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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. N. 129/2024
Cron. N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel. dr. Aida SABBATO Consigliera dr. Rosa LAROCCA Consigliera ha pronunziato, all'udienza del 26/9/2024, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 39/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Provinciale Matinella, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso in appello, con facoltà disgiunte, dagli avv.ti Alfonso Amato e Stefania Crocamo, elettivamente domiciliati nel loro studio in Sicignano degli Alburni, alla via Roma 19,
APPELLANTE
E
con sede in Roma, alla via Monzambano n. 10, in persona del dott. CP_1 [...]
nella qualità di Direttore Risorse Umane e CP_2 Controparte_3 [...]
rappr. e difesa dall'avv. Giuseppe Consolo, elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio dell'avv. Vittorio Micocci, sito in via Due Torri n. 33, Potenza, giusta procura in calce alla memoria difensiva depositata in primo grado,
APPELLATA
OGGETTO: reclamo ex art. 1 comma 58, L. 92/2012.
All'udienza del 26/9/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per l'appellante “L'Ecc.ma Corte d'Appello voglia così provvedere: A) Pt_1
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
B) in riforma dell'impugnata sentenza, voglia accogliere le conclusioni di cui al ricorso in opposizione del 4/5/2022 che si riportano integralmente, ossia: I) voglia il giudice adito, previa revoca dell'ordinanza opposta, accogliere l'opposizione e, conseguentemente, le domande poste dalla signora dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimatole e, Pt_2
per l'effetto, ordinare ai sensi dell'art. 18 co. 1 e 2 della legge n. 300/1970, alla società in persona del legale rappresentante pro-tempore, la reintegrazione nel CP_1
posto di lavoro precedentemente occupato, condannando, altresì la stessa società al risarcimento del danno in favore della ricorrente stabilendo, a tal fine CP_1
un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata … dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, il tutto oltre ancora rivalutazione monetaria e interessi legali;
II) in via meramente subordinata, comunque, ferme le domande dirette ad accertare la nullità, l'inefficacia e/o il difetto di giustificazione del licenziamento, dichiarare, per i titoli e le causali innanzi richiamati, l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, comma V, Pt_1
della legge n. 300/1970, la società in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, nella misura pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, comunque, nella diversa misura che il giudice adito riterrà giusto ed equo attribuire, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
III) in via ulteriormente subordinata e ferme le domande dirette ad accertare la nullità, l'inefficacia e/o il difetto di giustificazione del licenziamento, dichiarare, per i titoli e le causali innanzi richiamati, l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora per l'effetto condannare ai sensi dell'art. Pt_1
18 commi V e VI della legge n. 300/1970, la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, comunque, nella diversa misura che il giudice adito riterrà giusto ed equo attribuire, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con ogni ulteriore conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”. per l'appellata CP_1
“… chiede in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello avversario in quanto tardivo;
in via subordinata di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 1 comma 58 e ss. L.
92/2012; in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito, di rigettare il ricorso in appello proposto dalla signora e confermare la sentenza n. 480/23. Con vittoria Pt_1
di spese e compensi professionali”; quindi, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha pronunciato la presente sentenza, con deposito immediato del dispositivo in calce..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 480/2023, depositata il 3/10/2023, il Tribunale di Potenza in funzione di g.l. rigettava il ricorso in opposizione ex art. 1, co. 48 e ss. della legge n. 92/2012
(c.d. legge Fornero), così confermando l'ordinanza del 5/4/2022 con cui il giudice della fase sommaria aveva rigettato l'impugnativa proposta da avverso il Parte_1
licenziamento intimatole dal datore di lavoro CP_1
Era invero accaduto che la lavoratrice si fosse resa responsabile di assenze ingiustificate dal servizio nel periodo corrente tra il 24/5/2021 e il 22/6/2021, così violando le norme di condotta di cui agli artt. 48 e 76 del CCNL di settore, che prevedono il licenziamento per giusta causa in caso di “assenza arbitraria dal servizio superiore a quindici giorni consecutivi, anche non lavorativi”.
Più nello specifico si era assentata per malattia senza comunicare Parte_1
l'impedimento al datore di lavoro entro le ore dieci della giornata e senza far seguire la comunicazione dall'invio di idonea certificazione medica entro i successivi tre giorni;
aveva, altresì, omesso di informare il datore del suo stato di custodia cautelare domiciliare coincidente con buona parte del periodo di asserita malattia, così complessivamente cumulando circa un mese di assenza priva di giustificazione. Contestata la violazione disciplinare e raccolte le giustificazioni dell'incolpata,
l aveva comunque proceduto a intimare il licenziamento per giusta causa, di CP_1
poi impugnato dall'incolpata con ricorso ex legge Fornero, rigettato dal giudice della fase sommaria e opposto con ricorso del 5/5/2022.
Così instaurata la fase a cognizione piena, all'esito del giudizio di prime cure il giudice ha rigettato l'opposizione affermando che il non avere la lavoratrice giustificato l'assenza per malattia e non avere comunicato al datore lo stato di custodia cautelare domiciliare costituivano gravi violazioni del rapporto fiduciario, tali da giustificare la comminatoria della massima sanzione disciplinare.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione Parte_1
innanzi a questa Corte territoriale con ricorso depositato il 2/4/2024, deducendo, quali motivi, violazione dell'art. 429 c.p.c., per non avere il primo giudice pronunciato dispositivo contestuale;
violazione dell'art. 1 co. 47 legge Fornero;
violazione degli artt. 48 e 76 del CCNL, pertanto concludendo per le riforma della pronuncia impugnata, con dichiarazione di illegittimità del licenziamento, condanna dell alla CP_1
reintegrazione della lavoratrice e al conseguente risarcimento dei danni.
Costituitasi tempestivamente nel giudizio di appello, l ha eccepito in rito la CP_1
tardività del ricorso in appello, perché proposto oltre il 30° giorno dalla comunicazione della sentenza di primo grado;
nel merito ha chiesto confermarsi la pronuncia del primo giudice e rigettarsi la domanda della lavoratrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Premesso che l'atto di impugnazione proposto, ancorchè denominato “ricorso in appello”, deve ritenersi un “reclamo”, avendo la lavoratrice senza ombra di dubbio esperito in primo grado lo speciale, bifasico rito disciplinato dall'art. 1 comma 48 e ss. della l.n. 92/2012, va detto che l'eccezione di intempestività del ricorso è fondata e comporta il rigetto del ricorso, con assorbimento di tutte le altre questioni sul tappeto.
Come è noto, l'art. 1 comma 58 della citata legge Fornero, nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente controversia, stabilisce che “Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Ai sensi del successivo comma 61
“In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'art. 327 del codice di procedura civile”.
In base a tali norme speciali (derogatorie rispetto all'art. 133, comma 2, ultimo periodo c.p.c.), il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione della sentenza (v. Cass. n. 28751 del
2019; n. 856 del 2017), comunicazione che deve avvenire all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione.
Come affermato dalla Suprema Corte, lo scopo della comunicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 è quello di far pervenire alle parti il testo integrale del provvedimento giudiziario e di porle in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza, in modo da poter predisporre eventualmente l'impugnazione
(v. Cass. n. 13745 del 2018; n. 134 del 2019).
La Corte ha evidenziato la residuale distinzione tra “comunicazioni” e “notificazioni” alla luce del d.l. n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, evidenziando che entrambe le formalità prevedono ormai, in base al novellato art. 45 disp.att.c.p.c., la trasmissione del testo integrale del provvedimento giudiziario (residuando, pertanto, tra le due formalità, una mera differenza di comportamento della Cancelleria, focalizzata o sul biglietto di Cancelleria o sulla trasmissione dell'atto); ha quindi sottolineato la sussistenza in capo al destinatario dell'obbligo di diligenza di aprire le comunicazioni pervenute dalla Cancelleria, al pari dell'apertura di un plico contenente un atto giudiziario cartaceo, raggiungendosi -all'atto della ricezione del testo integrale del provvedimento giudiziario- lo scopo della comunicazione;
ha infine fornito una interpretazione, di carattere letterale e sistematica, dell'art. 1, comma 58, della legge n.
92 del 2012, rilevando che l'introduzione del rito celere per le controversie in materia di licenziamento persegue proprio l'obiettivo di assicurare un eventuale ripristino del rapporto di lavoro nel più breve tempo possibile, in ottemperanza al diritto al lavoro del prestatore e al diritto alla certezza delle situazioni giuridiche del datore di lavoro
(vds. Cass. Sez. L., sent. n. 5756 del 4/3/2024).
Tale obbiettivo è raggiunto quando la comunicazione di cancelleria che contiene il testo integrale della sentenza giunge all'indirizzo PEC del difensore (v. Cass n. 83 del 2019 cit.; più recentemente v. Cass. n. 25136 del 2017; idem n. 5596 del 2024).
Ai sensi dell'art. 45, ultimo comma, disp. att. c.p.c., “quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Nel sistema di notifica a mezzo di posta elettronica certificata, una volta che sia stata generata la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata. La ricevuta di accettazione e di consegna è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati e determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c., salvo prova contraria (vds. da ultimo Cass. Sez. L., sent. n.
13388 del 5/7/2024).
Orbene, nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta esser stata comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Potenza all'avv. Amato e all'avv. Calce (procuratori costituiti di nel giudizio di primo grado) a mezzo pec il giorno Parte_1
3/10/2023, come attestato dalle ricevute di accettazione e di consegna in atti, così facendo decorrere da tale data il termine breve di impugnazione, di poi inesorabilmente scaduto il 2 novembre 2023.
Il reclamo presentato da invece, è stato depositato in cancelleria Parte_3
soltanto il 2/4/2024, nel più ampio perimetro del termine c.d. lungo di sei mesi dalla pronuncia della decisione, ed è dunque tardivo, onde va rigettato.
La regolamentazione delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza. Sussistono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
ha pronunziato all'udienza del 26 settembre 2024 il seguente dispositivo: definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 2/4/2024 da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 480/2023 del CP_1
3/10/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore d ella controparte delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre IVA,
CPA e RSF come per legge;
3) dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Potenza, 26/9/2024 Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO
Cron. N.
Deposito minuta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel. dr. Aida SABBATO Consigliera dr. Rosa LAROCCA Consigliera ha pronunziato, all'udienza del 26/9/2024, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 39/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Provinciale Matinella, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso in appello, con facoltà disgiunte, dagli avv.ti Alfonso Amato e Stefania Crocamo, elettivamente domiciliati nel loro studio in Sicignano degli Alburni, alla via Roma 19,
APPELLANTE
E
con sede in Roma, alla via Monzambano n. 10, in persona del dott. CP_1 [...]
nella qualità di Direttore Risorse Umane e CP_2 Controparte_3 [...]
rappr. e difesa dall'avv. Giuseppe Consolo, elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio dell'avv. Vittorio Micocci, sito in via Due Torri n. 33, Potenza, giusta procura in calce alla memoria difensiva depositata in primo grado,
APPELLATA
OGGETTO: reclamo ex art. 1 comma 58, L. 92/2012.
All'udienza del 26/9/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per l'appellante “L'Ecc.ma Corte d'Appello voglia così provvedere: A) Pt_1
dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
B) in riforma dell'impugnata sentenza, voglia accogliere le conclusioni di cui al ricorso in opposizione del 4/5/2022 che si riportano integralmente, ossia: I) voglia il giudice adito, previa revoca dell'ordinanza opposta, accogliere l'opposizione e, conseguentemente, le domande poste dalla signora dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimatole e, Pt_2
per l'effetto, ordinare ai sensi dell'art. 18 co. 1 e 2 della legge n. 300/1970, alla società in persona del legale rappresentante pro-tempore, la reintegrazione nel CP_1
posto di lavoro precedentemente occupato, condannando, altresì la stessa società al risarcimento del danno in favore della ricorrente stabilendo, a tal fine CP_1
un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto maturata … dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, il tutto oltre ancora rivalutazione monetaria e interessi legali;
II) in via meramente subordinata, comunque, ferme le domande dirette ad accertare la nullità, l'inefficacia e/o il difetto di giustificazione del licenziamento, dichiarare, per i titoli e le causali innanzi richiamati, l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora e, per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 18, comma V, Pt_1
della legge n. 300/1970, la società in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, nella misura pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, comunque, nella diversa misura che il giudice adito riterrà giusto ed equo attribuire, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
III) in via ulteriormente subordinata e ferme le domande dirette ad accertare la nullità, l'inefficacia e/o il difetto di giustificazione del licenziamento, dichiarare, per i titoli e le causali innanzi richiamati, l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora per l'effetto condannare ai sensi dell'art. Pt_1
18 commi V e VI della legge n. 300/1970, la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, comunque, nella diversa misura che il giudice adito riterrà giusto ed equo attribuire, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con ogni ulteriore conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”. per l'appellata CP_1
“… chiede in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello avversario in quanto tardivo;
in via subordinata di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 1 comma 58 e ss. L.
92/2012; in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito, di rigettare il ricorso in appello proposto dalla signora e confermare la sentenza n. 480/23. Con vittoria Pt_1
di spese e compensi professionali”; quindi, all'esito di trattazione scritta, la Corte ha pronunciato la presente sentenza, con deposito immediato del dispositivo in calce..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 480/2023, depositata il 3/10/2023, il Tribunale di Potenza in funzione di g.l. rigettava il ricorso in opposizione ex art. 1, co. 48 e ss. della legge n. 92/2012
(c.d. legge Fornero), così confermando l'ordinanza del 5/4/2022 con cui il giudice della fase sommaria aveva rigettato l'impugnativa proposta da avverso il Parte_1
licenziamento intimatole dal datore di lavoro CP_1
Era invero accaduto che la lavoratrice si fosse resa responsabile di assenze ingiustificate dal servizio nel periodo corrente tra il 24/5/2021 e il 22/6/2021, così violando le norme di condotta di cui agli artt. 48 e 76 del CCNL di settore, che prevedono il licenziamento per giusta causa in caso di “assenza arbitraria dal servizio superiore a quindici giorni consecutivi, anche non lavorativi”.
Più nello specifico si era assentata per malattia senza comunicare Parte_1
l'impedimento al datore di lavoro entro le ore dieci della giornata e senza far seguire la comunicazione dall'invio di idonea certificazione medica entro i successivi tre giorni;
aveva, altresì, omesso di informare il datore del suo stato di custodia cautelare domiciliare coincidente con buona parte del periodo di asserita malattia, così complessivamente cumulando circa un mese di assenza priva di giustificazione. Contestata la violazione disciplinare e raccolte le giustificazioni dell'incolpata,
l aveva comunque proceduto a intimare il licenziamento per giusta causa, di CP_1
poi impugnato dall'incolpata con ricorso ex legge Fornero, rigettato dal giudice della fase sommaria e opposto con ricorso del 5/5/2022.
Così instaurata la fase a cognizione piena, all'esito del giudizio di prime cure il giudice ha rigettato l'opposizione affermando che il non avere la lavoratrice giustificato l'assenza per malattia e non avere comunicato al datore lo stato di custodia cautelare domiciliare costituivano gravi violazioni del rapporto fiduciario, tali da giustificare la comminatoria della massima sanzione disciplinare.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione Parte_1
innanzi a questa Corte territoriale con ricorso depositato il 2/4/2024, deducendo, quali motivi, violazione dell'art. 429 c.p.c., per non avere il primo giudice pronunciato dispositivo contestuale;
violazione dell'art. 1 co. 47 legge Fornero;
violazione degli artt. 48 e 76 del CCNL, pertanto concludendo per le riforma della pronuncia impugnata, con dichiarazione di illegittimità del licenziamento, condanna dell alla CP_1
reintegrazione della lavoratrice e al conseguente risarcimento dei danni.
Costituitasi tempestivamente nel giudizio di appello, l ha eccepito in rito la CP_1
tardività del ricorso in appello, perché proposto oltre il 30° giorno dalla comunicazione della sentenza di primo grado;
nel merito ha chiesto confermarsi la pronuncia del primo giudice e rigettarsi la domanda della lavoratrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Premesso che l'atto di impugnazione proposto, ancorchè denominato “ricorso in appello”, deve ritenersi un “reclamo”, avendo la lavoratrice senza ombra di dubbio esperito in primo grado lo speciale, bifasico rito disciplinato dall'art. 1 comma 48 e ss. della l.n. 92/2012, va detto che l'eccezione di intempestività del ricorso è fondata e comporta il rigetto del ricorso, con assorbimento di tutte le altre questioni sul tappeto.
Come è noto, l'art. 1 comma 58 della citata legge Fornero, nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente controversia, stabilisce che “Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Ai sensi del successivo comma 61
“In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'art. 327 del codice di procedura civile”.
In base a tali norme speciali (derogatorie rispetto all'art. 133, comma 2, ultimo periodo c.p.c.), il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione della sentenza (v. Cass. n. 28751 del
2019; n. 856 del 2017), comunicazione che deve avvenire all'indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione.
Come affermato dalla Suprema Corte, lo scopo della comunicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 è quello di far pervenire alle parti il testo integrale del provvedimento giudiziario e di porle in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza, in modo da poter predisporre eventualmente l'impugnazione
(v. Cass. n. 13745 del 2018; n. 134 del 2019).
La Corte ha evidenziato la residuale distinzione tra “comunicazioni” e “notificazioni” alla luce del d.l. n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, evidenziando che entrambe le formalità prevedono ormai, in base al novellato art. 45 disp.att.c.p.c., la trasmissione del testo integrale del provvedimento giudiziario (residuando, pertanto, tra le due formalità, una mera differenza di comportamento della Cancelleria, focalizzata o sul biglietto di Cancelleria o sulla trasmissione dell'atto); ha quindi sottolineato la sussistenza in capo al destinatario dell'obbligo di diligenza di aprire le comunicazioni pervenute dalla Cancelleria, al pari dell'apertura di un plico contenente un atto giudiziario cartaceo, raggiungendosi -all'atto della ricezione del testo integrale del provvedimento giudiziario- lo scopo della comunicazione;
ha infine fornito una interpretazione, di carattere letterale e sistematica, dell'art. 1, comma 58, della legge n.
92 del 2012, rilevando che l'introduzione del rito celere per le controversie in materia di licenziamento persegue proprio l'obiettivo di assicurare un eventuale ripristino del rapporto di lavoro nel più breve tempo possibile, in ottemperanza al diritto al lavoro del prestatore e al diritto alla certezza delle situazioni giuridiche del datore di lavoro
(vds. Cass. Sez. L., sent. n. 5756 del 4/3/2024).
Tale obbiettivo è raggiunto quando la comunicazione di cancelleria che contiene il testo integrale della sentenza giunge all'indirizzo PEC del difensore (v. Cass n. 83 del 2019 cit.; più recentemente v. Cass. n. 25136 del 2017; idem n. 5596 del 2024).
Ai sensi dell'art. 45, ultimo comma, disp. att. c.p.c., “quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Nel sistema di notifica a mezzo di posta elettronica certificata, una volta che sia stata generata la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata. La ricevuta di accettazione e di consegna è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati e determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 c.c., salvo prova contraria (vds. da ultimo Cass. Sez. L., sent. n.
13388 del 5/7/2024).
Orbene, nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta esser stata comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Potenza all'avv. Amato e all'avv. Calce (procuratori costituiti di nel giudizio di primo grado) a mezzo pec il giorno Parte_1
3/10/2023, come attestato dalle ricevute di accettazione e di consegna in atti, così facendo decorrere da tale data il termine breve di impugnazione, di poi inesorabilmente scaduto il 2 novembre 2023.
Il reclamo presentato da invece, è stato depositato in cancelleria Parte_3
soltanto il 2/4/2024, nel più ampio perimetro del termine c.d. lungo di sei mesi dalla pronuncia della decisione, ed è dunque tardivo, onde va rigettato.
La regolamentazione delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, segue la soccombenza. Sussistono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
ha pronunziato all'udienza del 26 settembre 2024 il seguente dispositivo: definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 2/4/2024 da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 480/2023 del CP_1
3/10/2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore d ella controparte delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 6.946,00, oltre IVA,
CPA e RSF come per legge;
3) dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Potenza, 26/9/2024 Il Presidente est.
dott. Roberto SPAGNUOLO