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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 12264/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 CP_2 Controparte_3
alle ore 10 sono presenti l'avv. Pappalardo in sostituzione dell'avv. ALESSI
CHRISTIAN per parte ricorrente, l'avv. Di Salvo per l' , l'avv. Cassina in CP_1 sostituzione dell'avv. Rizzo per l' e l'avv. Li Cauli in sostituzione dell'avv. Lidia CP_2
Lo Presti per . CP_4
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12264 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
-resistente –
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. CP_1
Cacioppo;
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Lo Presti
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 29620130007984327, 29620140006122686,
29620150036084340, 29620150053137207.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite. NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229009372276/000 notificata in data 2.10.2023 nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 29620130007984327, 29620140006122686,
29620150036084340, 29620150053137207, 29620170025548113,
29620170042371005 ed agli avvisi di addebito nn.59620140005616336,
59620150000829344, 59620160005069117 e 59620170002120487, eccependone la mancata notifica e, pertanto, la prescrizione.
Costituitisi ritualmente in giudizio, e contestavano la CP_2 CP_1 CP_4
fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare , nelle more del giudizio chiedeva dichiararsi cessata CP_4
la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.
29620130007984327, 29620140006122686, 29620150036084340,
29620150053137207, in conseguenza dell'annullamento ex legge 197/2022 commi 222-226.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza odierna è stata posta in decisione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'ente di riscossione di tardività dell'opposizione stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici ritualmente notificati.
Orbene, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti prodromici, tale circostanza di fatto non determina di per sé
l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma
5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”).
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Dalla documentazione prodotta dall' si osserva che CP_2
l'avviso di addebito n. 59620140005616336 è stato notificato per compiuta giacenza in data 22/01/2015;
l'avviso di addebito n. 59620150000829344 è stato notificato per compiuta in data 23/09/2015;
l'avviso di addebito n. 59620160005069117 è stato notificato in data
03/11/2016;
l'avviso di addebito n. 59620170002120487 è stato notificato in data
06/10/2017.
Dalla documentazione prodotta da si evince che la cartella di CP_4
pagamento n. 2962017002548113 è stata notificata in data 16/10/2017 e la cartella n. 29620170042371005 è stata notificata in data 03/02/2018.
ha documentato, inoltre di avere notificato, in data 12/10/2017 una CP_4
intimazione di pagamento avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn.
59620140005616336 e 59620150000829344.
Inoltre, sempre ai fini interruttivi della prescrizione, , ha CP_4
documentato di avere notificato, in data 10/01/2019 l'atto n.
2962028201800001825000 richiesta di compensazione, avente ad oggetto le cartelle e gli avvisi di addebito sopra indicati.
Detto atto, notificato al destinatario, come documentato da , CP_4
rappresenta un valido atto interruttivo della prescrizione ed è da tale data che si devono fare decorrere i termini per la prescrizione.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata, pertanto, è stata notificata nel termine prescrizionale dei cinque anni ed è per tale motivo che il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, dato il parziale accoglimento, appare equo compensarle.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 12264/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 CP_2 Controparte_3
alle ore 10 sono presenti l'avv. Pappalardo in sostituzione dell'avv. ALESSI
CHRISTIAN per parte ricorrente, l'avv. Di Salvo per l' , l'avv. Cassina in CP_1 sostituzione dell'avv. Rizzo per l' e l'avv. Li Cauli in sostituzione dell'avv. Lidia CP_2
Lo Presti per . CP_4
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12264 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
-resistente –
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. CP_1
Cacioppo;
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Lo Presti
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando in parziale accoglimento del ricorso, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn. 29620130007984327, 29620140006122686,
29620150036084340, 29620150053137207.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite. NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229009372276/000 notificata in data 2.10.2023 nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 29620130007984327, 29620140006122686,
29620150036084340, 29620150053137207, 29620170025548113,
29620170042371005 ed agli avvisi di addebito nn.59620140005616336,
59620150000829344, 59620160005069117 e 59620170002120487, eccependone la mancata notifica e, pertanto, la prescrizione.
Costituitisi ritualmente in giudizio, e contestavano la CP_2 CP_1 CP_4
fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare , nelle more del giudizio chiedeva dichiararsi cessata CP_4
la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.
29620130007984327, 29620140006122686, 29620150036084340,
29620150053137207, in conseguenza dell'annullamento ex legge 197/2022 commi 222-226.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza odierna è stata posta in decisione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall'ente di riscossione di tardività dell'opposizione stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici ritualmente notificati.
Orbene, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti prodromici, tale circostanza di fatto non determina di per sé
l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma
5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”).
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità
(Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Dalla documentazione prodotta dall' si osserva che CP_2
l'avviso di addebito n. 59620140005616336 è stato notificato per compiuta giacenza in data 22/01/2015;
l'avviso di addebito n. 59620150000829344 è stato notificato per compiuta in data 23/09/2015;
l'avviso di addebito n. 59620160005069117 è stato notificato in data
03/11/2016;
l'avviso di addebito n. 59620170002120487 è stato notificato in data
06/10/2017.
Dalla documentazione prodotta da si evince che la cartella di CP_4
pagamento n. 2962017002548113 è stata notificata in data 16/10/2017 e la cartella n. 29620170042371005 è stata notificata in data 03/02/2018.
ha documentato, inoltre di avere notificato, in data 12/10/2017 una CP_4
intimazione di pagamento avente ad oggetto gli avvisi di addebito nn.
59620140005616336 e 59620150000829344.
Inoltre, sempre ai fini interruttivi della prescrizione, , ha CP_4
documentato di avere notificato, in data 10/01/2019 l'atto n.
2962028201800001825000 richiesta di compensazione, avente ad oggetto le cartelle e gli avvisi di addebito sopra indicati.
Detto atto, notificato al destinatario, come documentato da , CP_4
rappresenta un valido atto interruttivo della prescrizione ed è da tale data che si devono fare decorrere i termini per la prescrizione.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata, pertanto, è stata notificata nel termine prescrizionale dei cinque anni ed è per tale motivo che il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, dato il parziale accoglimento, appare equo compensarle.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15.04.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio