava in bici altro non so dire. Il dal 1979 si occupava di tutti gli Persona_2 interventi che ho sopra specificato, anche della manutenzione spicciola ma non solo come ho già detto. Il ricorrente ha sempre fatto tutto.”
Di analogo tenore le dichiarazioni di di cui si riportano solo alcuni stralci: “Sino al 1985 Testimone_2 circa sicuramente protezioni non c'erano, dopo siamo stati informati sui rischi, abbiamo fatto dei corsi sulla conoscenza dell'amianto e poi abbiamo iniziato ad utilizzare le mascherine. Tutte le squadre facevano tutto indifferentemente, facevamo tutti lo stesso tipo di lavoro, operavamo tutti sugli interventi della rete idrica e del gas. Abbiamo fatto lavori su tutta Viareggio, ricordo che la sostituzione del gas miscelato con il metano
è avvenuta dopo che noi abbiamo sostituito i tubi di amianto perché il metano non poteva passare nelle suddette tubature in quanto era pericolo. Io ho lavorato nelle squadre sino agli anni 1983/1984 circa poi sono passato ad altri settori, in officina, carpenteria, sostituzione contatori acque e gas a finire addetto al magazzino. Non so indicare la frequenza degli interventi, era lavoro giornaliero. "
Sulla circostanza relativa alla completa fungibilità dei dipendenti particolarmente rilevanti sono le dichiarazioni del teste di parti resistente evidenziando tuttavia che l'esposizione ad amianto Testimone_4
è stata acclarata dalle sentenze emesse in sede penale nei confronti degli odierni convenuti per l'omicidio colposo di : “sono entrato nell' nel 1973 ed ho lavorato sino al 2011, ero assistente Controparte_9 CP_7 tecnico interno, facevo lavoro di ufficio e non seguivo le squadre che operavano all'esterno. Mi occupavo di mandare le squadra dove dovevano intervenire;
la squadra arrivava sul posto ed ad esempio se doveva riparare un tubo effettuava il buco, lavorando all'interno. Se il tubo era da tagliare provvedevano al taglio e alla sostituzione del pezzo. Il ricorrente era operaio che faceva interventi di manutenzione dell'acqua, che mi ricordi io faceva solo acqua. Tutti gli operai potevano fare tutto indifferentemente occupandosi tanto della rete idrica quanto di quella del gas;
tuttavia giornalmente si formavano le relative squadra destinate alla rete idrica e quelle alla rete del gas. Il ricorrente in linea generale si occupava della rete idrica tuttavia poteva operava ed ha operato sulla rete del gas. Ad esempio si c'era il turno pomeridiano e avveniva una rottura del tubo del gas il interveniva tranquillamente. Sul cap 5 non so rispondere. Confermo quanto Persona_2 indicato nel cap 9 non so dire con certezza l'anno ma ad un certo punto il si è occupato solo Persona_2 della manutenzione dell'acqua, che consisteva nell'intervento sulla manutenzione stradale e sugli impianti idrici. Quando faccio riferimento alla manutenzione stradale preciso che l'intervento era come ho innanzi indicato di lavorazione sui tubi danneggiati con la procedura che ho spiegato. Preciso che sino al
1978/1979 il era impiegato indifferentemente sulla rete idrica e del gas, poi ha svolto attività Persona_2 prevalente sulla rete idrica anche se poteva essere chiamato anche ad interventi sulla rete del gas. Il
7 ricorrente si occupava della manutenzione su tutti i tubi dell'acqua sempre. Confermo quanto indicato nel cap.14 c'erano delle agende su cui venivano annotati i lavori da svolgere e svolti. Ricordo che il ricorrente è intervenuto sulle tubature che collegano a Viareggio sicuramente per fare le chiusure, che sono Pt_7 intercettazioni sui tubi per bloccare il passaggio dell'acqua e consentire gli interventi. Non so se sia materialmente intervenuto all'interno dei buchi per la sostituzione dei tubi. Preciso che i programmi lavoro erano fatti dal dirigente e poi gli operatori facevano i rapportini giornalieri da cui risultava cosa era stato effettuato concretamente. L'azienda ha utilizzato anche tubi in politilene oltre che in acciaio per gli allacciamenti alla rete idrica delle abitazioni e delle strade. Per quello che io ricordo i tubi principali di adduzione della rete idrica di Viareggio erano in fibrocemento, in piccole zone della città vi erano tubi in eternit e furono sostituiti da noi, non so dire nello specifico se anche dal il ricorrente, sicuramente dai dipendenti dell' Anche per la rete del gas vi erano tubi di amianto che furono sostituiti dagli operai CP_7 della nostra ditta o delle ditte esterne, non so dire se anche il ricorrente abbia fatto questi lavori. In ordine al cap. 20 vi erano anche tubi di eternit per gli allacciamenti alla rete del gas delle singole abitazioni. No so rispondere sul cap 21-22 precisando quanto innanzi già detto. Sul cap.23 non so rispondere perché non facevo operazioni esterne, so che l'azienda aveva macchine apposite con trapano a mano con l'utilizzo di lubrificanti, erano circa 6/ 7 macchina a disposizione delle squadre. Preciso di sapere che per gli allacciamenti su entrambe le reti si procedeva con le suddette macchine però io non gli ho mai visti perché non facevo interventi esterni. Sul cap. 24 confermo che fu fatta formazione ma non ricordo l'anno preciso.
Dal 1976/1977 l'azienda ha messo a disposizione le mascherine, non so dire se ci fosse vigilanza sul relativo utilizzo da parte degli operai.”
Si richiamano ancora le dichiarazioni di : “ero collega di lavoro del sig. CP_10 Persona_2
e lavoravo presso l'Amag dal 1973, con contratto a tempo indeterminato dal 1975 sino a dicembre 2005 essendo poi andato in pensione. Io ero manovale mentre il era operaio, quando ho iniziato a
Persona_2 lavorare si effettuavano già interventi relativi a tubazioni in fibrocemento tanto relativamente alle tubature dell'acqua e del gas, che di smattellamento del vecchio gasometro. Io lavoravo con il ricorrente a seconda delle squadre in cui eravamo inseriti tuttavia posso confermare che il ha svolto attività di
Persona_2 operaio manutentore ed idraulico. Tutte le squadre si occupavano di interventi sulle tubature di acqua e gas indifferentemente e poteva capitare che operassero insieme. Io ero in squadra con
Persona_2 CP_9 ed altri capi squadra a seconda delle indicazione giornaliere fornite dal geometra è Per_4 Parte_5 sempre stato così almeno sino a che sono andato in pensione. Il che io ricordi era
Persona_2 caposquadra da quando io ho iniziato a lavorare e si occupava della manutenzione, riparazione, nuovi allacci, posa di nuove reti della rete idrica e del gas esistenti nel comune di Viareggio. Confermo che da quando io ho iniziato a lavorare per vi erano grandi tubazioni che servivano a collegare la fonte sino CP_7 alla città e per il trasporto di acqua o gas ed erano di cemento amianto. Quelle di diametro da 500mm dal
8 CP_1 portavano acqua a Viareggio mentre quelle da 300mm collegavano la condotta della Pt_8 Tes_5 con quella proveniente dal comune di Preciso che le suddette tubature per quel che io so sono Pt_7 ancora in parte presenti. Vi erano poi tubature di dimensioni più piccole tra i 90 e 170 mm, anche da 50 mm destinate all'adduzione dell'acqua e del gas a Torre del Lago sempre realizzate in cemento amianto.
Noi lavoravamo su queste tubature, effettuavamo gli allacci delle abitazioni alle suddette tubature;
tutti noi, anche il effettuavamo tale operazione che consisteva nel forare la suddetta tubazione con il Persona_2 trapano a mano, ciò comportava la fuoriuscita di gas, successivamente inserivamo un tubo a gomito in acciaio da collegare all'abitazione, per evitare che la tubazione perdesse mettevamo una lastra di piombo con una treccina di amianto che lavoravamo noi per sagomarlo. Ci venivano forniti dei filamenti di amianto che lavoravamo con le mani per adattarla e utilizzavamo del grasso siliconico. Adr del Giudice: all'inizio sino agli anni 1979/1980 effettuavamo le suddette operazioni senza alcun dispositivo di protezione;
poi ci sono stati forniti guanti e mascherine del tipo di quelle utilizzate dai pittore di cartoncino. L'amianto che lavoravamo era di colore grigio, non so dire se fosse amianto puro o cemento amianto. In ordine al cap. 8 non so dire però ricordo che io personalmente nel 1994/1995 ho effettuato un impianto del gas sulla via
Carrara tra la passeggiata e la via Bonarroti a Viareggio e c'era ancora la tubazione da 50 mm in fibrocemento. Confermo quanto indicato al cap. 9 – 10. In ordine al cap. 11 a me risulta che quando c'era una chiamata operava la squadra che veniva mandata per l'intervento, se il lavoro da compiere durava diverso tempo allora intervenivano altre squadre per dare il cambio;
tutte le squadre operavano alla stessa maniera su acqua e su gas….”
In relazione alle dichiarazioni rese dagli altri testi di parte resistente, le stesse o non forniscono elementi utili ai fini del giudizio ovvero risultano riferite a periodi limitati, come per che riferisce Testimone_6 per un periodo limitato dal 1985 fornendo tra l'altro dichiarazioni in parte in contrasto con il resto dell'istruttoria e con quanto acclarato nell'altra sede processuale penale già richiamata;
analogamente per
. Testimone_7
Ritenuto qui richiamato integralmente l'esito dell'istruttoria (si vedano le ulteriori dichiarazioni di
, ) può affermarsi pacificamente all'esito della stessa che il Testimone_3 CP_10 Persona_2
e il erano polivalenti, ovvero lavoravano sia nel settore del gas che in quello dell'acqua e le varie CP_9 squadre si ritrovavano a rotazione a lavorare insieme, venendo a contatto nelle suddette lavorazioni con le polveri di amianto, come già accertato in sede penale per la morte del e confermato in tale CP_9 giudizio.
Da ultimo merita evidenziare come le dichiarazioni del medico aziendale, d.ssa per quanto poco Per_5 rilevanti rispetto all'acclarata esposizione a polveri di amianto e all'inosservanza degli obblighi di sicurezza sul lavoro da parte dei preposti, risultano comunque non comprovate da documentazione medica a sostegno. La teste infatti riferisce di periodiche visite e di radiografie fatte ai soggetti a rischio una volta
9 ogni due anni, tuttavia la società convenuta ha prodotto un solo documento indicato come radiografia al torace del 10.6.1987 (doc. 39) che tuttavia è il referto non risultando negli atti l'accertamento eseguito.
Pertanto, in base alle riportate evidenze istruttorie e alle risultanze della CTU, deve ritenersi provata l'esposizione continuativa ad amianto del sig. per tutto il periodo lavorativo alle Persona_2 dipendenze della convenuta (per oltre 27 anni: dal 1971 al 1998) in misura non insignificante.
Certezza della diagnosi di mesotelioma
Deve premettersi che la convenuta non ha contestato la correttezza della diagnosi che è chiaramente emersa negli accertamenti medici condotti antecedenti il decesso.
In ogni caso il ctu, d.ssa , le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto sorrette da Persona_6 logiche ed esaurienti argomentazioni, fondate su un accurato esame della documentazione in atti e su accreditata letteratura medico-scientifica, compiutamente richiamata nella relazione peritale, ha confermato che la patologia che ha condotto a morte il sig. è stato un mesotelioma sarcomatoide. “Pertanto, Per_7 alla luce di quanto riportato delle Linee Guida 2018 della per il mesotelioma pleurico, si ritiene che CP_12 la diagnosi di mesotelioma sarcomatoide non abbia ragione alcuna di essere messa in dubbio. Ciò premesso, potrà sinteticamente rispondersi ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice: posta l'attività lavorativa svolta dal sig. così come appreso dagli atti, e stante la bibliografia di merito sopra riportata che Persona_2 indica la possibilità di comparsa di mesotelioma pleurico a distanza di molti anni dall'esposizione all'amianto (40-45 anni), si ritiene che lo sviluppo della patologia neoplastica riscontrata sia in nesso causale con l'attività svolta. Il decesso (13/03/2019), come appreso dalla documentazione medica e dal certificato di morte è una diretta conseguenza del mesotelioma pleurico diagnosticato nel novembre 2018. Non sono state individuate menomazioni preesistenti o fattori di rischio exatrolavorativi significativi nella determinazione della patologia.” A fronte delle contestazioni avanzate dal ctp di parti resistenti correttamente il CTU conferma le sue conclusione evidenziando quanto segue “Ritengo di poter confermare che non è dato sapere esattamente l'esposizione che vi è stata nel decennio 60-70 rispetto a quelli successivi, ma appare acclarato che in entrambi vi sia stata. Posto inoltre che, come indicato dal dott.
in Italia i primi filtri ad alta efficienza per il rischio amianto vennero indicati per la prima volta nel Per_8
DM 6/9/94, sia per i dispositivi di protezione ambientale sia per quelli di prevenzione individuale,
l'esposizione avvenuta presso l'Azienda Municipalizzata dell'Acquedotto di Viareggio (e successive denominazioni/trasformazioni) non potrà certo dirsi trascurabile. Sempre per rispondere alle osservazioni del dott. si precisa che la diagnosi di mesotelioma sarcomatoide, per quanto già ampiamente Per_8 argomentato nella relazione, non appare necessitare di ulteriori approfondimenti. Si sottolinea inoltre completo disaccordo con l'affermazione “ e erano positive solo focalmente (e, quindi Per_9 Per_10 negative)” - vedasi a conferma il Position Paper on Asbestos of the Italian Society of Occupational
10 Medicine53, tra i cui autori vi è proprio anche il dott. Si ribadiscono pertanto le conclusioni Per_8 precedentemente raggiunte”.
Nesso causale.
In ordine al nesso causale tra l'esposizione lavorativa all'amianto di cui si è sopra riferito e l'insorgenza del mesotelioma, il CTU si è espresso in termini positivi di concausa.
Ciò che conta, infatti, è solo ed esclusivamente l'accertamento di un' incidenza causale dell'esposizione del lavoratore a sostanze tossiche in ragione delle mansioni lavorative svolte. Solo l'individuazione di causa lavorativa – o di altro genere – alternativa, idonea ad interrompere il nesso eziologico potrebbe escludere il nesso e dunque la responsabilità della convenuta. Ma il concorso di cause, come nella specie vorrebbero insistere le parti resistenti, non esclude tale nesso (art. 41, primo comma, c.p. che sancisce il c.d. principio di equivalenza delle cause, pacificamente applicabile anche al settore della responsabilità civile e in particolare all'illecito contrattuale: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento; principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (v. Cass. 9-9-2005 n. 17959; Cass. 3-5-2003 n. 6722) e non preclude pertanto l'indagine sulla responsabilità del soggetto che abbia dato luogo ad uno dei fattori genetici dell'evento.
Secondo le acquisizioni della medicina del lavoro riassunte dal C.t.u., e secondo quanto concordemente assodato nella dottrina medico-legale, è sufficiente una dose molto piccola di amianto a causare il mesotelioma e purtuttavia alcuni autori osservano che nei gruppi di soggetti esposti a dosi più elevate vi è un'aumentata frequenza di casi;
il rischio varia con la durata ed intensità dell'esposizione e il numero di fibre coinvolte esplica un ruolo fondamentale nella infiammazione tissutale, determinando una riduzione dell'efficienza dei meccanismi difensivi;
non è tuttavia identificabile una dose-soglia di esposizione al di sotto della quale il rischio di ammalarsi possa essere ritenuto nullo. Accertato il contatto con l'amianto del lavoratore, la compatibilità dei tempi di latenza del mesotelioma con l'epoca in cui è avvenuta l'esposizione professionale;
il fatto che anche una esposizione bassa ad amianto è sufficiente ad innescare il meccanismo di induzione della cancerogenesi;
l'esposizione prolungata (per quasi 30 anni) idonea a produrre la progressione della malattia;
l'esistenza d'un tumore non comune;
la natura tipicamente professionale del mesotelioma, sono tutti elementi che conducono a ritenere l'attività lavorativa svolta effettivamente quantomeno una concausa, unitamente alle altre due fonti di esposizione dell'insorgenza della malattia letale. Le affermazioni e gli accertamenti del Ctu soddisfano ampiamente il criterio causalistico ritenuto
11 necessario e sufficiente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (n. 581/2008) che hanno sancito il principio secondo cui, in estrema sintesi, ai fini della ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità civile, diversamente da quella penale dove occorre la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” (v. fra le altre Cass. Pen., Sez. IV, 9-5-2003, 37432, ric. Cass. 16-1- 2009 n. 975, cfr. Cass. 16-10-2007 n. CP_13
21619. Cass. 11-5-2009 n. 10741, Cass. 8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n.15991). Tale conclusione risponde a ben vedere al criterio di elevata probabilità razionale, richiesto dall'elaborazione giurisprudenziale penale in materia (più rigorosa, rispetto allo standard del “più probabile che non”, ritenuto idoneo in sede civile): “In tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e 'processualmente certa' la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'” (Cass., sez. IV pen., 17-5- 2006, n. 4675. Cfr., in senso conforme, Cass., sez. IV pen., 7 marzo
2008, n. 15282). Da quanto sopra esposto è dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia, cui è conseguita la morte, e l'esposizione lavorativa del Sig. all'amianto, come del resto già Persona_2 riconosciuto dall' che ha costituito una rendita ex art. 85 dpr 1124/65 in favore della coniuge del sig. CP_5
a seguito del suo decesso. Persona_2
Condotta colposa della datrice di lavoro.
Essendo provati quindi, il danno, ossia la malattia e poi il decesso del signor ed il nesso di Persona_2 causa tra il danno e l'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa, si tratta di verificare se possa ritenersi sussistere la colpa del datore di lavoro. Occorre considerare che nella comunità scientifica a quel tempo la pericolosità dell'amianto per la salute, e specificatamente la sua cancerogenicità, era già acquisita, così come nella medicina del lavoro (cfr. in tal senso Cass. Sez. lav. N. 644 del 14-1-2005; Cass. Sez. lav. n.
14010/05; Cass. Pen. Sez. IV 9-5-2003; Cass. 11-7-2002 est. Brusco). E' fatto ormai notorio – affermato anche dalla giurisprudenza in materia della Sezione Lavoro della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass., 14-1-
2005, n. 644; Cass., 30-5-2005, n. 14010, alle quali ci si richiama per quanto qui rileva), oltreché del Collegio penale (cfr., ad es., Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2003, cit. Cass. 11/7/2002 est. , nonché dalla Per_11 pronuncia in atti relativa agli odierni convenuti per il decesso del ed anche dal Ctu nel presente CP_9 giudizio – che già prima degli anni '60 la pericolosità dell'amianto per la salute, e specificamente la sua cancerogeneticità, era da tempo acquisita non solo nella comunità scientifica, ma era già all'attenzione della medicina del lavoro e nella realtà industriale. La grave nocività dell'amianto per la salute umana era fatto noto invero già dai primi anni del 1900 (v. il R.D. 1909 n.442 in tema di lavori insalubri, il D. lgt. 1916 n.
1136 e il R.D. 1936 n. 1720) e con la legge 443/1943 l'asbestosi è stata inserita nell'elenco delle malattie professionali.
12 Si deve, poi, ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n, 1169 che all'art. 1 ''prevede, specificamente che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio”; nonché che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del TU n. 1124 del 1965 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
L'anno 1965 può esser indicato quello di acquisizione della conoscenza del rapporto causale amianto- mesotelioma e nella seconda metà degli anni '70 l'epoca dell'acquisizione della conoscenza della particolare capacità dell'amianto di causare il mesotelioma anche a dosi molto basse . La convenuta dunque non poteva non conoscere la dannosità dell'amianto sotto lo specifico punto di vista in esame.
Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli attori, era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo. Né potrebbe obiettarsi al riguardo che qualunque fossero state le cautele all'epoca dei fatti da essa adottate, comunque l'evento si sarebbe ugualmente prodotto, non esistendo allora appropriate misure di protezione per la prevenzione della malattia. La tesi non trova conferma nelle evidenze scientifiche che hanno evidenziato come il rischio di ammalarsi cresca con il crescere della c.d. dose cumulativa di esposizione e come uno dei fattori della dose cumulativa sia costituita proprio dalla quantità di fibre presenti nell'aria.
D'altra parte si evidenzia come primaria direttiva di condotta che deve sempre rispettare il datore di lavoro in presenza di un rischio per la salute dei propri dipendenti, è quella di adottare tutte le misure idonee a garantire l'integrità fisica e psichica dei lavoratori in relazione allo specifico tipo di attività esercitata anche oltre l'adozione di particolari misure imposte dalle leggi in materia antinfortunistica;
il che significa che se era nota da tempo – come lo era – la pericolosità dell'amianto sulla salute dei soggetti esposti, il datore di lavoro doveva giungere fino a determinarsi alla sua integrale bonifica e sostituzione con materiali alternativi non nocivi (non essendo stato comunque dimostrato dalle convenute che non esistessero all'epoca materiali alternativi), a nulla potendo rilevare il fatto che solo nel 1992 è stato generalmente interdetto l'impiego dell'amianto Secondo infatti noti principi giurisprudenziali, l'inserimento del lavoratore subordinato in un'organizzazione produttiva più o meno complessa fa sorgere in capo all'imprenditore un obbligo di sicurezza che l'art. 2087 c.c. esplicita nel dovere di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente. Ciò è fonte di responsabilità contrattuale – attenendo detto illecito ad una preesistente obbligazione (ancorché di fonte legale) – ed incombe sul datore l'onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti.
13 E' indubbio infine che i convenuti versano anche in colpa specifica;
al riguardo torna rilevante quanto osservato dalla S.C., e cioè che ai fini della prevedibilità non è necessario che l'agente si rappresenti lo specifico evento poi verificatosi in tutta la sua gravità (nel caso di specie: il mesotelioma polmonare), ma è sufficiente che possa prevedere un evento del tipo di quello poi in concreto verificatosi e che abbia soltanto conoscenza della potenziale idoneità della condotta antidoverosa a dare vita ad effetti dannosi per la salute
(grave danno alla salute, anche se la malattia cagionata dall'esposizione ad amianto è diversa, anche nelle peculiari modalità e condizioni di innesco ed induzione, da quella conosciuta, al momento dell'esposizione, come conseguenza di essa: cfr. Cass., Sez. IV pen, 17 maggio 2006, n. 4675, in causa e altri alla Parte_9 quale ci si richiama, sul punto, integralmente).
Deve pertanto concludersi che nella specie non vi è stata soltanto una condotta esigibile che è stata violata, ma anche la possibilità di rappresentazione di un evento di danno alla salute che è sufficiente per affermare la prevedibilità di quanto è avvenuto sulla persona del de cuius (Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n.
22165; Cass. Pen, Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675). –
Sul quantum –
Affermata la responsabilità dei resistenti, datore di lavoro e dei preposti, quale dirigente e capo dei CP_4 servizi dal 25.10.1978 al 5.9.1995, NG quale direttore e legale rappresentante dall'1.3.1977 al 31.10.2000
e quale capo dei servizi tecnici dall'1.5.1969 al 31.1.1996, per l'illecito ad essi ascritto, occorre Parte_5 ora procedere alla liquidazione dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
Ai fini della quantificazione del danno jure proprio i ricorrenti sono rispettivamente Parte_1 coniuge e e figli. In quanto figli della vittima, (quest'ultima CP_1 Controparte_2 CP_1 convivente con il padre come da certificazione prodotta) e (convivente con il padre sino Controparte_2 all'anno 1999) hanno certamente patito quello sconvolgimento esistenziale che, secondo l'id quod prelumque accidit, discende dalla perdita di uno stretto congiunto (v.Cass. S.U. n. 26972/2008; Cass. III, n.
13546/2006; Cass. S.U. n. 6572/2006) e anche il danno di costoro andrà liquidato secondo i criteri dell'Osservatorio di Milano, adattati al caso di specie.
Anche i TI (quest'ultimi conviventi con i NN ) e (che era solita Pt_2 Pt_3 Persona_1 intrattenere contatti quotidiani con il nonno) hanno subito uno sconvolgimento dalla tragica perdita del nonno, in quanto costui era molto legato ai TI che erano attivamente partecipi della propria vita familiare. All'esito dell'esame dei testimoni all'udienza del 19.11.25 è emerso infatti che in congiunti vivevano nel medesimo stabile e che avevano una frequentazione giornaliera e costante.
Ne discende che dovrà essere liquidato in favore di e un danno parentale secondo Pt_2 Pt_3 Per_1 gli stessi criteri adottati dall'Osservatorio di Milano.
Viene altresì richiesta liquidazione del danno per il sig. quale genero del sig. Parte_4 Persona_2
con questi convivente e proprio in considerazione dei rapporti familiari e personali che intercorrevo
[...]
14 tra i predetti soggetti. I testimoni hanno infatti riferito che che da quando questo ha Parte_4 sposato ha sempre convissuto nello stesso immobile del suocero in diverso Controparte_1 appartamento.
La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. L'intensità del vincolo familiare che legava i congiunti al padre e nonno, come pure la moglie, consentono di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un danno non patrimoniale dei ricorrenti a seguito del decesso del sig. Persona_2
Si richiama il costante orientamento giurisprudenziale per cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra NN e TI, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” (Cass. 17208/25).
Ai fini della quantificazione del danno, la giurisprudenza di legittimità, in considerazione delle esigenze, di rilievo costituzionale, di perequazione dei risarcimenti nel territorio nazionale e di certezza del diritto, ha indicato quali necessari parametri di riferimento le tabelle milanesi (cfr. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408;
Cass., 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., 13 novembre 2014, n. 24205).
Liquidazione danno per Parte_1
In base a tali tabelle, tenuto conto della convivenza, dell'età del danneggiato e della presenza di altri familiari, l'ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante al coniuge convivente conseguente alla morte del marito, è pari ad euro 254.215,00, considerata la somma complessiva di 60 punti con coefficiente di euro 3911,00;
Liquidazione danno per : Controparte_1 tenuto conto che dalla documentazione prodotta nonché dalle testimonianze rese è emerso che risiedeva nel medesimo stabile però in altro appartamento, dell'età del danneggiato e della presenza di altri familiari,
l'ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante è pari ad euro 254.215,00, considerata la somma complessiva di 60 punti con coefficiente di euro 3911,00; liquidazione danno per : Controparte_2 tenuto conto della non convivenza, come correttamente rilevato dalle parti resistenti atteso che dalla documentazione prodotta risiedeva a dell'età del danneggiato e della presenza di altri familiari, Pt_7
15 l'ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante è pari ad euro 254.215,00, considerata la somma complessiva di 60 punti con coefficiente di euro 3911,00; liquidazione danno per e e TI di Pt_3 Parte_2 Controparte_14 Persona_2
:
[...] tenuto conto della non convivenza, come correttamente rilevato dalle parti resistenti atteso che dalla documentazione prodotta risiedevano i primi due nel medesimo stabile però in altro appartamento, la terza in altro luogo a dell'età dei danneggiati e della presenza di altri familiari, l'ammontare del Pt_7 risarcimento del danno “parentale” spettante è pari ad euro 95.088,00, considerata la somma complessiva di 56 punti con coefficiente di euro 1698,00;
Liquidazione danno per : Parte_4 tenuto conto della non convivenza, come correttamente rilevato dalle parti resistenti atteso che dalla documentazione prodotta risiedeva nel medesimo stabile però in altro appartamento, dell'età del danneggiato e della presenza di altri familiari, l'ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante è pari ad euro 64.524,00, considerata la somma complessiva di 38 punti con coefficiente di euro
1698,00. CP_ Regresso
Da ultimo deve darsi atto dell'intervento nel giudizio dell che ha costituito una rendita ex ar.85 CP_5
d.p.r.1124/65 in favore della Sig.ra coniuge del sig. , a seguito del Parte_1 Persona_2 decesso dello stesso per “ ” contratto a causa dell'attività lavorativa descritta nel Persona_12 ricorso introduttivo. Tale rendita è stata costituita in data 12.12.2019 e ha comportato un costo per l'ente pari aggiornato alla data del 20.02.2025 ad euro 295.159,00 come da attestazione di costo depositata unitamente alla memoria per l'udienza del 13 marzo 2025. Essendo emersa la responsabilità colposa dei convenuti rispetto all'evento lesivo e all'exitus gli stessi dovranno essere condannati in solido a rimborsare CP_ all' il costo sostenuto come dallo stesso quantificato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei ricorrenti avendo CP_ riguardo ai relativi scaglioni con aumento per il numero di parti;
ed in favore di
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- accerta e dichiara la responsabilità della Società attualmente in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore (già Controparte_15
, poi trasformatasi in poi
[...] Controparte_16
e attualmente, a seguito di scissione e successiva trasformazione societaria, CP_8 Controparte_3
– già - e , del sig. NG ME, nella qualità di
[...] CP_17 Controparte_18
16 Direttore e legale rappresentante di , poi dal 1.3.1977 al Controparte_19 Controparte_20
31.10.2000, del sig. nella qualità di dirigente e capo dei servizi tecnici di Controparte_4 [...]
poi Viareggio, dal 25.10.1978 al 5.9.1995, del sig. nella CP_19 CP_20 Parte_5 qualità di Capo Servizio lavori di Viareggio poi , dal 1.5.1969 al CP_19 Controparte_20
31.12.1996 e capo dei servizi tecnici dal 1.1.1997, per il decesso di in Persona_2 conseguenza del mesotelioma pleurico connesso alle condotte colpose poste in essere come in parte motiva e per l'effetto li condanna in via solidale al risarcimento dei danni patiti dai prossimi congiunti come di seguito in favore di di euro 254.215,00; Parte_1
di euro 254.215,00; Controparte_1
di euro 254.215,00; Controparte_2
e e di euro 95.088,00 ciascuno;
Pt_3 Parte_2 Controparte_14
di euro 64.524,00; Parte_4
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore (già Controparte_3 CP_6
“ ”, poi trasformatasi in Controparte_15 [...]
, poi e attualmente, a seguito di scissione e successiva Controparte_16 CP_8 trasformazione societaria, – già - e , Controparte_3 CP_17 Controparte_18 del sig. NG ME, nella qualità di Direttore e legale rappresentante di , poi Controparte_19
dal 1.3.1977 al 31.10.2000, del sig. nella qualità di dirigente e Controparte_20 Controparte_4 capo dei servizi tecnici di poi di Viareggio, dal 25.10.1978 al 5.9.1995, Controparte_19 CP_8 del sig. nella qualità di Capo Servizio lavori di iareggio poi Parte_5 CP_19
, dal 1.5.1969 al 31.12.1996 e capo dei servizi tecnici dal 1.1.1997, al pagamento Controparte_20 in favore dell' , ai sensi e per gli effetti degli art 10 e 11 T.U. 1124765 della somma di Euro CP_5
295.158,07,
- Condanna altresì i resistenti a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 89.513,20 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.; CP_
- Condanna altresì i resistenti a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
18917,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.;
- pone a carico dei resistenti le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Lucca, 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
17 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2021 promossa da:
in proprio e quale genitore Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore avv. David Emmi quale Persona_1 amministratore di sostegno della sig.ra , , tutti con Parte_2 Parte_3 Parte_4 il patrocinio degli avv.ti CIARDELLI GIACOMO e ELEONORA GIULIANI ricorrente e
con il patrocinio degli avv.ti prof. OT OR e CHIARA Controparte_3
OT
ME NG, e con il patrocinio degli avv.ti prof. Controparte_4 Parte_5
OT OR e CHIARA OT
resistente con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_5
terzo intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, convenivano in giudizio, quali eredi del signor , Persona_2 Controparte_3
ME NG e al fine di sentirli condannare al risarcimento Controparte_4 Parte_5 dei danni non patrimoniali patiti in vita dal de cuius, per effetto della patologia mesotelioma pleurico da questi contratta per esposizione professionale ad amianto, nonchè – iure proprio – al risarcimento del
1 danno non patrimoniale subito per perdita del rapporto parentale.
A sostegno delle domande esponevano che il loro congiunto assunto in data 01/03/1971 da CP_6 azienda municipalizzata dell'acquedotto di Viareggio, poi trasformatasi in poi e CP_7 CP_8 attualmente a seguito di scissione e successiva trasformazione societaria nel maggio 1971 Controparte_3 si occupò oltre che del servizio di acquedotto anche dell'erogazione del gas metano.
Riferiscono che il ha svolto a partire dal 1971 sino al 1998 attività di idraulico e operaio Persona_2
e per vent'anni nel corso delle lavorazioni ha avuto costanti e continui contatti con fibre e polvere di amianto senza alcuna informazione precauzione e controllo.
I ricorrenti aggiungevano che il 13.10.17 venivano diagnosticate al loro congiunto multiple placche pleuriche calcifiche venendo poi nuovamente visitato e il 14.1.19 gli veniva diagnosticato “..un quadro clinico caratterizzato da mesotelioma sarcomatoide a livello della pleura destra…in soggetto con pregressa esposizione ad amianto già riconosciuto affetto da placche pleuriche….”. Veniva poi sottoposto a due cicli di trattamento chemioterapico e in data 13.3.19 decedeva;
il inoltre, nel tempo era stato Persona_2 costretto a modificare completamente il proprio stile di vita, ed infatti aveva smesso, non solo di praticare la precedente attività sportiva come ciclista, ma altresì di uscire di casa, per i forti dolori che accusava, ed inoltre, veniva sottoposto dal 24/01/19 al 15/02/19 a due cicli di trattamento chemioterapico e in data
13/03/2019 è deceduto
In data 29.10.19 l' riconosceva al sig. la malattia professionale, con CP_5 Persona_2 comunicazione inoltrata agli eredi ed inoltre, in data 20/12/2019 comunicava altresì che “..l'assicurato deceduto ha maturato in vita il diritto alla prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto in CP_ quanto titolare di rendita per patologia asbesto correlata…”. - In data 23/12/2019 l' comunicava alla sig.ra che a decorrere dal 14/03/19 era stata costituita in suo favore una rendita, quale Parte_1 superstite del coniuge sig. che attiene al solo danno patrimoniale. Persona_2
I ricorrenti precisavano che informati della patologia e della sua incurabilità e che dalla malattia ebbero pesanti ripercussioni sul loro equilibrio psicofisico.
Ancora evidenziavano che gli obblighi e le responsabilità degli odierni convenuti erano state già accertate in relazione al decesso di altro dipendente che come il era stato impegnato nello Controparte_9 Persona_2 svolgimento delle medesime attività; i suddetti erano stati assunti lo stesso giorno ed erano andati in pensione ad un anno di distanza l'uno dall'altro nel 1997 il primo, nel 1998 il secondo. Gli odierni resistenti venivano riconosciuti responsabili per gli effetti civili dalla Cassazione che demandava alla Corte di Appello di Firenze la liquidazione del danno.
Si costituivano e i sigg. NG, e contestando preliminarmente Controparte_3 CP_4 Parte_5 che il svolgesse le medesime mansioni del per il quale è stata riconosciuta con Persona_2 CP_9
2 sentenza passata in giudicato l'esposizione ad amianto ed il nesso di causalità tra il decesso per mesotelioma. Rilevavano che il era idraulico e lavorava, fatta eccezione per un breve periodo, Persona_2 sugli impianti dell'acqua, pertanto contestavano l'esposizione ad amianto.
Chiedevano il rigetto della domanda, contestando la manipolazione da parte del signor di Persona_2 materiali contenenti amianto e quindi la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia, in ogni caso contestando profili di colpa in capo all'Azienda e ai dirigenti.
Interveniva l' in regresso chiedendo la condanna dei convenuti al rimborso delle prestazioni erogata CP_5 alla sig.ra coniuge del . Parte_1 Persona_2
La causa è stata istruita documentalmente, con esame dei testimoni ed espletamento di ctu medica.
Il ricorso è fondato nei limiti della parte motiva.
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Giova premettere che la Suprema Corte con la sentenza n. 20047/10 di riforma per gli effetti civili della sentenza della Corte di Appello di Firenze del 29.9.2008, relativamente al decesso di altro dipendente dei resistente per la medesima patologia, ha fissato dei principi cardine pienamente applicabili Controparte_9
e sovrapponibile alla fattispecie oggetto dell'odierno vaglio atteso che la stessa è stata emessa nel giudizio penale nei confronti tra gli altri di NG ME, e;
occorrerà Parte_5 Controparte_4 pertanto in tale sede acclarare la medesimezza delle attività svolte dal rispetto al con Persona_2 CP_9 conseguente esposizione ad amianto dello stesso.
La Corte, infatti, afferma con la citata sentenza che “In questo processo non sono più in discussione né la riconducibilità dell'evento morte all'esposizione all'amianto cui è stato negli anni Controparte_9 sottoposto né che le persone assolte dai giudici di appello e contro le quali voi è stato proposto ricorso ai fini civili- abbiano causalmente contribuito al verificarsi dell'evento.
La Corte di merito ha infatti precisato che non appare ragionevole dubitare della riconducibilità del decesso del ad esposizione professionale ad amianto ed in particolare al lavoro del medesimo svolto CP_9 presso la di Viareggio. Ha poi considerato la sentenza impugnata che aveva avuto una CP_7 CP_9 precedente esperienza lavorativa presso altra impresa operante nel settore della cantieristica navale (nella quale si verificavano esposizione alle polveri di amianto utilizzato in passato per la coibentazione delle navi) ma ha rilevato che al più questa precedente esposizione poteva avere avuto efficacia concausale nel provocare la malattia. Dunque la sentenza dei giudici di appello ha confermato che era stato CP_9 esposto ad una significativa esposizione alle polveri di amianto, che questa esposizione era avvenuta nello svolgimento della sua attività lavorativa e che l'evento mortale quindi deve essere oggettivamente addebitato alle persone nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per il delitto di omicidio colposo.
E infatti la Corte di merito ha assolto gli imputati- in base alle argomentazioni che saranno più avanti esaminate- vuoi per mancanza dell'elemento soggettivo, la colpa, tanto che la formula di assoluzione
3 adottata è stata perché il fatto non costituisce reato. ……………… La sentenza dunque non esclude ed anzi riconosce implicitamente che gli imputati abbiano violato le regole cautelari che avrebbero imposto l'adozione di misure di prevenzione atte ad escludere l'esposizione all'amianto o quantomeno a ridurla in modo consistente ma fonda la sua decisione negativa sull'esistenza della colpa su una riferita inesigibilità nella condotta omessa che sarebbe conseguente alla mancanza di conoscenze scientifiche da parte degli agenti che non avrebbero consentito loro di avere la percezione del rischio cui il lavoratore era sottoposto la motivazione riportata chiarisce che la sentenza impugnata fa riferimento ad una nozione di agente modello che non è condivisibile.”
La Cassazione pertanto ha riconosciuto il giudicato in ordine all'esposizione ad amianto del lavoratore collega dell'odierno ricorrente, nonché la violazione delle regole cautelari atte ad escludere o CP_9 comunque ridurre l'esposizione da parte della società e degli odierni resistenti.
La Corte interviene poi a modificare la sentenza di Appello nella parte in cui esclude l'elemento psicologico in capo ai resistenti affermando il seguente principio “La tesi della Corte è da ritenere erronea perché
l'agente modello è colui che adegua la propria condotta alle conoscenze disponibili della comunità scientifica e che se non dispone di queste conoscenze adempie all'obbligo - se intende svolgere un'attività che comporta il rischio di eventi dannosi - di acquisirle o di utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o al limite di segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione.
Insomma se il soggetto riveste una posizione di garanzia per una funzione di protezione del garantito (nella specie vuoi un lavoratore subordinato) deve operare per assicurare la protezione richiesta dalla legge al fine di evitare eventi dannosi e non può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso. ……………. Erronea dunque è la tesi della Corte di merito laddove per negare l'esigibilità della condotta osservante fa riferimento all'agente concreto e non all'agente modello. Ed erronea è anche la tesi sostenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'elemento soggettivo addebitato avrebbe natura di colpa generica dimenticando l'esistenza della violazione di regole di prevenzione vigenti all'epoca dell'esposizione quale in particolare l'articolo 21 del DPR 19 Marzo 1956 numero 303 concernente l'obbligo per il datore di lavoro di adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri dell'amianto nell'ambiente di lavoro e gli articoli 377 -387 del DPR 27 Aprile 1955 n. 147 concernente i mezzi personali di protezione in particolare contro le inalazioni di polveri……………. Ne consegue che la mancata eliminazione o riduzione significativa della fonte di assunzione comportava il rischio dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Rischio prevedibile anche se solo successivamente alla condotta sono state conosciute ulteriori conseguenze di particolare lesività.
………………. Palese dunque è l'errore in cui incorre la sentenza impugnata nella parte in cui interpreta la prima parte del comma 1 dell'articolo 3 della legge 257(laddove viene usata l'espressione concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro) nel senso che queste fibre possono essere liberamente
4 respirate dai lavoratori purché non superino certi limiti e non nel senso che in questi ambienti sia consentito prestare attività lavorativa ma solo se i lavoratori addetti siano dotati dei mezzi di protezione individuali (e siano adottate tutte le misure di protezione ambientale)…………. E' dunque da escludere che prima degli interventi normativi del 1991 e 1992 e anche successivamente nei limiti in cui le lavorazioni relative all'amianto non sono state consentite vi fosse un consenso normativo alla libera inalazione le fibre di amianto purché non superassero i valori limite previsti.”
Acquisiti tali principi fissati dalla Suprema Corte che sia pur non avendo efficacia di giudicato in senso stretto nell'odierno giudizio, devono ritenersi pienamente applicabili in quanto la situazione al vaglio è sovrapponibile a quella oggetto di giudicato si procede ad accertare proprio la medesimezza delle lavorazioni svolte dal Persona_2
Sull'esposizione all'amianto
Sono circostanze certe, in quanto incontestate e comunque provate dallo svolgimento dell'istruttoria svolta e/o dalla documentazione di causa: a) che il ha lavorato alle dipendenze della convenuta (prima Persona_2
poi , poi e attualmente per circa 27 anni, dall'1.3.1971 sino al CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_3
1998 anno in cui è andato in pensione;
b) che, in particolare, ha svolto attività di idraulico e operario;
c) che come confermato dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza relativa al decesso di le Controparte_9 attività presso la resistente nel suddetto periodo hanno comportato esposizione ad amianto.
Invero tale unico aspetto controverso ha trovato ampio riscontro nell'istruttoria dibattimentale;
su punto si vedano le dichiarazioni rese da testi , , e Testimone_1 Testimone_2 CP_10 Tes_3
.
[...]
Il riferiva: “ero collega di lavoro del sig. e lavoravo presso l dal 1970. Tes_1 Persona_3 CP_7
Tutti noi dal 1971 abbiamo iniziato ad effettuare interventi relativi a tubazioni in fibrocemento. Sino agli anni ottanta lavoravamo con queste sostanze e polveri senza alcuna mascherina ed ignari della natura delle suddette sostanza e della relativa pericolosità. Solo dopo quando hanno iniziato a fornirci le mascherina si è saputo che si trattava di sostanze pericolose e di fibrocemento. Per quello che io ricordo ha lavorato Per_2 per l' sino a quando è andato in pensione, svolgendo le mansioni di operaio manutentore e idraulico, CP_7 facevamo tutto per la rete idrica e gas, entravamo nelle buche, tagliavamo e saldavamo. Confermo che il ricorrente a partire dagli anni ottanta ha svolto attività di capo squadra e ha continuato a svolgere i suddetti interventi in esterno occupandosi tanto della rete idrica quanto di quella del gas, a seconda di quello che veniva indicato di fare indifferentemente.
C'erano le tubazioni grosse che avevano un diametro di circa 500 mm e venivano tagliate con la mola ad aria e si liberava polvere intorno a noi, la suddetta operazione veniva svolta nelle buche quando uscivamo eravamo completamente bianchi di polvere. La mola ad aria era utilizzata anche per le tubazioni più
5 piccole. Ci soffiavamo con il compressore per togliere la polvere di dosso, tutto ciò avveniva senza alcuna mascherina. Gli interventi su queste tubazioni avvenivano circa una/due volte all'anno; sulle tubature più piccole di dimensioni di circa 90/100 mm i suddetti interventi invece erano più frequenti, abbiamo operato sino a che non si è sistemato l'intero impianto delle tubature della città di Viareggio. Tutte le tubazioni erano di cemento amianto. Gli interventi di sistemazione della rete del gas sono partiti dalla metà degli anni ottanta e sono durati sino a che non si è sistemata tutta la città, non so dire di preciso per quanti anni. Io sono andato in pensione nel 1995 e a quel periodo che io ricordi tutta la rete idrica era stata sistemata e gli interventi erano solo di manutenzione. Gli interventi sulla rete gas ed idrica erano così svolti: arrivavamo dove c'era la perdita tagliavamo nel punto danneggiato e sostituivamo con il tubo in acciaio. In sede di interventi a seconda del danno e del lavoro da svolgere potevano sopraggiungere anche altre squadre rispetto a quella che inizialmente si era recate sul posto. Tutte le squadra facevano gli stessi lavori che ho innanzi detto operando indifferentemente sulla rete idrica e del gas e questo vale anche per il ricorrente.
Non so dire quanti interventi sulle tubazioni abbiamo effettuato, ricordo che vi erano delle agende del in cui annotava tutti i lavori che si dovevano fare, queste agende erano all'interno della sede Parte_5 della società tuttavia non le abbiamo più ritrovate. Non so dire la frequenza degli interventi annuali, poteva capitare che se ne faceva uno, come 6/7 l'anno. La durata degli interventi variava a seconda dell'entità del danno, potevamo operare per 2/3 ore e alle volte anche per qualche giorno di seguito. Confermo che il svolgeva le stesse mansioni del e con costui abbiamo iniziato a lavorare insieme per Persona_3 CP_9 la ha avuto un mesotelioma ed è deceduto nel 1999. Confermo che in sede di taglio dei CP_7 CP_9 tubi si sprigionavano innumerevoli polveri e tale operazione come ho detto venivano svolte all'interno delle buche ove erano posizionati i tubi. Le mascherine che io ricordi ci sono state fornite negli anni 1982/1983 erano con un tubo e ci venivano date una volta al mese e non sempre. Confermo che nello smantellamento del gasometro di Viareggio c'era il e il lavoro è durato oltre un mese. Ricordo che c'erano delle Persona_2 pensiline di eternit che noi abbiamo rimossi, furono da noi frantumate e portate via. In questo intervento e in quello a intervennero diverse squadra di lavoro e c'era anche il ricorrente. Quando ci furono Parte_6 fornite le mascherine non ci fu detto perché andavano indossate, perlomeno a me non fu detto, ad ogni modo non ricordo che c'era qualcuno dell'azienda che controllava il relativo utilizzo da parte nostra.
Ricordo che furono presi dall'azienda diversi tipi di mascherine presenti all'epoca che però non furono sempre utilizzate, io personalmente ho comprato delle mascherine tipo quella da verniciatore. Le mascherine non le utilizzavamo sempre, venivano messe per poco tempo e poi rimosse per poter respirare.
Il magazziniere metteva a disposizione le mascherine e noi andavamo a rifornirci quando ne avevamo bisogno. Ricordo che una volta all'anno veniva il medico in azienda e a turno ci sottoponeva a vista, controllandoci i polmoni. Poi noi andavamo a Pietrasanta a fare altri accertamenti di spirometria. Non facevamo radiografie. Tali visite mediche sono iniziate tra il 1984 e 1985 non so dire di preciso. Anche
6 durante tali visite non ci veniva data alcuna informazione in ordine ai rischi connessi alle polveri a cui eravamo sottoposti. Ricordo che il ricorrente iniziò a star male mi pare nel 1998 e poi la malattia è durata circa un anno e mezzo ed è deceduto. Quando l'ho rivisto il stava veramente male. Ricordo Persona_2 che prima di ammalarsi lui andava in bici altro non so dire. Il dal 1979 si occupava di tutti gli Persona_2 interventi che ho sopra specificato, anche della manutenzione spicciola ma non solo come ho già detto. Il ricorrente ha sempre fatto tutto.”
Di analogo tenore le dichiarazioni di di cui si riportano solo alcuni stralci: “Sino al 1985 Testimone_2 circa sicuramente protezioni non c'erano, dopo siamo stati informati sui rischi, abbiamo fatto dei corsi sulla conoscenza dell'amianto e poi abbiamo iniziato ad utilizzare le mascherine. Tutte le squadre facevano tutto indifferentemente, facevamo tutti lo stesso tipo di lavoro, operavamo tutti sugli interventi della rete idrica e del gas. Abbiamo fatto lavori su tutta Viareggio, ricordo che la sostituzione del gas miscelato con il metano
è avvenuta dopo che noi abbiamo sostituito i tubi di amianto perché il metano non poteva passare nelle suddette tubature in quanto era pericolo. Io ho lavorato nelle squadre sino agli anni 1983/1984 circa poi sono passato ad altri settori, in officina, carpenteria, sostituzione contatori acque e gas a finire addetto al magazzino. Non so indicare la frequenza degli interventi, era lavoro giornaliero. "
Sulla circostanza relativa alla completa fungibilità dei dipendenti particolarmente rilevanti sono le dichiarazioni del teste di parti resistente evidenziando tuttavia che l'esposizione ad amianto Testimone_4
è stata acclarata dalle sentenze emesse in sede penale nei confronti degli odierni convenuti per l'omicidio colposo di : “sono entrato nell' nel 1973 ed ho lavorato sino al 2011, ero assistente Controparte_9 CP_7 tecnico interno, facevo lavoro di ufficio e non seguivo le squadre che operavano all'esterno. Mi occupavo di mandare le squadra dove dovevano intervenire;
la squadra arrivava sul posto ed ad esempio se doveva riparare un tubo effettuava il buco, lavorando all'interno. Se il tubo era da tagliare provvedevano al taglio e alla sostituzione del pezzo. Il ricorrente era operaio che faceva interventi di manutenzione dell'acqua, che mi ricordi io faceva solo acqua. Tutti gli operai potevano fare tutto indifferentemente occupandosi tanto della rete idrica quanto di quella del gas;
tuttavia giornalmente si formavano le relative squadra destinate alla rete idrica e quelle alla rete del gas. Il ricorrente in linea generale si occupava della rete idrica tuttavia poteva operava ed ha operato sulla rete del gas. Ad esempio si c'era il turno pomeridiano e avveniva una rottura del tubo del gas il interveniva tranquillamente. Sul cap 5 non so rispondere. Confermo quanto Persona_2 indicato nel cap 9 non so dire con certezza l'anno ma ad un certo punto il si è occupato solo Persona_2 della manutenzione dell'acqua, che consisteva nell'intervento sulla manutenzione stradale e sugli impianti idrici. Quando faccio riferimento alla manutenzione stradale preciso che l'intervento era come ho innanzi indicato di lavorazione sui tubi danneggiati con la procedura che ho spiegato. Preciso che sino al
1978/1979 il era impiegato indifferentemente sulla rete idrica e del gas, poi ha svolto attività Persona_2 prevalente sulla rete idrica anche se poteva essere chiamato anche ad interventi sulla rete del gas. Il
7 ricorrente si occupava della manutenzione su tutti i tubi dell'acqua sempre. Confermo quanto indicato nel cap.14 c'erano delle agende su cui venivano annotati i lavori da svolgere e svolti. Ricordo che il ricorrente è intervenuto sulle tubature che collegano a Viareggio sicuramente per fare le chiusure, che sono Pt_7 intercettazioni sui tubi per bloccare il passaggio dell'acqua e consentire gli interventi. Non so se sia materialmente intervenuto all'interno dei buchi per la sostituzione dei tubi. Preciso che i programmi lavoro erano fatti dal dirigente e poi gli operatori facevano i rapportini giornalieri da cui risultava cosa era stato effettuato concretamente. L'azienda ha utilizzato anche tubi in politilene oltre che in acciaio per gli allacciamenti alla rete idrica delle abitazioni e delle strade. Per quello che io ricordo i tubi principali di adduzione della rete idrica di Viareggio erano in fibrocemento, in piccole zone della città vi erano tubi in eternit e furono sostituiti da noi, non so dire nello specifico se anche dal il ricorrente, sicuramente dai dipendenti dell' Anche per la rete del gas vi erano tubi di amianto che furono sostituiti dagli operai CP_7 della nostra ditta o delle ditte esterne, non so dire se anche il ricorrente abbia fatto questi lavori. In ordine al cap. 20 vi erano anche tubi di eternit per gli allacciamenti alla rete del gas delle singole abitazioni. No so rispondere sul cap 21-22 precisando quanto innanzi già detto. Sul cap.23 non so rispondere perché non facevo operazioni esterne, so che l'azienda aveva macchine apposite con trapano a mano con l'utilizzo di lubrificanti, erano circa 6/ 7 macchina a disposizione delle squadre. Preciso di sapere che per gli allacciamenti su entrambe le reti si procedeva con le suddette macchine però io non gli ho mai visti perché non facevo interventi esterni. Sul cap. 24 confermo che fu fatta formazione ma non ricordo l'anno preciso.
Dal 1976/1977 l'azienda ha messo a disposizione le mascherine, non so dire se ci fosse vigilanza sul relativo utilizzo da parte degli operai.”
Si richiamano ancora le dichiarazioni di : “ero collega di lavoro del sig. CP_10 Persona_2
e lavoravo presso l'Amag dal 1973, con contratto a tempo indeterminato dal 1975 sino a dicembre 2005 essendo poi andato in pensione. Io ero manovale mentre il era operaio, quando ho iniziato a
Persona_2 lavorare si effettuavano già interventi relativi a tubazioni in fibrocemento tanto relativamente alle tubature dell'acqua e del gas, che di smattellamento del vecchio gasometro. Io lavoravo con il ricorrente a seconda delle squadre in cui eravamo inseriti tuttavia posso confermare che il ha svolto attività di
Persona_2 operaio manutentore ed idraulico. Tutte le squadre si occupavano di interventi sulle tubature di acqua e gas indifferentemente e poteva capitare che operassero insieme. Io ero in squadra con
Persona_2 CP_9 ed altri capi squadra a seconda delle indicazione giornaliere fornite dal geometra è Per_4 Parte_5 sempre stato così almeno sino a che sono andato in pensione. Il che io ricordi era
Persona_2 caposquadra da quando io ho iniziato a lavorare e si occupava della manutenzione, riparazione, nuovi allacci, posa di nuove reti della rete idrica e del gas esistenti nel comune di Viareggio. Confermo che da quando io ho iniziato a lavorare per vi erano grandi tubazioni che servivano a collegare la fonte sino CP_7 alla città e per il trasporto di acqua o gas ed erano di cemento amianto. Quelle di diametro da 500mm dal
8 CP_1 portavano acqua a Viareggio mentre quelle da 300mm collegavano la condotta della Pt_8 Tes_5 con quella proveniente dal comune di Preciso che le suddette tubature per quel che io so sono Pt_7 ancora in parte presenti. Vi erano poi tubature di dimensioni più piccole tra i 90 e 170 mm, anche da 50 mm destinate all'adduzione dell'acqua e del gas a Torre del Lago sempre realizzate in cemento amianto.
Noi lavoravamo su queste tubature, effettuavamo gli allacci delle abitazioni alle suddette tubature;
tutti noi, anche il effettuavamo tale operazione che consisteva nel forare la suddetta tubazione con il Persona_2 trapano a mano, ciò comportava la fuoriuscita di gas, successivamente inserivamo un tubo a gomito in acciaio da collegare all'abitazione, per evitare che la tubazione perdesse mettevamo una lastra di piombo con una treccina di amianto che lavoravamo noi per sagomarlo. Ci venivano forniti dei filamenti di amianto che lavoravamo con le mani per adattarla e utilizzavamo del grasso siliconico. Adr del Giudice: all'inizio sino agli anni 1979/1980 effettuavamo le suddette operazioni senza alcun dispositivo di protezione;
poi ci sono stati forniti guanti e mascherine del tipo di quelle utilizzate dai pittore di cartoncino. L'amianto che lavoravamo era di colore grigio, non so dire se fosse amianto puro o cemento amianto. In ordine al cap. 8 non so dire però ricordo che io personalmente nel 1994/1995 ho effettuato un impianto del gas sulla via
Carrara tra la passeggiata e la via Bonarroti a Viareggio e c'era ancora la tubazione da 50 mm in fibrocemento. Confermo quanto indicato al cap. 9 – 10. In ordine al cap. 11 a me risulta che quando c'era una chiamata operava la squadra che veniva mandata per l'intervento, se il lavoro da compiere durava diverso tempo allora intervenivano altre squadre per dare il cambio;
tutte le squadre operavano alla stessa maniera su acqua e su gas….”
In relazione alle dichiarazioni rese dagli altri testi di parte resistente, le stesse o non forniscono elementi utili ai fini del giudizio ovvero risultano riferite a periodi limitati, come per che riferisce Testimone_6 per un periodo limitato dal 1985 fornendo tra l'altro dichiarazioni in parte in contrasto con il resto dell'istruttoria e con quanto acclarato nell'altra sede processuale penale già richiamata;
analogamente per
. Testimone_7
Ritenuto qui richiamato integralmente l'esito dell'istruttoria (si vedano le ulteriori dichiarazioni di
, ) può affermarsi pacificamente all'esito della stessa che il Testimone_3 CP_10 Persona_2
e il erano polivalenti, ovvero lavoravano sia nel settore del gas che in quello dell'acqua e le varie CP_9 squadre si ritrovavano a rotazione a lavorare insieme, venendo a contatto nelle suddette lavorazioni con le polveri di amianto, come già accertato in sede penale per la morte del e confermato in tale CP_9 giudizio.
Da ultimo merita evidenziare come le dichiarazioni del medico aziendale, d.ssa per quanto poco Per_5 rilevanti rispetto all'acclarata esposizione a polveri di amianto e all'inosservanza degli obblighi di sicurezza sul lavoro da parte dei preposti, risultano comunque non comprovate da documentazione medica a sostegno. La teste infatti riferisce di periodiche visite e di radiografie fatte ai soggetti a rischio una volta
9 ogni due anni, tuttavia la società convenuta ha prodotto un solo documento indicato come radiografia al torace del 10.6.1987 (doc. 39) che tuttavia è il referto non risultando negli atti l'accertamento eseguito.
Pertanto, in base alle riportate evidenze istruttorie e alle risultanze della CTU, deve ritenersi provata l'esposizione continuativa ad amianto del sig. per tutto il periodo lavorativo alle Persona_2 dipendenze della convenuta (per oltre 27 anni: dal 1971 al 1998) in misura non insignificante.
Certezza della diagnosi di mesotelioma
Deve premettersi che la convenuta non ha contestato la correttezza della diagnosi che è chiaramente emersa negli accertamenti medici condotti antecedenti il decesso.
In ogni caso il ctu, d.ssa , le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto sorrette da Persona_6 logiche ed esaurienti argomentazioni, fondate su un accurato esame della documentazione in atti e su accreditata letteratura medico-scientifica, compiutamente richiamata nella relazione peritale, ha confermato che la patologia che ha condotto a morte il sig. è stato un mesotelioma sarcomatoide. “Pertanto, Per_7 alla luce di quanto riportato delle Linee Guida 2018 della per il mesotelioma pleurico, si ritiene che CP_12 la diagnosi di mesotelioma sarcomatoide non abbia ragione alcuna di essere messa in dubbio. Ciò premesso, potrà sinteticamente rispondersi ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice: posta l'attività lavorativa svolta dal sig. così come appreso dagli atti, e stante la bibliografia di merito sopra riportata che Persona_2 indica la possibilità di comparsa di mesotelioma pleurico a distanza di molti anni dall'esposizione all'amianto (40-45 anni), si ritiene che lo sviluppo della patologia neoplastica riscontrata sia in nesso causale con l'attività svolta. Il decesso (13/03/2019), come appreso dalla documentazione medica e dal certificato di morte è una diretta conseguenza del mesotelioma pleurico diagnosticato nel novembre 2018. Non sono state individuate menomazioni preesistenti o fattori di rischio exatrolavorativi significativi nella determinazione della patologia.” A fronte delle contestazioni avanzate dal ctp di parti resistenti correttamente il CTU conferma le sue conclusione evidenziando quanto segue “Ritengo di poter confermare che non è dato sapere esattamente l'esposizione che vi è stata nel decennio 60-70 rispetto a quelli successivi, ma appare acclarato che in entrambi vi sia stata. Posto inoltre che, come indicato dal dott.
in Italia i primi filtri ad alta efficienza per il rischio amianto vennero indicati per la prima volta nel Per_8
DM 6/9/94, sia per i dispositivi di protezione ambientale sia per quelli di prevenzione individuale,
l'esposizione avvenuta presso l'Azienda Municipalizzata dell'Acquedotto di Viareggio (e successive denominazioni/trasformazioni) non potrà certo dirsi trascurabile. Sempre per rispondere alle osservazioni del dott. si precisa che la diagnosi di mesotelioma sarcomatoide, per quanto già ampiamente Per_8 argomentato nella relazione, non appare necessitare di ulteriori approfondimenti. Si sottolinea inoltre completo disaccordo con l'affermazione “ e erano positive solo focalmente (e, quindi Per_9 Per_10 negative)” - vedasi a conferma il Position Paper on Asbestos of the Italian Society of Occupational
10 Medicine53, tra i cui autori vi è proprio anche il dott. Si ribadiscono pertanto le conclusioni Per_8 precedentemente raggiunte”.
Nesso causale.
In ordine al nesso causale tra l'esposizione lavorativa all'amianto di cui si è sopra riferito e l'insorgenza del mesotelioma, il CTU si è espresso in termini positivi di concausa.
Ciò che conta, infatti, è solo ed esclusivamente l'accertamento di un' incidenza causale dell'esposizione del lavoratore a sostanze tossiche in ragione delle mansioni lavorative svolte. Solo l'individuazione di causa lavorativa – o di altro genere – alternativa, idonea ad interrompere il nesso eziologico potrebbe escludere il nesso e dunque la responsabilità della convenuta. Ma il concorso di cause, come nella specie vorrebbero insistere le parti resistenti, non esclude tale nesso (art. 41, primo comma, c.p. che sancisce il c.d. principio di equivalenza delle cause, pacificamente applicabile anche al settore della responsabilità civile e in particolare all'illecito contrattuale: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento; principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (v. Cass. 9-9-2005 n. 17959; Cass. 3-5-2003 n. 6722) e non preclude pertanto l'indagine sulla responsabilità del soggetto che abbia dato luogo ad uno dei fattori genetici dell'evento.
Secondo le acquisizioni della medicina del lavoro riassunte dal C.t.u., e secondo quanto concordemente assodato nella dottrina medico-legale, è sufficiente una dose molto piccola di amianto a causare il mesotelioma e purtuttavia alcuni autori osservano che nei gruppi di soggetti esposti a dosi più elevate vi è un'aumentata frequenza di casi;
il rischio varia con la durata ed intensità dell'esposizione e il numero di fibre coinvolte esplica un ruolo fondamentale nella infiammazione tissutale, determinando una riduzione dell'efficienza dei meccanismi difensivi;
non è tuttavia identificabile una dose-soglia di esposizione al di sotto della quale il rischio di ammalarsi possa essere ritenuto nullo. Accertato il contatto con l'amianto del lavoratore, la compatibilità dei tempi di latenza del mesotelioma con l'epoca in cui è avvenuta l'esposizione professionale;
il fatto che anche una esposizione bassa ad amianto è sufficiente ad innescare il meccanismo di induzione della cancerogenesi;
l'esposizione prolungata (per quasi 30 anni) idonea a produrre la progressione della malattia;
l'esistenza d'un tumore non comune;
la natura tipicamente professionale del mesotelioma, sono tutti elementi che conducono a ritenere l'attività lavorativa svolta effettivamente quantomeno una concausa, unitamente alle altre due fonti di esposizione dell'insorgenza della malattia letale. Le affermazioni e gli accertamenti del Ctu soddisfano ampiamente il criterio causalistico ritenuto
11 necessario e sufficiente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, (n. 581/2008) che hanno sancito il principio secondo cui, in estrema sintesi, ai fini della ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità civile, diversamente da quella penale dove occorre la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, vige invece la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” (v. fra le altre Cass. Pen., Sez. IV, 9-5-2003, 37432, ric. Cass. 16-1- 2009 n. 975, cfr. Cass. 16-10-2007 n. CP_13
21619. Cass. 11-5-2009 n. 10741, Cass. 8-7-2010 n. 16123, Cass. 21-7-2011 n.15991). Tale conclusione risponde a ben vedere al criterio di elevata probabilità razionale, richiesto dall'elaborazione giurisprudenziale penale in materia (più rigorosa, rispetto allo standard del “più probabile che non”, ritenuto idoneo in sede civile): “In tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e 'processualmente certa' la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'” (Cass., sez. IV pen., 17-5- 2006, n. 4675. Cfr., in senso conforme, Cass., sez. IV pen., 7 marzo
2008, n. 15282). Da quanto sopra esposto è dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia, cui è conseguita la morte, e l'esposizione lavorativa del Sig. all'amianto, come del resto già Persona_2 riconosciuto dall' che ha costituito una rendita ex art. 85 dpr 1124/65 in favore della coniuge del sig. CP_5
a seguito del suo decesso. Persona_2
Condotta colposa della datrice di lavoro.
Essendo provati quindi, il danno, ossia la malattia e poi il decesso del signor ed il nesso di Persona_2 causa tra il danno e l'esposizione ad amianto durante l'attività lavorativa, si tratta di verificare se possa ritenersi sussistere la colpa del datore di lavoro. Occorre considerare che nella comunità scientifica a quel tempo la pericolosità dell'amianto per la salute, e specificatamente la sua cancerogenicità, era già acquisita, così come nella medicina del lavoro (cfr. in tal senso Cass. Sez. lav. N. 644 del 14-1-2005; Cass. Sez. lav. n.
14010/05; Cass. Pen. Sez. IV 9-5-2003; Cass. 11-7-2002 est. Brusco). E' fatto ormai notorio – affermato anche dalla giurisprudenza in materia della Sezione Lavoro della Suprema Corte (cfr., ad es., Cass., 14-1-
2005, n. 644; Cass., 30-5-2005, n. 14010, alle quali ci si richiama per quanto qui rileva), oltreché del Collegio penale (cfr., ad es., Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2003, cit. Cass. 11/7/2002 est. , nonché dalla Per_11 pronuncia in atti relativa agli odierni convenuti per il decesso del ed anche dal Ctu nel presente CP_9 giudizio – che già prima degli anni '60 la pericolosità dell'amianto per la salute, e specificamente la sua cancerogeneticità, era da tempo acquisita non solo nella comunità scientifica, ma era già all'attenzione della medicina del lavoro e nella realtà industriale. La grave nocività dell'amianto per la salute umana era fatto noto invero già dai primi anni del 1900 (v. il R.D. 1909 n.442 in tema di lavori insalubri, il D. lgt. 1916 n.
1136 e il R.D. 1936 n. 1720) e con la legge 443/1943 l'asbestosi è stata inserita nell'elenco delle malattie professionali.
12 Si deve, poi, ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n, 1169 che all'art. 1 ''prevede, specificamente che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio”; nonché che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del TU n. 1124 del 1965 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
L'anno 1965 può esser indicato quello di acquisizione della conoscenza del rapporto causale amianto- mesotelioma e nella seconda metà degli anni '70 l'epoca dell'acquisizione della conoscenza della particolare capacità dell'amianto di causare il mesotelioma anche a dosi molto basse . La convenuta dunque non poteva non conoscere la dannosità dell'amianto sotto lo specifico punto di vista in esame.
Da quanto esposto discende che normativamente, all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli attori, era ben nota la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele, anche indipendentemente dalla concentrazione di fibre per centimetro cubo. Né potrebbe obiettarsi al riguardo che qualunque fossero state le cautele all'epoca dei fatti da essa adottate, comunque l'evento si sarebbe ugualmente prodotto, non esistendo allora appropriate misure di protezione per la prevenzione della malattia. La tesi non trova conferma nelle evidenze scientifiche che hanno evidenziato come il rischio di ammalarsi cresca con il crescere della c.d. dose cumulativa di esposizione e come uno dei fattori della dose cumulativa sia costituita proprio dalla quantità di fibre presenti nell'aria.
D'altra parte si evidenzia come primaria direttiva di condotta che deve sempre rispettare il datore di lavoro in presenza di un rischio per la salute dei propri dipendenti, è quella di adottare tutte le misure idonee a garantire l'integrità fisica e psichica dei lavoratori in relazione allo specifico tipo di attività esercitata anche oltre l'adozione di particolari misure imposte dalle leggi in materia antinfortunistica;
il che significa che se era nota da tempo – come lo era – la pericolosità dell'amianto sulla salute dei soggetti esposti, il datore di lavoro doveva giungere fino a determinarsi alla sua integrale bonifica e sostituzione con materiali alternativi non nocivi (non essendo stato comunque dimostrato dalle convenute che non esistessero all'epoca materiali alternativi), a nulla potendo rilevare il fatto che solo nel 1992 è stato generalmente interdetto l'impiego dell'amianto Secondo infatti noti principi giurisprudenziali, l'inserimento del lavoratore subordinato in un'organizzazione produttiva più o meno complessa fa sorgere in capo all'imprenditore un obbligo di sicurezza che l'art. 2087 c.c. esplicita nel dovere di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente. Ciò è fonte di responsabilità contrattuale – attenendo detto illecito ad una preesistente obbligazione (ancorché di fonte legale) – ed incombe sul datore l'onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti.
13 E' indubbio infine che i convenuti versano anche in colpa specifica;
al riguardo torna rilevante quanto osservato dalla S.C., e cioè che ai fini della prevedibilità non è necessario che l'agente si rappresenti lo specifico evento poi verificatosi in tutta la sua gravità (nel caso di specie: il mesotelioma polmonare), ma è sufficiente che possa prevedere un evento del tipo di quello poi in concreto verificatosi e che abbia soltanto conoscenza della potenziale idoneità della condotta antidoverosa a dare vita ad effetti dannosi per la salute
(grave danno alla salute, anche se la malattia cagionata dall'esposizione ad amianto è diversa, anche nelle peculiari modalità e condizioni di innesco ed induzione, da quella conosciuta, al momento dell'esposizione, come conseguenza di essa: cfr. Cass., Sez. IV pen, 17 maggio 2006, n. 4675, in causa e altri alla Parte_9 quale ci si richiama, sul punto, integralmente).
Deve pertanto concludersi che nella specie non vi è stata soltanto una condotta esigibile che è stata violata, ma anche la possibilità di rappresentazione di un evento di danno alla salute che è sufficiente per affermare la prevedibilità di quanto è avvenuto sulla persona del de cuius (Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n.
22165; Cass. Pen, Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675). –
Sul quantum –
Affermata la responsabilità dei resistenti, datore di lavoro e dei preposti, quale dirigente e capo dei CP_4 servizi dal 25.10.1978 al 5.9.1995, NG quale direttore e legale rappresentante dall'1.3.1977 al 31.10.2000
e quale capo dei servizi tecnici dall'1.5.1969 al 31.1.1996, per l'illecito ad essi ascritto, occorre Parte_5 ora procedere alla liquidazione dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
Ai fini della quantificazione del danno jure proprio i ricorrenti sono rispettivamente Parte_1 coniuge e e figli. In quanto figli della vittima, (quest'ultima CP_1 Controparte_2 CP_1 convivente con il padre come da certificazione prodotta) e (convivente con il padre sino Controparte_2 all'anno 1999) hanno certamente patito quello sconvolgimento esistenziale che, secondo l'id quod prelumque accidit, discende dalla perdita di uno stretto congiunto (v.Cass. S.U. n. 26972/2008; Cass. III, n.
13546/2006; Cass. S.U. n. 6572/2006) e anche il danno di costoro andrà liquidato secondo i criteri dell'Osservatorio di Milano, adattati al caso di specie.
Anche i TI (quest'ultimi conviventi con i NN ) e (che era solita Pt_2 Pt_3 Persona_1 intrattenere contatti quotidiani con il nonno) hanno subito uno sconvolgimento dalla tragica perdita del nonno, in quanto costui era molto legato ai TI che erano attivamente partecipi della propria vita familiare. All'esito dell'esame dei testimoni all'udienza del 19.11.25 è emerso infatti che in congiunti vivevano nel medesimo stabile e che avevano una frequentazione giornaliera e costante.
Ne discende che dovrà essere liquidato in favore di e un danno parentale secondo Pt_2 Pt_3 Per_1 gli stessi criteri adottati dall'Osservatorio di Milano.
Viene altresì richiesta liquidazione del danno per il sig. quale genero del sig. Parte_4 Persona_2
con questi convivente e proprio in considerazione dei rapporti familiari e personali che intercorrevo
[...]
14 tra i predetti soggetti. I testimoni hanno infatti riferito che che da quando questo ha Parte_4 sposato ha sempre convissuto nello stesso immobile del suocero in diverso Controparte_1 appartamento.
La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. L'intensità del vincolo familiare che legava i congiunti al padre e nonno, come pure la moglie, consentono di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un danno non patrimoniale dei ricorrenti a seguito del decesso del sig. Persona_2
Si richiama il costante orientamento giurisprudenziale per cui “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra NN e TI, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.” (Cass. 17208/25).
Ai fini della quantificazione del danno, la giurisprudenza di legittimità, in considerazione delle esigenze, di rilievo costituzionale, di perequazione dei risarcimenti nel territorio nazionale e di certezza del diritto, ha indicato quali necessari parametri di riferimento le tabelle milanesi (cfr. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408;
Cass., 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., 13 novembre 2014, n. 24205).
Liquidazione danno per Parte_1
In base a tali tabelle, tenuto conto della convivenza, dell'età del danneggiato e della presenza di altri familiari, l'ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante al coniuge convivente conseguente alla morte del marito, è pari ad euro 254.215,00, considerata la somma complessiva di 60 punti con coefficiente di euro 3911,00;
Liquidazione danno per : Controparte_1 tenuto conto che dalla documentazione prodotta nonché dalle testimonianze rese è emerso che risiedeva nel medesimo stabile però in altro appartamento, dell'età del danneggiato e della presenza di altri familiari,
l'ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante è pari ad euro 254.215,00, considerata la somma complessiva di 60 punti con coefficiente di euro 3911,00; liquidazione danno per : Controparte_2 tenuto conto della non convivenza, come correttamente rilevato dalle parti resistenti atteso che dalla documentazione prodotta risiedeva a dell'età del danneggiato e della presenza di altri familiari, Pt_7
15 l'ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante è pari ad euro 254.215,00, considerata la somma complessiva di 60 punti con coefficiente di euro 3911,00; liquidazione danno per e e TI di Pt_3 Parte_2 Controparte_14 Persona_2
:
[...] tenuto conto della non convivenza, come correttamente rilevato dalle parti resistenti atteso che dalla documentazione prodotta risiedevano i primi due nel medesimo stabile però in altro appartamento, la terza in altro luogo a dell'età dei danneggiati e della presenza di altri familiari, l'ammontare del Pt_7 risarcimento del danno “parentale” spettante è pari ad euro 95.088,00, considerata la somma complessiva di 56 punti con coefficiente di euro 1698,00;
Liquidazione danno per : Parte_4 tenuto conto della non convivenza, come correttamente rilevato dalle parti resistenti atteso che dalla documentazione prodotta risiedeva nel medesimo stabile però in altro appartamento, dell'età del danneggiato e della presenza di altri familiari, l'ammontare del risarcimento del danno “parentale” spettante è pari ad euro 64.524,00, considerata la somma complessiva di 38 punti con coefficiente di euro
1698,00. CP_ Regresso
Da ultimo deve darsi atto dell'intervento nel giudizio dell che ha costituito una rendita ex ar.85 CP_5
d.p.r.1124/65 in favore della Sig.ra coniuge del sig. , a seguito del Parte_1 Persona_2 decesso dello stesso per “ ” contratto a causa dell'attività lavorativa descritta nel Persona_12 ricorso introduttivo. Tale rendita è stata costituita in data 12.12.2019 e ha comportato un costo per l'ente pari aggiornato alla data del 20.02.2025 ad euro 295.159,00 come da attestazione di costo depositata unitamente alla memoria per l'udienza del 13 marzo 2025. Essendo emersa la responsabilità colposa dei convenuti rispetto all'evento lesivo e all'exitus gli stessi dovranno essere condannati in solido a rimborsare CP_ all' il costo sostenuto come dallo stesso quantificato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dei ricorrenti avendo CP_ riguardo ai relativi scaglioni con aumento per il numero di parti;
ed in favore di
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- accerta e dichiara la responsabilità della Società attualmente in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore (già Controparte_15
, poi trasformatasi in poi
[...] Controparte_16
e attualmente, a seguito di scissione e successiva trasformazione societaria, CP_8 Controparte_3
– già - e , del sig. NG ME, nella qualità di
[...] CP_17 Controparte_18
16 Direttore e legale rappresentante di , poi dal 1.3.1977 al Controparte_19 Controparte_20
31.10.2000, del sig. nella qualità di dirigente e capo dei servizi tecnici di Controparte_4 [...]
poi Viareggio, dal 25.10.1978 al 5.9.1995, del sig. nella CP_19 CP_20 Parte_5 qualità di Capo Servizio lavori di Viareggio poi , dal 1.5.1969 al CP_19 Controparte_20
31.12.1996 e capo dei servizi tecnici dal 1.1.1997, per il decesso di in Persona_2 conseguenza del mesotelioma pleurico connesso alle condotte colpose poste in essere come in parte motiva e per l'effetto li condanna in via solidale al risarcimento dei danni patiti dai prossimi congiunti come di seguito in favore di di euro 254.215,00; Parte_1
di euro 254.215,00; Controparte_1
di euro 254.215,00; Controparte_2
e e di euro 95.088,00 ciascuno;
Pt_3 Parte_2 Controparte_14
di euro 64.524,00; Parte_4
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore (già Controparte_3 CP_6
“ ”, poi trasformatasi in Controparte_15 [...]
, poi e attualmente, a seguito di scissione e successiva Controparte_16 CP_8 trasformazione societaria, – già - e , Controparte_3 CP_17 Controparte_18 del sig. NG ME, nella qualità di Direttore e legale rappresentante di , poi Controparte_19
dal 1.3.1977 al 31.10.2000, del sig. nella qualità di dirigente e Controparte_20 Controparte_4 capo dei servizi tecnici di poi di Viareggio, dal 25.10.1978 al 5.9.1995, Controparte_19 CP_8 del sig. nella qualità di Capo Servizio lavori di iareggio poi Parte_5 CP_19
, dal 1.5.1969 al 31.12.1996 e capo dei servizi tecnici dal 1.1.1997, al pagamento Controparte_20 in favore dell' , ai sensi e per gli effetti degli art 10 e 11 T.U. 1124765 della somma di Euro CP_5
295.158,07,
- Condanna altresì i resistenti a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 89.513,20 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a.,
c.p.a.; CP_
- Condanna altresì i resistenti a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano in complessivi €
18917,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.;
- pone a carico dei resistenti le spese di ctu liquidate come da separato decreto.
Lucca, 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
17 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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