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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 33/2025 RG promossa da
Parte_1
Avv. Marica Bruni reclamante contro
Controparte_1
Avv. Rosario Salonia
reclamata
avente ad oggetto: reclamo della sentenza n.492/2024 del Tribunale di IA – Sezione Lavoro, pubblicata il 19.12.2024
All'esito dell'udienza di discussione del 15.4.2025, tenuta camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Come per altro caso già esaminato da questo Collegio (sentenza n.777/2023 del 15.12.2023, nella causa iscritta al n.490/2023 r.g. tra e ), la vicenda trae Parte_2 Controparte_1 origine da un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA nel quale emergeva il coinvolgimento di diversi impiegati postali nelle procedure relative alla ricezione dei kit contenenti i documenti per il rinnovo per permesso di soggiorno di stranieri, più precisamente risultava la falsa attestazione dell'avvenuta identificazione degli stranieri che si presentavano al cd per la consegna del kit, che veniva in realtà Parte_3 consegnato all'impiegato postale non dai soggetti interessati (non presenti sul territorio nazionale), ma a tale che, secondo le intercettazioni telefoniche e le indagini del Persona_1 caso, risultava a capo di una organizzazione che procurava illecitamente il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di documenti falsi da allegare alle istanze, dietro pagamento di cospicue somme di denaro. L'impiegato postale attestava falsamente di avere identificato lo straniero che si presentava allo Sportello (in realtà all'estero, come si desumeva nella gran parte dei casi dalle intercettazioni telefoniche), riceveva dalla diversa persona che si presentava il kit con i documenti e quindi rilasciava allo stesso la ricevuta e le indicazioni pagina 1 di 17 dell'appuntamento presso la Questura per le impronte digitali (appuntamento al quale si presentava l'effettivo soggetto interessato, debitamente avvisato).
A acquisiti gli atti del procedimento penale in data 25.1.2018, Parte_1 Controparte_1 in data 13.2.2018 inviava la seguente contestazione disciplinare:
[...]
«Solo di recente, a seguito di plurimi solleciti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA, abbiamo acquisito copia degli atti inerenti il p.p. 7688/15 R.G.N.R. - “trasmissione atti inerenti le posizioni degli impiegati di ” depositato presso la Procura di IA in data 22.01.2018. CP_1
Relativamente a quanto sopra citato, abbiamo quindi appreso che Lei, applicato temporaneamente presso
l'UP di Catena ai sensi dell'art.56 del CCNL del 30.11.2017, è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura di IA per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 479, in relazione all'art. 476, del codice penale, poiché in qualità di pubblico ufficiale, quale impiegato di addetto allo CP_1 Parte_3
in merito alla ricezione dei kit contenenti i documenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno degli
[...] stranieri, nell'esercizio delle Sue funzioni, ha attestato falsamente l'avvenuta identificazione degli stranieri a cui erano riferii i “kit”, consegnando ad altra persona, sig. anziché ai soggetti interessati, la Persona_1 ricevuta con la quale poteva essere seguito telematicamente lo stato della pratica e l'appuntamento per rilasciare le impronte digitali.
Nello specifico, allo stato attuale, l'accertamento delle citate irregolarità operative, nonché dei reati penali connessi, è riferito ai seguenti permessi di soggiorno da Lei processati:
NUMERO DATA UFFICIO RICHIEDENTE
POSTALE PERMESSO DI
SOGGIORNO
1 16.04.16 Parte_4
[...]
2 02.02.16 AKHTAR Per_2 Per_3
3 02.02.16 Parte_5
[...]
Dalla documentazione acquisita emerge che i “kit” di cui sopra sono stati presentati da persona diversa dai richiedenti il permesso di soggiorno, poiché è stato accertato che questi ultimi, nelle date indicate, si trovavano fisicamente in un altro Stato diverso dall'Italia. Lei, pertanto, ha attestato falsamente la presenza in Ufficio degli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno, cui erano riferiti i “kit”, e la loro identificazione, e ha consegnato ad altra persona la ricevuta con i codici di accesso al sistema informatico per seguire lo stato di avanzamento della pratica amministrativa ed indicante la data per il rilascio delle impronte digitali.
La condotta da Lei posta in essere, oltre ad assumere rilievo penale tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale da lei ricoperta quale parte attiva di uno specifico segmento del procedimento amministrativo descritto, per il rapporto intercorrente con codesta Azienda assume aspetto ancor più grave stante la palese violazione degli accordi fra Ministero dell'Interno e e della “Istruzione Operativa CP_1 Rilascio/Rinnovo Permessi/Carte di soggiorno” che, al paragrafo “6.1 ISTANZE PRESENTATE CON KIT BANDA GIALLA4”, prevede quanto segue:
“L'operatore dell'Ufficio Postale deve effettuare le seguenti attività:
1. accettare a sportello il kit per la richiesta in busta aperta;
2. richiedere il passaporto o un documento equipollente in corso di validità e verificare il tipo di visto presente sullo stesso: […];
3. verificare la corrispondenza tra la fotografia riportata nel documento presentato e il presentatore dello stesso […]
12. consegnare al presentatore la ricevuta di spedizione […] completa della data di accettazione;
[...]” Specificando, altresì, che: “-ATTENZIONE: Qualora, effettuate le verifiche previste, risultasse pagina 2 di 17 incongruente anche un solo dato o non fosse allegata la documentazione elencata nei punti precedenti, la domanda deve essere rifiutata.-
I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, sono inscindibilmente connessi con il rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, riverberando i propri effetti direttamente ed indirettamente nell'ambito del contesto lavorativo in cui Lei svolge la Sua attività.
La Sua condotta, che ha generato un processo operativo reiteratamente difforme dalle leggi e dalle regole aziendali, pregiudicando anche l'immagine della Società , riveste particolare gravità in CP_1 considerazione della spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume.
Il comportamento da Lei complessivamente tenuto e riportato nelle specifiche circostanze che precedono costituisce altresì, chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento testualmente “ai principi di onestà, correttezza e trasparenza” ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società.
I fatti di cui sopra, di particolare gravità e – per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa
Azienda – da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi
e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL del 30.11.2017. Le contestiamo perciò tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge 20.05.1070,
n.300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52,53,54 e 55 del CCNL 30.11.2017, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente [...]».
trasmetteva in data 20.2.2018 le seguenti giustificazioni: Parte_1
““[…]Rilevo altresì che il mio assistito ha sempre svolto in modo corretto la procedura richiesta dal Ministero dell'Interno e da consegnando la ricevuta telematica ai diretti interessati (e a CP_1 questo punto potrei affermare "sedicenti tali"), e in perfetta buona fede non ha riscontrato identità personali diverse dai richiedenti del permesso né poteva ipotizzare o riscontrare un'eventuale falsa identità avendo sempre ricevuto documenti conformi (per quanto a sua conoscenza) passaporto/carta di identità ed altri documenti equipollenti con presente una fotografia.
Mi preme sottolineare che il mio assistito non ha mai frequentato alcun corso aziendale di formazione volto
a riconoscere eventuali falsità di documenti personali e/o false identità.
Per completezza il sig. dichiara: Pt_1
Io sottoscritto nato a [...] il [...] dichiaro di essermi attenuto in modo corretto Parte_1 agli accordi predisposti dal Ministero dell'Interno e in merito alle Istruzioni operative Controparte_1 per il rilascio/rinnovo permessi di soggiorno. Ad oggi non ho memoria di queste singole pratiche, che sono riportate nella nota del 13-2-2018, ma posso dichiarare di aver sempre svolto con diligenza la mia attività lavorativa. Rilevo altresì che le persone che si portano presso lo sono di tante etnie con Parte_3 passaporti diversi per ogni Stato Estero e spesso con foto di molto anteriori alle date di presentazione. I passaporti, in particolare hanno un valore decennale e quindi le persone spesso cambiano fisionomia (barba/baffi/capelli lunghi/colorati ecc….). Dichiaro inoltre in buonafede e coscienza di non aver mai avuto modo di riscontrare un'identità personale diversa dai richiedenti che volevano inviare la busta per il rinnovo del permesso di soggiorno né ho mai riscontrato falsificazioni della documentazione presentata. Alla luce di quanto sopradetto non mi ritengo responsabile degli addebiti contestati”.
procedeva al licenziamento senza preavviso con comunicazione del Controparte_1
22.3.2018. impugnava il licenziamento con ricorso ex L.92/2012 chiedendo di Parte_1 dichiararne l'illegittimità : in tesi, per insussistenza dei fatti contestati con conseguente richiesta di tutela reintegratoria ex art.18 comma IV L.300/1970; in ipotesi, per sproporzione della sanzione e/o violazione del diritto di difesa e applicazione della tutela di cui all'art.18
pagina 3 di 17 comma IV cit.; in ulteriore ipotesi, per tardività della contestazione disciplinare e/o violazione dell'art.7 L.300/1970 con richiesta di applicazione della tutela di cui all'art.18 comma V. In sintesi, contestava che il datore avesse assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante circa la sussistenza dei fatti addebitati, anche con riguardo alla mancanza di una idonea formazione del dipendente, ed eccepiva in rito la violazione del diritto di difesa per non avere potuto visionare la documentazione alla base del procedimento disciplinare, la mancata affissione del codice disciplinare e la tardività della contestazione disciplinare rispetto al momento di effettiva conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro.
resisteva replicando a tutte le contestazioni di merito e di rito e chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione del recesso. Il giudice di primo grado, sia con l'ordinanza all'esito della fase sommaria, sia con la sentenza qui reclamata all'esito della fase di opposizione, respingeva il ricorso di con analoghe Pt_1 motivazioni, basate per la ricostruzione in fatto sulle risultanze del procedimento penale, sulle testimonianze assunte in giudizio e sulle risultanze di una CTU svolta in fase di opposizione relativa alle intercettazioni telefoniche riguardanti il Compensava le spese Pt_1 processuali di entrambe le fasi del giudizio di primo grado, ponendo a carico solidale delle parti le spese di CTU.
nel reclamare la sentenza resa all'esito dell'opposizione, ha Parte_1 riproposto le difese già svolte in primo grado, in particolare:
-con i motivi A, B, C censura la decisione in ordine alla ritenuta prova dei fatti contestati e alla giusta causa del licenziamento (per insufficienza degli elementi indiziari raccolti, mancata formazione del dipendente e mancata valutazione dell'errore nel quale potrebbe essere incorso nel lavorare i kit, mancata consapevolezza circa la qualità di pubblico ufficiale)
-coi motivi D, E contesta le decisioni in tema di tardività del procedimento disciplinare e mancata affissione del codice disciplinare ha replicato a tutte le censure e chiesto il rigetto del reclamo. Controparte_1
*** Secondo il Collegio il reclamo va respinto, essendo del tutto corretta la decisione del giudice di primo grado e infondate le censure mosse dal reclamante.
Motivo A) Con detto motivo il reclamante contesta la sentenza perché il primo giudice avrebbe deciso in violazione delle norme in tema di onere della prova e presunzioni (artt.2697 c.c., 2727-2729 c.c.), facendo assurgere a presunzioni gravi, precise e concordanti meri elementi indiziari e valutazioni discrezionali raccolte in sede di indagini penali, e pertanto non sarebbe stata raggiunta la prova della sussistenza dei fatti contestati, sia dal punto di vista oggettivo che dell'elemento soggettivo. I fatti contestati, con riguardo a tre episodi (due avvenuti il giorno 2.2.2016 e uno il giorno 16.4.2016), consistono nella falsa attestazione dell'avvenuta identificazione degli stranieri a cui erano riferiti i “kit” per il rinnovo del permesso di soggiorno, con consegna poi alla diversa persona che si presentava allo sportello della ricevuta e dell'appuntamento fissato per il rilascio delle impronte digitali.
pagina 4 di 17 Il giudice di primo grado ha ritenuto provati gli addebiti contestati principalmente sulla base degli atti del procedimento penale, dai quali ha desunto l'esistenza di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. del fatto che i kit in questione sono stati presentati da persona diversa dai richiedenti il permesso di soggiorno, posto che questi ultimi -nelle date corrispondenti alla consegna dei kit- non si trovavano fisicamente in Italia. Queste le risultanze delle indagini penali richiamate nella motivazione:
“…[…] le pratiche trattate dal sono antecedenti all'inizio delle Parte_1 intercettazioni telefoniche e non si hanno riscontri diretti sull'assenza del richiedente al momento della spedizione del "kit" anche se, come si dirà breve, la si può ragionevolmente desumere da alcune circostanze. Si riportano, a seguire, uno scambio di sms dove Persona_1 chiede al in quale ufficio postale è al lavoro in quel momento e questi Parte_1 risponde di essere in ferie:
Il giorno seguente chiede al predetto se si trova a e l'interlocutore Persona_1 Per_2 risponde precisando di essere ad aggiungendo che lui, sta lavorando allo Pt_4 Pt_1 sportello "postale11" facendo capire chiaramente di non svolgere quel giorno lo "sportello Amico" e quindi non è in grado di accettare i "kit":
Il messaggio che precede (progr. 2531) sembra ragionevolmente non essere stato ben scritto dal il quale, probabilmente, voleva dire al suo interlocutore di non poterlo Pt_1
pagina 5 di 17 accontentare. Fatto è che lo stesso giorno, il 9/6/2016, presenta il "kit" del Persona_4 connazionale (che in quel momento si trova all'estero) non al Persona_5 Parte_1 all'ufficio di di bensì a quello di Candeglia dove è stato accettato da
[...] Pt_4 Per_2
Parte_2
Nel corso del tempo ha provato in più circostanze a contattare il Persona_1 Parte_1 senza mai ottenere risposta fino al 24 luglio 2016. Il pakistano, con il suo solito modo
[...] di fare, "rimprovera" l'interlocutore perché non gli risponde al telefono e questi si giustificali affermando che non può rispondere quandosi trova allo sportello…. tenta quindi di Per_1
"ricucire" il rapporto invitandolo ad un incontro ma ciò non avviene perché Pt_1 accampa la scusa delle ferie. La parte finale della conversazione rivela il vero motivo della chiamata da parte di ovvero di sapere chi c'è in quel momento.... "per gli appuntamenti Per_1 per i kit":
La conversazione che precede lascia chiaramente percepire che chiama Persona_1 univocamente il per sapere chi c'è all'ufficio postale per spedire i kit. Parte_1
Tale affermazione appare paradossale poiché è ovvio che se ci fosse stato il "diretto interessato" non ci sarebbe stata la necessità di accertarsi della presenza di un particolare impiegato: il kit poteva essere spedito presso qualsiasi ufficio postale dove èpresente lo "sportello Amico". Invece ha la necessità, prima di andare da IA a , Persona_1 Per_2 di sapere se c'è proprio il suo interlocutore perché lui, il fino a quel momento ha Pt_1 certamente accettato le pratiche (kit) in assenza del titolare come hanno fatto i suoi colleghi di cui si dirà a breve. Fra loro esiste certamente un legame di cui si ignora la vera ragione ma che si può solo supporre: è certo, perché è proprio a riferirlo ad alcuni Persona_1 connazionali nel corso di conversazioni telefoniche, che egli “non ha amici italiani ma solo pagina 6 di 17 “bianchi” che lavorano per lui”. Si deve ragionevolmente dedurre che anche in questo caso
come in altre occasioni, molto tempo prima ha “mirato” proprio ad avvicinare Persona_1 per i suoi noti ed illeciti scopi. Peraltro, il lungo periodo di attività Parte_1 tecniche che ha accompagnato la presente indagine ha messo in luce questa particolare capacità del pakistano di saper "avvicinare le proprie vittime" dopo averle accuratamente "selezionate12” e persuaderle (corrompendole) per i suoi fini. Trova così una logica spiegazione il tentativo di quando alla fine della conversazione che precede Persona_1 chiede al suo interlocutore di essere avvisato quando viene a IA e quest'ultimo asserisce ... "omissis ... di averne parlato anche con "il suo amico", ma non hanno mai tempo, comunque il giorno che andrà, lo chiamerà .... omissis"… I contatti con il affondano le radici già a partire almeno dal 2014: Parte_1
l'esame dei tabulati telefonici sull'utenza del pakistano dimostrano contatti fra i due già a partire dal 13 agosto del 2014 e da quella data sono stati registrati ben 50 conversazioni in entrata ed in uscita fra loro oltre a vari tentativi di chiamata. La mancanza di riscontri diretti fra ed i suoi connazionali che si trovano all'estero -anche perché le attività Persona_1 tecniche di intercettazione telefoniche sono iniziate solo successivamente alla data di presentazione dei kit -non è motivo determinante per dimostrare che l'impiegato delle poste abbia accettato "kit" dalle mani di anziché dai legittimi titolari anche perché altri Persona_1 tipi di riscontri in questa direzione provengono dai tabulati telefonici come a breve si dirà. Tuttavia, già quanto finora proposto, invero, rappresenta una prova della partecipazione di al reato in argomento. Parte_1
A ciò si devono necessariamente aggiungere altri elementi gravi, precisi e concordanti che depongono in tal senso. A partire dagli sms sopra proposti che sono riferiti ai giorni 8 e 9 giugno 2016 nello stesso periodo, infatti, ha più volte provato a contattare senza Persona_1 successo il sempre per gli stessi motivi. Tale situazione, di fatto, lo aveva messo Pt_1 nella condizione di non rispondere ai connazionali che lo chiamavano dall'estero perché lui,
non riusciva a rintracciare il er spedire i loro "kit". Invero, quando Persona_1 Pt_1 doveva depositare quello di (pratica poi trattata da Persona_6 Parte_2 chiama il nipote per avvisarlo che l'indomani avrebbero dovuto spedire Parte_6 dei kit alle poste. Nel corso della telefonata rappresenta al suo interlocutore il Persona_1 disagio che sta vivendo in quel momento perché non riesce a parlare con "il ragazzo delle poste", che non può che essere visto che è a lui e non altri che chiama Parte_1 continuamente e per tale motivo non sa cosa riferire ai connazionali che lo chiamano dalla Francia per avere informazioni su propri documenti:
Anche qualche giorno prima, invero, dovendo inoltrare il “kit” del connazionale Per_7 tenta di mettersi sempre in contatto con il senza riuscirci, il Persona_1 Parte_1
pagina 7 di 17 connazionale che chiama dalla Francia chiede all'interlocutore spiegazioni sul ritardo della spedizione dei suoi documenti e questi, per prendere tempo, riferisce falsamente di avere appuntamento per il giorno seguente ma di fatto invia il "kit" solo il successivo 11/6/2016:
A conclusione di tale ragionamento, si deve ritenere che in concorso Parte_1 con si sia reso responsabile del reato in rubrica ascritto per le seguenti pratiche: Persona_1
Da controlli effettuati sui nominativi che precedono risulta che alle ore C.F._1
04.08 del 16/2/2016, ovvero due giorni prima di rilasciare le impronte digitali alla Polizia Scientifica della Questura di IA per il rinnovo del suo permesso di soggiorno il cui "kit" era stato spedito il 2/2/2016, è stato oggetto di controllo ed identificazione da parte del Commissariato di Domodossola presso la stazione FS di quel luogo in quanto lo stesso era giunto a bordo del treno "Euronotte Thello 221" che collega Parigi a Venezia. Da Domodossola, poi, probabilmente sempre in treno, è giunto fino a IA assolvendo all'obbligo per il quale era venuto. Anche questo elemento supporta il ragionamento che precede ovvero che tali cittadini pakistani di fatto vivono all'estero. Sia Persona_8 che gli altri suoi connazionali, a far data dal ritiro del rinnovo del permesso di soggiorno, non hanno fatto registrare alcun tipo di notizia presso le banche dati FF.PP. (controlli del territorio, denunce, segnalazioni, cessioni fabbricato, schede alloggiative ecc.) a conferma del fatto che non si trovano in Italia. A sostegno della tesi della presentazione dei predetti kit a da parte di Parte_1
e non dai rispettivi interessati e Persona_1 Parte_4 Persona_8 [...]
si riportano alcune stringhe estratte dai tabulati telefonici dell'utenza dello stesso Parte_5 dalle quali vi è perfetta corrispondenza di alcuni contatti telefonici ed sms proprio Persona_1 fra quest'ultimo ed il nei giorni di deposito dei kit: Parte_1
pagina 8 di 17 (N.d.R. : si evidenzia che il contatto del giorno 1.2.2016 è stato della durata di 30 secondi, e avvenuto alle ore 14.12, come si trae dalla relazione della Squadra Mobile alla Procura, doc.9
, ove alla pag.16 è indicato 00.00.30 e non 00.00). CP_1
Il giudice di primo grado richiama poi la CTU sulle intercettazioni telefoniche (relativa allo scambio di s.m.s. dei giorni 8/9 giugno e alla telefonata del 24 luglio), che a suo dire comprovano “l'esistenza di un significativo rapporto tra il sig. ed il sig. Pt_1 Persona_1 tessitore “della ramificata rete criminale” all'attenzione del giudice penale (così in ricorso a pagina 7), che andava ben oltre quello che nell'atto introduttivo viene qualificata come mera conoscenza superficiale per essersi il ricorrente recato “(..) una/due volta/e a mangiare al suo kebab alla stazione di IA”. Dalle citate intercettazioni emerge ben evidente l'attinenza delle intercorse comunicazioni con l'attività lavorativa del sig. e, in particolare, Parte_1
l'interesse del sig. a sincerarsi della presenza proprio del ricorrente allo Persona_1
"sportello Amico" dell'ufficio postale affinché fosse proprio quest'ultimo, e non altri, ad occuparsi dell'accettazione dei "kit" e ciò dunque per portare a compimento “i suoi noti ed illeciti scopi”. Richiama inoltre l'ordinanza del GIP che a pag.36 evidenzia come abbia agito “con Persona_1 la compiacenza di alcuni impiegati degli uffici postali di IA puntualmente identificati..”. Argomenta che “Il tenore delle conversazioni captate sopra riportate lascia intendere - senza grossi margini di dubbio - che, nel periodo antecedente all'inizio delle intercettazioni telefoniche, il sig. avesse raggiunto intese analoghe anche con l'impiegato di Persona_1
Poste Italiane Franconi Pierluigi, intese che il sig. propone di replicare anche nel mese Per_1 di giugno 2016 e che tuttavia, in questa ultima circostanza, non vanno a buon fine a causa degli impedimenti addotti dal ricorrente. Il fatto che invece nei giorni 2.2.2016 e 16.4.2016 la prospettata intesa criminosa tra i due soggetti abbia sortito l'effetto programmato nel senso del compimento delle false attestazioni ad opera di quest'ultimo può ricavarsi dal fatto che le tre persone interessate( Parte_4
e si trovavano all'estero nei giorni di presentazione dei Persona_8 Parte_5 rispettivi kit allo “sportello Amico”(sul punto si richiamano gli accertamenti compiuti in ambito penale summenzionati), nonché dalle comunicazioni via voce e via sms intercorse tra il ricorrente e il sig. proprio in concomitanza di tali date, per come emergenti dai Persona_1 tabulati telefonici sopra citati”. pagina 9 di 17 Aggiunge poi, come molto significativa, la circostanza che non abbia fornito alcuna Pt_1 spiegazione del motivo per cui fu contattato dal sig. in tali date, né più in generale Persona_1 alcuna credibile giustificazione del rapporto mantenuto con quest'ultimo. Richiama inoltre le risultanze dell'istruttoria orale, dalla quale desume che il ricorrente conosceva bene la procedura da compiere per la ricezione dei kit in base alle istruzioni ministeriali (come desumibile dalle giustificazioni in sede disciplinare, dal riferito del teste
, dalla partecipazione nel 2011 ad un corso di formazione sul tema dello Testimone_1
) e conclude che la falsa attestazione compiuta dal lavoratore era piuttosto Parte_3 imputabile alla mancata esecuzione da parte dello stesso del doveroso controllo visivo circa la corrispondenza tra la persona che fisicamente si presentava a consegnare il kit e quella del richiedente il permesso di soggiorno, identificabile sulla base del passaporto esibito in originale ed inserito in copia all'interno del kit medesimo, aggiungendo che l'eventuale difficoltà di capire se il documentato presentato corrispondesse effettivamente alla persona presentatasi allo sportello (evidenziata dai testi e ) non poteva “valere a scusare l'operato Tes_2 Tes_1 dell'addetto al c.d. , il quale - in una simile evenienza – avrebbe dovuto agire Parte_3 ancora con maggiore cautela e quindi giungere anche a negare il rilascio dell'attestazione richiesta, piuttosto che procedere ad asseverare una identità sulla quale nutriva dubbi”. Ritiene quindi che la condotta del ricorrente si sia posta in frontale contrasto con le regole della procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno come previste dalla “Istruzione Operativa Rilascio/Rinnovo Permessi/Carte di soggiorno”, che dispone espressamente al paragrafo 6:
“L'operatore dell'Ufficio Postale deve effettuare le seguenti attività:
1. accettare a sportello il kit per la richiesta in busta aperta;
2. richiedere il passaporto o un documento equipollente in corso di validità e verificare il tipo di visto presente sullo stesso: […];
3. verificare la corrispondenza tra la fotografia riportata nel documento presentato e il presentatore dello stesso […] 12. consegnare al presentatore la ricevuta di spedizione […] completa della data di accettazione;
[...]”, specificando, altresì, che: “-ATTENZIONE: Qualora, effettuate le verifiche previste, risultasse incongruente anche un solo dato o non fosse allegata la documentazione elencata nei punti precedenti, la domanda deve essere rifiutata”. In ordine poi alla “dedotta mancanza di consapevolezza di rivestire il ruolo di pubblico ufficiale nello svolgimento delle mansioni delle procedure di , a causa della Parte_3 carente attività formativa sul punto imputabile alla datrice di lavoro “ osserva come una simile qualificazione discende direttamente dalla legge, ovvero dal D.P.R. n. 156 del 1973 (Codice postale e delle telecomunicazioni”), che all'art. 12, nella formulazione applicabile ratione temporis, recita: “Le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli artt. 357 e 358 c.p.”. Ritiene infine che il licenziamento sia proporzionato e coerente con la gravità dei fatti contestati sia sotto il profilo oggettivo, considerata la pluralità delle condotte e la loro ricaduta ai fini di rilevanti illeciti penali di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sia soggettivo, avuto riguardo alla deliberata scelta del ricorrente di abdicare ai propri doveri d'ufficio, di cui era perfettamente consapevole. Esclude inoltre ogni rilevanza del fatto che il lavoratore non abbia ricevuto un corrispettivo per le condotte contestate, non richiedendo le stesse alcun dolo specifico né l'effettiva dazione di un corrispettivo, rilevando, invece, soltanto il compimento di una attestazione non veridica.
pagina 10 di 17 In estrema sintesi – quanto alla prova dei fatti contestati – il primo giudice ha desunto l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti dai contatti telefonici intercorsi tra e Pt_1
precisamente dagli s.m.s. dell'8-9 giugno 2016, dalla telefonata del 24.7.2016, dal Persona_1 dato delle 50 conversazioni desunte dai tabulati telefonici negli ultimi due anni, dall'esistenza di contatti telefonici proprio in concomitanza della lavorazione dei kit in contestazione (il giorno 1.2.2016 e il giorno 16.4.2016, prima della ricezione allo sportello da parte del;
dal raccordo di detti contatti con telefonate di con persone interessate al Pt_1 Persona_9 rilascio dei permessi di soggiorno che si trovavano in Francia;
dal fatto che
[...]
uno dei tre soggetti il cui kit è stato lavorato dal il 2.2.2016, è stato Per_8 Pt_1 identificato in ingresso dalla Francia un paio di giorni prima della data fissata per il rilascio delle impronte digitali a IA il giorno 16.2.2016; dal fatto che tutti e tre i titolari dei kit lavorati dal dopo il ritiro del permesso di soggiorno, non hanno fatto registrare alcun Pt_1 tipo di notizia in Italia, a dimostrazione della mancata presenza sul territorio nazionale. A ciò ha aggiunto la circostanza che non ha dato alcuna spiegazione dei rapporti Pt_1 intrattenuti con di cui aveva parlato in ricorso in termini di conoscenza Persona_9 superficiale, per essere stato una o due volte presso il chiosco di kebab del pakistano.
Il Collegio, esaminati gli atti del procedimento penale versati in atti (relazione della Squadra Mobile alla Procura doc.9 Poste, richiesta di misure cautelari del Pubblico Ministero, ordinanza del GIP, ordinanza del Tribunale del riesame), può aggiungere a tali elementi che:
-risulta dimostrato in base alle intercettazioni telefoniche (iniziate il 19 aprile 2016) un sistema criminale, che faceva capo al cittadino pakistano e coinvolgeva funzionari Persona_9 dell'Ufficio Immigrazione della Questura, del Comune, commercialisti, consulenti del lavoro, falsi datori di lavoro, falsi domiciliatari ecc.., sistema che consentiva a cittadini pakistani residenti all'estero, in genere in Francia, di ottenere il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno senza venire in Italia, se non al momento del rilascio delle impronte digitali e del ritiro del permesso, grazie ai “servizi” resi da dietro pagamento, il quale si Persona_9 occupava di fornire documenti che attestavano l'esistenza di finti datori di lavoro e fittizi domicilii e della presentazione dei kit alla Posta in luogo dei diretti interessati, che gli trasmettevano una fotocopia del passaporto, esibita allo sportello in luogo dell'originale; nella relazione della Squadra Mobile di cui al doc.9 si esaminano svariati casi, tutti di pakistani (tranne un indiano) residenti all'estero, molti dei quali sono stati trattati, quanto alla ricezione dei kit, dai dipendenti delle Poste poi imputati di falso ideologico (oltre a Pt_1
, e il cui licenziamento è stato ritenuto legittimo da questa Per_10 Per_11 Pt_2
Corte), in relazione ai quali gli inquirenti hanno ritenuto la “certezza assoluta” del fatto che si trovassero all'estero al momento della spedizione del kit : si parla di un costo di euro 1.500 a pratica (di cui euro 50/100, secondo , da dare agli italiani allo sportello) che Per_9 Per_9 chiedeva per fornire ai connazionali domiciliati all'estero, in particolare in Francia, falsa documentazione per il rinnovo del permesso (.. In tale costo è compresa anche la spedizione del kit : in particolare sostituendosi al reale richiedente, si fa inviare via mail Persona_9 dallo stesso o da un suo referente la fotocopia del passaporto;
si presenta così all'ufficio postale consapevole di poter contare sull'aiuto di un determinato dipendente il quale, contrariamente a quanto stabilito dalla convenzione, non identifica come previsto con valido documento la persona a cui è intestata la pratica ma ne accetta solo la fotocopia in questo caso consegnata da persona diversa)
pagina 11 di 17 -il dato della residenza all'estero dei richiedenti trova conferma nella ordinanza del GIP (a pag.172), laddove si riporta una intercettazione di che parla di dichiarazioni di Persona_9 ospitalità abitativa da fornire ai suoi connazionali che vivono all'estero : “.. è Persona_9 categorico nell'affermare che queste persone, i suoi connazionali, vivono all'estero e non sanno nemmeno dove si trovano le case presso cui risultano formalmente ospitati : loro pagano per questi servizi fino a 1.000 € e vengono in Italia solo nei momenti in cui non è possibile fare a meno della loro presenza (impronte e ritiro soggiorno) e in questi casi è lui,
, ad ospitarli nelle case di cui ha disponibilità al momento”. Per_1
- nella richiesta del PM di applicazione di misure cautelari trova riscontro, per i soggetti dei kit qui in contestazione, il fatto che si tratta di cittadini pakistani ai quali ha fornito Persona_9 documentazione attestante “falsi datori di lavoro” e dichiarazioni di ospitalità : nella Tabella finale al n.30 (kit ricevuto il 2.2.2016) è indicato come assunto quale “colf” da Parte_4 tale (che viene di seguito indicato quale datore di altri due soggetti assunti Persona_12 pure come colf) e ospitato da “ ; al n.70 è Persona_13 Persona_8 indicato come operaio assunto da ”, al n.58 pure Persona_14 Parte_5 operaio di “ ” (indicato come datore di una miriade di pakistani Persona_14 richiedenti il permesso di soggiorno).
- la circostanza che i tre soggetti di cui alla contestazione vivessero all'estero è ulteriormente confermato dal fatto che uno di loro, è stato identificato in ingresso dalla Persona_8
Francia un paio di giorni prima della data fissata per il rilascio delle impronte digitali a IA;
nonché dal fatto che tutti e tre, dopo il ritiro del permesso di soggiorno, non hanno fatto registrare alcun tipo di notizia in Italia, a dimostrazione della mancata presenza sul territorio nazionale. Si rimarca nuovamente, tra gli elementi indiziari :
-il fatto che i contatti tra e risalgono al 2014 e sono stati molto Persona_9 Parte_1 intensi “..l'esame dei tabulati telefonici sull'utenza del pakistano dimostrano contatti fra i due già a partire dal 13 agosto del 2014 e da quella data sono stati registrati ben 50 conversazioni in entrata ed in uscita fra loro oltre a vari tentativi di chiamata” (si veda a pag.14 della relazione doc.9 , ove si attesta un dato oggettivo quale riscontrato dall'esame dei tabulati CP_1 telefonici); si evidenzia che la CTU svolta in giudizio, come da quesito del giudice, ha avuto ad oggetto solo le intercettazioni telefoniche, e non l'esame dei tabulati telefonici
-il fatto che la telefonata del 24.7.2016 (oggetto di trascrizione da parte del CTU) dimostra l'esistenza di un rapporto di notevole familiarità tra i due, che fa presupporre pregresse frequentazioni, pranzi e bevute insieme, in contrasto con la spiegazione del ricorrente che si sarebbe trattato di una conoscenza del tutto superficiale;
dalla telefonata emerge chiaramente come sia interessato a sapere quando rientrerà dalle ferie e chi sia presente allo Per_9 Pt_1 sportello per la ricezione dei kit e come si presti a fornire le informazioni richieste Pt_1 senza esitazione
- il fatto che il ricorrente non ha dato alcuna spiegazione del motivo per cui avesse Persona_9 il suo recapito telefonico, del motivo per cui siano intercorse con lo stesso ben 50 conversazioni telefoniche, della telefonata del 24 luglio e del suo contenuto, del suo prestarsi a fornire informazioni al pakistano, dei contatti telefonici dell'1.2.2016 e del 16.4.2016, poco prima della ricezione dei kit in contestazione pagina 12 di 17 -il fatto che lo stesso giorno, il 2.2.2016, il ricorrente abbia ricevuto ben due kit da persona diversa dall'effettivo richiedente, ciò che fa fortemente dubitare della tesi di un mero errore di riconoscimento.
Ciò posto, il Collegio ritiene che per tutti gli elementi sopra indicati sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti della commissione da parte del dei fatti addebitatigli in Pt_1 via disciplinare e che la decisione del Tribunale non meriti le contestazioni avanzate dal reclamante. Non si ravvisano pertanto i presupposti per l'attivazione di poteri d'ufficio ex artt.421 e 437 c.p.c. “che potrebbero legittimare la delazione del giuramento suppletorio”, come richiesto da ultimo nell'atto di reclamo (a pag.31). Il reclamante, nel contestare il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul datore di lavoro e l'errata valutazione del materiale acquisito in sede istruttoria, avanza una serie di rilievi che appaiono tutti infondati. 1)- Evidenzia che, come rilevato dagli inquirenti, le pratiche trattate dal sono Pt_1 antecedenti l'inizio delle intercettazioni telefoniche e che non si hanno riscontri diretti dell'assenza del richiedente al momento della spedizione del kit, né dopo l'inizio delle intercettazioni, durate anche nel 2017, è stato rilevato alcun episodio Le intercettazioni sono iniziate a fine aprile 2016 (cfr. doc.9 ), dopo la spedizione dei kit CP_1 in contestazione (2.2.2016 e 16.4.2016), ma come sopra esposto la sussistenza degli addebiti può essere ricostruita in via presuntiva alla luce degli elementi emersi dalle successive intercettazioni di giugno e luglio 2016, dall'esistenza di contatti telefonici in prossimità dei giorni delle spedizioni in questione, dalla familiarità dei rapporti con rimasta senza Persona_9 spiegazioni, dalle più ampie caratteristiche e dal modus operandi del sistema criminoso che era per la gran parte al servizio di soggetti pakistani che vivevano all'estero e venivano in Italia solo per il rilascio delle impronte, dal fatto che uno dei soggetti è stato proprio registrato in ingresso dalla Francia in viaggio per l'appuntamento fissato per le impronte, mentre nessuno di loro dopo il ritiro del permesso di soggiorno è più stato rilevato come presente in Italia ecc.. La mancanza di successivi episodi non appare dirimente, considerato che ci potrebbe essere stato un cambio di atteggiamento da parte del nel prestarsi alle richieste di Pt_1 Per_9
(nell'ordinanza del GIP ad es. si dà atto di un fenomeno del genere quanto all'indagato
[...]
che a giugno 2016 non è più disponibile con il pakistano a causa del sentore di Per_15 indagini in corso) 2)3)- Il reclamante contesta la lettura data negli atti penali ai messaggi sms dell'8-9 giugno e della telefonata del 24.7.2016, che sarebbero stati intesi in modo arbitrario, ma si ribadisce invece che tutti gli elementi sopra analizzati convergono in modo congruente a dimostrare che ha lavorato le tre pratiche contestate in assenza degli interessati Pt_1
4)- Circa le 50 conversazioni rilevate dall'esame dei tabulati telefonici, il dato emerge dalla relazione di cui al doc.9 a pag.14, non essendo in proposito rilevante la CTU che ha invece avuto ad oggetto le intercettazioni telefoniche. Non è quindi noto il contenuto di dette conversazioni, mentre l'unica conversazione “a voce” oggetto di intercettazione, quella del 24.7.2016, dimostra come detto la notevole familiarità tra i due, l'interesse di ad avere informazioni e la piena disponibilità del a fornirle. Per_9 Pt_1
pagina 13 di 17 5)- Secondo il reclamante gli atti dell'indagine penale, alla quale sarebbe seguito il vaglio dibattimentale, non dimostrano affatto gli addebiti contestati;
in proposito ci si riporta alla analisi e valutazione di tutti gli elementi utili per ritenere raggiunta la prova per presunzioni
6) – Il reclamante contesta la lettura data negli atti penali alla telefonata dell'8.6.2016 (ore 16.36) tra e il nipote poiché il collegamento con sarebbe frutto di Persona_9 Pt_6 Pt_1 una ricostruzione arbitraria, ma tale lettura è in realtà del tutto congruente con il messaggio s.m.s. inviato lo stesso giorno da al pakistano (alle ore 11.47), al quale il primo dice di Pt_1 essere in ferie, e con la deduzione che il “ragazzo delle poste” sia proprio (e non Pt_1
, in servizio presso l'ufficio postale di Capostrada). Persona_16
7)- Si censura nuovamente la mancanza di riscontri probatori;
si conferma di ritenere raggiunta la prova per presunzioni
8)- Il reclamante contesta il verbale degli inquirenti, ripreso dalla sentenza, nella parte relativa all'ingresso di in Italia il 16.2.2016, al mancato rilievo della presenza dei Persona_8 tre pakistani in Italia dopo il rilascio del permesso, alle stringhe dei tabulati telefonici nei giorni di deposito dei tre kit.., sostenendo che si tratta di circostanze non rilevanti, che i pakistani potevano ben vivere all'estero ed essere venuti in Italia con mezzi propri per far processare i kit, così come sono venuti per il rilascio delle impronte, continuando poi a vivere temporaneamente all'estero. L'ipotesi contrasta con il fatto che, per quanto emerso dalle indagini, l'organizzazione di Per_9 era al servizio di connazionali pakistani che vivevano all'estero e potevano ottenere in Italia, più facilmente, il rilascio del permesso di soggiorno (o il rinnovo), ciò che comportava l'indicazione nel kit di datori di lavoro e domicilii, che -se fossero stati veri – avrebbero comportato l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro e domiciliazioni in Italia e quindi la rilevazione della loro presenza in Italia.
9)- Il reclamante contesta infine che siano rilevanti le stringhe dei contatti telefonici nei giorni 1.2.2016 di cui non si conosce il contenuto. Si tratta di una stringa, relativa come detto ad una conversazione telefonica a voce, dal telefono di a quello di alle ore 14.12, della durata di 30 secondi, che è invece Per_9 Pt_1 significativa – unitamente al resto del materiale indiziario – poiché precede di poco la lavorazione dei due kit del 2.2.2016 da parte del che non ha fornito la minima Pt_1 giustificazione di tale contatto telefonico.
Motivo B) Si contesta la travisata e carente motivazione circa la mancata formazione del dipendente e circa la mancata valutazione dell'errore nel quale potrebbe essere incorso nel lavorare i kit. Quanto al primo punto, la sentenza è invece motivata in modo congruente e diffuso nel ritenere il pienamente edotto della procedura da seguire e in particolare del fatto di dovere Pt_1 verificare con certezza, senza margini di dubbio, che chi si presentava a consegnare il kit fosse proprio il richiedente il permesso di soggiorno (o il suo rinnovo), da identificarsi grazie al passaporto esibito in originale. Lo stesso aveva frequentato nel 2011 un corso di formazione sui servizi offerti dallo Parte_3
(doc.18 ), ha affermato chiaramente nelle giustificazioni rese in sede disciplinare
[...] CP_1 di essersi attenuto alle Istruzioni operative di cui alla Convenzione col Ministero, riconoscendo così di esserne a piena conoscenza, mentre il teste (suo collega presso Testimone_1
pagina 14 di 17 l'ufficio postale di ha confermato come lo stesso fosse esperto nella trattazione di dette Pt_4 pratiche e che in caso di difficoltà ci si rivolgeva al direttore dell'ufficio postale. Il reclamante sostiene che “se c'è stato un errore di identificazione ciò è avvenuto senza che ne fosse consapevole” perché altrimenti non avrebbe dato seguito alla lavorazione del kit, ma risulta ben difficile credere a tale versione, considerato che il giorno 2.2.2016 sarebbe caduto in errore per ben due volte, non accorgendosi di avere davanti una persona diversa da quella raffigurata sul documento di identità esibito in originale. E' invece ben più plausibile concludere – come il primo giudice - che lo stesso, del tutto consapevole delle regole della procedura, abbia piuttosto omesso ogni controllo circa la corrispondenza tra la persona che si presentava a consegnare il kit e quella del richiedente il permesso di soggiorno rappresentato sul passaporto esibito in originale e poi inserito in copia all'interno del kit medesimo, così attestando il falso. E' pertanto evidente la gravità della condotta, anche dal punto di vista dell'elemento psicologico per la deliberata scelta di non assolvere ai propri doveri d'ufficio, ai fini della integrazione della giusta causa.
Motivo C) Si contesta la travisata e carente motivazione quanto alla consapevolezza che potesse Pt_1 avere di essere un pubblico ufficiale, sempre ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, non essendo pertinente il richiamo da parte del primo giudice al DPR 153/1973 che riguarda i servizi postali e di banco posta, e non l'attività dello in questione, regolata Parte_3 dalla Convenzione con il Ministero dell'Interno. Resta però il fatto che lo stesso nelle proprie giustificazioni, ha dichiarato di essersi Pt_1 attenuto alle procedure operative indicate da sulla base della Convenzione e che era ben CP_1 certamente consapevole che tale attività svolta come addetto allo era Parte_3 funzionale a compiti di pubblica amministrazione, in particolare per gli adempimenti necessari al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per stranieri.
Motivo D) Circa l'assunta tardività del procedimento disciplinare, risulta del tutto corretta la motivazione del giudice di primo grado che ritiene tempestiva la contestazione degli addebiti del 13.2.2018, considerato che, diversamente da quanto affermato in ricorso, alla data del 18.4.2017 non vi era alcuna evidenza della condotta illecita ascrivibile al ricorrente in quanto soltanto dall'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del la società datrice ha Pt_1 avuto contezza degli illeciti addebitati da quest'ultimo. Infatti nella corrispondenza intercorsa tra e la Questura di IA del periodo 2017/2018 CP_1 non vi sono indicazioni utili a tal fine, mentre solo con la richiesta e l'invio della documentazione penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA (rispettivamente in data 17.1.2018 e 25.1.2018) – documenti acquisiti in primo grado nella fase di opposizione – ha avuto una conoscenza piena ed effettiva di tutte le circostanze del CP_1 caso relative al così da potere formulare una contestazione ponderata e specifica, Pt_1 anche in termini di gravità dei fatti e della sanzione da applicare. Né può sostenersi, come fa il reclamante, che avrebbe dovuto svolgere una indagine CP_1 propria sulle condotte di cui le venivano chieste informazioni, considerata la mancanza degli pagina 15 di 17 strumenti e poteri propri dell'autorità inquirente e comunque la necessità di non interferire nelle indagini in corso.
Motivo E) Circa la mancata affissione del codice disciplinare, la sentenza reclamata, richiamata la giurisprudenza in materia, ne ha escluso la rilevanza nel caso di specie dato che la sanzione del licenziamento non è stata intimata per specifiche ipotesi di giusta causa dallo stesso codice previste, quanto piuttosto per situazioni giustificative del recesso consistenti in condotte di rilevanza penale e comunque contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico. Il reclamante impugna la decisione poiché, anche se avesse errato nell'identificazione, non avrebbe avuto la percezione di avere tenuto una condotta contraria al minimo etico. Si è già detto che non risulta un mero errore di identificazione, ma una consapevole sottrazione ad un dovere di identificazione dei soggetti che si presentavano allo sportello a consegnare il kit, pertanto una condotta di rilevanza penale e contraria ai doveri fondamentali del lavoratore. In ogni caso la prova dell'affissione del codice disciplinare, a parere del Collegio, è stata raggiunta. La Responsabile Risorse Umane della Filiale di IA, sentita Parte_7 come teste ha dichiarato che ogni anno inviava agli uffici postali la richiesta di verificare l'esposizione del codice disciplinare, ricevendo poi risposta di conferma dai Direttori degli uffici, e ha aggiunto che quando andava in visita negli uffici si accertava sempre che vi fosse il codice affisso. Ha inoltre specificato che “Sugli uffici di e ricordo che vi era Pt_4 Per_2 affisso, a olmi nella stanza del Direttore e a non mi ricordo invece dove fosse perché Per_2 era un ufficio molto grande” (testimonianza in fase di opposizione all'udienza 28.9.2023, mentre all'udienza in fase sommaria del 10.5.2021 aveva riferito in senso conforme precisando
“Io mi ricordo che all'epoca il direttore dei diversi uffici postali in questione mi rispose che aveva provveduto ad affiggere il codice disciplinare nelle bacheche dei diversi uffici ). Il teste , che lavorava col reclamante all'ufficio di all'udienza del Testimone_1 Pt_4
23.9.2023 ha riferito che “all'ufficio di vi era un sacco di documenti sul mobile, come Pt_4 anche le regole, e si presume che vi fosse anche il codice disciplinare”, a quella del 24.2.2021 che “Ci sono tanti documenti in ufficio messi lì da parte ed a disposizione tra cui non escludo anche il codice disciplinare”.
In conclusione, il reclamo va respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ. modd., nello scaglione di valore indeterminabile e secondo parametri minimi. Deve darsi atto che a carico del reclamante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge il reclamo, confermando la sentenza impugnata;
pagina 16 di 17 -condanna il reclamante a rimborsare alla parte reclamata le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico del reclamante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 15.4.2025
La Presidente est.
dr. Maria Lorena Papait
pagina 17 di 17
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 33/2025 RG promossa da
Parte_1
Avv. Marica Bruni reclamante contro
Controparte_1
Avv. Rosario Salonia
reclamata
avente ad oggetto: reclamo della sentenza n.492/2024 del Tribunale di IA – Sezione Lavoro, pubblicata il 19.12.2024
All'esito dell'udienza di discussione del 15.4.2025, tenuta camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Come per altro caso già esaminato da questo Collegio (sentenza n.777/2023 del 15.12.2023, nella causa iscritta al n.490/2023 r.g. tra e ), la vicenda trae Parte_2 Controparte_1 origine da un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA nel quale emergeva il coinvolgimento di diversi impiegati postali nelle procedure relative alla ricezione dei kit contenenti i documenti per il rinnovo per permesso di soggiorno di stranieri, più precisamente risultava la falsa attestazione dell'avvenuta identificazione degli stranieri che si presentavano al cd per la consegna del kit, che veniva in realtà Parte_3 consegnato all'impiegato postale non dai soggetti interessati (non presenti sul territorio nazionale), ma a tale che, secondo le intercettazioni telefoniche e le indagini del Persona_1 caso, risultava a capo di una organizzazione che procurava illecitamente il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di documenti falsi da allegare alle istanze, dietro pagamento di cospicue somme di denaro. L'impiegato postale attestava falsamente di avere identificato lo straniero che si presentava allo Sportello (in realtà all'estero, come si desumeva nella gran parte dei casi dalle intercettazioni telefoniche), riceveva dalla diversa persona che si presentava il kit con i documenti e quindi rilasciava allo stesso la ricevuta e le indicazioni pagina 1 di 17 dell'appuntamento presso la Questura per le impronte digitali (appuntamento al quale si presentava l'effettivo soggetto interessato, debitamente avvisato).
A acquisiti gli atti del procedimento penale in data 25.1.2018, Parte_1 Controparte_1 in data 13.2.2018 inviava la seguente contestazione disciplinare:
[...]
«Solo di recente, a seguito di plurimi solleciti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA, abbiamo acquisito copia degli atti inerenti il p.p. 7688/15 R.G.N.R. - “trasmissione atti inerenti le posizioni degli impiegati di ” depositato presso la Procura di IA in data 22.01.2018. CP_1
Relativamente a quanto sopra citato, abbiamo quindi appreso che Lei, applicato temporaneamente presso
l'UP di Catena ai sensi dell'art.56 del CCNL del 30.11.2017, è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura di IA per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 479, in relazione all'art. 476, del codice penale, poiché in qualità di pubblico ufficiale, quale impiegato di addetto allo CP_1 Parte_3
in merito alla ricezione dei kit contenenti i documenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno degli
[...] stranieri, nell'esercizio delle Sue funzioni, ha attestato falsamente l'avvenuta identificazione degli stranieri a cui erano riferii i “kit”, consegnando ad altra persona, sig. anziché ai soggetti interessati, la Persona_1 ricevuta con la quale poteva essere seguito telematicamente lo stato della pratica e l'appuntamento per rilasciare le impronte digitali.
Nello specifico, allo stato attuale, l'accertamento delle citate irregolarità operative, nonché dei reati penali connessi, è riferito ai seguenti permessi di soggiorno da Lei processati:
NUMERO DATA UFFICIO RICHIEDENTE
POSTALE PERMESSO DI
SOGGIORNO
1 16.04.16 Parte_4
[...]
2 02.02.16 AKHTAR Per_2 Per_3
3 02.02.16 Parte_5
[...]
Dalla documentazione acquisita emerge che i “kit” di cui sopra sono stati presentati da persona diversa dai richiedenti il permesso di soggiorno, poiché è stato accertato che questi ultimi, nelle date indicate, si trovavano fisicamente in un altro Stato diverso dall'Italia. Lei, pertanto, ha attestato falsamente la presenza in Ufficio degli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno, cui erano riferiti i “kit”, e la loro identificazione, e ha consegnato ad altra persona la ricevuta con i codici di accesso al sistema informatico per seguire lo stato di avanzamento della pratica amministrativa ed indicante la data per il rilascio delle impronte digitali.
La condotta da Lei posta in essere, oltre ad assumere rilievo penale tenuto conto della qualifica di pubblico ufficiale da lei ricoperta quale parte attiva di uno specifico segmento del procedimento amministrativo descritto, per il rapporto intercorrente con codesta Azienda assume aspetto ancor più grave stante la palese violazione degli accordi fra Ministero dell'Interno e e della “Istruzione Operativa CP_1 Rilascio/Rinnovo Permessi/Carte di soggiorno” che, al paragrafo “6.1 ISTANZE PRESENTATE CON KIT BANDA GIALLA4”, prevede quanto segue:
“L'operatore dell'Ufficio Postale deve effettuare le seguenti attività:
1. accettare a sportello il kit per la richiesta in busta aperta;
2. richiedere il passaporto o un documento equipollente in corso di validità e verificare il tipo di visto presente sullo stesso: […];
3. verificare la corrispondenza tra la fotografia riportata nel documento presentato e il presentatore dello stesso […]
12. consegnare al presentatore la ricevuta di spedizione […] completa della data di accettazione;
[...]” Specificando, altresì, che: “-ATTENZIONE: Qualora, effettuate le verifiche previste, risultasse pagina 2 di 17 incongruente anche un solo dato o non fosse allegata la documentazione elencata nei punti precedenti, la domanda deve essere rifiutata.-
I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, sono inscindibilmente connessi con il rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, riverberando i propri effetti direttamente ed indirettamente nell'ambito del contesto lavorativo in cui Lei svolge la Sua attività.
La Sua condotta, che ha generato un processo operativo reiteratamente difforme dalle leggi e dalle regole aziendali, pregiudicando anche l'immagine della Società , riveste particolare gravità in CP_1 considerazione della spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume.
Il comportamento da Lei complessivamente tenuto e riportato nelle specifiche circostanze che precedono costituisce altresì, chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento testualmente “ai principi di onestà, correttezza e trasparenza” ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società.
I fatti di cui sopra, di particolare gravità e – per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa
Azienda – da ascriversi direttamente alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi
e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL del 30.11.2017. Le contestiamo perciò tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge 20.05.1070,
n.300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52,53,54 e 55 del CCNL 30.11.2017, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente [...]».
trasmetteva in data 20.2.2018 le seguenti giustificazioni: Parte_1
““[…]Rilevo altresì che il mio assistito ha sempre svolto in modo corretto la procedura richiesta dal Ministero dell'Interno e da consegnando la ricevuta telematica ai diretti interessati (e a CP_1 questo punto potrei affermare "sedicenti tali"), e in perfetta buona fede non ha riscontrato identità personali diverse dai richiedenti del permesso né poteva ipotizzare o riscontrare un'eventuale falsa identità avendo sempre ricevuto documenti conformi (per quanto a sua conoscenza) passaporto/carta di identità ed altri documenti equipollenti con presente una fotografia.
Mi preme sottolineare che il mio assistito non ha mai frequentato alcun corso aziendale di formazione volto
a riconoscere eventuali falsità di documenti personali e/o false identità.
Per completezza il sig. dichiara: Pt_1
Io sottoscritto nato a [...] il [...] dichiaro di essermi attenuto in modo corretto Parte_1 agli accordi predisposti dal Ministero dell'Interno e in merito alle Istruzioni operative Controparte_1 per il rilascio/rinnovo permessi di soggiorno. Ad oggi non ho memoria di queste singole pratiche, che sono riportate nella nota del 13-2-2018, ma posso dichiarare di aver sempre svolto con diligenza la mia attività lavorativa. Rilevo altresì che le persone che si portano presso lo sono di tante etnie con Parte_3 passaporti diversi per ogni Stato Estero e spesso con foto di molto anteriori alle date di presentazione. I passaporti, in particolare hanno un valore decennale e quindi le persone spesso cambiano fisionomia (barba/baffi/capelli lunghi/colorati ecc….). Dichiaro inoltre in buonafede e coscienza di non aver mai avuto modo di riscontrare un'identità personale diversa dai richiedenti che volevano inviare la busta per il rinnovo del permesso di soggiorno né ho mai riscontrato falsificazioni della documentazione presentata. Alla luce di quanto sopradetto non mi ritengo responsabile degli addebiti contestati”.
procedeva al licenziamento senza preavviso con comunicazione del Controparte_1
22.3.2018. impugnava il licenziamento con ricorso ex L.92/2012 chiedendo di Parte_1 dichiararne l'illegittimità : in tesi, per insussistenza dei fatti contestati con conseguente richiesta di tutela reintegratoria ex art.18 comma IV L.300/1970; in ipotesi, per sproporzione della sanzione e/o violazione del diritto di difesa e applicazione della tutela di cui all'art.18
pagina 3 di 17 comma IV cit.; in ulteriore ipotesi, per tardività della contestazione disciplinare e/o violazione dell'art.7 L.300/1970 con richiesta di applicazione della tutela di cui all'art.18 comma V. In sintesi, contestava che il datore avesse assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante circa la sussistenza dei fatti addebitati, anche con riguardo alla mancanza di una idonea formazione del dipendente, ed eccepiva in rito la violazione del diritto di difesa per non avere potuto visionare la documentazione alla base del procedimento disciplinare, la mancata affissione del codice disciplinare e la tardività della contestazione disciplinare rispetto al momento di effettiva conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro.
resisteva replicando a tutte le contestazioni di merito e di rito e chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione del recesso. Il giudice di primo grado, sia con l'ordinanza all'esito della fase sommaria, sia con la sentenza qui reclamata all'esito della fase di opposizione, respingeva il ricorso di con analoghe Pt_1 motivazioni, basate per la ricostruzione in fatto sulle risultanze del procedimento penale, sulle testimonianze assunte in giudizio e sulle risultanze di una CTU svolta in fase di opposizione relativa alle intercettazioni telefoniche riguardanti il Compensava le spese Pt_1 processuali di entrambe le fasi del giudizio di primo grado, ponendo a carico solidale delle parti le spese di CTU.
nel reclamare la sentenza resa all'esito dell'opposizione, ha Parte_1 riproposto le difese già svolte in primo grado, in particolare:
-con i motivi A, B, C censura la decisione in ordine alla ritenuta prova dei fatti contestati e alla giusta causa del licenziamento (per insufficienza degli elementi indiziari raccolti, mancata formazione del dipendente e mancata valutazione dell'errore nel quale potrebbe essere incorso nel lavorare i kit, mancata consapevolezza circa la qualità di pubblico ufficiale)
-coi motivi D, E contesta le decisioni in tema di tardività del procedimento disciplinare e mancata affissione del codice disciplinare ha replicato a tutte le censure e chiesto il rigetto del reclamo. Controparte_1
*** Secondo il Collegio il reclamo va respinto, essendo del tutto corretta la decisione del giudice di primo grado e infondate le censure mosse dal reclamante.
Motivo A) Con detto motivo il reclamante contesta la sentenza perché il primo giudice avrebbe deciso in violazione delle norme in tema di onere della prova e presunzioni (artt.2697 c.c., 2727-2729 c.c.), facendo assurgere a presunzioni gravi, precise e concordanti meri elementi indiziari e valutazioni discrezionali raccolte in sede di indagini penali, e pertanto non sarebbe stata raggiunta la prova della sussistenza dei fatti contestati, sia dal punto di vista oggettivo che dell'elemento soggettivo. I fatti contestati, con riguardo a tre episodi (due avvenuti il giorno 2.2.2016 e uno il giorno 16.4.2016), consistono nella falsa attestazione dell'avvenuta identificazione degli stranieri a cui erano riferiti i “kit” per il rinnovo del permesso di soggiorno, con consegna poi alla diversa persona che si presentava allo sportello della ricevuta e dell'appuntamento fissato per il rilascio delle impronte digitali.
pagina 4 di 17 Il giudice di primo grado ha ritenuto provati gli addebiti contestati principalmente sulla base degli atti del procedimento penale, dai quali ha desunto l'esistenza di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. del fatto che i kit in questione sono stati presentati da persona diversa dai richiedenti il permesso di soggiorno, posto che questi ultimi -nelle date corrispondenti alla consegna dei kit- non si trovavano fisicamente in Italia. Queste le risultanze delle indagini penali richiamate nella motivazione:
“…[…] le pratiche trattate dal sono antecedenti all'inizio delle Parte_1 intercettazioni telefoniche e non si hanno riscontri diretti sull'assenza del richiedente al momento della spedizione del "kit" anche se, come si dirà breve, la si può ragionevolmente desumere da alcune circostanze. Si riportano, a seguire, uno scambio di sms dove Persona_1 chiede al in quale ufficio postale è al lavoro in quel momento e questi Parte_1 risponde di essere in ferie:
Il giorno seguente chiede al predetto se si trova a e l'interlocutore Persona_1 Per_2 risponde precisando di essere ad aggiungendo che lui, sta lavorando allo Pt_4 Pt_1 sportello "postale11" facendo capire chiaramente di non svolgere quel giorno lo "sportello Amico" e quindi non è in grado di accettare i "kit":
Il messaggio che precede (progr. 2531) sembra ragionevolmente non essere stato ben scritto dal il quale, probabilmente, voleva dire al suo interlocutore di non poterlo Pt_1
pagina 5 di 17 accontentare. Fatto è che lo stesso giorno, il 9/6/2016, presenta il "kit" del Persona_4 connazionale (che in quel momento si trova all'estero) non al Persona_5 Parte_1 all'ufficio di di bensì a quello di Candeglia dove è stato accettato da
[...] Pt_4 Per_2
Parte_2
Nel corso del tempo ha provato in più circostanze a contattare il Persona_1 Parte_1 senza mai ottenere risposta fino al 24 luglio 2016. Il pakistano, con il suo solito modo
[...] di fare, "rimprovera" l'interlocutore perché non gli risponde al telefono e questi si giustificali affermando che non può rispondere quandosi trova allo sportello…. tenta quindi di Per_1
"ricucire" il rapporto invitandolo ad un incontro ma ciò non avviene perché Pt_1 accampa la scusa delle ferie. La parte finale della conversazione rivela il vero motivo della chiamata da parte di ovvero di sapere chi c'è in quel momento.... "per gli appuntamenti Per_1 per i kit":
La conversazione che precede lascia chiaramente percepire che chiama Persona_1 univocamente il per sapere chi c'è all'ufficio postale per spedire i kit. Parte_1
Tale affermazione appare paradossale poiché è ovvio che se ci fosse stato il "diretto interessato" non ci sarebbe stata la necessità di accertarsi della presenza di un particolare impiegato: il kit poteva essere spedito presso qualsiasi ufficio postale dove èpresente lo "sportello Amico". Invece ha la necessità, prima di andare da IA a , Persona_1 Per_2 di sapere se c'è proprio il suo interlocutore perché lui, il fino a quel momento ha Pt_1 certamente accettato le pratiche (kit) in assenza del titolare come hanno fatto i suoi colleghi di cui si dirà a breve. Fra loro esiste certamente un legame di cui si ignora la vera ragione ma che si può solo supporre: è certo, perché è proprio a riferirlo ad alcuni Persona_1 connazionali nel corso di conversazioni telefoniche, che egli “non ha amici italiani ma solo pagina 6 di 17 “bianchi” che lavorano per lui”. Si deve ragionevolmente dedurre che anche in questo caso
come in altre occasioni, molto tempo prima ha “mirato” proprio ad avvicinare Persona_1 per i suoi noti ed illeciti scopi. Peraltro, il lungo periodo di attività Parte_1 tecniche che ha accompagnato la presente indagine ha messo in luce questa particolare capacità del pakistano di saper "avvicinare le proprie vittime" dopo averle accuratamente "selezionate12” e persuaderle (corrompendole) per i suoi fini. Trova così una logica spiegazione il tentativo di quando alla fine della conversazione che precede Persona_1 chiede al suo interlocutore di essere avvisato quando viene a IA e quest'ultimo asserisce ... "omissis ... di averne parlato anche con "il suo amico", ma non hanno mai tempo, comunque il giorno che andrà, lo chiamerà .... omissis"… I contatti con il affondano le radici già a partire almeno dal 2014: Parte_1
l'esame dei tabulati telefonici sull'utenza del pakistano dimostrano contatti fra i due già a partire dal 13 agosto del 2014 e da quella data sono stati registrati ben 50 conversazioni in entrata ed in uscita fra loro oltre a vari tentativi di chiamata. La mancanza di riscontri diretti fra ed i suoi connazionali che si trovano all'estero -anche perché le attività Persona_1 tecniche di intercettazione telefoniche sono iniziate solo successivamente alla data di presentazione dei kit -non è motivo determinante per dimostrare che l'impiegato delle poste abbia accettato "kit" dalle mani di anziché dai legittimi titolari anche perché altri Persona_1 tipi di riscontri in questa direzione provengono dai tabulati telefonici come a breve si dirà. Tuttavia, già quanto finora proposto, invero, rappresenta una prova della partecipazione di al reato in argomento. Parte_1
A ciò si devono necessariamente aggiungere altri elementi gravi, precisi e concordanti che depongono in tal senso. A partire dagli sms sopra proposti che sono riferiti ai giorni 8 e 9 giugno 2016 nello stesso periodo, infatti, ha più volte provato a contattare senza Persona_1 successo il sempre per gli stessi motivi. Tale situazione, di fatto, lo aveva messo Pt_1 nella condizione di non rispondere ai connazionali che lo chiamavano dall'estero perché lui,
non riusciva a rintracciare il er spedire i loro "kit". Invero, quando Persona_1 Pt_1 doveva depositare quello di (pratica poi trattata da Persona_6 Parte_2 chiama il nipote per avvisarlo che l'indomani avrebbero dovuto spedire Parte_6 dei kit alle poste. Nel corso della telefonata rappresenta al suo interlocutore il Persona_1 disagio che sta vivendo in quel momento perché non riesce a parlare con "il ragazzo delle poste", che non può che essere visto che è a lui e non altri che chiama Parte_1 continuamente e per tale motivo non sa cosa riferire ai connazionali che lo chiamano dalla Francia per avere informazioni su propri documenti:
Anche qualche giorno prima, invero, dovendo inoltrare il “kit” del connazionale Per_7 tenta di mettersi sempre in contatto con il senza riuscirci, il Persona_1 Parte_1
pagina 7 di 17 connazionale che chiama dalla Francia chiede all'interlocutore spiegazioni sul ritardo della spedizione dei suoi documenti e questi, per prendere tempo, riferisce falsamente di avere appuntamento per il giorno seguente ma di fatto invia il "kit" solo il successivo 11/6/2016:
A conclusione di tale ragionamento, si deve ritenere che in concorso Parte_1 con si sia reso responsabile del reato in rubrica ascritto per le seguenti pratiche: Persona_1
Da controlli effettuati sui nominativi che precedono risulta che alle ore C.F._1
04.08 del 16/2/2016, ovvero due giorni prima di rilasciare le impronte digitali alla Polizia Scientifica della Questura di IA per il rinnovo del suo permesso di soggiorno il cui "kit" era stato spedito il 2/2/2016, è stato oggetto di controllo ed identificazione da parte del Commissariato di Domodossola presso la stazione FS di quel luogo in quanto lo stesso era giunto a bordo del treno "Euronotte Thello 221" che collega Parigi a Venezia. Da Domodossola, poi, probabilmente sempre in treno, è giunto fino a IA assolvendo all'obbligo per il quale era venuto. Anche questo elemento supporta il ragionamento che precede ovvero che tali cittadini pakistani di fatto vivono all'estero. Sia Persona_8 che gli altri suoi connazionali, a far data dal ritiro del rinnovo del permesso di soggiorno, non hanno fatto registrare alcun tipo di notizia presso le banche dati FF.PP. (controlli del territorio, denunce, segnalazioni, cessioni fabbricato, schede alloggiative ecc.) a conferma del fatto che non si trovano in Italia. A sostegno della tesi della presentazione dei predetti kit a da parte di Parte_1
e non dai rispettivi interessati e Persona_1 Parte_4 Persona_8 [...]
si riportano alcune stringhe estratte dai tabulati telefonici dell'utenza dello stesso Parte_5 dalle quali vi è perfetta corrispondenza di alcuni contatti telefonici ed sms proprio Persona_1 fra quest'ultimo ed il nei giorni di deposito dei kit: Parte_1
pagina 8 di 17 (N.d.R. : si evidenzia che il contatto del giorno 1.2.2016 è stato della durata di 30 secondi, e avvenuto alle ore 14.12, come si trae dalla relazione della Squadra Mobile alla Procura, doc.9
, ove alla pag.16 è indicato 00.00.30 e non 00.00). CP_1
Il giudice di primo grado richiama poi la CTU sulle intercettazioni telefoniche (relativa allo scambio di s.m.s. dei giorni 8/9 giugno e alla telefonata del 24 luglio), che a suo dire comprovano “l'esistenza di un significativo rapporto tra il sig. ed il sig. Pt_1 Persona_1 tessitore “della ramificata rete criminale” all'attenzione del giudice penale (così in ricorso a pagina 7), che andava ben oltre quello che nell'atto introduttivo viene qualificata come mera conoscenza superficiale per essersi il ricorrente recato “(..) una/due volta/e a mangiare al suo kebab alla stazione di IA”. Dalle citate intercettazioni emerge ben evidente l'attinenza delle intercorse comunicazioni con l'attività lavorativa del sig. e, in particolare, Parte_1
l'interesse del sig. a sincerarsi della presenza proprio del ricorrente allo Persona_1
"sportello Amico" dell'ufficio postale affinché fosse proprio quest'ultimo, e non altri, ad occuparsi dell'accettazione dei "kit" e ciò dunque per portare a compimento “i suoi noti ed illeciti scopi”. Richiama inoltre l'ordinanza del GIP che a pag.36 evidenzia come abbia agito “con Persona_1 la compiacenza di alcuni impiegati degli uffici postali di IA puntualmente identificati..”. Argomenta che “Il tenore delle conversazioni captate sopra riportate lascia intendere - senza grossi margini di dubbio - che, nel periodo antecedente all'inizio delle intercettazioni telefoniche, il sig. avesse raggiunto intese analoghe anche con l'impiegato di Persona_1
Poste Italiane Franconi Pierluigi, intese che il sig. propone di replicare anche nel mese Per_1 di giugno 2016 e che tuttavia, in questa ultima circostanza, non vanno a buon fine a causa degli impedimenti addotti dal ricorrente. Il fatto che invece nei giorni 2.2.2016 e 16.4.2016 la prospettata intesa criminosa tra i due soggetti abbia sortito l'effetto programmato nel senso del compimento delle false attestazioni ad opera di quest'ultimo può ricavarsi dal fatto che le tre persone interessate( Parte_4
e si trovavano all'estero nei giorni di presentazione dei Persona_8 Parte_5 rispettivi kit allo “sportello Amico”(sul punto si richiamano gli accertamenti compiuti in ambito penale summenzionati), nonché dalle comunicazioni via voce e via sms intercorse tra il ricorrente e il sig. proprio in concomitanza di tali date, per come emergenti dai Persona_1 tabulati telefonici sopra citati”. pagina 9 di 17 Aggiunge poi, come molto significativa, la circostanza che non abbia fornito alcuna Pt_1 spiegazione del motivo per cui fu contattato dal sig. in tali date, né più in generale Persona_1 alcuna credibile giustificazione del rapporto mantenuto con quest'ultimo. Richiama inoltre le risultanze dell'istruttoria orale, dalla quale desume che il ricorrente conosceva bene la procedura da compiere per la ricezione dei kit in base alle istruzioni ministeriali (come desumibile dalle giustificazioni in sede disciplinare, dal riferito del teste
, dalla partecipazione nel 2011 ad un corso di formazione sul tema dello Testimone_1
) e conclude che la falsa attestazione compiuta dal lavoratore era piuttosto Parte_3 imputabile alla mancata esecuzione da parte dello stesso del doveroso controllo visivo circa la corrispondenza tra la persona che fisicamente si presentava a consegnare il kit e quella del richiedente il permesso di soggiorno, identificabile sulla base del passaporto esibito in originale ed inserito in copia all'interno del kit medesimo, aggiungendo che l'eventuale difficoltà di capire se il documentato presentato corrispondesse effettivamente alla persona presentatasi allo sportello (evidenziata dai testi e ) non poteva “valere a scusare l'operato Tes_2 Tes_1 dell'addetto al c.d. , il quale - in una simile evenienza – avrebbe dovuto agire Parte_3 ancora con maggiore cautela e quindi giungere anche a negare il rilascio dell'attestazione richiesta, piuttosto che procedere ad asseverare una identità sulla quale nutriva dubbi”. Ritiene quindi che la condotta del ricorrente si sia posta in frontale contrasto con le regole della procedura di rinnovo dei permessi di soggiorno come previste dalla “Istruzione Operativa Rilascio/Rinnovo Permessi/Carte di soggiorno”, che dispone espressamente al paragrafo 6:
“L'operatore dell'Ufficio Postale deve effettuare le seguenti attività:
1. accettare a sportello il kit per la richiesta in busta aperta;
2. richiedere il passaporto o un documento equipollente in corso di validità e verificare il tipo di visto presente sullo stesso: […];
3. verificare la corrispondenza tra la fotografia riportata nel documento presentato e il presentatore dello stesso […] 12. consegnare al presentatore la ricevuta di spedizione […] completa della data di accettazione;
[...]”, specificando, altresì, che: “-ATTENZIONE: Qualora, effettuate le verifiche previste, risultasse incongruente anche un solo dato o non fosse allegata la documentazione elencata nei punti precedenti, la domanda deve essere rifiutata”. In ordine poi alla “dedotta mancanza di consapevolezza di rivestire il ruolo di pubblico ufficiale nello svolgimento delle mansioni delle procedure di , a causa della Parte_3 carente attività formativa sul punto imputabile alla datrice di lavoro “ osserva come una simile qualificazione discende direttamente dalla legge, ovvero dal D.P.R. n. 156 del 1973 (Codice postale e delle telecomunicazioni”), che all'art. 12, nella formulazione applicabile ratione temporis, recita: “Le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli artt. 357 e 358 c.p.”. Ritiene infine che il licenziamento sia proporzionato e coerente con la gravità dei fatti contestati sia sotto il profilo oggettivo, considerata la pluralità delle condotte e la loro ricaduta ai fini di rilevanti illeciti penali di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sia soggettivo, avuto riguardo alla deliberata scelta del ricorrente di abdicare ai propri doveri d'ufficio, di cui era perfettamente consapevole. Esclude inoltre ogni rilevanza del fatto che il lavoratore non abbia ricevuto un corrispettivo per le condotte contestate, non richiedendo le stesse alcun dolo specifico né l'effettiva dazione di un corrispettivo, rilevando, invece, soltanto il compimento di una attestazione non veridica.
pagina 10 di 17 In estrema sintesi – quanto alla prova dei fatti contestati – il primo giudice ha desunto l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti dai contatti telefonici intercorsi tra e Pt_1
precisamente dagli s.m.s. dell'8-9 giugno 2016, dalla telefonata del 24.7.2016, dal Persona_1 dato delle 50 conversazioni desunte dai tabulati telefonici negli ultimi due anni, dall'esistenza di contatti telefonici proprio in concomitanza della lavorazione dei kit in contestazione (il giorno 1.2.2016 e il giorno 16.4.2016, prima della ricezione allo sportello da parte del;
dal raccordo di detti contatti con telefonate di con persone interessate al Pt_1 Persona_9 rilascio dei permessi di soggiorno che si trovavano in Francia;
dal fatto che
[...]
uno dei tre soggetti il cui kit è stato lavorato dal il 2.2.2016, è stato Per_8 Pt_1 identificato in ingresso dalla Francia un paio di giorni prima della data fissata per il rilascio delle impronte digitali a IA il giorno 16.2.2016; dal fatto che tutti e tre i titolari dei kit lavorati dal dopo il ritiro del permesso di soggiorno, non hanno fatto registrare alcun Pt_1 tipo di notizia in Italia, a dimostrazione della mancata presenza sul territorio nazionale. A ciò ha aggiunto la circostanza che non ha dato alcuna spiegazione dei rapporti Pt_1 intrattenuti con di cui aveva parlato in ricorso in termini di conoscenza Persona_9 superficiale, per essere stato una o due volte presso il chiosco di kebab del pakistano.
Il Collegio, esaminati gli atti del procedimento penale versati in atti (relazione della Squadra Mobile alla Procura doc.9 Poste, richiesta di misure cautelari del Pubblico Ministero, ordinanza del GIP, ordinanza del Tribunale del riesame), può aggiungere a tali elementi che:
-risulta dimostrato in base alle intercettazioni telefoniche (iniziate il 19 aprile 2016) un sistema criminale, che faceva capo al cittadino pakistano e coinvolgeva funzionari Persona_9 dell'Ufficio Immigrazione della Questura, del Comune, commercialisti, consulenti del lavoro, falsi datori di lavoro, falsi domiciliatari ecc.., sistema che consentiva a cittadini pakistani residenti all'estero, in genere in Francia, di ottenere il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno senza venire in Italia, se non al momento del rilascio delle impronte digitali e del ritiro del permesso, grazie ai “servizi” resi da dietro pagamento, il quale si Persona_9 occupava di fornire documenti che attestavano l'esistenza di finti datori di lavoro e fittizi domicilii e della presentazione dei kit alla Posta in luogo dei diretti interessati, che gli trasmettevano una fotocopia del passaporto, esibita allo sportello in luogo dell'originale; nella relazione della Squadra Mobile di cui al doc.9 si esaminano svariati casi, tutti di pakistani (tranne un indiano) residenti all'estero, molti dei quali sono stati trattati, quanto alla ricezione dei kit, dai dipendenti delle Poste poi imputati di falso ideologico (oltre a Pt_1
, e il cui licenziamento è stato ritenuto legittimo da questa Per_10 Per_11 Pt_2
Corte), in relazione ai quali gli inquirenti hanno ritenuto la “certezza assoluta” del fatto che si trovassero all'estero al momento della spedizione del kit : si parla di un costo di euro 1.500 a pratica (di cui euro 50/100, secondo , da dare agli italiani allo sportello) che Per_9 Per_9 chiedeva per fornire ai connazionali domiciliati all'estero, in particolare in Francia, falsa documentazione per il rinnovo del permesso (.. In tale costo è compresa anche la spedizione del kit : in particolare sostituendosi al reale richiedente, si fa inviare via mail Persona_9 dallo stesso o da un suo referente la fotocopia del passaporto;
si presenta così all'ufficio postale consapevole di poter contare sull'aiuto di un determinato dipendente il quale, contrariamente a quanto stabilito dalla convenzione, non identifica come previsto con valido documento la persona a cui è intestata la pratica ma ne accetta solo la fotocopia in questo caso consegnata da persona diversa)
pagina 11 di 17 -il dato della residenza all'estero dei richiedenti trova conferma nella ordinanza del GIP (a pag.172), laddove si riporta una intercettazione di che parla di dichiarazioni di Persona_9 ospitalità abitativa da fornire ai suoi connazionali che vivono all'estero : “.. è Persona_9 categorico nell'affermare che queste persone, i suoi connazionali, vivono all'estero e non sanno nemmeno dove si trovano le case presso cui risultano formalmente ospitati : loro pagano per questi servizi fino a 1.000 € e vengono in Italia solo nei momenti in cui non è possibile fare a meno della loro presenza (impronte e ritiro soggiorno) e in questi casi è lui,
, ad ospitarli nelle case di cui ha disponibilità al momento”. Per_1
- nella richiesta del PM di applicazione di misure cautelari trova riscontro, per i soggetti dei kit qui in contestazione, il fatto che si tratta di cittadini pakistani ai quali ha fornito Persona_9 documentazione attestante “falsi datori di lavoro” e dichiarazioni di ospitalità : nella Tabella finale al n.30 (kit ricevuto il 2.2.2016) è indicato come assunto quale “colf” da Parte_4 tale (che viene di seguito indicato quale datore di altri due soggetti assunti Persona_12 pure come colf) e ospitato da “ ; al n.70 è Persona_13 Persona_8 indicato come operaio assunto da ”, al n.58 pure Persona_14 Parte_5 operaio di “ ” (indicato come datore di una miriade di pakistani Persona_14 richiedenti il permesso di soggiorno).
- la circostanza che i tre soggetti di cui alla contestazione vivessero all'estero è ulteriormente confermato dal fatto che uno di loro, è stato identificato in ingresso dalla Persona_8
Francia un paio di giorni prima della data fissata per il rilascio delle impronte digitali a IA;
nonché dal fatto che tutti e tre, dopo il ritiro del permesso di soggiorno, non hanno fatto registrare alcun tipo di notizia in Italia, a dimostrazione della mancata presenza sul territorio nazionale. Si rimarca nuovamente, tra gli elementi indiziari :
-il fatto che i contatti tra e risalgono al 2014 e sono stati molto Persona_9 Parte_1 intensi “..l'esame dei tabulati telefonici sull'utenza del pakistano dimostrano contatti fra i due già a partire dal 13 agosto del 2014 e da quella data sono stati registrati ben 50 conversazioni in entrata ed in uscita fra loro oltre a vari tentativi di chiamata” (si veda a pag.14 della relazione doc.9 , ove si attesta un dato oggettivo quale riscontrato dall'esame dei tabulati CP_1 telefonici); si evidenzia che la CTU svolta in giudizio, come da quesito del giudice, ha avuto ad oggetto solo le intercettazioni telefoniche, e non l'esame dei tabulati telefonici
-il fatto che la telefonata del 24.7.2016 (oggetto di trascrizione da parte del CTU) dimostra l'esistenza di un rapporto di notevole familiarità tra i due, che fa presupporre pregresse frequentazioni, pranzi e bevute insieme, in contrasto con la spiegazione del ricorrente che si sarebbe trattato di una conoscenza del tutto superficiale;
dalla telefonata emerge chiaramente come sia interessato a sapere quando rientrerà dalle ferie e chi sia presente allo Per_9 Pt_1 sportello per la ricezione dei kit e come si presti a fornire le informazioni richieste Pt_1 senza esitazione
- il fatto che il ricorrente non ha dato alcuna spiegazione del motivo per cui avesse Persona_9 il suo recapito telefonico, del motivo per cui siano intercorse con lo stesso ben 50 conversazioni telefoniche, della telefonata del 24 luglio e del suo contenuto, del suo prestarsi a fornire informazioni al pakistano, dei contatti telefonici dell'1.2.2016 e del 16.4.2016, poco prima della ricezione dei kit in contestazione pagina 12 di 17 -il fatto che lo stesso giorno, il 2.2.2016, il ricorrente abbia ricevuto ben due kit da persona diversa dall'effettivo richiedente, ciò che fa fortemente dubitare della tesi di un mero errore di riconoscimento.
Ciò posto, il Collegio ritiene che per tutti gli elementi sopra indicati sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti della commissione da parte del dei fatti addebitatigli in Pt_1 via disciplinare e che la decisione del Tribunale non meriti le contestazioni avanzate dal reclamante. Non si ravvisano pertanto i presupposti per l'attivazione di poteri d'ufficio ex artt.421 e 437 c.p.c. “che potrebbero legittimare la delazione del giuramento suppletorio”, come richiesto da ultimo nell'atto di reclamo (a pag.31). Il reclamante, nel contestare il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul datore di lavoro e l'errata valutazione del materiale acquisito in sede istruttoria, avanza una serie di rilievi che appaiono tutti infondati. 1)- Evidenzia che, come rilevato dagli inquirenti, le pratiche trattate dal sono Pt_1 antecedenti l'inizio delle intercettazioni telefoniche e che non si hanno riscontri diretti dell'assenza del richiedente al momento della spedizione del kit, né dopo l'inizio delle intercettazioni, durate anche nel 2017, è stato rilevato alcun episodio Le intercettazioni sono iniziate a fine aprile 2016 (cfr. doc.9 ), dopo la spedizione dei kit CP_1 in contestazione (2.2.2016 e 16.4.2016), ma come sopra esposto la sussistenza degli addebiti può essere ricostruita in via presuntiva alla luce degli elementi emersi dalle successive intercettazioni di giugno e luglio 2016, dall'esistenza di contatti telefonici in prossimità dei giorni delle spedizioni in questione, dalla familiarità dei rapporti con rimasta senza Persona_9 spiegazioni, dalle più ampie caratteristiche e dal modus operandi del sistema criminoso che era per la gran parte al servizio di soggetti pakistani che vivevano all'estero e venivano in Italia solo per il rilascio delle impronte, dal fatto che uno dei soggetti è stato proprio registrato in ingresso dalla Francia in viaggio per l'appuntamento fissato per le impronte, mentre nessuno di loro dopo il ritiro del permesso di soggiorno è più stato rilevato come presente in Italia ecc.. La mancanza di successivi episodi non appare dirimente, considerato che ci potrebbe essere stato un cambio di atteggiamento da parte del nel prestarsi alle richieste di Pt_1 Per_9
(nell'ordinanza del GIP ad es. si dà atto di un fenomeno del genere quanto all'indagato
[...]
che a giugno 2016 non è più disponibile con il pakistano a causa del sentore di Per_15 indagini in corso) 2)3)- Il reclamante contesta la lettura data negli atti penali ai messaggi sms dell'8-9 giugno e della telefonata del 24.7.2016, che sarebbero stati intesi in modo arbitrario, ma si ribadisce invece che tutti gli elementi sopra analizzati convergono in modo congruente a dimostrare che ha lavorato le tre pratiche contestate in assenza degli interessati Pt_1
4)- Circa le 50 conversazioni rilevate dall'esame dei tabulati telefonici, il dato emerge dalla relazione di cui al doc.9 a pag.14, non essendo in proposito rilevante la CTU che ha invece avuto ad oggetto le intercettazioni telefoniche. Non è quindi noto il contenuto di dette conversazioni, mentre l'unica conversazione “a voce” oggetto di intercettazione, quella del 24.7.2016, dimostra come detto la notevole familiarità tra i due, l'interesse di ad avere informazioni e la piena disponibilità del a fornirle. Per_9 Pt_1
pagina 13 di 17 5)- Secondo il reclamante gli atti dell'indagine penale, alla quale sarebbe seguito il vaglio dibattimentale, non dimostrano affatto gli addebiti contestati;
in proposito ci si riporta alla analisi e valutazione di tutti gli elementi utili per ritenere raggiunta la prova per presunzioni
6) – Il reclamante contesta la lettura data negli atti penali alla telefonata dell'8.6.2016 (ore 16.36) tra e il nipote poiché il collegamento con sarebbe frutto di Persona_9 Pt_6 Pt_1 una ricostruzione arbitraria, ma tale lettura è in realtà del tutto congruente con il messaggio s.m.s. inviato lo stesso giorno da al pakistano (alle ore 11.47), al quale il primo dice di Pt_1 essere in ferie, e con la deduzione che il “ragazzo delle poste” sia proprio (e non Pt_1
, in servizio presso l'ufficio postale di Capostrada). Persona_16
7)- Si censura nuovamente la mancanza di riscontri probatori;
si conferma di ritenere raggiunta la prova per presunzioni
8)- Il reclamante contesta il verbale degli inquirenti, ripreso dalla sentenza, nella parte relativa all'ingresso di in Italia il 16.2.2016, al mancato rilievo della presenza dei Persona_8 tre pakistani in Italia dopo il rilascio del permesso, alle stringhe dei tabulati telefonici nei giorni di deposito dei tre kit.., sostenendo che si tratta di circostanze non rilevanti, che i pakistani potevano ben vivere all'estero ed essere venuti in Italia con mezzi propri per far processare i kit, così come sono venuti per il rilascio delle impronte, continuando poi a vivere temporaneamente all'estero. L'ipotesi contrasta con il fatto che, per quanto emerso dalle indagini, l'organizzazione di Per_9 era al servizio di connazionali pakistani che vivevano all'estero e potevano ottenere in Italia, più facilmente, il rilascio del permesso di soggiorno (o il rinnovo), ciò che comportava l'indicazione nel kit di datori di lavoro e domicilii, che -se fossero stati veri – avrebbero comportato l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro e domiciliazioni in Italia e quindi la rilevazione della loro presenza in Italia.
9)- Il reclamante contesta infine che siano rilevanti le stringhe dei contatti telefonici nei giorni 1.2.2016 di cui non si conosce il contenuto. Si tratta di una stringa, relativa come detto ad una conversazione telefonica a voce, dal telefono di a quello di alle ore 14.12, della durata di 30 secondi, che è invece Per_9 Pt_1 significativa – unitamente al resto del materiale indiziario – poiché precede di poco la lavorazione dei due kit del 2.2.2016 da parte del che non ha fornito la minima Pt_1 giustificazione di tale contatto telefonico.
Motivo B) Si contesta la travisata e carente motivazione circa la mancata formazione del dipendente e circa la mancata valutazione dell'errore nel quale potrebbe essere incorso nel lavorare i kit. Quanto al primo punto, la sentenza è invece motivata in modo congruente e diffuso nel ritenere il pienamente edotto della procedura da seguire e in particolare del fatto di dovere Pt_1 verificare con certezza, senza margini di dubbio, che chi si presentava a consegnare il kit fosse proprio il richiedente il permesso di soggiorno (o il suo rinnovo), da identificarsi grazie al passaporto esibito in originale. Lo stesso aveva frequentato nel 2011 un corso di formazione sui servizi offerti dallo Parte_3
(doc.18 ), ha affermato chiaramente nelle giustificazioni rese in sede disciplinare
[...] CP_1 di essersi attenuto alle Istruzioni operative di cui alla Convenzione col Ministero, riconoscendo così di esserne a piena conoscenza, mentre il teste (suo collega presso Testimone_1
pagina 14 di 17 l'ufficio postale di ha confermato come lo stesso fosse esperto nella trattazione di dette Pt_4 pratiche e che in caso di difficoltà ci si rivolgeva al direttore dell'ufficio postale. Il reclamante sostiene che “se c'è stato un errore di identificazione ciò è avvenuto senza che ne fosse consapevole” perché altrimenti non avrebbe dato seguito alla lavorazione del kit, ma risulta ben difficile credere a tale versione, considerato che il giorno 2.2.2016 sarebbe caduto in errore per ben due volte, non accorgendosi di avere davanti una persona diversa da quella raffigurata sul documento di identità esibito in originale. E' invece ben più plausibile concludere – come il primo giudice - che lo stesso, del tutto consapevole delle regole della procedura, abbia piuttosto omesso ogni controllo circa la corrispondenza tra la persona che si presentava a consegnare il kit e quella del richiedente il permesso di soggiorno rappresentato sul passaporto esibito in originale e poi inserito in copia all'interno del kit medesimo, così attestando il falso. E' pertanto evidente la gravità della condotta, anche dal punto di vista dell'elemento psicologico per la deliberata scelta di non assolvere ai propri doveri d'ufficio, ai fini della integrazione della giusta causa.
Motivo C) Si contesta la travisata e carente motivazione quanto alla consapevolezza che potesse Pt_1 avere di essere un pubblico ufficiale, sempre ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, non essendo pertinente il richiamo da parte del primo giudice al DPR 153/1973 che riguarda i servizi postali e di banco posta, e non l'attività dello in questione, regolata Parte_3 dalla Convenzione con il Ministero dell'Interno. Resta però il fatto che lo stesso nelle proprie giustificazioni, ha dichiarato di essersi Pt_1 attenuto alle procedure operative indicate da sulla base della Convenzione e che era ben CP_1 certamente consapevole che tale attività svolta come addetto allo era Parte_3 funzionale a compiti di pubblica amministrazione, in particolare per gli adempimenti necessari al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per stranieri.
Motivo D) Circa l'assunta tardività del procedimento disciplinare, risulta del tutto corretta la motivazione del giudice di primo grado che ritiene tempestiva la contestazione degli addebiti del 13.2.2018, considerato che, diversamente da quanto affermato in ricorso, alla data del 18.4.2017 non vi era alcuna evidenza della condotta illecita ascrivibile al ricorrente in quanto soltanto dall'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del la società datrice ha Pt_1 avuto contezza degli illeciti addebitati da quest'ultimo. Infatti nella corrispondenza intercorsa tra e la Questura di IA del periodo 2017/2018 CP_1 non vi sono indicazioni utili a tal fine, mentre solo con la richiesta e l'invio della documentazione penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di IA (rispettivamente in data 17.1.2018 e 25.1.2018) – documenti acquisiti in primo grado nella fase di opposizione – ha avuto una conoscenza piena ed effettiva di tutte le circostanze del CP_1 caso relative al così da potere formulare una contestazione ponderata e specifica, Pt_1 anche in termini di gravità dei fatti e della sanzione da applicare. Né può sostenersi, come fa il reclamante, che avrebbe dovuto svolgere una indagine CP_1 propria sulle condotte di cui le venivano chieste informazioni, considerata la mancanza degli pagina 15 di 17 strumenti e poteri propri dell'autorità inquirente e comunque la necessità di non interferire nelle indagini in corso.
Motivo E) Circa la mancata affissione del codice disciplinare, la sentenza reclamata, richiamata la giurisprudenza in materia, ne ha escluso la rilevanza nel caso di specie dato che la sanzione del licenziamento non è stata intimata per specifiche ipotesi di giusta causa dallo stesso codice previste, quanto piuttosto per situazioni giustificative del recesso consistenti in condotte di rilevanza penale e comunque contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico. Il reclamante impugna la decisione poiché, anche se avesse errato nell'identificazione, non avrebbe avuto la percezione di avere tenuto una condotta contraria al minimo etico. Si è già detto che non risulta un mero errore di identificazione, ma una consapevole sottrazione ad un dovere di identificazione dei soggetti che si presentavano allo sportello a consegnare il kit, pertanto una condotta di rilevanza penale e contraria ai doveri fondamentali del lavoratore. In ogni caso la prova dell'affissione del codice disciplinare, a parere del Collegio, è stata raggiunta. La Responsabile Risorse Umane della Filiale di IA, sentita Parte_7 come teste ha dichiarato che ogni anno inviava agli uffici postali la richiesta di verificare l'esposizione del codice disciplinare, ricevendo poi risposta di conferma dai Direttori degli uffici, e ha aggiunto che quando andava in visita negli uffici si accertava sempre che vi fosse il codice affisso. Ha inoltre specificato che “Sugli uffici di e ricordo che vi era Pt_4 Per_2 affisso, a olmi nella stanza del Direttore e a non mi ricordo invece dove fosse perché Per_2 era un ufficio molto grande” (testimonianza in fase di opposizione all'udienza 28.9.2023, mentre all'udienza in fase sommaria del 10.5.2021 aveva riferito in senso conforme precisando
“Io mi ricordo che all'epoca il direttore dei diversi uffici postali in questione mi rispose che aveva provveduto ad affiggere il codice disciplinare nelle bacheche dei diversi uffici ). Il teste , che lavorava col reclamante all'ufficio di all'udienza del Testimone_1 Pt_4
23.9.2023 ha riferito che “all'ufficio di vi era un sacco di documenti sul mobile, come Pt_4 anche le regole, e si presume che vi fosse anche il codice disciplinare”, a quella del 24.2.2021 che “Ci sono tanti documenti in ufficio messi lì da parte ed a disposizione tra cui non escludo anche il codice disciplinare”.
In conclusione, il reclamo va respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ. modd., nello scaglione di valore indeterminabile e secondo parametri minimi. Deve darsi atto che a carico del reclamante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge il reclamo, confermando la sentenza impugnata;
pagina 16 di 17 -condanna il reclamante a rimborsare alla parte reclamata le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico del reclamante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 15.4.2025
La Presidente est.
dr. Maria Lorena Papait
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