Decreto cautelare 29 luglio 2024
Sentenza breve 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 08/05/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01607/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01912/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2024, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Merizzi Gianluca e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
la Questura di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente, datore di lavoro e lavoratore straniero, hanno proposto impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 15.05.2024 e notificato in pari data, avente ad oggetto la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro precedentemente rilasciato in favore del secondo.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, chiedendo il rigetto nel merito del gravame.
Con ordinanza n. 1010 del 12.09.2024 il Collegio ha accolto, ai fini del riesame, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, fissando per il prosieguo della fase cautelare l’udienza camerale del 7 maggio 2025.
Con nota del 20.12.2024 (depositata in pari data dalla difesa erariale) la Questura di -OMISSIS- ha dato atto della positiva conclusione del procedimento di cui è causa per effetto del rilascio in favore del lavoratore di un nuovo nulla osta all’ingresso e della sottoscrizione ad opera delle parti del contratto di soggiorno.
Alla luce delle suddette circostanze deve ritenersi venuto meno l’interesse originariamente azionato mediante l’odierno ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Tenuto conto del complessivo andamento del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.