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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/04/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IN
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4314 del registro generale 2024 promossa da
(C.P.F. ), nata in [...] – Brasile) Parte_1 C.F._1
il 13.12.1977 e residente in [...]de Fora (MG – Brasile), Avenida Barão do Rio Branco,
n. 5350/401, , in proprio e in qualità di genitore esercente la Pt_2 Parte_3
responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
(C.P.F. ), nato in [...] – Brasile) il 04.05.2015 e residente C.F._2
in Juiz de Fora (MG – Brasile), Avenida Barão do Rio Branco, n. 5350/401, , Pt_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo (C.F. Parte_3 [...]
), C.F._3
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._4
legis domiciliato,
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano
, nato in data [...] nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME) da PE
genitori italiani, poi emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
A fondamento della pretesa invocata in giudizio, i richiedenti ricostruivano la loro genealogia, esponendo: che l'ascendente , in data 11.04.1909, a PE
Juiz de Fora (MG – Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3
che da predetta unione coniugale nasceva, in Juiz de Fora (MG – Brasile), in data
13.02.1910, la sig.ra ; che quest'ultima, in data 06.02.1928, a Juiz de Parte_4
Fora (MG – Brasile), contraeva matrimonio con il sig. , cittadino Persona_4
brasiliano, passandosi a chiamare;
che, in costanza di tali nozze, Persona_5
veniva alla luce la sig.ra, a Juiz de Fora (MG – Brasile), in data 13.12.1928, la sig.ra che quest'ultima, in data 31.01.1948, a Juiz de Fora (MG – Parte_5
Brasile), convolava a nozze con il sig. passando ad Persona_6
adottare il nome di;
che da predetto legame matrimoniale nasceva, a Parte_6
Juiz de Fora (MG – Brasile), in data 12.07.1950, la sig.ra che Parte_7
quest'ultima, in data 03.07.1971, a Juiz de Fora (MG – Brasile), contraeva matrimonio con il sig. passandosi a chiamare Persona_7 Controparte_2
che dall'unione coniugale tra la sig.ra ed il
[...] Controparte_2
sig. nasceva, a Juiz de Fora (MG – Brasile), in data Persona_7
13.12.1977, la richiedente che, in data 11.07.2009, a Juiz de Parte_1
Fora (MG – Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_1
e generavano il ricorrente Persona_8 Persona_1 Persona_7
che nasceva a Juiz de Fora (MG - Brasile) in data 04.05.2015.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzate in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025, il giudizio, con provvedimento del 7/03/2025 veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 commi 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'avo dell'odierno istante nato nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, l'Autorità consolare non avrebbe potuto fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al
1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le
Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto.
Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1,
a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli) e l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930).
Ebbene, venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo , anche noto come PE
, non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato Per_9
negativo n. 000.077.904.553/2024, rilasciato dal Ministero della Giustizia e Pubblica
Sicurezza – Segreteria Nazionale della Giustizia – Divisione Immigrazioni (v. allegato n. 4), in cui si attesta che non risulta alcuna naturalizzazione a nome del richiamato capostipite.
Pertanto, non avendo l'ascendente mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa alla figlia e, per mezzo di questa, alla nipote Pt_4 Persona_5 Parte_6
per il tramite quest'ultima, poi, lo status civitatis italiano del sig.
[...] Per_2
è giunto fino alla di lui pronipote Da ultimo, la
[...] Controparte_2
cittadinanza italiana è stata comunicata agli odierni richiedenti, Parte_1 e rispettivamente figlia e nipote della sig.ra Persona_1
Parte_7
È stato, quindi, sufficientemente provato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti all'avo italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti
[...]
e e disporsi l'adozione dei Parte_1 Persona_1
conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4314/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 13/04/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elena Ramatelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4314 del registro generale 2024 promossa da
(C.P.F. ), nata in [...] – Brasile) Parte_1 C.F._1
il 13.12.1977 e residente in [...]de Fora (MG – Brasile), Avenida Barão do Rio Branco,
n. 5350/401, , in proprio e in qualità di genitore esercente la Pt_2 Parte_3
responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
(C.P.F. ), nato in [...] – Brasile) il 04.05.2015 e residente C.F._2
in Juiz de Fora (MG – Brasile), Avenida Barão do Rio Branco, n. 5350/401, , Pt_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo (C.F. Parte_3 [...]
), C.F._3
ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._4
legis domiciliato,
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano
, nato in data [...] nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME) da PE
genitori italiani, poi emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
A fondamento della pretesa invocata in giudizio, i richiedenti ricostruivano la loro genealogia, esponendo: che l'ascendente , in data 11.04.1909, a PE
Juiz de Fora (MG – Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3
che da predetta unione coniugale nasceva, in Juiz de Fora (MG – Brasile), in data
13.02.1910, la sig.ra ; che quest'ultima, in data 06.02.1928, a Juiz de Parte_4
Fora (MG – Brasile), contraeva matrimonio con il sig. , cittadino Persona_4
brasiliano, passandosi a chiamare;
che, in costanza di tali nozze, Persona_5
veniva alla luce la sig.ra, a Juiz de Fora (MG – Brasile), in data 13.12.1928, la sig.ra che quest'ultima, in data 31.01.1948, a Juiz de Fora (MG – Parte_5
Brasile), convolava a nozze con il sig. passando ad Persona_6
adottare il nome di;
che da predetto legame matrimoniale nasceva, a Parte_6
Juiz de Fora (MG – Brasile), in data 12.07.1950, la sig.ra che Parte_7
quest'ultima, in data 03.07.1971, a Juiz de Fora (MG – Brasile), contraeva matrimonio con il sig. passandosi a chiamare Persona_7 Controparte_2
che dall'unione coniugale tra la sig.ra ed il
[...] Controparte_2
sig. nasceva, a Juiz de Fora (MG – Brasile), in data Persona_7
13.12.1977, la richiedente che, in data 11.07.2009, a Juiz de Parte_1
Fora (MG – Brasile), la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_1
e generavano il ricorrente Persona_8 Persona_1 Persona_7
che nasceva a Juiz de Fora (MG - Brasile) in data 04.05.2015.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza contestare nel merito la domanda di parte avversa, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dell'odierno ricorrente e avanzando richiesta di compensazione delle spese di lite.
In esito alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., autorizzate in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025, il giudizio, con provvedimento del 7/03/2025 veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 commi 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'avo dell'odierno istante nato nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, l'Autorità consolare non avrebbe potuto fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera.
Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito- padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al
1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le
Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre,
Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto.
Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1,
a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli) e l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930).
Ebbene, venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta in giudizio, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo , anche noto come PE
, non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato Per_9
negativo n. 000.077.904.553/2024, rilasciato dal Ministero della Giustizia e Pubblica
Sicurezza – Segreteria Nazionale della Giustizia – Divisione Immigrazioni (v. allegato n. 4), in cui si attesta che non risulta alcuna naturalizzazione a nome del richiamato capostipite.
Pertanto, non avendo l'ascendente mai perso la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa alla figlia e, per mezzo di questa, alla nipote Pt_4 Persona_5 Parte_6
per il tramite quest'ultima, poi, lo status civitatis italiano del sig.
[...] Per_2
è giunto fino alla di lui pronipote Da ultimo, la
[...] Controparte_2
cittadinanza italiana è stata comunicata agli odierni richiedenti, Parte_1 e rispettivamente figlia e nipote della sig.ra Persona_1
Parte_7
È stato, quindi, sufficientemente provato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti all'avo italiano e l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_1
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis ai ricorrenti
[...]
e e disporsi l'adozione dei Parte_1 Persona_1
conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_1
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4314/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. accoglie la domanda e dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 13/04/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elena Ramatelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Messina.